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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 26/05/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 9165 dell'anno 2021 promossa da
(avv. RUVOLO UBALDO ); Parte_1
CONTRO
(avv. GENTILE ENRICO ); Controparte_1
Si da atto che sono presenti l'avv. RUVOLO UBALDO per parte attrice l'avv. GENTILE ENRICO per Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in cancelleria stante l'assenza delle parti .
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 26/05/2025 ha pronunciato, dandone ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9165 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA MALASPINA, 27 PALERMO, presso l'Avv. RUVOLO
UBALDO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– attrice –
CONTRO
(elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
CATANIA 5 PALERMO, presso l'Avv. GENTILE ENRICO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuta –
–
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig. ra Parte_1
conveniva in giudizio la nella qualità di Impresa Controparte_2
designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della strada, chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro avvenuto in data 5.08.2020.
Esponeva l'attrice che, mentre percorreva a bordo della propria bici elettrica il Viale Sandro Pertini a Palermo, veniva improvvisamente urtata da tergo da un veicolo scuro non identificato il cui conducente ometteva di fermarsi dandosi alla fuga. A causa dell'impatto la sig.ra Pt_1
rovinava a terra riportando lesioni fisiche, per le quali veniva trasportata tramite 118 al P.S dell'Ospedale Ingrassia di Palermo.
Tanto premesso l'attrice concludeva chiedendo di:
“ritenere e dichiarare responsabile del sinistro per cui è causa il
conducente del veicolo di colore scuro rimasto sconosciuto e per l'effetto
condannare i convenuti e la in solido tra loro, al Controparte_3
pagamento in favore dell'attrice di quella somma che sarà determinata di
giustizia anche a seguito dell'espletamento di Ctu medico legale, a titolo di
risarcimento dei danni fisici subìti dall'attrice in dipendenza dell'evento per
cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto
sino all'integrale soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da
distrarsi in favore del procuratore che ha anticipato le spese e non riscosso
gli onorari”.
Si costituiva in giudizio la che si opponeva alle Controparte_4
avverse pretese;
preliminarmente eccepiva l'improponibilità della
3 domanda ex art. 148 del D.Lgs n.209/2005 (C.d.A) per l'assenza della necessaria documentazione a fondamento della pretesa risarcitoria;
nel merito contestava sia la dinamica del sinistro così come rassegnata nell'atto di citazione, non risultando provato il coinvolgimento nel sinistro del veicolo non identificato, sia il quantum debeatur ritenuto eccessivo.
Concludeva chiedendo di:
“ritenere e dichiarare, preliminarmente, la improponibilità della
domanda proposta;
ritenere e dichiarare che nel sinistro dedotto in giudizio
non è rimasto coinvolto alcun veicolo rimasto sconosciuto;
rigettare
conseguentemente le domande proposte dall'attrice e la condanna al
rimborso delle spese e dei compensi del giudizio”.
Concessi i termini ex art.183 co 6 c.p.c. la causa veniva istruita con prova per testi e Ctu medico legale volta ad accertare le lesioni patite da parte attrice e il nesso di causalità tra il sinistro de quo e le lesioni riportate;
indi veniva rinviata all'udienza di discussione e decisione con termini a ritroso per il deposito di note conclusive.
Tanto premesso deve rilevarsi che la domanda risarcitoria formulata da parte attrice è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
In particolare, l'azione può ritenersi proponibile atteso che l'attrice,
come risulta dalla documentazione prodotta, ha ottemperato al disposto degli artt. 283 comma 1 lett. A) e 287 del C.d.A, producendo le richieste di risarcimento e messa in mora inviate a mezzo pec e ricevute il
23.10.2020 dalla Consap e dalla compagnia Unipolsai n.q.. Si aggiunge,
inoltre, che in ipotesi di intervento del FGVS, l'art. 287 sopra richiamato non prescrive le modalità con le quali deve essere compilata la richiesta di
4 risarcimento, mancando qualsiasi richiamo all'art. 148 che impone a colui che propone siffatta azione nei confronti dell'assicuratore del soggetto che ha cagionato il sinistro stradale, dell'obbligo di circostanziare la richiesta di tutte le informazioni sia in ordine alle modalità del sinistro sia alle generalità fiscali del richiedente e sia della disponibilità del bene ai fini dell'ispezione per accertare l'entità dei danni. Pertanto, a parere del giudicante, deve ritenersi efficace, ai fini della proponibilità dell'odierna domanda, la richiesta di risarcimento dei danni, anche priva degli specifici requisiti dall'art. 148 C.d.A.
