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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1293/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente a [...], elettivamente domiciliato in
CR (KR), Piazza Pitagora, n.1, presso lo studio dell'avv. Raffaela Lavigna che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] P_ CodiceFiscale_2 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in CR
(KR) alla Via Largo Umberto I n. 53 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Salviati che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
INTERVENTORE NECESSARIO sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “ In via principale e nel merito, accogliere Parte_1 per i motivi tutti dedotti in narrativa nel proposto appello, in riforma della sentenza n.
268/2024, emessa in data 11.04.2024 e depositata in cancelleria in data 18.04.2024, dal
Tribunale di CR, mai notificata, le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e nello specifico voglia rigettare la richiesta di addebito della separazione formulata dalla sig.ra perché infondata in fatto e in diritto, e per tutte P_ le ragioni esposte in narrativa, porre a carico dell'appellante, , un Parte_1 assegno di mantenimento per i figli nella misura di euro 450,00 mensili. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”;
Per l'appellata “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare P_ perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal Sig. PT avverso la sentenza n. 268/2024 del Tribunale di CR. Di converso confermare
1 l'appellata sentenza del Tribunale di CR dell'11.04.2024, depositata in cancelleria in data 18.4.2024, mai notificata”;
Per il P.G.: “Si chiede il rigetto dell'appello, in quanto la sentenza impugnata, sui punti censurati, è congruamente motivata”.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< - premesso che in data 26.12.1996 contraeva in CR Parte_1 matrimonio concordatario con (trascritto nel registro dello stato civile P_ del Comune di CR al n. 23-2-A-1996); che dall'unione sono nati in CR i figli il 23.01.1998, il 28.02.2000, e il Per_1 Persona_2 Persona_3
26.08.2005; che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza, tanto che i coniugi vivono di fatto separati dal
2014; che esso ricorrente ha una nuova unione, dalla quale sono nati i figli _4
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] Persona_5
02.03.2014); che lavora nell'impresa di famiglia, ossia nel panificio dei F.lli Per_1
e ove detiene il 50% delle quote e Parte_1 Controparte_2 percepisce redditi di impresa netti per euro 10.071,00; che la convenuta è insegnante e ha sempre percepito gli importi a titolo di assegni per il nucleo familiare oltre alle detrazioni per familiari a carico nella misura del 100%, con notevoli benefici sulla propria posizione fiscale ed economica;
che i suoi genitori mensilmente lo aiutano a far fronte al pagamento del canone di locazione, delle utenze quali acqua, fornitura elettrica, Tari, ecc. relative alla casa coniugale ove vive la convenuta unitamente ai figli
- ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
disciplinare il diritto di visita tra il padre e la figlia minore;
porre a proprio carico, quale contributo al mantenimento dei tre figli, l'assegno di euro 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che necessiteranno per spese sanitarie non mutuabili, spese scolastiche e spese ludiche previamente concordate. ha aderito alla domanda di separazione, che ha chiesto addebitarsi al P_ marito in ragione della violazione del dovere di fedeltà e delle violenze dallo stesso perpetrate;
ha chiesto disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore, con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione delle visite con il padre;
assegnare a sé la casa familiare affinché vi abiti con la figlia minore e gli altri due figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 1.200,00 e un assegno di mantenimento di euro 600,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 3.000,00, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
condannare il ricorrente al risarcimento dei danni in proprio favore, da quantificarsi in via equitativa, derivanti dal suo comportamento violento e prevaricatorio e dalla violazione dei doveri coniugali.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto >>
Con la sentenza n. 268/2024, pubblicata il 18.4.2024, il Tribunale di CR così pronunciava: <<- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e unitisi in matrimonio in CR in data 26.12.1996 (trascritto nel P_ registro dello stato civile del Comune di CR al n. 23 2 A-1996), con addebito a
; - assegna la casa familiare alla convenuta, affinché vi abiti con Parte_1
2 i figli;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 P_
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei
[...] figli, la somma mensile complessiva di euro 750,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per i figli, da concordare, salvo casi di urgenza, e documentare, in misura pari al 50%; - rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla convenuta;
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla convenuta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti >>.
In particolare, il Tribunale accoglieva la domanda di separazione ritenendo accertata la l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti avevano manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Il giudice di prime cure accoglieva, in secondo luogo, la domanda di addebito avanzata dalla avendo quest'ultima fornito la prova dei maltrattamenti perpetrati a P_ suo danno dal , nei confronti del quale era stata, dapprima, disposta dal Gip del PT
Tribunale di CR la misura del divieto di avvicinamento alla ed ai luoghi P_ dalla stessa frequentati e, successivamente, pronunciata sentenza n. 80/2014 di condanna ad un anno e due mesi di reclusione per i medesimi episodi.
Tali circostanze, peraltro, non erano mai state contestate dal , il quale si era PT limitato a prendere posizione sull'ulteriore argomento addotto dalla convenuta, a sostegno della domanda di addebito, ossia la violazione del dovere di fedeltà coniugale, deducendo che l'affectio coniugalis era venuta meno da tempo e che la convenuta, in sostanza, aveva accettato la situazione di fatto che si era venuta a creare, senza agire per la separazione, proseguendo nella convivenza (circostanza contestata dalla convenuta).
Nel caso di specie, il Tribunale - dopo aver precisato che le condotte di maltrattamenti, rimaste incontestate dal ricorrente, integravano, per costante orientamento giurisprudenziale, gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare, di per sé sole, non soltanto la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore ed evidenziando come, inoltre, era sufficiente ai fini dell'addebito anche un unico episodio di maltrattamenti, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona - riteneva pacifico che all'epoca delle condotte di maltrattamenti i coniugi convivessero e che la convivenza fosse cessata nel
2014, a seguito del provvedimento del Gip del Tribunale di CR che aveva disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Riteneva, in conclusione, sussistente un rapporto di causalità tra le condotte di maltrattamenti (l'ultima delle quali si era verificata nel dicembre 2013) ed il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Sotto altro profilo, il Tribunale nulla disponeva circa l'affidamento ed il collocamento della figlia giacché, nelle more del giudizio, era divenuta Persona_3 maggiorenne.
