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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 311/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 311 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(FI) alla via T. Landini n.53, c.f. e , nata il C.F._1 Controparte_1
30/08/1978 a RI (NA) ed ivi residente a[...] ‐ c.f.
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pasqualina Noviello, c.f. C.F._2 [...]
, presso il cui studio in Villa Literno al C.so Umberto I n.52, elettivamente C.F._3
domiciliano, in virtù di procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 17.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 17.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
pagina 1 di 4 Il PM apponeva il visto 31.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 27.01.2025, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio RI (NA), il 05/08/2006, dalla cui Controparte_1
unione nasceva la figlia: (a RI (NA) il 04/02/2016);e dedotta una crisi coniugale tale da Per_1 rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 17.04.2025, sostituita con note scritte, depositate congiuntamente l'11.04.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b) Assegnarsi la casa coniugale sita in RI (NA) alla via Della Libertà n.826, alla IG.ra
, unitamente agli arredi e al mobilio ivi esistente, il IG. si è già allontanato dalla CP_1 Pt_1
casa coniugale da circa un anno, trasferendosi definitivamente in PO FI (FI);
c) Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia;
d) Spese legali compensate, entrambi ammessi al PSS.
PATTI E CONDIZIONI (PIANO GENITORIALE)
A. Il minore è affidato in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
pagina 2 di 4 prevalente presso la madre;
B. Gli incontri del padre con il figlio avverranno secondo il seguente calendario: il padre, nel rispetto delle proprie eIGenze e dei desideri del figlio e previo accordo con la madre, Per_1
potrà tenerlo con sé tre fine settimana su quattro dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 15 della domenica;
durante le vacanze natalizie una settimana con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che possa trascorrere, un anno, il giorno del 25 dicembre con la madre e
l'anno successivo con il padre;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
nel periodo estivo 15 giorni continuativi con il padre da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, la festa del papà andrà trascorsa interamente con il padre e la festa della mamma interamente con la madre.
C. A carico del IG. è posto l'obbligo di contribuire al mantenimento del solo figlio Parte_1
nella misura di € 300,00, da corrispondere mensilmente alla IG.ra a Per_1 Controparte_1
mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare ogni anno sulla base degli indici ISTAT per il consumo delle famiglie. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla IG.ra
, oltre al 50% delle spese straordinarie se preventivamente concordate.” CP_1
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico, e non essendo in contrasto con l'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
RI (NA) e , nata il [...] a [...]; ai sensi dell'art. Controparte_1
151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI (NA) (Atto n.100, parte II, serie A, anno
2006);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di conIGlio del 17.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 311 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi
TRA
, nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(FI) alla via T. Landini n.53, c.f. e , nata il C.F._1 Controparte_1
30/08/1978 a RI (NA) ed ivi residente a[...] ‐ c.f.
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pasqualina Noviello, c.f. C.F._2 [...]
, presso il cui studio in Villa Literno al C.so Umberto I n.52, elettivamente C.F._3
domiciliano, in virtù di procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 17.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 17.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
pagina 1 di 4 Il PM apponeva il visto 31.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 27.01.2025, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio RI (NA), il 05/08/2006, dalla cui Controparte_1
unione nasceva la figlia: (a RI (NA) il 04/02/2016);e dedotta una crisi coniugale tale da Per_1 rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 17.04.2025, sostituita con note scritte, depositate congiuntamente l'11.04.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b) Assegnarsi la casa coniugale sita in RI (NA) alla via Della Libertà n.826, alla IG.ra
, unitamente agli arredi e al mobilio ivi esistente, il IG. si è già allontanato dalla CP_1 Pt_1
casa coniugale da circa un anno, trasferendosi definitivamente in PO FI (FI);
c) Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia;
d) Spese legali compensate, entrambi ammessi al PSS.
PATTI E CONDIZIONI (PIANO GENITORIALE)
A. Il minore è affidato in maniera condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
pagina 2 di 4 prevalente presso la madre;
B. Gli incontri del padre con il figlio avverranno secondo il seguente calendario: il padre, nel rispetto delle proprie eIGenze e dei desideri del figlio e previo accordo con la madre, Per_1
potrà tenerlo con sé tre fine settimana su quattro dalle ore 18,00 del venerdì alle ore 15 della domenica;
durante le vacanze natalizie una settimana con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che possa trascorrere, un anno, il giorno del 25 dicembre con la madre e
l'anno successivo con il padre;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
nel periodo estivo 15 giorni continuativi con il padre da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, la festa del papà andrà trascorsa interamente con il padre e la festa della mamma interamente con la madre.
C. A carico del IG. è posto l'obbligo di contribuire al mantenimento del solo figlio Parte_1
nella misura di € 300,00, da corrispondere mensilmente alla IG.ra a Per_1 Controparte_1
mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare ogni anno sulla base degli indici ISTAT per il consumo delle famiglie. L'assegno unico sarà percepito interamente dalla IG.ra
, oltre al 50% delle spese straordinarie se preventivamente concordate.” CP_1
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico, e non essendo in contrasto con l'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a Parte_1
RI (NA) e , nata il [...] a [...]; ai sensi dell'art. Controparte_1
151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RI (NA) (Atto n.100, parte II, serie A, anno
2006);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di conIGlio del 17.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4