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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/03/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 682/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CASTEL MORRONE 2 20129 MILANO presso lo studio dell'avv.
GORGOGLIONE PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
AVV. CA ANGELERI (C.F. ), difeso e rappresentato da sé C.F._2
stesso ex art. 86 c.p.c. e domiciliato presso il proprio studio in Pavia corso Mazzini n.3
pagina 1 di 18 APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Pavia via Cesare Battisti n.17 presso lo studio dell'avv. ARDISSONE
ELENA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 231/2024, emessa dal Tribunale di Pavia in data 29.10.2024, pubblicata il 30.01.2024 e notificata il 31.01.2024, rigettata ogni e/o diversa istanza, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e/o merito, così disporre:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la responsabilità professionale dell'appellato e, per l'effetto, condannare l'Avv. GE a corrispondere all'attore il risarcimento di tutti i danni cagionatigli pari alla somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi di legge.
Condannare, altresì, in ragione di quanto esposto, l'Avv. GE al risarcimento dei danni ex art. 89 c.p.c da liquidarsi in via equitativa.
In subordine
In subordine si chiede che, in ogni caso, siano riformati, per le ragioni in narrativa, i capi di sentenza concernenti la condanna alle spese a favore dell'GE e della pagina 2 di 18 Unipol Assicurazioni, dichiarando che - sempre per le ragioni esposte in narrativa – nulla è loro dovuto a tale titolo.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla restituzione di quanto già corrisposto in forza della sentenza impugnata
Per CA ANGELERI :
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli, -
- in via preliminare, dichiarare l'appello avversario inammissibile ex art. 342 c.p.c. per i motivi di cui innarrativa, così confermando le statuizioni assunte con la sentenza gravata;
- in via principale, respingere l'appello avversario in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa, così confermando le statuizioni assunte con la sentenza gravata;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento integrale o parziale della impugnazione, condannare a Controparte_1
tenere indenne e manlevare l'avv. UC GE per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a versare in favore dell'appellante per capitale, interessi e spese legali, oltre alle spese e ai compensi di avvocato per la difesa in giudizio dell'appellato esponente;
- in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare Parte_1
pagina 3 di 18 a risarcire all'avv. UC GE il danno Parte_1
nella somma ritenuta equa e sin d'ora comunque quantificato in euro 700.000, nonché condannare
ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1
all'art. 96, comma 1, c.p.c. ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c. a risarcire all'avv. UC GE l'importo ritenuto equo e sin d'ora comunque quantificato in euro
100.000.
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Rigettare l'appello ex adverso proposto nei confronti della Sentenza n.231/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia, perché del tutto infondato in fatto e in diritto e conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti delle parti appellate e in particolare di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità civile professionale a carico dell'avv. UC GE per gli specifici fatti che l'appellante gli imputa e nel caso di una sua conseguente condanna al risarcimento in favore dell'attore di qualsivoglia danno, nella misura che risulterà dimostrata all'esito del presente giudizio, respingere la domanda di manleva e garanzia svolta dall'avv. UC GE pagina 4 di 18 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per intervenuto atto di transazione e quietanza sottoscritto dalla parte convenuta/appellata in data 25/01/2022 (doc.n.4 fasc. I grado e contenente CP_1
una esplicita rinuncia da parte della stessa “a ogni domanda e/o azioni giudiziali nei confronti della Compagnia che abbiano comunque fondamento e titolo nel sinistro” denunciato da , avendo corrisposto all'avv. Parte_1 Controparte_1
UC GE con bonifico bancario n.220750100040278-480242502400IT05387 (data regolamento 21/03/2022) (doc.n.10 fasc. I grado la somma indicata e CP_1
concordata con l'atto di transazione.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità civile professionale a carico dell'avv. UC GE e nel caso di una sua conseguente condanna al risarcimento in favore dell'appellante di qualsivoglia somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, nella misura che risulterà dimostrata all'esito del presente giudizio, accertare e dichiarare che in ragione Controparte_1
dell'atto di transazione e quietanza versato in atti (docc.nn.4 e 10 fasc. I grado ha già corrisposto al proprio assicurato tutto quanto contrattualmente dovuto CP_1
e pattuito e dunque respingere, qualsivoglia domanda venga avanzata nei confronti della compagnia di assicurazione.
IN OGNI CASO
- In ragione della domanda di manleva formulata in giudizio dall'avv. UC GE, limitare l'ulteriore indennizzo eventualmente posto a carico di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza della polizza
[...]
n.1/32271/122/157210204, sottoscritta il 10/11/2017, oltre a quello già corrisposto con l'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avv. UC GE il 25/01/2022
(docc.nn.4 e 10 fasc. I grado ai soli rischi coperti dalla polizza stipulata, CP_1
restando comunque entro i limiti delle somme assicurate, tenuto conto delle franchigie, pagina 5 di 18 dello scoperto di polizza e delle esclusioni tutte contrattualmente previste e nei limiti della responsabilità eventualmente accertata a carico dell'avv. UC GE.
- Con vittoria di spese e onorari professionali, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
- Accertata e dichiarata la responsabilità aggravata della parte appellante condannare la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.96 comma I c.p.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art.96 comma III c.p.c. al pagamento a favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di una somma di Controparte_1
denaro, equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno patito.
- Con rigetto di ogni ulteriore istanza.
Salvis juribus.
pagina 6 di 18
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 231\2024 pubblicata il 30-1-2024, il Tribunale di Pavia respingeva la domanda proposta da nei confronti dell'avvocato GE UC, diretta ad accertare Parte_1
una responsabilità del professionista ed a ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, e quella riconvenzionale proposta dal convenuto, compensava per un quarto le spese processuali tra convenuto e attore, ponendo a carico di quest'ultimo il pagamento dei restanti 3\4 delle spese dell'avv. GE, e condannava a rimborsare le spese processuali in favore della terza chiamata Parte_1
Controparte_1
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito. conveniva in giudizio l'Avv. UC GE, chiedendone la condanna al Parte_1
risarcimento dei danni subiti a causa della negligente esecuzione di un incarico professionale, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza depositata il 31-10-2019, con la quale il Giudice di Pace di
Pavia, lo aveva dichiarato responsabile per il reato di minaccia, condannandolo alla pena pecuniaria di
€ 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento in favore della parte civile, da liquidarsi nella separata sede civile, con provvisionale di € 500,00 e spese di lite liquidate in complessivi € 2.160,00 oltre accessori di legge.
Esponeva l'attore come l'appello avverso detta sentenza, depositato dall'avv. UC GE il 6-5-
2020, era stato dichiarato inammissibile, perchè tardivo, dal Tribunale di Pavia, con sentenza dell'8-6-
2021, avendo il giudice di secondo grado rilevato che il termine per l'impugnazione andava a scadere il
7-3-2020.
Alla pronuncia era conseguita la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile.
L'attore deduceva come l'avv. GE avesse provveduto al rimborso delle sole spese legali conseguenti alla pronuncia di inammissibilità dell'appello, ma non a risarcire gli ingenti danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nel complessivo importo di euro 1.300.000,00.
Quanto alla responsabilità del professionista, parte attrice assumeva come il fatto per il quale egli era stato imputato, e cioè l'avere proferito nei confronti del difensore della controparte in una causa civile la frase “ti aspetto fuori”, non era stato commesso e, se anche lo fosse stato, non costituiva comunque reato in quanto di per sé insuscettibile di incutere nella vittima il timore che il male prospettato potesse avverarsi, o comunque doveva trovare applicazione la scriminante della “particolare tenuità” ex art. 34 pagina 7 di 18 D.Lgs. n. 274/2000.
