Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00658/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di erede di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa -OMISSIS-, recante il rigetto dell’istanza di attribuzione dei benefici per i soggetti equiparati alle vittime del dovere per le infermità -OMISSIS-”, “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”;
- del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale, ivi incluso il verbale della Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa unitamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 15 febbraio 2023 e depositato il 17 febbraio 2023 il signor -OMISSIS-, in qualità di erede del padre -OMISSIS-, ha riassunto avanti a questo Tribunale amministrativo il giudizio, originariamente radicato innanzi al T.A.R. Lazio, avverso il decreto del Ministero della Difesa -OMISSIS-, recante la ripulsa dell’istanza di attribuzione dei benefici per i soggetti equiparati alle vittime del dovere in relazione alle infermità “ -OMISSIS- ”, “ -OMISSIS- ”, “ -OMISSIS- ”, “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ”, nonché avverso il previo parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che ha negato la dipendenza delle patologie da fatti di servizio.
Il ricorrente ha esposto, in sintesi, che:
- il signor -OMISSIS- è stato assunto dal Ministero della Difesa in data 6 luglio 1970 come operaio civile ed ha prestato servizio presso l’arsenale della Marina Militare di La Spezia fino al 2 luglio 1991. Nei primi tre anni egli avrebbe lavorato come manovale a bordo delle unità navali, in un ambiente contaminato da polveri e fibre di amianto e da altri materiali cancerogeni. In seguito avrebbe operato da solo, senza strumenti di prevenzione tecnica e dispositivi di protezione individuale, all’interno di un capannone realizzato con amianto, pieno di carburanti, oltre che saturo di umidità e privo di aerazione, occupandosi di stivare e distribuire ai vari reparti materiali contenenti amianto e altre sostanze dannose per la salute; inoltre, avrebbe provveduto alla manutenzione del muletto trasportatore, smontando e cambiando i ferodi dei freni e della frizione in amianto. Il luogo di lavoro sarebbe stato ubicato nelle vicinanze della -OMISSIS-, nella quale, secondo le indagini penali e le inchieste giornalistiche, venivano stoccati rifiuti tossici e radioattivi, quali resti di amianto, batterie, residui di solventi, vernici, olii minerali e idrocarburi pesanti;
- le condizioni di impiego del -OMISSIS- sarebbero state straordinariamente usuranti e stressanti, venendo egli incaricato di operazioni esulanti dai normali compiti del personale civile e di fatto sottoposto alle stesse regole dei militari, con esposizione a rischi maggiori di quelli ordinari per via dell’ambiente lavorativo insalubre;
- a causa dell’attività di servizio il signor -OMISSIS- avrebbe contratto le patologie asbesto-correlate, che avrebbero determinato e/o anticipato la sua morte -OMISSIS-, e dovrebbe, pertanto, essere qualificato come soggetto equiparato alle vittime del dovere;
- con due domande trasmesse nel gennaio 2014 il signor -OMISSIS-, in qualità di figlio ed erede del lavoratore, ha chiesto sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del padre e la concessione dell’equo indennizzo, sia l’attribuzione al genitore dello status di vittima del dovere con i relativi benefici;
- il decreto ministeriale reiettivo delle istanze ed il previo parere del Comitato di verifica per le cause di servizio sarebbero inficiati dai seguenti vizi:
i) violazione di legge per difetto istruttorio e motivazionale, non avendo l’Amministrazione tenuto conto della prolungata esposizione del dipendente a diversi agenti patogeni e cancerogeni, quali l’amianto ed il benzolo, che, anche in presenza di eventuali fattori di rischio costituzionali o legati al fumo di tabacco, avrebbero agito come concause ingravescenti, secondo il criterio del “ più probabile che non ”;
ii) eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia, essendosi il Ministero della Difesa limitato a recepire acriticamente il parere comitariale, disconoscendo la realtà fattuale e le evidenze scientifiche;
iii) mancato rispetto della legge n. 241/1990.
Il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio con atto di stile, instando per la reiezione del ricorso.
Successivamente le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, opponendo in ogni caso l’infondatezza dell’impugnativa nel merito.
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Come eccepito dalla parte pubblica, il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le controversie in materia di benefici per i dipendenti pubblici vittime del dovere ed equiparati ex art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 e per i loro familiari superstiti appartengono alla cognizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale.
Viene, infatti, in rilievo una situazione giuridica soggettiva che non rientra nello spettro delle posizioni proprie del rapporto lavorativo di pubblico impiego, ma attiene all’attribuzione di un ausilio in favore di chi abbia subito un’infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione in favore dell’amministrazione, in qualsiasi modo, di un servizio da cui siano derivati particolari rischi. Tale posizione ha la consistenza del diritto soggettivo di natura assistenziale alla percezione delle provvidenze economiche e non dell’interesse legittimo, perché gli aiuti sono riconosciuti in via diretta dalla legge, mentre all’amministrazione compete soltanto il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, senza alcuna discrezionalità in ordine all’ an e al quantum dell’erogazione. Pertanto, trattandosi di un diritto soggettivo perfetto, la giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo il criterio generale di riparto di cui all’art. 2 della legge n. 2248/1865 all. E, non influendo né l’emanazione di un atto amministrativo, né la proposizione di una domanda giudiziale di annullamento: invero, poiché l’atto ricade nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato, il giudice ordinario accerta se l’atto paritetico sia o meno conforme alla legge che lo disciplina (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. I, parere n. 1339 in data 24 ottobre 2023; Cons. St., sez. I, parere n. 781 in data 27 aprile 2021; Cons. St., sez. IV, 26 giugno 2019, n. 4393; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 6 marzo 2023, n. 3735; T.A.R. Liguria, sez. I, 2 novembre 2020, n. 743; T.A.R. Liguria, sez. I, 16 marzo 2020, n. 182; nonché, nella giurisprudenza civile, Cass. civ., sez. lav., ord. 29 aprile 2021, n. 11341; Cass. civ., sez. un., ord. 11 aprile 2018, n. 8982; Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 2017, n. 759; Cass. civ., sez. un., 16 novembre 2016, n. 23300).
2. Per quanto riguarda l’equo indennizzo, si rileva che il decreto in contestazione non si è espresso sulla relativa istanza, presentata dal signor -OMISSIS- separatamente ma nello stesso giorno della richiesta di riconoscimento dei benefici per gli equiparati a vittime del dovere (v. doc. 7 resistenti).
Orbene, seguendo la prospettazione attorea secondo cui il provvedimento – negando la dipendenza delle infermità da causa di servizio, sulla base del parere del CVCS – avrebbe implicitamente rigettato anche la domanda di equo indennizzo, la giurisdizione spetta comunque all’autorità giudiziaria ordinaria.
In proposito, ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, le controversie in materia di pubblico impiego c.d. privatizzato o contrattualizzato sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, per le questioni attinenti al periodo successivo-OMISSIS-; se, invece, hanno ad oggetto questioni relative al periodo anteriore-OMISSIS-, restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo purché siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
Secondo l’elaborazione pretoria, il discrimine temporale del 30 giugno 1998 va riferito al momento della verificazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata dal dipendente qualora detti fatti vengano in rilievo indipendentemente dal collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione. Quando, invece, secondo la disciplina del rapporto, la rilevanza giuridica dei fatti sia assoggettata ad un apprezzamento dell’amministrazione, deve farsi riferimento al momento dell’emanazione del provvedimento con cui sia operata tale valutazione, che segna il momento in cui, in concreto, la pretesa è divenuta azionabile. Ne consegue che, con riferimento alla domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa del servizio, siccome la concessione del beneficio è caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica, il momento in cui si determina la questione, e da cui dipende la giurisdizione, è quello dell’adozione del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza (in tal senso v., ex multis , Cass. civ., sez. un., 15 maggio 2012, n. 7504; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 18 novembre 2019, n. 2650; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 3 novembre 2016, n. 1080; T.A.R. Molise, sez. I, 28 giugno 2013, n. 449; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 14 novembre 2011, n. 5318; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 marzo 2011, n. 326).
Nel caso in esame, come evidenziato dalla difesa erariale, il provvedimento in tesi conclusivo (anche) del procedimento per equo indennizzo del genitore del ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa in periodo antecedente alla privatizzazione del rapporto di lavoro, è intervenuto il -OMISSIS-e, quindi, in epoca di gran lunga posteriore-OMISSIS-: sicché, alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, la cognizione della causa compete al giudice ordinario.
Per completezza, si osserva che la conclusione non muta qualora si ritenga che l’Amministrazione non si sia pronunciata, nemmeno in forma implicita, sulla domanda di equo indennizzo. Infatti, l’istanza è stata proposta molto tempo dopo -OMISSIS- (ed il successivo termine decadenziale del 15 settembre 2000), onde anche la tutela giudiziale avverso l’inerzia amministrativa è stata trasferita nella giurisdizione ordinaria (sulla giurisdizione del G.O. in materia di equo indennizzo nell’ipotesi di pubblico impiego privatizzato e silenzio dell’amministrazione v., in generale, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 13 aprile 2023, n. 6376; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 ottobre 2019, n. 4875).
3. In relazione a quanto precede, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con devoluzione della controversia all’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il processo può essere riassunto secondo la disciplina della translatio judicii di cui all’art. 11 c.p.a.
4. In considerazione della definizione in rito del giudizio, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.