Il giudice di primo grado assegnava, poi, la casa coniugale alla affinché vi P_ abitasse con i figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Passando ad analizzare le questioni economiche, iniziando dalla domanda di mantenimento avanzata dalla convenuta, il Tribunale osservava come, nel caso di specie, la - la quale lavorava come insegnante, percependo uno stipendio P_ annuo di circa euro 18.000,00 - non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del suddetto assegno in suo favore, omettendo, peraltro, di fornire al
3 Tribunale elementi utili ai fini della determinazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cui poter parametrate l'assegno richiesto.
Quanto all'obbligo di mantenimento dei figli a carico del ricorrente, il giudice di prime cure - considerata la mancanza di autosufficienza economica dei tre figli nonché la situazione reddituale e patrimoniale del - riteneva congruo determinare in PT complessivi 750,00 euro mensili la misura del mantenimento da porre a carico di quest'ultimo, oltre alla partecipazione in misura pari al 50%, alle spese straordinarie necessarie per figli, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare.
Il Tribunale dichiarava, poi, l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni formulata dalla trattandosi di domanda soggetto a rito (ordinario) diverso da P_ quello applicabile alla domanda principale e, pertanto, non proponibile nel medesimo giudizio.
Infine, stante la convergenza delle parti in merito alla domanda principale e l'esito complessivo del giudizio, compensava integralmente le spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello , ritenendola ingiusta, Parte_1 abnorme, iniqua, oltre che infondata in fatto e diritto, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, l'appellante censurava la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva disposto l'addebito della separazione nei suoi confronti, escludendo, per assenza di prove, che la situazione di irreversibile crisi del vincolo coniugale fosse da ritenersi già maturata prima del 2014.
Assumeva, in proposito, l'appellante che, non solo la non aveva dimostrato P_ che era stata proprio la condotta del marito in violazione dell'obbligo di fedeltà ad aver causo l'intollerabilità della convivenza, ma che, ad ogni modo, già prima della nascita della figlia, avvenuta nel 2005, tra i coniugi era venuta Persona_6 meno qualsiasi forma di affectio coniugalis.
L'appellante assumeva ancora che la domanda di addebito non poteva essere accolta soltanto sulla base del documento prodotto dalla ossia l'ordinanza del 2014 P_ del Gip presso il Tribunale di CR con cui gli era stato imposto il divieto di avvicinamento all'abitazione coniugale o della sentenza penale di condanna emessa per i medesimi episodi nei suoi confronti, dal momento che l'intollerabilità della convivenza era venuta meno ancor prima di tale episodio delittuoso, come dimostrava il fatto che il aveva già avuto, all'epoca, altri due figli con la attuale compagna PT
( nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]) e nulla _4 _5 aveva provato la per il periodo antecedente l'ordinanza cautelare del 2014 P_ per dimostrare che la separazione era addebitabile al marito.
Con il secondo motivo di appello, il impugnava la sentenza di primo grado, PT nella parte in cui il Tribunale aveva fissato in euro 750,00 mensili la somma complessiva che egli avrebbe dovuto versare alla a titolo di contributo per il P_ mantenimento ordinario dei figli, fondando tale decisione sulle seguenti circostanze:
“occorre considerare che in relazione al panificio e all'azienda agricola di cui è titolare egli percepisce redditi annui per un ammontare di circa € 10.000,00 netti, ed è proprietario, sebbene pro quota, di 45 unità immobiliari”. Diversamente, il riteneva che la misura del suddetto contributo dovesse essere PT rideterminata in complessivi euro 450,00 mensili, in quanto:
a) sebbene la sua situazione reddituale fosse quella descritta in sentenza, risultando
“per tabulas” avendo egli depositato puntualmente le dichiarazioni dei redditi, la sua situazione patrimoniale era ben diversa da quella rilevata erroneamente dal Tribunale1;
4 b) aveva intrapreso, ormai stabilmente, a partire dal 2014, una convivenza con la nuova compagna dalla quale aveva avuto due figli, con la conseguenza che con i propri introiti doveva provvedere anche alle esigenze di vita del suo nuovo nucleo familiare2;
c) il Tribunale non aveva considerato né la rilevante differenza che vi era tra il reddito netto percepito dalla (ammontante a circa 18.000,00 euro annui) e quello del P_
(ammontante a circa 10.000,00 euro annui), né che la godeva degli PT P_ assegni e delle detrazioni di imposta per la figlia, con la possibilità di scaricare le spese affrontate;
d) le elargizioni liberali ricevute dal provenienti dalla madre e dal fratello, PT erroneamente ritenute rilevanti dal Tribunale per determinare i redditi di esso appellante, non solo erano venute meno, a seguito della morte della madre, avvenuta dopo il deposito della sentenza impugnata, ma, in ogni caso non potevano considerarsi indicative del tenore di vita né della situazione reddituale del , per come PT risultante anche dall'orientamento giurisprudenziale sul punto.
Per le ragioni esposte, chiedeva che la misura del suddetto contributo fosse rideterminata, considerando, non solo le esigenze dei tre figli, ma anche i redditi e la capacità di lavoro di ciascun genitore.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando P_ integralmente il contenuto dell'atto di appello, ritenendolo improponibile, inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto.