Il sig. dopo aver fatto rilevare come la condanna penale definitiva rimanesse Parte_1 nel Casellario Giudiziale e negli Archivi delle Forze dell'Ordine, sosteneva come il pregiudizio dovesse ritenersi “in re ipsa”, posto che l'aver riportato una condanna penale definitiva aveva leso la sua dignità
e l'onorabilità, ed inoltre la condanna gli precludeva di svolgere alcune attività, anche lavorative, tra le quali quella di agente generale per conto di primarie imprese assicurative, non potendo l'attore omettere, nelle autocertificazioni comunicate alle compagnie, l'esistenza di precedenti penali.
Aggiungeva l'attore che i controlli delle forze dell'ordine, erano svolti con modalità invasive, proprio per la presenza del precedente negli archivi informatici a disposizione del personale che eseguiva i detti controlli.
Affermava ancora l'attore di avere ricevuto dalla HDI Assicurazioni s.p.a., in data 28-7-2021, all'indomani della condanna non definitiva subita in primo grado, una comunicazione, a firma del vice direttore commerciale, con la quale, nelle more dell'esito definitivo del Controparte_2
procedimento, gli venivano revocati parte dei mandati conferiti, con conseguente perdita di reddito.
Si costituiva in giudizio l'avv. GE, chiedendo il rigetto delle domande attoree, e proponendo a sua volta in via riconvenzionale una domanda risarcitoria nei confronti del sig. Parte_1 sostenendo di essere stato vittima di un reato, commesso dall'attore, consistente nel confezionamento od uso di un documento falso al fine di danneggiarlo, rappresentato dalla asserita comunicazione di revoca del mandato inviata dalla HDI Assicurazioni.
Il convenuto otteneva l'autorizzazione ad evocare in giudizio il proprio assicuratore per la responsabilità civile, per essere garantito nel caso di accoglimento delle Controparte_1
domande attoree.
L'avv. GE assumeva come l'appello avverso la sentenza penale di condanna del giudice di pace non avrebbe avuto possibilità di essere accolto, posto che la pronuncia della frase minacciosa, che certamente integrava la fattispecie di reato contestata, era stata udita da tutti i presenti, e riportata nel verbale di udienza.
Quanto all'aspetto del danno, il convenuto, oltre a confermare di avere versato all'attore le spese processuali, faceva rilevare che la condanna in questione non era menzionata nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dell'interessato e che, quanto alla conoscenza del fatto da parte delle
Forze dell'Ordine, l'attore era stato imputato in altro procedimento per fatti ben più gravi (atti persecutori e lesioni) e, in relazione a tali imputazioni, era già stato condannato in secondo grado a due pagina 8 di 18 anni di reclusione.
Aggiungeva l'avv. GE come il beneficio della non menzione, permetteva al dichiarante di omettere nelle autocertificazioni la detta condanna, e come la lettera della Compagnia di Assicurazione menzionata e prodotta dall'attore, per dimostrare che il recesso della compagnia era stato provocato dalla predetta condanna, costituiva un falso, come evidenziato da una serie di circostanze, tra le quali la dichiarazione della stessa Compagnia, prodotta in giudizio, che, interpellata, aveva dichiarato “di non riconoscere” tale lettera e di non avere revocato alcun mandato di agenzia in conseguenza della condanna allegata dall'attore.
Si costituiva in giudizio la associandosi alle difese del convenuto e rilevando Controparte_1
che il danno era già stato risarcito attraverso il rimborso delle spese processuali.
Senza sostanziale attività istruttoria, il tribunale decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice, richiamato il principio della “ragione più liquida”, respingeva le domande attoree, per difetto della prova dei danni prospettati da Parte_1
Il primo giudice rilevava anzitutto che gli ipotetici danni derivanti dall'omessa o tardiva impugnazione da parte dell'avvocato della sentenza sfavorevole, potevano generare due distinte tipologie di pregiudizio, la prima costituita dal danno prodottosi come conseguenza della mancata impugnazione, vale a dire il pregiudizio causalmente collegato con gli effetti di tale omissione, la seconda consistente nella perdita stessa della possibilità di impugnare, vale a dire la perdita della “chance” di vedere sovvertita una decisione sfavorevole.
Ritenuto che l'attore avesse inteso chiedere il risarcimento della sola prima categoria di danni, il tribunale escludeva la prova dell'esistenza di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla detta sentenza di condanna.
Il primo giudice osservava come, per quanto riguardava l'asserito danno esistenziale connesso agli effetti che la sentenza di condanna avrebbe prodotto sulle sue attività non lavorative e sulla sua vita di relazione, l'assunto dell'attore -che aveva allegato in atto di citazione, quale unico fatto concreto, la circostanza di avere “svolto attività di formatore, quale coaching motivazionale nel ramo commerciale, così come risulta dal Registro Formatori Professionali AIF (Associazione Italiana Formatori) nonché attività, a titolo gratuito, per delle Onlus”, assumendo che tali attività non gli erano più consentite- era rimasto del tutto sfornito di prova, non avendo il sig. dimostrato né di avere Parte_1 effettivamente svolto l'attività in questione, dovendo escludersi ogni valenza probatoria al foglio prodotto dall'attore quale documento n.11, né l'impossibilità di proseguirla dopo ed a causa della pagina 9 di 18 sentenza penale di condanna.
Anche il pregiudizio, lamentato solo dall'attore con la memoria ex art. 183 comma sesto n.2, relativo ai controlli occasionali da parte delle forze dell'ordine, che in ragione del precedente in questione sarebbero risultati particolarmente invasivi, era, secondo il primo giudice, del tutto indimostrato, e ciò assorbiva l'ulteriore profilo della idoneità del fatto a generare un pregiudizio risarcibile.
Secondo il tribunale, le altre voci di danno non patrimoniale, quanto alla lesione dell'onore o della reputazione, erano state prospettate in termini del tutto generici, e comunque non apparivano configurabili nella fattispecie, posto che l'atto integrante la dedotta negligenza non implicava di per sé la diffusione della notizia della condanna nei confronti della generalità dei consociati ed, in ogni caso, non erano stati forniti elementi dai quali poter desumere che la definitività di essa fosse giunta a conoscenza di soggetti che l'attore abitualmente frequentava, dovendo inoltre rilevarsi che il fatto in sé, consistente nell'avere pronunciato la frase di cui trattasi, era, sulla scorta degli elementi considerati nella sentenza, realmente accaduto nella realtà e pertanto, al di là del disvalore penale dello stesso,
l'attore non poteva dolersi del suo accertamento da parte del giudice.
Quanto al danno patrimoniale, il tribunale osservava come la lettera prodotta dall'attore, di provenienza della HDI Assicurazioni, contenente la comunicazione della volontà, in ragione della condanna in questione, di “revocare le concessioni di esercitare tutti i rami e i benefit provvigionali ad eccezione Rc
Auto”, non poteva ritenersi genuina, alla stregua delle emergenze istruttorie, avendo la detta compagnia assicurativa, interpellata dal convenuto, dichiarato per iscritto di non riconoscere come proveniente dalla medesima la lettera prodotta dall'attore, il cui presunto sottoscrittore , aveva Controparte_2
negato la circostanza, sporgendo querela per tale fatto, successivamente rimessa.
Risultava, secondo il primo giudice, del tutto sprovvisto di prova l'ulteriore danno consistente nella dedotta perdita della possibilità di continuare a lavorare con le compagnie di assicurazioni.
