Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1271 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 7.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
13 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2410/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
T R A
(C.F.: ) rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pasquale Cananzi;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.03.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione all'avviso di addebito n. 39420230003714047000, notificato l'11.01.2024, relativo a contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti dal Gennaio 2015 al Settembre 2019, pari ad € 3.593.81.
In particolare ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 30 del D. L. n. 78 del 2010. CP_ Nel merito, rappresentando che la pretesa creditoria dell' trova la sua genesi nella presunta indebita fruizione del regime agevolato di cui alla legge n. 190/14, ha eccepito l'illegittimità della pretesa dell' nella misura in cui era in possesso dei requisiti di legge per accedere al regime CP_1
fiscale forfettario.
Ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato in ragione delle considerazioni suesposte.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale, oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della domanda ex art. 24, comma 6 del d. lgs. 46/99, nel merito ha sostenuto l'indebita fruizione da parte del ricorrente delle agevolazioni contributive del regime agevolato forfettario.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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Il ricorso è inammissibile.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Nella fattispecie il ricorso risulta inammissibile stante la mancata osservanza del termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 c. 5 D. Lgs. n. 46/1999.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, ex art. 4, comma 1, DM 55/2014 e 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara inammissibile il ricorso.
CP_
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in €. 1.312,00 oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 13/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo