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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. RO ME, all'udienza dell'8 aprile 2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1079/2023 R.G., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in S. Agata Militello (ME), via Campidoglio, angolo
Via Asmara, presso lo studio dell'Avv. Carmela Teresa Amata, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE contro
, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il
Grande, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps;
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.04.2023 parte ricorrente esponeva che aveva presentato domanda amministrativa di conferma in data 06.12.2017 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità; che tale domanda era stata respinta e che pertanto la stessa aveva depositato in data 26.04.2019 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 1138/2019 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il
C.T.U. aveva accertato che le patologie sofferte dalla ricorrente non determinavano una permanente riduzione a meno di un terzo delle sue capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini. L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda di conferma. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa di conferma e condannarsi l' al pagamento del beneficio con CP_1
la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 11.09.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno 3 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, Parte_1
2 cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando che le stesse non sono tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria (cfr. CTU, in atti al presente giudizio).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
In definitiva, va dichiarato che non è affetta da patologie Parte_1
tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, per cui alla stessa non compete l'assegno ordinario d'invalidità.
Le conclusioni di cui sopra impongono il rigetto del ricorso.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno resistente nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, CP_ si pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
04.04.2023, nei confronti dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza,
[...]
eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ivi compresa la fase relativa all'ATP;
3 CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Patti, 8 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott. ME RO)
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