Il tribunale riteneva infondata anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal convenuto GE, che a sostegno della stessa aveva dedotto di “essersi costretto a difendersi e a trovarsi vittima di una condotta illecita da parte di il quale non si è fatto mancare di Parte_1 deferire il sottoscritto al competente Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano”.
Osservava il primo giudice come il dedotto reato di falso - nel quale il bene tutelato è la fede pubblica e la persona offesa è la pubblica amministrazione e non il convenuto - non aveva prodotto effetti, in quanto il documento in questione era stato ritenuto inidoneo a fondare la prova del danno richiesto pagina 10 di 18 dall'attore.
Infine, il tribunale accoglieva la richiesta avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 89 c.p.c., per la cancellazione dell'espressione “profilo criminale del nostro attore il quale, evidentemente a corto di argomenti e affamato di denaro, si dimostra disposto a tutto, anche a commettere più di un reato pur di ottenere quanto perseguito”, contenuta nella comparsa di risposta.
Osservava il tribunale come l'espressione, pur attinente all'oggetto del processo, risultava sprezzante ed eccedente le esigenze difensive, e per tale ragione andava cancellata, ma non giustificava una condanna al risarcimento del danno, poiché le espressioni erano attinenti all'oggetto della causa.
Il primo giudice respingeva le reciproche domande avanzate dall'attore e dal convenuto, ex art. 96
c.p.c., osservando come la reciproca soccombenza era ostativa ad una tale pronuncia, e sempre in ragione della reciproca soccombenza, compensava per un quarto le spese processuali tra dette parti, ponendo i restanti tre quarti delle spese e quelle della terza chiamata a carico dell'attore.
La detta sentenza è stata impugnata da in forza di cinque motivi di appello. Parte_1
Si sono costituiti tutti gli appellati.
GE UC ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e ne ha chiesto comunque il rigetto anche nel merito, proponendo impugnazione incidentale, in forza di tre motivi, per ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la propria domanda risarcitoria, nella parte in cui aveva parzialmente compensato le spese e nella parte in cui non aveva condannato l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La ha contestato il fondamento dell'appello di e ne Controparte_1 Parte_1
ha chiesto il rigetto.
Alla prima udienza dell'11-6-2024 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 dicembre 2024 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e depositate le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 10-12-2024, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Appello di Parte_1
Osserva preliminarmente la Corte come l'eccezione preliminare dell'avv. GE, sia infondata, dovendo rilevarsi come l'appellante individui con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza di primo grado e le modifiche richieste.
pagina 11 di 18 Ciò posto, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di qualsiasi danno patito dallo stesso.
Quanto al danno all'onore ed alla reputazione, l'appellante assume come la condanna penale era idonea a provocare un danno alla propria reputazione, e nel caso di specie, anche a precludergli l'esercizio di attività lavorativa, posto che, come agente assicurativo, era tenuto a dichiarare l'esistenza di condanne penali.
Quanto alla liquidazione del risarcimento per il danno arrecato alla reputazione, l'appellante richiamava i criteri indicati dalla Suprema Corte, quanto alla oggettiva portata offensiva della notizia diffusa, alle ricadute negative del fatto sulla reputazione, al ruolo ed alla funzione ricoperta dal diffamato, alla risonanza mediatica suscitata dalla condanna.
Aggiungeva il sig. come a causa della condanna, non avrebbe potuto in Parte_1 futuro svolgere l'attività di formatore nell'ambito commerciale, con la perdita della possibilità di tessere relazioni sociali.
Sempre nell'ambito del primo motivo, l'appellante lamenta come il tribunale aveva erroneamente escluso il danno da perdita della possibilità di lavorare con le compagnie assicurative.
Fa rilevare il sig. come l'obbligo di rendere autodichiarazioni ai sensi Parte_1 dell'art. 46 dpr 445\2000 circa l'assenza di sentenze di condanna, necessario per lavorare quale agente di assicurazioni, rendeva irrilevante la concessione del beneficio della non menzione, contenuto nella sentenza di condanna in questione.
Il motivo è infondato.
Le argomentazioni dell'appellante non sono idonee a scalfire le ragioni utilizzate dal tribunale per ritenere l'assenza di qualsiasi prova sugli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali, dei quali si chiede il ristoro da parte di Parte_1
Quanto al danno da lesione della reputazione, l'appellante, oltre a richiamare i principi giurisprudenziali affermati in tema di diffamazione, non illustra le ragioni per le quali dalla detta sentenza penale, che neppure si allega essere stata divulgata a terzi, sia al medesimo derivato un pregiudizio alla reputazione.
Sono pertanto inconferenti i generici riferimenti dell'appellante alla funzione ricoperta dal medesimo ed alla risonanza mediatica suscitata dalla condanna, che non risulta sia stata divulgata a terzi.
Quanto alla asserita, procurata, impossibilità di esercitare l'attività di formatore, la critica dell'appellante alla decisione di primo grado è inidonea a confutare le argomentazioni del primo pagina 12 di 18 giudice, circa l'assenza di riscontri probatori alle allegazioni dell'attore in primo grado, non avendo indicato quali sarebbero le fonti di prova trascurate dal primo giudice, o Parte_1
l'errore da questi commesso nel valutarle.
Per ciò che attiene al pregiudizio conseguente all'obbligo dell'appellante, anche in presenza del beneficio della non menzione, riconosciutogli dalla sentenza penale, di menzionare la condanna, in virtù del disposto di cui all'art. 46 dpr 445\2000, l'inconsistenza dell'assunto deriva dalla entrata in vigore, in data 10 novembre 2018, e quindi in epoca antecedente ai fatti di causa, del d. lgs. 122 del 2-
10-2018, che ha modificato l'art. 28, comma 8, del dpr 313\2002, che ora prevede come “ L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1”
(e cioè di quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la prova della esistenza di un danno patrimoniale.
Assume il sig. come la lettera della DI Assicurazioni del 28-7-2021, ben Parte_1
poteva essere utilizzata quale elemento di prova, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
La condotta della DI e del suo vice direttore , che prima avevano dichiarato di non CP_2
riconoscere come propria tale comunicazione, sporgendo (il ) querela per il falso, che era CP_2
stata poi rimessa, appariva equivoca, e tale da ingenerare dubbi sulla veridicità della seconda lettera prodotta in giudizio dall'avv. GE, con la quale la DI negava la riconducibilità alla medesima della missiva del 28-7-2021.
Secondo l'appellante, il danno patrimoniale subito dal medesimo trovava riscontro nella comunicazione con la quale la DI Assicurazioni gli aveva comunicato il recesso dalla maggior parte dei mandati, e dal calo di fatturato dal medesimo patito in epoca successiva.
Il motivo è infondato.
Come correttamente ritenuto dal tribunale, a prescindere dall'esito delle vicende penali che hanno riguardato la riconducibilità della sottoscrizione a quello che ne appariva l'autore, la circostanza che sia l'asserito firmatario, che la compagnia di assicurazioni, in nome e per conto della quale tale missiva sarebbe stata inviata all'attore in primo grado, ne avessero espressamente disconosciuto l'autenticità, è sufficiente per privare il documento di qualsiasi significativo valore probatorio.
pagina 13 di 18 Rimane pertanto del tutto indimostrato che la DI Assicurazioni abbia revocato, in data 28-7-2021, i mandati conferiti a Parte_1
Peraltro, a conferma della infondatezza del motivo, non può non osservarsi come dalla documentazione prodotta in giudizio dall'avv. GE, emerge che in data 10-12-2021 la DI indirizzava a una missiva (doc. 29) del seguente tenore :“..facendo seguito ai recenti Parte_1
colloqui intercorsi aventi ad oggetto la costituzione di un rapporto di collaborazione, siamo a proporvi il contratto che alleghiamo. Ove d'accordo sul contenuto, vi invitiamo a sottoscrivere la lettera di accettazione che vorrete restituire tramite posta certificata all'indirizzo indicato sulla stessa”.
