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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/10/2024, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 892 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, nella persona del Giudice dott. Maurizio Drigani, ha pronunciato ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892 / 2024 promossa da:
corrente in La Spezia, via Picco n. 53 (p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante , rappresentata e difesa dell'avv. DELLA CORTE PATRIZIA Controparte_2
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore di condominio pro tempore;
RESISTENTE - contumace -
Oggetto: condanna ex art. 63 disp. att. c.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere l'elenco dei condomini morosi con l'indicazione delle generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), delle quote millesimali di proprietà, dell'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
- per
l'effetto condannare il sig. (C.F. ), nella sua qualità di Controparte_4 C.F._2
pagina 1 di 5 amministratore pro tempore del (c.f. ), a consegnare Controparte_3 P.IVA_2 alla parte ricorrente entro un prefiggendo termine l'elenco dei condomini morosi con le generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà,
l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato pari ad euro 100,00 - o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia - per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza di condanna. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 7.6.2024, il ricorrente ha chiesto di accertare che parte convenuta non ha fornito il nominativo di eventuali condòmini morosi (con relative generalità complete) nel pagamento delle quote condominiali relative al credito reclamato con il decreto ingiuntivo n. 629/2023, omettendo altresì di fornire le tabelle millesimali di ripartizione delle spese condominiali e - conseguentemente - di condannare il convenuto a indicare i dati e la documentazione richiesta (comprensiva degli importi dovuti da ciascun condòmino secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella millesimale nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale); ha altresì richiesto ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c. la corresponsione di una somma pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che:
- con decreto ingiuntivo n. 629/2023 del Giudice di Pace della Spezia (emesso in data 8.11.2023),
è stato ingiunto al convenuto il pagamento della somma pari a € 70.403,17, oltre IVA e interessi dal giorno della domanda al saldo, oltre spese di procedura (pari a € 2.135,00 per onorari, oltre
15% ex DM 55/2014, IVA e CPA ed euro 406,50 per esborsi);
- in data 25.3.2024 il decreto ingiuntivo è stato munito di formula esecutiva;
- sono risultate senza esito le richieste all'amministratore condominiale di consegna della documentazione in oggetto (cfr. pec di data 12.4.2024);
- il è a conoscenza della questione, dal momento che nel corso dell'assemblea CP_5
condominiale del 14.4.2024 è stata trattata la questione (cfr. punto 4 del relativo verbale di cui all'allegato n. 4 al ricorso: “l'Amministratore informa che ha ricevuto richiesta formale da Contr parte del Legale di fiducia del signor titolare dell'impresa , che ha effettuato le CP_6
opere di manutenzione delle facciate principali dell'edificio, nell'anno 2022, il quale intende pagina 2 di 5 conoscere i nominativi dei Condomini, che ancora non hanno provveduto al saldo di competenza, per i lavori svolti. L'Amministratore riferisce che è obbligato ex lege a soddisfare la richiesta, altrimenti diventerebbe soggetto solidale con il debito, pertanto, comunicherà al
Legale i nominativi degli inadempienti, al fine del recupero forzoso della passività”);
- anche la successiva pec inviata al il 24.5.2024 non ha avuto riscontro;
CP_5
- il si è, quindi, reso inadempiente non soltanto al pagamento di quanto indicato in CP_5 decreto ingiuntivo, ma altresì dell'obbligo di cui all'art. 63 disp. att. c.c.;
- sono stati versati acconti (con modalità e tempistiche del tutto arbitrarie e non concordate) soltanto per € 25.000,00; residua quindi, ad oggi, un credito pari ad € 45.403,17.
All'udienza del 26.9.2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a parte resistente, è stata dichiarata la contumacia del convenuto non comparso. Il ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, dando atto di non aver ancora ricevuto la documentazione già ripetutamente richiesta né ulteriori somme rispetto a quelle già indicate in ricorso, chiedendo di poter discutere la causa.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha autorizzato parte ricorrente a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. Il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
Il ricorso deve essere accolto.