In particolare, l'appellata riteneva, corretta la decisione del Tribunale di addebitare la separazione al marito, in quanto la causa della fine della relazione doveva essere individuata nel tradimento posto in essere, in costanza di matrimonio, dal , PT scoperto dalla quando era incinta della terza figlia, da cui, inevitabilmente, P_ erano scaturite liti, sempre più accese, caratterizzate non soltanto da urla, quanto da offese, ingiurie, prevaricazione e violenza, perpetrate dal marito verso la moglie3 che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza che, difatti, era cessata a) tali unità immobiliari altro non erano che singole particelle di terreni e fabbricati che, come tali, dovevano essere accorpate per formare un unico cespite, di cui, peraltro, il era proprietario solo per la quota di PT 1/18 o di 1/9 unitamente alla madre e ai fratelli;
b) i fabbricati non erano produttivi di reddito, per come risultava dalla documentazione prodotta in primo grado, stante l'assenza di contratti di fitto o di locazione;
c) alcuni fabbricati erano in uso gratuito al panificio di cui il era comproprietario;
PT d) alcuni immobili erano adibiti ad abitazioni principali ed erano state lasciate dal defunto padre ai fratelli che ivi abitavano, unitamente alle proprie famiglie;
e) a differenza degli altri fratelli, al di là del fabbricato in cui esercitava l'attività di impresa, non godeva di alcuna abitazione, per come dimostrato anche dal fatto che tanto la casa coniugale, sita in c.da Papanice ed in uso alla quanto l'abitazione in CR in cui l'appellante viveva unitamente alla nuova compagna P_ e ai due figli, erano condotte in locazione;
f) dalle visure catastali era possibile comprendere che il patrimonio immobiliare del risultava PT condizionato dalle quote di proprietà, alquanto risibili, e dal fatto che le stesse non erano produttive di alcun reddito. 2 In particolare, l'appellante sosteneva che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto di tale circostanza, giacché aveva fissato in euro 750,00 mensili, ossia 9.000,00 euro annui, la misura del contributo al mantenimento dei figli avuti con la costringendolo a far fronte alle esigenze del suo nuovo nucleo P_ familiare con la somma residua di euro 1.000,00 annui, a fronte di un reddito annuo netto di circa 10.000,00 percepito dallo stesso. 3Nel dettaglio, l'ultima lite era costata alla moglie l'ospedale e cure mediche, nonché la condanna del PT ad 1 anno e 2 mesi di reclusione senza le attenuanti, in quanto non riconosciuto meritevole per l'accanimento violento verso una persona inerme a terra.
5 proprio nel 2014, quando il GIP di CR aveva disposto nei confronti dell'appellante il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla P_
Assumeva, inoltre, l'appellata che non trovava riscontro la circostanza, dedotta dall' appellante che, prima di tali condotte, la situazione di irreversibile crisi del vincolo coniugale era già maturata. Anzi, la deduzione dell'appellante, secondo la quale la convivenza era fittizia sin dal 2004 e che l'affectio coniugalis era già irrimediabilmente venuta meno, si scontrava col fatto che egli stesso non aveva manifestato l'intenzione di proporre domanda di separazione se non, per la prima volta, con comunicazione a.r. del 13.1.2014.
Doveva, dunque, ritenersi sussistente un rapporto di causalità tra le condotte di maltrattamenti (l'ultima delle quali verificatesi nel dicembre 2013) ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
A giudizio dell'appellata, parimenti infondato in fatto ed in diritto era il secondo motivo di appello, concernente il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del , in quanto: a) ella aveva dimostrato che il suo lavoro era precario e che, PT quindi, avrebbe potuto perderlo da un anno ad un altro;
b) non era titolare né di beni immobili, sia individualmente che unitamente ad un familiare, né di partecipazioni societarie;
b) al contrario, la situazione economica del era molto più florida, PT giacché lo stesso, oltre a percepire un reddito annuo di circa 10.000,00 euro, era anche titolare per quota di diverse unità immobiliare. Quote che, peraltro, a seguito della dipartita della madre, avvenuta dopo la sentenza di primo grado, non erano più di 1/18 bensì di 1/6.
Il P.G chiedeva il rigetto dell'appello, ritenendo la sentenza impugnata congruamente motivata sui punti censurati. All'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa, con ordinanza del 28.1.2025 veniva assegnata in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Premesse ed oggetto del giudizio di appello.
Preliminarmente, deve osservarsi che, non essendo state oggetto di impugnazione, sono da considerarsi passate in giudicato: a) la pronuncia della separazione personale dei coniugi;
b) la pronuncia di assegnazione della casa coniugale alla c) la P_ pronuncia di rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla odierna appellata;
d) la pronuncia di inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'appellata.
L'oggetto del giudizio di appello, pertanto, concerne: 1) l'addebito della separazione al
; 2) la misura del contributo al mantenimento dei figli posto a carico PT dell'appellante.
2. Il merito.
Si tratta, ora, di esaminare il merito del gravame partendo dal primo motivo di appello, concernente l'addebito della separazione al . PT
Il motivo è da ritenersi del tutto infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Deve infatti evidenziarsi come, nell'atto di appello, il si sia soffermato, quasi PT esclusivamente, sulla violazione dell'obbligo di fedeltà imputatogli e, quindi, soltanto su una delle due argomentazioni poste dalla a sostegno della domanda di P_ addebito, tralasciando, quasi del tutto, l'altra concernente i maltrattamenti perpetrati dal marito nei confronti della moglie, su cui, invero, il Tribunale ha sostanzialmente fondato la pronuncia di addebito.
6 Sul punto il si è limitato a sostenere come non fosse sufficiente la sola PT condanna penale emessa nei suoi confronti per i reati di maltrattamenti per fondare la pronuncia di addebito, considerato che la stessa è intervenuta quando la crisi del rapporto coniugale si era già consumata come dimostrerebbe - a suo dire - il fatto che nel 2014 il aveva già avuto due figli dalla nuova compagna. PT
Ebbene, rileva la Corte che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini dell'addebito, è sufficiente la prova anche di un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona 4.