Risulta da detta documentazione come il rapporto contrattuale tra e la DI Parte_1
Assicurazioni sia sorto in epoca successiva o al massimo coeva alla missiva del 10-12-2021, con la conseguenza che alla data del 28-7-2021 nessun rapporto contrattuale era in corso con la detta compagnia di assicurazioni, e poteva quindi essere oggetto di recesso.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui l'aveva condannato a rimborsare le spese processuali alla CP_1
Assume come la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto dovesse Parte_1 ritenersi illegittima ed infondata, dal momento che l'avv. GE aveva rilasciato alla compagnia una ampia quietanza liberatoria.
Pertanto, secondo l'appellante, le spese processuali della dovevano essere posta a carico CP_1 dell'avv. GE.
Il motivo è infondato.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. 31889\2019; Cass. 18710\2021; Cass.
6144\2024).
Nel caso di specie, deve escludersi che la chiamata in causa, da parte del convenuto in primo grado, del proprio assicuratore per la responsabilità professionale, possa ritenersi palesemente arbitraria, dal pagina 14 di 18 momento che, attesa la pacifica esistenza del contratto di assicurazione dedotto in giudizio, la questione della operatività della garanzia, contestata dalla compagnia, era sostenuta dall'avv. GE sulla base di una interpretazione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dal medesimo, che il primo giudice non ha vagliato, ma che, comunque, non può ritenersi palesemente infondata o pretestuosa.
Con un quarto motivo, l'appellante censura ancora il capo della sentenza che ha regolato le spese processuali, assumendo come il rigetto di entrambe le domande, principale e riconvenzionale, quest'ultima per il rilevante importo di euro 700.000,00, giustificava una pronuncia di integrale compensazione tra le parti di dette spese.
Il motivo è infondato.
La valutazione del primo giudice, che dalla reciproca soccombenza ha ricavato ragioni per una compensazione solo parziale, non si pone in contrasto né con l'art. 91 c.p.c. né con quello seguente, avendo il tribunale, evidentemente, tenuto conto, oltre che del fatto che entrambe le domande, principale e riconvenzionale, erano state respinte, anche della incidenza del principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver avanzato pretese infondate, risultando il giudizio di primo grado introdotto su iniziativa di Parte_1
[...]
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, nella parte in cui, pur avendo ordinato ex art. 89 c.p.c., la cancellazione di alcune frasi sconvenienti utilizzate dall'avv. GE nella comparsa di risposta, aveva poi negato il risarcimento del danno, ritenendo che le affermazioni erano comunque attinenti all'oggetto della causa.
Sostiene l'appellante come l'avv. GE, dopo avere proferito le predette affermazioni, aveva proposto una querela nei confronti del deducente, per uso di atto falso e truffa processuale, quanto alla lettera inviata dalla HDI Assicurazioni, e ciò dimostrava che le espressioni utilizzate esulavano dall'oggetto della causa.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, le affermazioni delle quali è stata ordinata dal tribunale la cancellazione, avevano certamente attinenza al processo, posto che erano dirette a contrastare l'efficacia probatoria di un documento, invocato dalla controparte a sostegno della propria domanda risarcitoria, a nulla rilevando, sotto l'aspetto della pertinenza all'oggetto della causa delle citate affermazioni, le ulteriori iniziative intraprese dall'avv. GE.
Per le ragioni che precedono, l'appello di va respinto. Parte_1
pagina 15 di 18 Appello di GE UC
Con il primo motivo l'appellante incidentale assume come erroneamente il giudice di primo grado non gli avesse riconosciuto il risarcimento del danno morale, per essere stato vittima del reato di falso, previsto dall'art. 489 c.p., commesso da attraverso l'utilizzo della lettera Parte_1
datata 28-7-2021.
Posto che il fatto, nonostante la pronuncia di estinzione del reato per avvenuta remissione di querela, doveva ritenersi provato, alla stregua delle risultanze istruttorie, e che il reato previsto dall'art. 489
c.p.c. era di natura plurioffensiva, doveva essere riconosciuto il danno morale anche al soggetto privato danneggiato dall'atto, danno da ritenersi in re ipsa ec artt. 185 c.p. e 2059 c.c., e da liquidarsi in via equitativa.
Il motivo è infondato, per due ragioni.
La prima è che, contrariamente a quanto assume l'appellante incidentale, difetta un accertamento circa il reato di falso attribuito all'attore in primo grado.
Il procedimento penale instauratosi a seguito di querela, per la remissione di quest'ultima, non ha avuto seguito, né sono state allegate e dimostrate in questo processo circostanza dalle quali trarre la prova della commissione di detto illecito da parte di Parte_1
La seconda discende dal consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. 11269\2018; Cass. 8421\2011), ciò che nella fattispecie in esame l'avv.
GE non ha fatto, avendo meramente allegato, in termini generici, il danno non patrimoniale del quale chiede il ristoro.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto la responsabilità aggravata dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Assume l'avv. GE come il primo giudice, facendo riferimento alla soccombenza reciproca, aveva esaminato la domanda solo sotto il profilo del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ignorando la richiesta avanzata, anche, ai sensi del comma 1 dell'art. 96 c.p.c.
Posto che era evidente come avesse agito in giudizio in mala fede, doveva Parte_1 essere pronunciata condanna del medesimo ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
Il motivo è infondato.
pagina 16 di 18 Come insegna la Suprema Corte “costituisce presupposto ineludibile per l'applicazione della sanzione disciplinata dall'invocato art. 96 cod. proc. civ. la condizione di “soccombente” della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale della disposizione” (Cass. 4212\2022).
Tale presupposto, della soccombenza totale dell'attore, non ricorre, atteso che anche le domande proposte dal convenuto in via riconvenzionale non hanno trovato accoglimento.
Con il terzo motivo, l'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la compensazione per un quarto delle spese processuali.
Assume l'avv. GE come l'illecito contegno processuale dell'attore giustificava una integrale condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite.
Anche questo motivo è infondato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che, oltre al rigetto delle domande attoree, ha visto anche quello della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dall'avv. GE, per il rilevante importo di euro 700.000,00, ricorre quella reciproca soccombenza che giustifica la parziale compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice.
Per le ragioni che precedono, anche l'appello incidentale risulta infondato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere integralmente confermata.
Per ciò che attiene al carico delle spese processuali, la reciproca soccombenza dell'appellante e dell'appellato GE UC giustifica la integrale compensazione tra Parte_1
dette parti delle spese del grado.
L'appellante va condannato al pagamento delle spese processuali di questo Parte_1
grado di appello in favore della liquidate, tenuto conto delle questioni Controparte_1
trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022 (in relazione al valore indeterminabile di bassa complessità) per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Risulta inaccoglibile la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla nei Controparte_1
confronti dell'appellante, con il quale non c'è alcun rapporto processuale diretto.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante e dell'appellato GE UC, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto Parte_1
da GE UC, confermando l'impugnata sentenza;
b)compensa le spese processuali del grado tra l'appellante e GE UC;
c)condanna al rimborso delle spese processuali di questo grado di giudizio in Parte_1
favore della liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e Controparte_1
15% per rimborso spese forfettarie;
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellato GE UC, appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 682/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CASTEL MORRONE 2 20129 MILANO presso lo studio dell'avv.