Va preliminarmente rilevato che le argomentazioni poste a fondamento del ricorso e la produzione documentale allegata in atti non richiedono un'istruzione non sommaria, risultando così sufficienti affinché la presente controversia sia decisa con le forme del procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies e ss. c.p.c.
Il presente giudizio attiene all'ordine (all'amministratore) di comunicare i dati anagrafici dei condòmini, le relative tabelle millesimali e il nominativo di eventuali condòmini morosi. Invero, l'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. prescrive che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Ne consegue, per un verso, che il creditore insoddisfatto (nel caso di specie, il ricorrente) deve munirsi di titolo esecutivo nei confronti del Condomìnio, notificarlo e richiedere all'amministratore i dati dei condòmini morosi;
per l'altro, che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi.
pagina 3 di 5 In altri termini, sussiste in capo all'amministratore un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, quale obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge e che esula dal contenuto del programma interno al rapporto di mandato tra amministratore e condòmini.
Va, poi, ribadita la natura parziaria della responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condomìnio verso i terzi, al punto che il creditore può procedere individualmente all'esecuzione nei confronti dei singoli condòmini soltanto entro i limiti della quota di ciascuno (cfr.
Cass. civ., SS.UU., sent. 8.4.2008, n. 9148; Cass. civ., sez. VI, sent. 17.2.2014, n. 3636).
Infine, vero è che il creditore ricorrente potrebbe procedere con azione esecutiva anche senza conoscere le quote millesimali dei singoli condòmini; al contempo - tuttavia - è interesse dello stesso ottenere dall'amministratore la succitata documentazione al fine di procedere all'esecuzione dell'obbligazione parziaria (che incombe in capo ai singoli obbligati) senza il rischio di opposizione da parte di questi ultimi (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 29.9.2017, n. 22856).
Ebbene, nel caso di specie emerge che: a) il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento di somme di denaro per lavori svolti nell'interesse del b) è stato richiesto sia il pagamento che il CP_5
nominativo dei condòmini morosi, nonché la consegna delle tabelle millesimali, così da consentire il recupero del credito nei loro confronti;
c) nulla è stato consegnato dall'amministratore, pur essendo ripetutamente giunto a conoscenza della richiesta e aver riferito di ciò anche in assemblea.
Di ciò il ricorrente ha fornito idonea prova.
Un tanto risulta sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., avendo infatti parte ricorrente provato sia la sussistenza del credito - la cui pretesa creditoria è documentalmente accertata - sia la richiesta della documentazione immotivatamente negata dal resistente CP_5
(comportamento, questo, contrario al principio di buona fede oggettiva).
Ai sensi art. 614 bis c.p.c. e vista l'istanza di parte, fissa quindi in € 100,00 (cento/00) al giorno la somma dovuta dal resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento. Si precisa che la determinazione della predetta somma tiene anche conto dell'importo del credito vantato e del significativo ritardo che la condotta dell'amministratore ha comportato per il soddisfacimento delle pretese del creditore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo lo scaglione di competenza (da € 26.000,01 a € 52.000,00), con esclusivo riferimento alle fasi di studio e introduttiva e applicazione dei parametri medi, ridotti secondo giustizia.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
2) ordina al , in persona dell'amministratore pro Controparte_3
tempore, di comunicare al ricorrente l'elenco dei condòmini morosi con le generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale in relazione al credito vantato dal ricorrente;
3) fissa ai sensi art. 614 bis c.p.c. in € 100,00 (cento/00) al giorno la somma dovuta dal resistente in favore di parte ricorrente per ogni ritardo nell'esecuzione di quanto disposto al capo n. 2) della presente sentenza, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento all'obbligato;
4) condanna parte resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso ed € 526,58 per anticipazioni, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, c. 3, c.p.c.