Nel caso di specie, la ha fornito la prova richiesta ai fini della pronuncia di P_ addebito, giacché ha prodotto, dapprima, l'ordinanza del Gip del Tribunale di CR, con la quale era stata applicata al la misura cautelare del divieto di PT avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa e, poi, la sentenza penale di condanna per i reati di maltrattamenti emessa dal Tribunale di CR nei confronti del PT per i medesimi episodi, l'ultimo dei quali risalente al 21 dicembre 20135. Peraltro, nella sentenza citata, il Tribunale di CR menziona anche il referto medico che attesta le condizioni di salute della a seguito delle percosse subite6. P_
Infine, a comprovare il nesso di causalità tra le condotte violente del ed il PT verificarsi dell'intollerabilità della convivenza coniugale, come esattamente posto in rilievo dal primo giudice, è anche la prossimità temporale dei maltrattamenti (l'ultimo dei quali è avvenuto nel dicembre del 2013) e il momento in cui per la prima volta l'odierno appellante ha manifestato la sua intenzione di richiedere la separazione, avvenuta, infatti, con comunicazione a.r. nel gennaio del 2014.
Quanto alla violazione del dovere di fedeltà deve precisarsi quanto segue.
Innanzitutto, è del tutto palese ed immediato rilevare come il sia venuto meno PT all'obbligo di fedeltà in costanza di matrimonio giacché, prima ancora di separarsi o anche solo di manifestare la sua intenzione di farlo e solo dopo un anno dalla nascita dell' ultima figlia avuta dall'unione con la ( P_ Persona_6 nata a [...] il [...]), l'appellante è divenuto padre di (nata a Persona_4
CR il 22.07.2006) e (nato a [...] [...]), entrambi nati Persona_5 dall'unione con la sua nuova ed attuale compagna.
Né è significativa, la circostanza, richiamata dal , della prosecuzione della PT convivenza coniugale nonostante la avesse conoscenza della relazione P_ extraconiugale intrattenuta dall'appellante che sarebbe, al più, significativa di una scelta, insindacabile in quanto personale, della finalizzata a non disgregare il P_
7 nucleo familiare per proteggere i figli;
disgregazione resasi, comunque, inevitabile, a seguito delle condotte aggressive e violente tenute dal , all'evidenza PT incompatibili con la prosecuzione della convivenza.
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di gravame concernente il quantum del contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Persona_2 Persona_3 maggiorenni non economicamente indipendenti, posto a carico dell'appellante, determinato dal Tribunale in euro 750,00 mensili.
Emerge dalle risultanze processuali: a) che il - quale titolare dell'impresa PT
“Panificio Marco” dei F.lli RO TI SA e RO UG snc nonché dell'Azienda Agricola RO TI SA (cfr. documentazione in atti) - percepisce un reddito annuo di circa 10.000,00 euro netti ed è anche comproprietario di 45 unità immobiliari;
b) che la quale insegnante, percepisce un reddito annuo di circa P_
18.000,00 e non è proprietaria di un alcun bene immobile;
c) - che i fabbricati di cui l'appellante e comproprietario unitamente ai fratelli “non sono produttivi di reddito atteso che alcuni sono in uso al panificio ( di cui il è titolare unitamente al PT fratello ) e altri sono le abitazioni lasciate in uso dal padre ad ognuno dei Per_2 fratelli ed in cui vi abitano unitamente alle proprie famiglia” (v. atto di appello), circostanza già evidenziata nel primo grado di giudizio e non contestata dall'odierna appellata;
d) -che il deve contribuire al mantenimento di altri due figli avuti PT con la nuova compagna.
Ora, avuto riguardo alle richiamate emergenze processuali e considerato, da un lato, che le elargizioni avute dal dai propri familiari per far fronte al pagamento di PT quanto posto a suo carico nei confronti dei figli e Per_1 Persona_2 [...]
non possono essere considerate reddito in ragione del loro carattere di Persona_7 liberalità (principio affermato dalla Suprema Corte in tema di determinazione di assegno per il mantenimento del coniuge8 che ben può trovare, in via analogica, applicazione con riguardo alla determinazione dell'assegno per il mantenimento dei figli) e, dall'altro, che il figlio lavora salutarmente come parrucchiere e Per_1 stagionalmente come cameriere sia pure percependo compensi minimi, il quantum del contributo al mantenimento deve essere rideterminato in euro 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da corrispondere alla entro il P_ giorno 10 di ogni mese.
3. Le spese processuali.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del grado devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 P_
8 avverso la sentenza del Tribunale di CR n. 268/2024 del 18.4.2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata determina in euro 450,00 il contributo al mantenimento dei figli Per_1 Per_2
e a carico di , da corrispondere a
[...] Persona_3 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo P_ indici Istat;
-compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 5.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In relazione agli immobili riportati nella sentenza impugnata nel numero di 45, il evidenziava che: PT 4Cfr Cass. n. 817/2011 < un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona>>. Sempre sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accertamento di violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr , da ultimo, Cass. Civ. n. 22294/2024). 5 Si riporta il dispositivo della sentenza citata, n. 80 del 27.6.2014: “visti gli artt. 438, 533 e 535 c.p.p., dichiara colpevole dei reati di cui agli artt. 612 c.2 e 582, 585 in relazione all'art. 577 Parte_1 c.1 n.1 e c. 2 c.p., così riqualificati i fatti, e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali”. 6 Il referto medico esprime una diagnosi chiara: “cervicalgia post traumatica, contusione zigomo dx, lesione escoriata labbro inferiore e contusione emibacino sx” con prognosi di 7 giorni. 7 Come posto in rilievo dal primo giudice alla pag. 6 della sentenza impugnata “è pacifico tra le parti che da quando i coniugi si sono separati, il ricorrente ha contribuito alle spese familiari sostenute dalla moglie e dai figli corrispondendo un importo complessivo di circa euro 850,00, anche con l'aiuto della propria famiglia di origine, contribuendo anche mediante il pagamento diretto delle utenze e dei canoni della locazione della casa coniugale”. 8Cfr. Cass. n. 10380/2012 << In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dal coniuge obbligato dai propri genitori o, comunque, da terzi, ancorchè regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle reddito ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. civ così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge titolare del diritto al mantenimento >>.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1293/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente a [...], elettivamente domiciliato in
CR (KR), Piazza Pitagora, n.1, presso lo studio dell'avv. Raffaela Lavigna che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] P_ CodiceFiscale_2 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in CR
(KR) alla Via Largo Umberto I n. 53 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Salviati che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
INTERVENTORE NECESSARIO sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “ In via principale e nel merito, accogliere Parte_1 per i motivi tutti dedotti in narrativa nel proposto appello, in riforma della sentenza n.