GORGOGLIONE PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
AVV. CA ANGELERI (C.F. ), difeso e rappresentato da sé C.F._2
stesso ex art. 86 c.p.c. e domiciliato presso il proprio studio in Pavia corso Mazzini n.3
pagina 1 di 18 APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Pavia via Cesare Battisti n.17 presso lo studio dell'avv. ARDISSONE
ELENA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 231/2024, emessa dal Tribunale di Pavia in data 29.10.2024, pubblicata il 30.01.2024 e notificata il 31.01.2024, rigettata ogni e/o diversa istanza, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e/o merito, così disporre:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni tutte di cui in narrativa, la responsabilità professionale dell'appellato e, per l'effetto, condannare l'Avv. GE a corrispondere all'attore il risarcimento di tutti i danni cagionatigli pari alla somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi di legge.
Condannare, altresì, in ragione di quanto esposto, l'Avv. GE al risarcimento dei danni ex art. 89 c.p.c da liquidarsi in via equitativa.
In subordine
In subordine si chiede che, in ogni caso, siano riformati, per le ragioni in narrativa, i capi di sentenza concernenti la condanna alle spese a favore dell'GE e della pagina 2 di 18 Unipol Assicurazioni, dichiarando che - sempre per le ragioni esposte in narrativa – nulla è loro dovuto a tale titolo.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla restituzione di quanto già corrisposto in forza della sentenza impugnata
Per CA ANGELERI :
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, premesse le declaratorie più favorevoli, -
- in via preliminare, dichiarare l'appello avversario inammissibile ex art. 342 c.p.c. per i motivi di cui innarrativa, così confermando le statuizioni assunte con la sentenza gravata;
- in via principale, respingere l'appello avversario in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa, così confermando le statuizioni assunte con la sentenza gravata;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento integrale o parziale della impugnazione, condannare a Controparte_1
tenere indenne e manlevare l'avv. UC GE per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a versare in favore dell'appellante per capitale, interessi e spese legali, oltre alle spese e ai compensi di avvocato per la difesa in giudizio dell'appellato esponente;
- in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare Parte_1
pagina 3 di 18 a risarcire all'avv. UC GE il danno Parte_1
nella somma ritenuta equa e sin d'ora comunque quantificato in euro 700.000, nonché condannare
ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1
all'art. 96, comma 1, c.p.c. ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 3,
c.p.c. a risarcire all'avv. UC GE l'importo ritenuto equo e sin d'ora comunque quantificato in euro
100.000.
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Rigettare l'appello ex adverso proposto nei confronti della Sentenza n.231/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia, perché del tutto infondato in fatto e in diritto e conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti delle parti appellate e in particolare di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità civile professionale a carico dell'avv. UC GE per gli specifici fatti che l'appellante gli imputa e nel caso di una sua conseguente condanna al risarcimento in favore dell'attore di qualsivoglia danno, nella misura che risulterà dimostrata all'esito del presente giudizio, respingere la domanda di manleva e garanzia svolta dall'avv. UC GE pagina 4 di 18 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per intervenuto atto di transazione e quietanza sottoscritto dalla parte convenuta/appellata in data 25/01/2022 (doc.n.4 fasc. I grado e contenente CP_1
una esplicita rinuncia da parte della stessa “a ogni domanda e/o azioni giudiziali nei confronti della Compagnia che abbiano comunque fondamento e titolo nel sinistro” denunciato da , avendo corrisposto all'avv. Parte_1 Controparte_1
UC GE con bonifico bancario n.220750100040278-480242502400IT05387 (data regolamento 21/03/2022) (doc.n.10 fasc. I grado la somma indicata e CP_1
concordata con l'atto di transazione.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità civile professionale a carico dell'avv. UC GE e nel caso di una sua conseguente condanna al risarcimento in favore dell'appellante di qualsivoglia somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, nella misura che risulterà dimostrata all'esito del presente giudizio, accertare e dichiarare che in ragione Controparte_1
dell'atto di transazione e quietanza versato in atti (docc.nn.4 e 10 fasc. I grado ha già corrisposto al proprio assicurato tutto quanto contrattualmente dovuto CP_1
e pattuito e dunque respingere, qualsivoglia domanda venga avanzata nei confronti della compagnia di assicurazione.
IN OGNI CASO
- In ragione della domanda di manleva formulata in giudizio dall'avv. UC GE, limitare l'ulteriore indennizzo eventualmente posto a carico di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza della polizza
[...]
n.1/32271/122/157210204, sottoscritta il 10/11/2017, oltre a quello già corrisposto con l'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avv. UC GE il 25/01/2022
(docc.nn.4 e 10 fasc. I grado ai soli rischi coperti dalla polizza stipulata, CP_1
restando comunque entro i limiti delle somme assicurate, tenuto conto delle franchigie, pagina 5 di 18 dello scoperto di polizza e delle esclusioni tutte contrattualmente previste e nei limiti della responsabilità eventualmente accertata a carico dell'avv. UC GE.
- Con vittoria di spese e onorari professionali, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
- Accertata e dichiarata la responsabilità aggravata della parte appellante condannare la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.96 comma I c.p.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art.96 comma III c.p.c. al pagamento a favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di una somma di Controparte_1
denaro, equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno patito.
- Con rigetto di ogni ulteriore istanza.
Salvis juribus.
pagina 6 di 18
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 231\2024 pubblicata il 30-1-2024, il Tribunale di Pavia respingeva la domanda proposta da nei confronti dell'avvocato GE UC, diretta ad accertare Parte_1
una responsabilità del professionista ed a ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, e quella riconvenzionale proposta dal convenuto, compensava per un quarto le spese processuali tra convenuto e attore, ponendo a carico di quest'ultimo il pagamento dei restanti 3\4 delle spese dell'avv. GE, e condannava a rimborsare le spese processuali in favore della terza chiamata Parte_1
Controparte_1
Le pregresse vicende processuali possono sintetizzarsi come di seguito. conveniva in giudizio l'Avv. UC GE, chiedendone la condanna al Parte_1
risarcimento dei danni subiti a causa della negligente esecuzione di un incarico professionale, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza depositata il 31-10-2019, con la quale il Giudice di Pace di
Pavia, lo aveva dichiarato responsabile per il reato di minaccia, condannandolo alla pena pecuniaria di
€ 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento in favore della parte civile, da liquidarsi nella separata sede civile, con provvisionale di € 500,00 e spese di lite liquidate in complessivi € 2.160,00 oltre accessori di legge.
Esponeva l'attore come l'appello avverso detta sentenza, depositato dall'avv. UC GE il 6-5-
2020, era stato dichiarato inammissibile, perchè tardivo, dal Tribunale di Pavia, con sentenza dell'8-6-
2021, avendo il giudice di secondo grado rilevato che il termine per l'impugnazione andava a scadere il
7-3-2020.
Alla pronuncia era conseguita la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile.
L'attore deduceva come l'avv. GE avesse provveduto al rimborso delle sole spese legali conseguenti alla pronuncia di inammissibilità dell'appello, ma non a risarcire gli ingenti danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nel complessivo importo di euro 1.300.000,00.
Quanto alla responsabilità del professionista, parte attrice assumeva come il fatto per il quale egli era stato imputato, e cioè l'avere proferito nei confronti del difensore della controparte in una causa civile la frase “ti aspetto fuori”, non era stato commesso e, se anche lo fosse stato, non costituiva comunque reato in quanto di per sé insuscettibile di incutere nella vittima il timore che il male prospettato potesse avverarsi, o comunque doveva trovare applicazione la scriminante della “particolare tenuità” ex art. 34 pagina 7 di 18 D.Lgs. n. 274/2000.