La Spezia, 1 ottobre 2024
Il Giudice dott. Maurizio Drigani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, nella persona del Giudice dott. Maurizio Drigani, ha pronunciato ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 892 / 2024 promossa da:
corrente in La Spezia, via Picco n. 53 (p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante , rappresentata e difesa dell'avv. DELLA CORTE PATRIZIA Controparte_2
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore di condominio pro tempore;
RESISTENTE - contumace -
Oggetto: condanna ex art. 63 disp. att. c.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere l'elenco dei condomini morosi con l'indicazione delle generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), delle quote millesimali di proprietà, dell'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
- per
l'effetto condannare il sig. (C.F. ), nella sua qualità di Controparte_4 C.F._2
pagina 1 di 5 amministratore pro tempore del (c.f. ), a consegnare Controparte_3 P.IVA_2 alla parte ricorrente entro un prefiggendo termine l'elenco dei condomini morosi con le generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà,
l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., una somma a carico dell'obbligato pari ad euro 100,00 - o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia - per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza di condanna. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 7.6.2024, il ricorrente ha chiesto di accertare che parte convenuta non ha fornito il nominativo di eventuali condòmini morosi (con relative generalità complete) nel pagamento delle quote condominiali relative al credito reclamato con il decreto ingiuntivo n. 629/2023, omettendo altresì di fornire le tabelle millesimali di ripartizione delle spese condominiali e - conseguentemente - di condannare il convenuto a indicare i dati e la documentazione richiesta (comprensiva degli importi dovuti da ciascun condòmino secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella millesimale nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale); ha altresì richiesto ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c. la corresponsione di una somma pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che:
- con decreto ingiuntivo n. 629/2023 del Giudice di Pace della Spezia (emesso in data 8.11.2023),
è stato ingiunto al convenuto il pagamento della somma pari a € 70.403,17, oltre IVA e interessi dal giorno della domanda al saldo, oltre spese di procedura (pari a € 2.135,00 per onorari, oltre
15% ex DM 55/2014, IVA e CPA ed euro 406,50 per esborsi);
- in data 25.3.2024 il decreto ingiuntivo è stato munito di formula esecutiva;
- sono risultate senza esito le richieste all'amministratore condominiale di consegna della documentazione in oggetto (cfr. pec di data 12.4.2024);
- il è a conoscenza della questione, dal momento che nel corso dell'assemblea CP_5
condominiale del 14.4.2024 è stata trattata la questione (cfr. punto 4 del relativo verbale di cui all'allegato n. 4 al ricorso: “l'Amministratore informa che ha ricevuto richiesta formale da Contr parte del Legale di fiducia del signor titolare dell'impresa , che ha effettuato le CP_6
opere di manutenzione delle facciate principali dell'edificio, nell'anno 2022, il quale intende pagina 2 di 5 conoscere i nominativi dei Condomini, che ancora non hanno provveduto al saldo di competenza, per i lavori svolti. L'Amministratore riferisce che è obbligato ex lege a soddisfare la richiesta, altrimenti diventerebbe soggetto solidale con il debito, pertanto, comunicherà al
Legale i nominativi degli inadempienti, al fine del recupero forzoso della passività”);
- anche la successiva pec inviata al il 24.5.2024 non ha avuto riscontro;
CP_5
- il si è, quindi, reso inadempiente non soltanto al pagamento di quanto indicato in CP_5 decreto ingiuntivo, ma altresì dell'obbligo di cui all'art. 63 disp. att. c.c.;
- sono stati versati acconti (con modalità e tempistiche del tutto arbitrarie e non concordate) soltanto per € 25.000,00; residua quindi, ad oggi, un credito pari ad € 45.403,17.
All'udienza del 26.9.2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a parte resistente, è stata dichiarata la contumacia del convenuto non comparso. Il ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, dando atto di non aver ancora ricevuto la documentazione già ripetutamente richiesta né ulteriori somme rispetto a quelle già indicate in ricorso, chiedendo di poter discutere la causa.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha autorizzato parte ricorrente a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. Il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
Il ricorso deve essere accolto.
Va preliminarmente rilevato che le argomentazioni poste a fondamento del ricorso e la produzione documentale allegata in atti non richiedono un'istruzione non sommaria, risultando così sufficienti affinché la presente controversia sia decisa con le forme del procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies e ss. c.p.c.