268/2024, emessa in data 11.04.2024 e depositata in cancelleria in data 18.04.2024, dal
Tribunale di CR, mai notificata, le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e nello specifico voglia rigettare la richiesta di addebito della separazione formulata dalla sig.ra perché infondata in fatto e in diritto, e per tutte P_ le ragioni esposte in narrativa, porre a carico dell'appellante, , un Parte_1 assegno di mantenimento per i figli nella misura di euro 450,00 mensili. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”;
Per l'appellata “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare P_ perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal Sig. PT avverso la sentenza n. 268/2024 del Tribunale di CR. Di converso confermare
1 l'appellata sentenza del Tribunale di CR dell'11.04.2024, depositata in cancelleria in data 18.4.2024, mai notificata”;
Per il P.G.: “Si chiede il rigetto dell'appello, in quanto la sentenza impugnata, sui punti censurati, è congruamente motivata”.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< - premesso che in data 26.12.1996 contraeva in CR Parte_1 matrimonio concordatario con (trascritto nel registro dello stato civile P_ del Comune di CR al n. 23-2-A-1996); che dall'unione sono nati in CR i figli il 23.01.1998, il 28.02.2000, e il Per_1 Persona_2 Persona_3
26.08.2005; che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza, tanto che i coniugi vivono di fatto separati dal
2014; che esso ricorrente ha una nuova unione, dalla quale sono nati i figli _4
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] Persona_5
02.03.2014); che lavora nell'impresa di famiglia, ossia nel panificio dei F.lli Per_1
e ove detiene il 50% delle quote e Parte_1 Controparte_2 percepisce redditi di impresa netti per euro 10.071,00; che la convenuta è insegnante e ha sempre percepito gli importi a titolo di assegni per il nucleo familiare oltre alle detrazioni per familiari a carico nella misura del 100%, con notevoli benefici sulla propria posizione fiscale ed economica;
che i suoi genitori mensilmente lo aiutano a far fronte al pagamento del canone di locazione, delle utenze quali acqua, fornitura elettrica, Tari, ecc. relative alla casa coniugale ove vive la convenuta unitamente ai figli
- ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
disciplinare il diritto di visita tra il padre e la figlia minore;
porre a proprio carico, quale contributo al mantenimento dei tre figli, l'assegno di euro 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che necessiteranno per spese sanitarie non mutuabili, spese scolastiche e spese ludiche previamente concordate. ha aderito alla domanda di separazione, che ha chiesto addebitarsi al P_ marito in ragione della violazione del dovere di fedeltà e delle violenze dallo stesso perpetrate;
ha chiesto disporsi l'affidamento congiunto della figlia minore, con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione delle visite con il padre;
assegnare a sé la casa familiare affinché vi abiti con la figlia minore e gli altri due figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 1.200,00 e un assegno di mantenimento di euro 600,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 3.000,00, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
condannare il ricorrente al risarcimento dei danni in proprio favore, da quantificarsi in via equitativa, derivanti dal suo comportamento violento e prevaricatorio e dalla violazione dei doveri coniugali.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto >>
Con la sentenza n. 268/2024, pubblicata il 18.4.2024, il Tribunale di CR così pronunciava: <<- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e unitisi in matrimonio in CR in data 26.12.1996 (trascritto nel P_ registro dello stato civile del Comune di CR al n. 23 2 A-1996), con addebito a
; - assegna la casa familiare alla convenuta, affinché vi abiti con Parte_1
2 i figli;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 P_
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei
[...] figli, la somma mensile complessiva di euro 750,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per i figli, da concordare, salvo casi di urgenza, e documentare, in misura pari al 50%; - rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla convenuta;
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla convenuta;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti >>.
In particolare, il Tribunale accoglieva la domanda di separazione ritenendo accertata la l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti avevano manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Il giudice di prime cure accoglieva, in secondo luogo, la domanda di addebito avanzata dalla avendo quest'ultima fornito la prova dei maltrattamenti perpetrati a P_ suo danno dal , nei confronti del quale era stata, dapprima, disposta dal Gip del PT
Tribunale di CR la misura del divieto di avvicinamento alla ed ai luoghi P_ dalla stessa frequentati e, successivamente, pronunciata sentenza n. 80/2014 di condanna ad un anno e due mesi di reclusione per i medesimi episodi.
Tali circostanze, peraltro, non erano mai state contestate dal , il quale si era PT limitato a prendere posizione sull'ulteriore argomento addotto dalla convenuta, a sostegno della domanda di addebito, ossia la violazione del dovere di fedeltà coniugale, deducendo che l'affectio coniugalis era venuta meno da tempo e che la convenuta, in sostanza, aveva accettato la situazione di fatto che si era venuta a creare, senza agire per la separazione, proseguendo nella convivenza (circostanza contestata dalla convenuta).
Nel caso di specie, il Tribunale - dopo aver precisato che le condotte di maltrattamenti, rimaste incontestate dal ricorrente, integravano, per costante orientamento giurisprudenziale, gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare, di per sé sole, non soltanto la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore ed evidenziando come, inoltre, era sufficiente ai fini dell'addebito anche un unico episodio di maltrattamenti, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona - riteneva pacifico che all'epoca delle condotte di maltrattamenti i coniugi convivessero e che la convivenza fosse cessata nel
2014, a seguito del provvedimento del Gip del Tribunale di CR che aveva disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Riteneva, in conclusione, sussistente un rapporto di causalità tra le condotte di maltrattamenti (l'ultima delle quali si era verificata nel dicembre 2013) ed il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Sotto altro profilo, il Tribunale nulla disponeva circa l'affidamento ed il collocamento della figlia giacché, nelle more del giudizio, era divenuta Persona_3 maggiorenne.