Il sig. dopo aver fatto rilevare come la condanna penale definitiva rimanesse Parte_1 nel Casellario Giudiziale e negli Archivi delle Forze dell'Ordine, sosteneva come il pregiudizio dovesse ritenersi “in re ipsa”, posto che l'aver riportato una condanna penale definitiva aveva leso la sua dignità
e l'onorabilità, ed inoltre la condanna gli precludeva di svolgere alcune attività, anche lavorative, tra le quali quella di agente generale per conto di primarie imprese assicurative, non potendo l'attore omettere, nelle autocertificazioni comunicate alle compagnie, l'esistenza di precedenti penali.
Aggiungeva l'attore che i controlli delle forze dell'ordine, erano svolti con modalità invasive, proprio per la presenza del precedente negli archivi informatici a disposizione del personale che eseguiva i detti controlli.
Affermava ancora l'attore di avere ricevuto dalla HDI Assicurazioni s.p.a., in data 28-7-2021, all'indomani della condanna non definitiva subita in primo grado, una comunicazione, a firma del vice direttore commerciale, con la quale, nelle more dell'esito definitivo del Controparte_2
procedimento, gli venivano revocati parte dei mandati conferiti, con conseguente perdita di reddito.
Si costituiva in giudizio l'avv. GE, chiedendo il rigetto delle domande attoree, e proponendo a sua volta in via riconvenzionale una domanda risarcitoria nei confronti del sig. Parte_1 sostenendo di essere stato vittima di un reato, commesso dall'attore, consistente nel confezionamento od uso di un documento falso al fine di danneggiarlo, rappresentato dalla asserita comunicazione di revoca del mandato inviata dalla HDI Assicurazioni.
Il convenuto otteneva l'autorizzazione ad evocare in giudizio il proprio assicuratore per la responsabilità civile, per essere garantito nel caso di accoglimento delle Controparte_1
domande attoree.
L'avv. GE assumeva come l'appello avverso la sentenza penale di condanna del giudice di pace non avrebbe avuto possibilità di essere accolto, posto che la pronuncia della frase minacciosa, che certamente integrava la fattispecie di reato contestata, era stata udita da tutti i presenti, e riportata nel verbale di udienza.
Quanto all'aspetto del danno, il convenuto, oltre a confermare di avere versato all'attore le spese processuali, faceva rilevare che la condanna in questione non era menzionata nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dell'interessato e che, quanto alla conoscenza del fatto da parte delle
Forze dell'Ordine, l'attore era stato imputato in altro procedimento per fatti ben più gravi (atti persecutori e lesioni) e, in relazione a tali imputazioni, era già stato condannato in secondo grado a due pagina 8 di 18 anni di reclusione.
Aggiungeva l'avv. GE come il beneficio della non menzione, permetteva al dichiarante di omettere nelle autocertificazioni la detta condanna, e come la lettera della Compagnia di Assicurazione menzionata e prodotta dall'attore, per dimostrare che il recesso della compagnia era stato provocato dalla predetta condanna, costituiva un falso, come evidenziato da una serie di circostanze, tra le quali la dichiarazione della stessa Compagnia, prodotta in giudizio, che, interpellata, aveva dichiarato “di non riconoscere” tale lettera e di non avere revocato alcun mandato di agenzia in conseguenza della condanna allegata dall'attore.
Si costituiva in giudizio la associandosi alle difese del convenuto e rilevando Controparte_1
che il danno era già stato risarcito attraverso il rimborso delle spese processuali.
Senza sostanziale attività istruttoria, il tribunale decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il primo giudice, richiamato il principio della “ragione più liquida”, respingeva le domande attoree, per difetto della prova dei danni prospettati da Parte_1
Il primo giudice rilevava anzitutto che gli ipotetici danni derivanti dall'omessa o tardiva impugnazione da parte dell'avvocato della sentenza sfavorevole, potevano generare due distinte tipologie di pregiudizio, la prima costituita dal danno prodottosi come conseguenza della mancata impugnazione, vale a dire il pregiudizio causalmente collegato con gli effetti di tale omissione, la seconda consistente nella perdita stessa della possibilità di impugnare, vale a dire la perdita della “chance” di vedere sovvertita una decisione sfavorevole.
Ritenuto che l'attore avesse inteso chiedere il risarcimento della sola prima categoria di danni, il tribunale escludeva la prova dell'esistenza di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla detta sentenza di condanna.
Il primo giudice osservava come, per quanto riguardava l'asserito danno esistenziale connesso agli effetti che la sentenza di condanna avrebbe prodotto sulle sue attività non lavorative e sulla sua vita di relazione, l'assunto dell'attore -che aveva allegato in atto di citazione, quale unico fatto concreto, la circostanza di avere “svolto attività di formatore, quale coaching motivazionale nel ramo commerciale, così come risulta dal Registro Formatori Professionali AIF (Associazione Italiana Formatori) nonché attività, a titolo gratuito, per delle Onlus”, assumendo che tali attività non gli erano più consentite- era rimasto del tutto sfornito di prova, non avendo il sig. dimostrato né di avere Parte_1 effettivamente svolto l'attività in questione, dovendo escludersi ogni valenza probatoria al foglio prodotto dall'attore quale documento n.11, né l'impossibilità di proseguirla dopo ed a causa della pagina 9 di 18 sentenza penale di condanna.
Anche il pregiudizio, lamentato solo dall'attore con la memoria ex art. 183 comma sesto n.2, relativo ai controlli occasionali da parte delle forze dell'ordine, che in ragione del precedente in questione sarebbero risultati particolarmente invasivi, era, secondo il primo giudice, del tutto indimostrato, e ciò assorbiva l'ulteriore profilo della idoneità del fatto a generare un pregiudizio risarcibile.
Secondo il tribunale, le altre voci di danno non patrimoniale, quanto alla lesione dell'onore o della reputazione, erano state prospettate in termini del tutto generici, e comunque non apparivano configurabili nella fattispecie, posto che l'atto integrante la dedotta negligenza non implicava di per sé la diffusione della notizia della condanna nei confronti della generalità dei consociati ed, in ogni caso, non erano stati forniti elementi dai quali poter desumere che la definitività di essa fosse giunta a conoscenza di soggetti che l'attore abitualmente frequentava, dovendo inoltre rilevarsi che il fatto in sé, consistente nell'avere pronunciato la frase di cui trattasi, era, sulla scorta degli elementi considerati nella sentenza, realmente accaduto nella realtà e pertanto, al di là del disvalore penale dello stesso,
l'attore non poteva dolersi del suo accertamento da parte del giudice.
Quanto al danno patrimoniale, il tribunale osservava come la lettera prodotta dall'attore, di provenienza della HDI Assicurazioni, contenente la comunicazione della volontà, in ragione della condanna in questione, di “revocare le concessioni di esercitare tutti i rami e i benefit provvigionali ad eccezione Rc
Auto”, non poteva ritenersi genuina, alla stregua delle emergenze istruttorie, avendo la detta compagnia assicurativa, interpellata dal convenuto, dichiarato per iscritto di non riconoscere come proveniente dalla medesima la lettera prodotta dall'attore, il cui presunto sottoscrittore , aveva Controparte_2
negato la circostanza, sporgendo querela per tale fatto, successivamente rimessa.
Risultava, secondo il primo giudice, del tutto sprovvisto di prova l'ulteriore danno consistente nella dedotta perdita della possibilità di continuare a lavorare con le compagnie di assicurazioni.
Il tribunale riteneva infondata anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal convenuto GE, che a sostegno della stessa aveva dedotto di “essersi costretto a difendersi e a trovarsi vittima di una condotta illecita da parte di il quale non si è fatto mancare di Parte_1 deferire il sottoscritto al competente Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano”.
