Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 02376/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dalle avvocate Valentina Tuia e Mariangela Gramola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
USR - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, Ufficio Scolastico XIII - Ambito Territoriale di Sondrio, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di assegnazione docenti emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS-, ignoto negli estremi e conosciuto solo in data 11.03.2022, in seguito alla presentazione di un'istanza di accesso agli atti, con il quale l'amministrazione scolastica intimata ha reso nota l'assegnazione di un insegnante di sostegno a favore dell'alunno-OMISSIS- per un numero insufficiente di ore settimanali per l'A.S. 2021/2022 (9 ore);
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, preordinato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese le eventuali determinazioni degli organi scolastici anche territoriali e regionali e, in particolare, del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per l'A.S. 2021/2022, redatto senza previa convocazione del “ Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica ”, nella parte in cui, senza elaborare alcuna proposta di assegnazione sulla base delle effettive necessità dell'alunno in situazione di handicap grave ed in assenza di motivazione, si limita a riportare che allo stesso sono attribuite solo 9 ore di sostegno scolastico settimanale;
- e per l’accertamento del diritto del minore-OMISSIS- ad ottenere dall'Amministrazione scolastica competente l'assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alle sue effettive esigenze, in considerazione della grave patologia da cui è affetto, e del conseguente obbligo delle intimate PP.AA. di redigere i documenti denominati “ Piano Educativo Individualizzato ” e “ verbale del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O. – gruppo di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica ”, di cui all'art. 9, comma 10, D.lgs. 66/2017, in cui risulti l'indicazione motivata della richiesta delle ore settimanali di sostegno scolastico;
nonché, per la condanna dell'Amministrazione scolastica ad assegnare al minore-OMISSIS- il numero di ore di sostegno didattico adeguato alle sue effettive esigenze, in considerazione della grave patologia da cui è affetto ed almeno con rapporto 1:1, pari a 18 ore di servizio settimanale del docente specializzato, così come risulta necessario, attesa la gravità dell'handicap (art. 3, co. 3, L. 104/1992) del minore disabile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Visto l’art. 13- quater delle norme di attuazione al c.p.a.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 5/05/2022 e depositato il successivo 16/05/2022 gli esponenti hanno svolto le domande, in epigrafe specificate, lamentando l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione scolastica intimata sotto plurimi profili.
Si è costituito il Ministero intimato, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 16/6/2022, n. 685, la III Sezione « Rilevato che con il ricorso in esame viene impugnato un provvedimento che ha efficacia per l’anno scolastico 2021/2022, ormai terminato;
Ritenute pertanto non sussistenti le esigenze cautelari, salva la possibilità per gli interessati di sollecitare l’emanazione degli atti relativi al prossimo anno scolastico di modo che vengano rispettati i termini previsti dall’art. 7, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 66 del 2017, nonché di impugnarli qualora ritenuti ancora non soddisfacenti ; (…)» ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della pertinente fase.
In vista dell’udienza straordinaria parte ricorrente, dopo avere dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ha istato per la declaratoria in rito ex art. 35 c.p.a., a spese compensate (con sottoscrizione per adesione alla definizione in rito e alla compensazione delle spese di lite dell’Avvocatura dello Stato).
All’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Per univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr., in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553; TAR Lombardia, Milano, V, 12-02-2024, n. 355).
Ne consegue che, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, depositata in atti in data 18-03-2025 da parte ricorrente, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione dell’andamento complessivo della causa e della concorde volontà in tal senso espressa da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. e dell’art. 13- quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Concetta Plantamura, Presidente, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Concetta Plantamura |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.