Il presente giudizio attiene all'ordine (all'amministratore) di comunicare i dati anagrafici dei condòmini, le relative tabelle millesimali e il nominativo di eventuali condòmini morosi. Invero, l'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. prescrive che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Ne consegue, per un verso, che il creditore insoddisfatto (nel caso di specie, il ricorrente) deve munirsi di titolo esecutivo nei confronti del Condomìnio, notificarlo e richiedere all'amministratore i dati dei condòmini morosi;
per l'altro, che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi.
pagina 3 di 5 In altri termini, sussiste in capo all'amministratore un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, quale obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge e che esula dal contenuto del programma interno al rapporto di mandato tra amministratore e condòmini.
Va, poi, ribadita la natura parziaria della responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condomìnio verso i terzi, al punto che il creditore può procedere individualmente all'esecuzione nei confronti dei singoli condòmini soltanto entro i limiti della quota di ciascuno (cfr.
Cass. civ., SS.UU., sent. 8.4.2008, n. 9148; Cass. civ., sez. VI, sent. 17.2.2014, n. 3636).
Infine, vero è che il creditore ricorrente potrebbe procedere con azione esecutiva anche senza conoscere le quote millesimali dei singoli condòmini; al contempo - tuttavia - è interesse dello stesso ottenere dall'amministratore la succitata documentazione al fine di procedere all'esecuzione dell'obbligazione parziaria (che incombe in capo ai singoli obbligati) senza il rischio di opposizione da parte di questi ultimi (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 29.9.2017, n. 22856).
Ebbene, nel caso di specie emerge che: a) il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento di somme di denaro per lavori svolti nell'interesse del b) è stato richiesto sia il pagamento che il CP_5
nominativo dei condòmini morosi, nonché la consegna delle tabelle millesimali, così da consentire il recupero del credito nei loro confronti;
c) nulla è stato consegnato dall'amministratore, pur essendo ripetutamente giunto a conoscenza della richiesta e aver riferito di ciò anche in assemblea.
Di ciò il ricorrente ha fornito idonea prova.
Un tanto risulta sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., avendo infatti parte ricorrente provato sia la sussistenza del credito - la cui pretesa creditoria è documentalmente accertata - sia la richiesta della documentazione immotivatamente negata dal resistente CP_5
(comportamento, questo, contrario al principio di buona fede oggettiva).
Ai sensi art. 614 bis c.p.c. e vista l'istanza di parte, fissa quindi in € 100,00 (cento/00) al giorno la somma dovuta dal resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento. Si precisa che la determinazione della predetta somma tiene anche conto dell'importo del credito vantato e del significativo ritardo che la condotta dell'amministratore ha comportato per il soddisfacimento delle pretese del creditore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo lo scaglione di competenza (da € 26.000,01 a € 52.000,00), con esclusivo riferimento alle fasi di studio e introduttiva e applicazione dei parametri medi, ridotti secondo giustizia.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie il ricorso proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
2) ordina al , in persona dell'amministratore pro Controparte_3
tempore, di comunicare al ricorrente l'elenco dei condòmini morosi con le generalità complete (codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza), le quote millesimali di proprietà, l'importo dovuto da ciascuno secondo la ripartizione svolta in virtù della relativa tabella per i titoli di cui in premessa nonché i dati catastali degli immobili di loro proprietà come iscritti nell'anagrafe condominiale in relazione al credito vantato dal ricorrente;
3) fissa ai sensi art. 614 bis c.p.c. in € 100,00 (cento/00) al giorno la somma dovuta dal resistente in favore di parte ricorrente per ogni ritardo nell'esecuzione di quanto disposto al capo n. 2) della presente sentenza, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento all'obbligato;
4) condanna parte resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso ed € 526,58 per anticipazioni, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, c. 3, c.p.c.
La Spezia, 1 ottobre 2024
Il Giudice dott. Maurizio Drigani
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