Osservava il primo giudice come il dedotto reato di falso - nel quale il bene tutelato è la fede pubblica e la persona offesa è la pubblica amministrazione e non il convenuto - non aveva prodotto effetti, in quanto il documento in questione era stato ritenuto inidoneo a fondare la prova del danno richiesto pagina 10 di 18 dall'attore.
Infine, il tribunale accoglieva la richiesta avanzata dall'attore ai sensi dell'art. 89 c.p.c., per la cancellazione dell'espressione “profilo criminale del nostro attore il quale, evidentemente a corto di argomenti e affamato di denaro, si dimostra disposto a tutto, anche a commettere più di un reato pur di ottenere quanto perseguito”, contenuta nella comparsa di risposta.
Osservava il tribunale come l'espressione, pur attinente all'oggetto del processo, risultava sprezzante ed eccedente le esigenze difensive, e per tale ragione andava cancellata, ma non giustificava una condanna al risarcimento del danno, poiché le espressioni erano attinenti all'oggetto della causa.
Il primo giudice respingeva le reciproche domande avanzate dall'attore e dal convenuto, ex art. 96
c.p.c., osservando come la reciproca soccombenza era ostativa ad una tale pronuncia, e sempre in ragione della reciproca soccombenza, compensava per un quarto le spese processuali tra dette parti, ponendo i restanti tre quarti delle spese e quelle della terza chiamata a carico dell'attore.
La detta sentenza è stata impugnata da in forza di cinque motivi di appello. Parte_1
Si sono costituiti tutti gli appellati.
GE UC ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e ne ha chiesto comunque il rigetto anche nel merito, proponendo impugnazione incidentale, in forza di tre motivi, per ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la propria domanda risarcitoria, nella parte in cui aveva parzialmente compensato le spese e nella parte in cui non aveva condannato l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La ha contestato il fondamento dell'appello di e ne Controparte_1 Parte_1
ha chiesto il rigetto.
Alla prima udienza dell'11-6-2024 il consigliere istruttore, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 dicembre 2024 da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini per le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e depositate le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 10-12-2024, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Appello di Parte_1
Osserva preliminarmente la Corte come l'eccezione preliminare dell'avv. GE, sia infondata, dovendo rilevarsi come l'appellante individui con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza di primo grado e le modifiche richieste.
pagina 11 di 18 Ciò posto, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di qualsiasi danno patito dallo stesso.
Quanto al danno all'onore ed alla reputazione, l'appellante assume come la condanna penale era idonea a provocare un danno alla propria reputazione, e nel caso di specie, anche a precludergli l'esercizio di attività lavorativa, posto che, come agente assicurativo, era tenuto a dichiarare l'esistenza di condanne penali.
Quanto alla liquidazione del risarcimento per il danno arrecato alla reputazione, l'appellante richiamava i criteri indicati dalla Suprema Corte, quanto alla oggettiva portata offensiva della notizia diffusa, alle ricadute negative del fatto sulla reputazione, al ruolo ed alla funzione ricoperta dal diffamato, alla risonanza mediatica suscitata dalla condanna.
Aggiungeva il sig. come a causa della condanna, non avrebbe potuto in Parte_1 futuro svolgere l'attività di formatore nell'ambito commerciale, con la perdita della possibilità di tessere relazioni sociali.
Sempre nell'ambito del primo motivo, l'appellante lamenta come il tribunale aveva erroneamente escluso il danno da perdita della possibilità di lavorare con le compagnie assicurative.
Fa rilevare il sig. come l'obbligo di rendere autodichiarazioni ai sensi Parte_1 dell'art. 46 dpr 445\2000 circa l'assenza di sentenze di condanna, necessario per lavorare quale agente di assicurazioni, rendeva irrilevante la concessione del beneficio della non menzione, contenuto nella sentenza di condanna in questione.
Il motivo è infondato.
Le argomentazioni dell'appellante non sono idonee a scalfire le ragioni utilizzate dal tribunale per ritenere l'assenza di qualsiasi prova sugli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali, dei quali si chiede il ristoro da parte di Parte_1
Quanto al danno da lesione della reputazione, l'appellante, oltre a richiamare i principi giurisprudenziali affermati in tema di diffamazione, non illustra le ragioni per le quali dalla detta sentenza penale, che neppure si allega essere stata divulgata a terzi, sia al medesimo derivato un pregiudizio alla reputazione.
Sono pertanto inconferenti i generici riferimenti dell'appellante alla funzione ricoperta dal medesimo ed alla risonanza mediatica suscitata dalla condanna, che non risulta sia stata divulgata a terzi.
Quanto alla asserita, procurata, impossibilità di esercitare l'attività di formatore, la critica dell'appellante alla decisione di primo grado è inidonea a confutare le argomentazioni del primo pagina 12 di 18 giudice, circa l'assenza di riscontri probatori alle allegazioni dell'attore in primo grado, non avendo indicato quali sarebbero le fonti di prova trascurate dal primo giudice, o Parte_1
l'errore da questi commesso nel valutarle.
Per ciò che attiene al pregiudizio conseguente all'obbligo dell'appellante, anche in presenza del beneficio della non menzione, riconosciutogli dalla sentenza penale, di menzionare la condanna, in virtù del disposto di cui all'art. 46 dpr 445\2000, l'inconsistenza dell'assunto deriva dalla entrata in vigore, in data 10 novembre 2018, e quindi in epoca antecedente ai fatti di causa, del d. lgs. 122 del 2-
10-2018, che ha modificato l'art. 28, comma 8, del dpr 313\2002, che ora prevede come “ L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1”
(e cioè di quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione).
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la prova della esistenza di un danno patrimoniale.
Assume il sig. come la lettera della DI Assicurazioni del 28-7-2021, ben Parte_1
poteva essere utilizzata quale elemento di prova, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
La condotta della DI e del suo vice direttore , che prima avevano dichiarato di non CP_2
riconoscere come propria tale comunicazione, sporgendo (il ) querela per il falso, che era CP_2
stata poi rimessa, appariva equivoca, e tale da ingenerare dubbi sulla veridicità della seconda lettera prodotta in giudizio dall'avv. GE, con la quale la DI negava la riconducibilità alla medesima della missiva del 28-7-2021.
Secondo l'appellante, il danno patrimoniale subito dal medesimo trovava riscontro nella comunicazione con la quale la DI Assicurazioni gli aveva comunicato il recesso dalla maggior parte dei mandati, e dal calo di fatturato dal medesimo patito in epoca successiva.
Il motivo è infondato.
Come correttamente ritenuto dal tribunale, a prescindere dall'esito delle vicende penali che hanno riguardato la riconducibilità della sottoscrizione a quello che ne appariva l'autore, la circostanza che sia l'asserito firmatario, che la compagnia di assicurazioni, in nome e per conto della quale tale missiva sarebbe stata inviata all'attore in primo grado, ne avessero espressamente disconosciuto l'autenticità, è sufficiente per privare il documento di qualsiasi significativo valore probatorio.
pagina 13 di 18 Rimane pertanto del tutto indimostrato che la DI Assicurazioni abbia revocato, in data 28-7-2021, i mandati conferiti a Parte_1
Peraltro, a conferma della infondatezza del motivo, non può non osservarsi come dalla documentazione prodotta in giudizio dall'avv. GE, emerge che in data 10-12-2021 la DI indirizzava a una missiva (doc. 29) del seguente tenore :“..facendo seguito ai recenti Parte_1
colloqui intercorsi aventi ad oggetto la costituzione di un rapporto di collaborazione, siamo a proporvi il contratto che alleghiamo. Ove d'accordo sul contenuto, vi invitiamo a sottoscrivere la lettera di accettazione che vorrete restituire tramite posta certificata all'indirizzo indicato sulla stessa”.