Il giudice di primo grado assegnava, poi, la casa coniugale alla affinché vi P_ abitasse con i figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Passando ad analizzare le questioni economiche, iniziando dalla domanda di mantenimento avanzata dalla convenuta, il Tribunale osservava come, nel caso di specie, la - la quale lavorava come insegnante, percependo uno stipendio P_ annuo di circa euro 18.000,00 - non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del suddetto assegno in suo favore, omettendo, peraltro, di fornire al
3 Tribunale elementi utili ai fini della determinazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cui poter parametrate l'assegno richiesto.
Quanto all'obbligo di mantenimento dei figli a carico del ricorrente, il giudice di prime cure - considerata la mancanza di autosufficienza economica dei tre figli nonché la situazione reddituale e patrimoniale del - riteneva congruo determinare in PT complessivi 750,00 euro mensili la misura del mantenimento da porre a carico di quest'ultimo, oltre alla partecipazione in misura pari al 50%, alle spese straordinarie necessarie per figli, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare.
Il Tribunale dichiarava, poi, l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni formulata dalla trattandosi di domanda soggetto a rito (ordinario) diverso da P_ quello applicabile alla domanda principale e, pertanto, non proponibile nel medesimo giudizio.
Infine, stante la convergenza delle parti in merito alla domanda principale e l'esito complessivo del giudizio, compensava integralmente le spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello , ritenendola ingiusta, Parte_1 abnorme, iniqua, oltre che infondata in fatto e diritto, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, l'appellante censurava la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva disposto l'addebito della separazione nei suoi confronti, escludendo, per assenza di prove, che la situazione di irreversibile crisi del vincolo coniugale fosse da ritenersi già maturata prima del 2014.
Assumeva, in proposito, l'appellante che, non solo la non aveva dimostrato P_ che era stata proprio la condotta del marito in violazione dell'obbligo di fedeltà ad aver causo l'intollerabilità della convivenza, ma che, ad ogni modo, già prima della nascita della figlia, avvenuta nel 2005, tra i coniugi era venuta Persona_6 meno qualsiasi forma di affectio coniugalis.
L'appellante assumeva ancora che la domanda di addebito non poteva essere accolta soltanto sulla base del documento prodotto dalla ossia l'ordinanza del 2014 P_ del Gip presso il Tribunale di CR con cui gli era stato imposto il divieto di avvicinamento all'abitazione coniugale o della sentenza penale di condanna emessa per i medesimi episodi nei suoi confronti, dal momento che l'intollerabilità della convivenza era venuta meno ancor prima di tale episodio delittuoso, come dimostrava il fatto che il aveva già avuto, all'epoca, altri due figli con la attuale compagna PT
( nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]) e nulla _4 _5 aveva provato la per il periodo antecedente l'ordinanza cautelare del 2014 P_ per dimostrare che la separazione era addebitabile al marito.
Con il secondo motivo di appello, il impugnava la sentenza di primo grado, PT nella parte in cui il Tribunale aveva fissato in euro 750,00 mensili la somma complessiva che egli avrebbe dovuto versare alla a titolo di contributo per il P_ mantenimento ordinario dei figli, fondando tale decisione sulle seguenti circostanze:
“occorre considerare che in relazione al panificio e all'azienda agricola di cui è titolare egli percepisce redditi annui per un ammontare di circa € 10.000,00 netti, ed è proprietario, sebbene pro quota, di 45 unità immobiliari”. Diversamente, il riteneva che la misura del suddetto contributo dovesse essere PT rideterminata in complessivi euro 450,00 mensili, in quanto:
a) sebbene la sua situazione reddituale fosse quella descritta in sentenza, risultando
“per tabulas” avendo egli depositato puntualmente le dichiarazioni dei redditi, la sua situazione patrimoniale era ben diversa da quella rilevata erroneamente dal Tribunale1;
4 b) aveva intrapreso, ormai stabilmente, a partire dal 2014, una convivenza con la nuova compagna dalla quale aveva avuto due figli, con la conseguenza che con i propri introiti doveva provvedere anche alle esigenze di vita del suo nuovo nucleo familiare2;
c) il Tribunale non aveva considerato né la rilevante differenza che vi era tra il reddito netto percepito dalla (ammontante a circa 18.000,00 euro annui) e quello del P_
(ammontante a circa 10.000,00 euro annui), né che la godeva degli PT P_ assegni e delle detrazioni di imposta per la figlia, con la possibilità di scaricare le spese affrontate;
d) le elargizioni liberali ricevute dal provenienti dalla madre e dal fratello, PT erroneamente ritenute rilevanti dal Tribunale per determinare i redditi di esso appellante, non solo erano venute meno, a seguito della morte della madre, avvenuta dopo il deposito della sentenza impugnata, ma, in ogni caso non potevano considerarsi indicative del tenore di vita né della situazione reddituale del , per come PT risultante anche dall'orientamento giurisprudenziale sul punto.
Per le ragioni esposte, chiedeva che la misura del suddetto contributo fosse rideterminata, considerando, non solo le esigenze dei tre figli, ma anche i redditi e la capacità di lavoro di ciascun genitore.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando P_ integralmente il contenuto dell'atto di appello, ritenendolo improponibile, inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto.