Quanto al merito, la ricostruzione della dinamica descritta nelle difese dell'attrice ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste
[...]
, escussa all'udienza del 02.10.2023. Tes_1
In relazione ai fatti di causa il teste ha così riferito: Testimone_1
“Ho assistito al sinistro per cui è causa, mi trovavo da sola a correre
nella via Pertini quando ho visto l'incidente. Era mattina presto, al massimo
7,30 o 7,45.
ADR l'attrice procedeva nella mia direzione su un motorino elettrico
quando è stata colpita da dietro da una macchina che l'ha fatta cadere e
non si è fermata. Non indossava il casco.
ADR ero a pochi metri dal punto di impatto, ho avuto pure paura di
essere coinvolta io stessa che correvo sul marciapiedi.
ADR non so descrivere la macchina, mi pare che fosse scura.
ADR io ho subito prestato soccorso alla ragazza che era a terra ferita
ad una gamba e ad un piede e piangeva. Era dolorante anche alle costole.
ADR sono arrivate varie persone dai palazzi vicini e qualcuno ha
5 chiamato l'ambulanza. Io sono rimasta vicino alla ragazza fino a quel
momento.
ADR ricordo che anche la bici ha subito dei danni, era distrutta”.
Anche nel verbale di P.S dell'Ospedale Ingrassia di Palermo, versato agli atti, si documenta che la sig.ra sarebbe giunta al P.O alle Pt_1
ore 08.22 in ambulanza con diagnosi di “Trauma della strada, trauma
piede e caviglia dx”.
Risulta pertanto accertato che la sig.ra sia stata vittima del Pt_1
sinistro verificatosi il giorno 05.08.2020 cagionato da un'autovettura non identificata, e che la medesima abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente della quale “il danneggiato il quale promuova richiesta
di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia, sul presupposto che il
sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve in primo luogo
provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta
dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e,
in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto”. (Si
veda ad esempio Cassazione civile, sezione VI, sentenza 8 febbraio 2016
n. 2493). Dalle circostanze di tempo e di luogo narrante dal teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, nonché dalla documentazione medica in atti, si ricava in modo non equivoco che la danneggiata abbia fornito la prova dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo nella produzione del sinistro de quo e dei danni conseguenti, nonché della sua non identificabilità.
Viceversa nelle difese di parte convenuta non è emersa alcuna
6 argomentazione che possa revocare in dubbio la ricostruzione fattuale del sinistro per come emersa, anche sotto il profili di un concorso della danneggiata nella causazione dell'evento lesivo.
Ne consegue che può ritenersi pienamente comprovata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., per i danni patiti dall'attrice, da cui discende, a norma all'art. 283, lett. A, C.d.A, l'obbligo risarcitorio a carico della società convenuta.
È da precisare poi che l'omessa o tardiva denunzia all'autorità
giudiziaria del sinistro cagionato da un veicolo non identificato, eccepita da parte convenuta, non preclude alla vittima ex se la risarcibilità del danno nei confronti del FGVS, poiché si tratta di un elemento che,
unitamente alle altre risultanze probatorie, deve essere adeguatamente e criticamente valutato al fine di ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'azione risarcitoria. Secondo giurisprudenza, infatti, “In tema di
assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivate dalla
circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale
causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il
risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di
garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela
contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da
valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se
sussista il diritto al risarcimento”. (Cass. Civ. 9939/2012).