Risulta da detta documentazione come il rapporto contrattuale tra e la DI Parte_1
Assicurazioni sia sorto in epoca successiva o al massimo coeva alla missiva del 10-12-2021, con la conseguenza che alla data del 28-7-2021 nessun rapporto contrattuale era in corso con la detta compagnia di assicurazioni, e poteva quindi essere oggetto di recesso.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui l'aveva condannato a rimborsare le spese processuali alla CP_1
Assume come la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto dovesse Parte_1 ritenersi illegittima ed infondata, dal momento che l'avv. GE aveva rilasciato alla compagnia una ampia quietanza liberatoria.
Pertanto, secondo l'appellante, le spese processuali della dovevano essere posta a carico CP_1 dell'avv. GE.
Il motivo è infondato.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. 31889\2019; Cass. 18710\2021; Cass.
6144\2024).
Nel caso di specie, deve escludersi che la chiamata in causa, da parte del convenuto in primo grado, del proprio assicuratore per la responsabilità professionale, possa ritenersi palesemente arbitraria, dal pagina 14 di 18 momento che, attesa la pacifica esistenza del contratto di assicurazione dedotto in giudizio, la questione della operatività della garanzia, contestata dalla compagnia, era sostenuta dall'avv. GE sulla base di una interpretazione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dal medesimo, che il primo giudice non ha vagliato, ma che, comunque, non può ritenersi palesemente infondata o pretestuosa.
Con un quarto motivo, l'appellante censura ancora il capo della sentenza che ha regolato le spese processuali, assumendo come il rigetto di entrambe le domande, principale e riconvenzionale, quest'ultima per il rilevante importo di euro 700.000,00, giustificava una pronuncia di integrale compensazione tra le parti di dette spese.
Il motivo è infondato.
La valutazione del primo giudice, che dalla reciproca soccombenza ha ricavato ragioni per una compensazione solo parziale, non si pone in contrasto né con l'art. 91 c.p.c. né con quello seguente, avendo il tribunale, evidentemente, tenuto conto, oltre che del fatto che entrambe le domande, principale e riconvenzionale, erano state respinte, anche della incidenza del principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver avanzato pretese infondate, risultando il giudizio di primo grado introdotto su iniziativa di Parte_1
[...]
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza, nella parte in cui, pur avendo ordinato ex art. 89 c.p.c., la cancellazione di alcune frasi sconvenienti utilizzate dall'avv. GE nella comparsa di risposta, aveva poi negato il risarcimento del danno, ritenendo che le affermazioni erano comunque attinenti all'oggetto della causa.
Sostiene l'appellante come l'avv. GE, dopo avere proferito le predette affermazioni, aveva proposto una querela nei confronti del deducente, per uso di atto falso e truffa processuale, quanto alla lettera inviata dalla HDI Assicurazioni, e ciò dimostrava che le espressioni utilizzate esulavano dall'oggetto della causa.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto assume l'appellante, le affermazioni delle quali è stata ordinata dal tribunale la cancellazione, avevano certamente attinenza al processo, posto che erano dirette a contrastare l'efficacia probatoria di un documento, invocato dalla controparte a sostegno della propria domanda risarcitoria, a nulla rilevando, sotto l'aspetto della pertinenza all'oggetto della causa delle citate affermazioni, le ulteriori iniziative intraprese dall'avv. GE.
Per le ragioni che precedono, l'appello di va respinto. Parte_1
pagina 15 di 18 Appello di GE UC
Con il primo motivo l'appellante incidentale assume come erroneamente il giudice di primo grado non gli avesse riconosciuto il risarcimento del danno morale, per essere stato vittima del reato di falso, previsto dall'art. 489 c.p., commesso da attraverso l'utilizzo della lettera Parte_1
datata 28-7-2021.
Posto che il fatto, nonostante la pronuncia di estinzione del reato per avvenuta remissione di querela, doveva ritenersi provato, alla stregua delle risultanze istruttorie, e che il reato previsto dall'art. 489
c.p.c. era di natura plurioffensiva, doveva essere riconosciuto il danno morale anche al soggetto privato danneggiato dall'atto, danno da ritenersi in re ipsa ec artt. 185 c.p. e 2059 c.c., e da liquidarsi in via equitativa.
Il motivo è infondato, per due ragioni.
La prima è che, contrariamente a quanto assume l'appellante incidentale, difetta un accertamento circa il reato di falso attribuito all'attore in primo grado.
Il procedimento penale instauratosi a seguito di querela, per la remissione di quest'ultima, non ha avuto seguito, né sono state allegate e dimostrate in questo processo circostanza dalle quali trarre la prova della commissione di detto illecito da parte di Parte_1
La seconda discende dal consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. 11269\2018; Cass. 8421\2011), ciò che nella fattispecie in esame l'avv.
GE non ha fatto, avendo meramente allegato, in termini generici, il danno non patrimoniale del quale chiede il ristoro.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto la responsabilità aggravata dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Assume l'avv. GE come il primo giudice, facendo riferimento alla soccombenza reciproca, aveva esaminato la domanda solo sotto il profilo del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ignorando la richiesta avanzata, anche, ai sensi del comma 1 dell'art. 96 c.p.c.
Posto che era evidente come avesse agito in giudizio in mala fede, doveva Parte_1 essere pronunciata condanna del medesimo ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
Il motivo è infondato.
pagina 16 di 18 Come insegna la Suprema Corte “costituisce presupposto ineludibile per l'applicazione della sanzione disciplinata dall'invocato art. 96 cod. proc. civ. la condizione di “soccombente” della parte nei cui confronti la sanzione per responsabilità aggravata è invocata come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale della disposizione” (Cass. 4212\2022).
Tale presupposto, della soccombenza totale dell'attore, non ricorre, atteso che anche le domande proposte dal convenuto in via riconvenzionale non hanno trovato accoglimento.
Con il terzo motivo, l'appellante incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la compensazione per un quarto delle spese processuali.
Assume l'avv. GE come l'illecito contegno processuale dell'attore giustificava una integrale condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite.
Anche questo motivo è infondato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che, oltre al rigetto delle domande attoree, ha visto anche quello della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dall'avv. GE, per il rilevante importo di euro 700.000,00, ricorre quella reciproca soccombenza che giustifica la parziale compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice.
Per le ragioni che precedono, anche l'appello incidentale risulta infondato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere integralmente confermata.
Per ciò che attiene al carico delle spese processuali, la reciproca soccombenza dell'appellante e dell'appellato GE UC giustifica la integrale compensazione tra Parte_1
dette parti delle spese del grado.
L'appellante va condannato al pagamento delle spese processuali di questo Parte_1
grado di appello in favore della liquidate, tenuto conto delle questioni Controparte_1
trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022 (in relazione al valore indeterminabile di bassa complessità) per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Risulta inaccoglibile la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla nei Controparte_1
confronti dell'appellante, con il quale non c'è alcun rapporto processuale diretto.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante e dell'appellato GE UC, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)respinge l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto Parte_1
da GE UC, confermando l'impugnata sentenza;
b)compensa le spese processuali del grado tra l'appellante e GE UC;
c)condanna al rimborso delle spese processuali di questo grado di giudizio in Parte_1
favore della liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e Controparte_1
15% per rimborso spese forfettarie;
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellato GE UC, appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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