In particolare, l'appellata riteneva, corretta la decisione del Tribunale di addebitare la separazione al marito, in quanto la causa della fine della relazione doveva essere individuata nel tradimento posto in essere, in costanza di matrimonio, dal , PT scoperto dalla quando era incinta della terza figlia, da cui, inevitabilmente, P_ erano scaturite liti, sempre più accese, caratterizzate non soltanto da urla, quanto da offese, ingiurie, prevaricazione e violenza, perpetrate dal marito verso la moglie3 che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza che, difatti, era cessata a) tali unità immobiliari altro non erano che singole particelle di terreni e fabbricati che, come tali, dovevano essere accorpate per formare un unico cespite, di cui, peraltro, il era proprietario solo per la quota di PT 1/18 o di 1/9 unitamente alla madre e ai fratelli;
b) i fabbricati non erano produttivi di reddito, per come risultava dalla documentazione prodotta in primo grado, stante l'assenza di contratti di fitto o di locazione;
c) alcuni fabbricati erano in uso gratuito al panificio di cui il era comproprietario;
PT d) alcuni immobili erano adibiti ad abitazioni principali ed erano state lasciate dal defunto padre ai fratelli che ivi abitavano, unitamente alle proprie famiglie;
e) a differenza degli altri fratelli, al di là del fabbricato in cui esercitava l'attività di impresa, non godeva di alcuna abitazione, per come dimostrato anche dal fatto che tanto la casa coniugale, sita in c.da Papanice ed in uso alla quanto l'abitazione in CR in cui l'appellante viveva unitamente alla nuova compagna P_ e ai due figli, erano condotte in locazione;
f) dalle visure catastali era possibile comprendere che il patrimonio immobiliare del risultava PT condizionato dalle quote di proprietà, alquanto risibili, e dal fatto che le stesse non erano produttive di alcun reddito. 2 In particolare, l'appellante sosteneva che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto di tale circostanza, giacché aveva fissato in euro 750,00 mensili, ossia 9.000,00 euro annui, la misura del contributo al mantenimento dei figli avuti con la costringendolo a far fronte alle esigenze del suo nuovo nucleo P_ familiare con la somma residua di euro 1.000,00 annui, a fronte di un reddito annuo netto di circa 10.000,00 percepito dallo stesso. 3Nel dettaglio, l'ultima lite era costata alla moglie l'ospedale e cure mediche, nonché la condanna del PT ad 1 anno e 2 mesi di reclusione senza le attenuanti, in quanto non riconosciuto meritevole per l'accanimento violento verso una persona inerme a terra.
5 proprio nel 2014, quando il GIP di CR aveva disposto nei confronti dell'appellante il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla P_
Assumeva, inoltre, l'appellata che non trovava riscontro la circostanza, dedotta dall' appellante che, prima di tali condotte, la situazione di irreversibile crisi del vincolo coniugale era già maturata. Anzi, la deduzione dell'appellante, secondo la quale la convivenza era fittizia sin dal 2004 e che l'affectio coniugalis era già irrimediabilmente venuta meno, si scontrava col fatto che egli stesso non aveva manifestato l'intenzione di proporre domanda di separazione se non, per la prima volta, con comunicazione a.r. del 13.1.2014.
Doveva, dunque, ritenersi sussistente un rapporto di causalità tra le condotte di maltrattamenti (l'ultima delle quali verificatesi nel dicembre 2013) ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
A giudizio dell'appellata, parimenti infondato in fatto ed in diritto era il secondo motivo di appello, concernente il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del , in quanto: a) ella aveva dimostrato che il suo lavoro era precario e che, PT quindi, avrebbe potuto perderlo da un anno ad un altro;
b) non era titolare né di beni immobili, sia individualmente che unitamente ad un familiare, né di partecipazioni societarie;
b) al contrario, la situazione economica del era molto più florida, PT giacché lo stesso, oltre a percepire un reddito annuo di circa 10.000,00 euro, era anche titolare per quota di diverse unità immobiliare. Quote che, peraltro, a seguito della dipartita della madre, avvenuta dopo la sentenza di primo grado, non erano più di 1/18 bensì di 1/6.
Il P.G chiedeva il rigetto dell'appello, ritenendo la sentenza impugnata congruamente motivata sui punti censurati. All'udienza del 23 gennaio 2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa, con ordinanza del 28.1.2025 veniva assegnata in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Premesse ed oggetto del giudizio di appello.
Preliminarmente, deve osservarsi che, non essendo state oggetto di impugnazione, sono da considerarsi passate in giudicato: a) la pronuncia della separazione personale dei coniugi;
b) la pronuncia di assegnazione della casa coniugale alla c) la P_ pronuncia di rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla odierna appellata;
d) la pronuncia di inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'appellata.
L'oggetto del giudizio di appello, pertanto, concerne: 1) l'addebito della separazione al
; 2) la misura del contributo al mantenimento dei figli posto a carico PT dell'appellante.
2. Il merito.
Si tratta, ora, di esaminare il merito del gravame partendo dal primo motivo di appello, concernente l'addebito della separazione al . PT
Il motivo è da ritenersi del tutto infondato e, come tale, deve essere rigettato.
Deve infatti evidenziarsi come, nell'atto di appello, il si sia soffermato, quasi PT esclusivamente, sulla violazione dell'obbligo di fedeltà imputatogli e, quindi, soltanto su una delle due argomentazioni poste dalla a sostegno della domanda di P_ addebito, tralasciando, quasi del tutto, l'altra concernente i maltrattamenti perpetrati dal marito nei confronti della moglie, su cui, invero, il Tribunale ha sostanzialmente fondato la pronuncia di addebito.
6 Sul punto il si è limitato a sostenere come non fosse sufficiente la sola PT condanna penale emessa nei suoi confronti per i reati di maltrattamenti per fondare la pronuncia di addebito, considerato che la stessa è intervenuta quando la crisi del rapporto coniugale si era già consumata come dimostrerebbe - a suo dire - il fatto che nel 2014 il aveva già avuto due figli dalla nuova compagna. PT
Ebbene, rileva la Corte che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini dell'addebito, è sufficiente la prova anche di un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona 4.