Ciò detto alla sig.ra deve dunque essere riconosciuto il Pt_1
diritto al risarcimento del danno biologico patito in conseguenza del
7 sinistro.
Per l'esatta determinazione dei danni riportati dall'attrice va considerato il contenuto della relazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
In particolare, il CTU ha affermato che è da ritenere ammissibile il nesso causale tra l'evento-caduta e le lesioni subite dall'attrice (frattura lussazione caviglia dx, fratture costali multiple emitorace dx I-III-IV-V),
concludendo che a causa delle lesioni riportate dalla sig.ra alla Pt_1
stessa può essere riconosciuta un'invalidità temporanea parziale al 75%
di giorni 60, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni
20 e un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni
25, con esiti permanenti riconducibili al sinistro valutabili con una percentuale di danno biologico pari al 7%.
In ultimo il CTU ha ritenuto congrue le spese mediche e di cura sostenute dall'attrice, come da giustificativi presenti agli atti, per un importo pari ad euro 965,33.
Ciò detto, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il
Tribunale applica il criterio del c.d. “punto tabellare”, in virtù del quale l'entità di tale pregiudizio viene calcolata in relazione al grado di invalidità
permanente accertato e all'età della persona lesa, in conformità alle tabelle ministeriali per le c.d. micropermanenze, e della preventiva individuazione di un “coefficiente di adeguamento” stabilito in ragione dell'età del danneggiato, che consente di adattare il risarcimento
8 all'effettivo valore perduto, che certo decresce al crescere dell'età del soggetto leso.
Se esigenze particolari non inducono a derogare a quello che è solo un parametro per una liquidazione equitativa, l'entità del danno biologico da invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il numero che esprime il grado di invalidità e per il
“coefficiente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato.
Nella fattispecie in esame, considerata l'invalidità permanente del 7%
e l'età dell'attrice all'epoca del sinistro - anni 33 - il danno da postumi stabilizzati sofferto da può essere equitativamente Parte_1
liquidato in complessivi euro 11.150,19 in valori attuali, in applicazione dei coefficienti di cui alle nuove tabelle per le micropermanenze,
approvate con D.M. 16.07.2024.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare complessivamente per ITA e ITP la somma di euro 3.383,45 in valori attuali. A tali somme vanno poi ancora aggiunte le spese mediche documentate di euro 965,33. Per un totale di euro 15.498,97.
In punto di quantificazione dei pregiudizi la Suprema Corte (Cass.
n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti
non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e
per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite
in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia
ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore
accertamento”. Ne consegue che in caso di lesioni micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del
9 danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta
incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la
prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”.
Nel caso che ci occupa ciò non è avvenuto, in quanto la parte danneggiata si è limitata a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare in concreto l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Il danno complessivo patito dall'attrice sarà allora pari ad euro
15.498,97.
Nessun'altra voce di danno può essere liquidata in mancanza di prove.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Al riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito,
vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il
10 bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
In definitiva la società andrà condannata al Controparte_4
pagamento in favore di di euro 16.890,00 oltre gli Parte_1
interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei medi tariffari sulla base del valore del decisum, delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni sottese e del rifiuto della proposta conciliativa formulata in corso di giudizio ai sensi dell'art. 185
c.p.c da parte della e per la stessa maggiormente favorevole. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando
- accoglie le domande di;
Parte_1
- condanna la convenuta n. q. di Controparte_4
F.G.V.S., al pagamento in favore dell'attrice di euro Parte_1
16.890,00 oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
- - condanna la convenuta n. q. di Controparte_4
F.G.V.S. al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi in euro
5.077,00 oltre spese vive, spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta da distrarsi a favore dell'avv. Ubaldo Ruvolo
11 dichiaratosi antistatario;
spese di C.T.U. definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 26/05/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
12