Nel caso di specie, la ha fornito la prova richiesta ai fini della pronuncia di P_ addebito, giacché ha prodotto, dapprima, l'ordinanza del Gip del Tribunale di CR, con la quale era stata applicata al la misura cautelare del divieto di PT avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa e, poi, la sentenza penale di condanna per i reati di maltrattamenti emessa dal Tribunale di CR nei confronti del PT per i medesimi episodi, l'ultimo dei quali risalente al 21 dicembre 20135. Peraltro, nella sentenza citata, il Tribunale di CR menziona anche il referto medico che attesta le condizioni di salute della a seguito delle percosse subite6. P_
Infine, a comprovare il nesso di causalità tra le condotte violente del ed il PT verificarsi dell'intollerabilità della convivenza coniugale, come esattamente posto in rilievo dal primo giudice, è anche la prossimità temporale dei maltrattamenti (l'ultimo dei quali è avvenuto nel dicembre del 2013) e il momento in cui per la prima volta l'odierno appellante ha manifestato la sua intenzione di richiedere la separazione, avvenuta, infatti, con comunicazione a.r. nel gennaio del 2014.
Quanto alla violazione del dovere di fedeltà deve precisarsi quanto segue.
Innanzitutto, è del tutto palese ed immediato rilevare come il sia venuto meno PT all'obbligo di fedeltà in costanza di matrimonio giacché, prima ancora di separarsi o anche solo di manifestare la sua intenzione di farlo e solo dopo un anno dalla nascita dell' ultima figlia avuta dall'unione con la ( P_ Persona_6 nata a [...] il [...]), l'appellante è divenuto padre di (nata a Persona_4
CR il 22.07.2006) e (nato a [...] [...]), entrambi nati Persona_5 dall'unione con la sua nuova ed attuale compagna.
Né è significativa, la circostanza, richiamata dal , della prosecuzione della PT convivenza coniugale nonostante la avesse conoscenza della relazione P_ extraconiugale intrattenuta dall'appellante che sarebbe, al più, significativa di una scelta, insindacabile in quanto personale, della finalizzata a non disgregare il P_
7 nucleo familiare per proteggere i figli;
disgregazione resasi, comunque, inevitabile, a seguito delle condotte aggressive e violente tenute dal , all'evidenza PT incompatibili con la prosecuzione della convivenza.
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di gravame concernente il quantum del contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Persona_2 Persona_3 maggiorenni non economicamente indipendenti, posto a carico dell'appellante, determinato dal Tribunale in euro 750,00 mensili.
Emerge dalle risultanze processuali: a) che il - quale titolare dell'impresa PT
“Panificio Marco” dei F.lli RO TI SA e RO UG snc nonché dell'Azienda Agricola RO TI SA (cfr. documentazione in atti) - percepisce un reddito annuo di circa 10.000,00 euro netti ed è anche comproprietario di 45 unità immobiliari;
b) che la quale insegnante, percepisce un reddito annuo di circa P_
18.000,00 e non è proprietaria di un alcun bene immobile;
c) - che i fabbricati di cui l'appellante e comproprietario unitamente ai fratelli “non sono produttivi di reddito atteso che alcuni sono in uso al panificio ( di cui il è titolare unitamente al PT fratello ) e altri sono le abitazioni lasciate in uso dal padre ad ognuno dei Per_2 fratelli ed in cui vi abitano unitamente alle proprie famiglia” (v. atto di appello), circostanza già evidenziata nel primo grado di giudizio e non contestata dall'odierna appellata;
d) -che il deve contribuire al mantenimento di altri due figli avuti PT con la nuova compagna.
Ora, avuto riguardo alle richiamate emergenze processuali e considerato, da un lato, che le elargizioni avute dal dai propri familiari per far fronte al pagamento di PT quanto posto a suo carico nei confronti dei figli e Per_1 Persona_2 [...]
non possono essere considerate reddito in ragione del loro carattere di Persona_7 liberalità (principio affermato dalla Suprema Corte in tema di determinazione di assegno per il mantenimento del coniuge8 che ben può trovare, in via analogica, applicazione con riguardo alla determinazione dell'assegno per il mantenimento dei figli) e, dall'altro, che il figlio lavora salutarmente come parrucchiere e Per_1 stagionalmente come cameriere sia pure percependo compensi minimi, il quantum del contributo al mantenimento deve essere rideterminato in euro 450,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da corrispondere alla entro il P_ giorno 10 di ogni mese.
3. Le spese processuali.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del grado devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 P_
8 avverso la sentenza del Tribunale di CR n. 268/2024 del 18.4.2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata determina in euro 450,00 il contributo al mantenimento dei figli Per_1 Per_2
e a carico di , da corrispondere a
[...] Persona_3 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo P_ indici Istat;
-compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 5.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In relazione agli immobili riportati nella sentenza impugnata nel numero di 45, il evidenziava che: PT 4Cfr Cass. n. 817/2011 < un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poichè lesivo della pari dignità di ogni persona>>. Sempre sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accertamento di violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr , da ultimo, Cass. Civ. n. 22294/2024). 5 Si riporta il dispositivo della sentenza citata, n. 80 del 27.6.2014: “visti gli artt. 438, 533 e 535 c.p.p., dichiara colpevole dei reati di cui agli artt. 612 c.2 e 582, 585 in relazione all'art. 577 Parte_1 c.1 n.1 e c. 2 c.p., così riqualificati i fatti, e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, operata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali”. 6 Il referto medico esprime una diagnosi chiara: “cervicalgia post traumatica, contusione zigomo dx, lesione escoriata labbro inferiore e contusione emibacino sx” con prognosi di 7 giorni. 7 Come posto in rilievo dal primo giudice alla pag. 6 della sentenza impugnata “è pacifico tra le parti che da quando i coniugi si sono separati, il ricorrente ha contribuito alle spese familiari sostenute dalla moglie e dai figli corrispondendo un importo complessivo di circa euro 850,00, anche con l'aiuto della propria famiglia di origine, contribuendo anche mediante il pagamento diretto delle utenze e dei canoni della locazione della casa coniugale”. 8Cfr. Cass. n. 10380/2012 << In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dal coniuge obbligato dai propri genitori o, comunque, da terzi, ancorchè regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle reddito ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. civ così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge titolare del diritto al mantenimento >>.
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