Decreto cautelare 6 maggio 2022
Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00984/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00637/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2022, proposto da Cooperativa Provinciale Servizi - Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gastone Pea e Alessandro Gerhardinger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Zero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Drago, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DM Coop - Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Pagnoscin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Associazione Genitori De “La Nostra Famiglia” - Sezione di Noale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Fascina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota prot. 0006709 del 9 marzo 2022, a firma del Direttore Generale di Azienda Zero, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio della Comunità Alloggio per persone con disabilità Dopo di Noi sita in Noale, via Salvo D’Acquisto, 71, rilasciata con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 85 del 5/6/2017. Rif. Note prot. n. 6093 del 2/3/2022 e n. 6320 del 4/3/2022. Restituzione istanza” , nonché del Decreto dirigenziale di Azienda Zero n. 35 del 24 febbraio 2022, pubblicato nell’albo online in data 25 febbraio 2022, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio della Comunità Alloggio per persone con disabilità Dopo di Noi, via Salvo D’Acquisto, 71, Noale (VE) in capo al nuovo gestore Dm-Coop Società Cooperativa Sociale, via Felice Orsini, 11, Venezia (VE). L.R. n. 22/2002” , e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, di Azienda Zero e della controinteressata DM Coop - Società Cooperativa Sociale, nonché l’atto di intervento ad opponendum dell’Associazione Genitori De “La Nostra Famiglia” - Sezione di Noale;
Visti gli articoli 2, comma 2, 35, comma 1, lett. c), 72 bis, 73, comma 3, e 84, comma 4, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Cooperativa Provinciale Servizi - già individuata dall’Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia” Onlus come gestore della struttura residenziale per persone con disabilità denominata “Dopo di Noi” e ubicata nel Comune di Noale - con il ricorso in esame, notificato in data 26 aprile 2022 e depositato in data 4 maggio 2022, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota prot. 0006709 del 9 marzo 2022 con la quale Azienda Zero ha comunicato che, «a seguito di subentro da parte di DM Coop Società Coooperativa Sociale quale ente gestore della Comunità Alloggio Dopo di Noi» , con il decreto dirigenziale n. 35 del 24 febbraio 2022 (anch’esso impugnato) DM Coop era stata autorizzata all’esercizio, ai sensi della legge regionale n. 22/2022, quale gestore della predetta struttura residenziale e, quindi, la precedente autorizzazione all’esercizio, rilasciata alla ricorrente con il decreto dirigenziale n. 85 del 5 giugno 2017, era divenuta inefficace.
2. Azienda Zero, Regione Veneto e DM Coop - Società Cooperativa Sociale si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
3. L’Associazione Genitori De “La Nostra Famiglia” - Sezione di Noale è intervenuta in giudizio ai sensi dell’art. 28 c.p.a., chiedendo anch’essa il rigetto del ricorso.
4. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 573 del 19 maggio 2022 ha respinto, per carenza del periculum in mora , la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso in epigrafe indicato evidenziando in motivazione che: A) «per un verso, pacificamente, parte ricorrente è, allo stato, nella disponibilità materiale della struttura, mentre per quanto concerne la disponibilità “giuridica” della stessa la controversia è “sub iudice” avanti all’A.G.O.» ; B) «per altro verso, nessuno degli atti impugnati comporta, né espressamente, né implicitamente, la revoca dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata a parte ricorrente, attualmente ancora efficace» ; C) «l’atto apparentemente “certativo” adottato dal dirigente di Azienda Zero è sostanzialmente privo di lesività, non potendosi qualificare in alcun modo in termini di “revoca” e non essendo ascrivibile in capo ad Azienda Zero, nel caso di specie, un potere “certativo” avente efficacia “esterna” idonea ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario» ; D) l’autorizzazione rilasciata in favore della controinteressata DM Coop, «oltre ad essere condizionata, nella sua efficacia, all’effettivo ottenimento della disponibilità materiale e giuridica della struttura, costituisce un provvedimento ampliativo della sfera giuridica della predetta controinteressata, ma non anche, al contempo, limitativo, di per sé, della sfera giuridica della ricorrente».
5. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, fissata ai soli fini della conferma dell’interesse ad agire in giudizio, nessuno è comparso per la ricorrente.
6. Tenuto conto di quanto precede, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle seguenti considerazioni.
7. Dalla generale previsione dell’art. 2 c.p.a. - secondo il quale “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo” - può farsi discendere un vero e proprio onere, a carico della parte ricorrente, di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire laddove il Giudice abbia fondati elementi per ritenere che tale interesse sia venuto meno e, quindi, fissi un’apposita udienza ai soli fini della verifica della persistenza dell’interesse a ricorrere.
Inoltre nel codice del processo amministrativo si rinvengono due puntuali disposizioni in base alle quali il Giudice può e deve verificare, d’ufficio, la persistenza di interesse al ricorso e, all’uopo, può tenere conto del comportamento processuale della parte ricorrente. Difatti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., “Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ...” . L’art. 84, comma 4, c.p.a. dispone poi, come norma di chiusura del sistema, che “Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
A conferma di quanto precede, la possibilità di dichiarare il ricorso improcedibile laddove non venga resa alcuna dichiarazione in merito alla persistenza dell’interesse ad agire è già stata già affermata dalla giurisprudenza (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 7 aprile 2022, n. 435) con riferimento ad un decreto monocratico che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso all’esito di «un procedimento “atipico” originato da una comunicazione di cortesia che non ha ricevuto risposta» . In particolare, secondo tale giurisprudenza, «La circostanza che la improcedibilità del ricorso sia stata desunta da presunzioni, non consente di ritenere il decreto monocratico un “atto abnorme” che, come tale, esulando dal paradigma normativo tipizzato, potrebbe essere attaccato con rimedi diversi dall’opposizione e in termini diversi. Tanto più che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall’intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell’interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva. Né la mancata risposta tempestiva alla comunicazione di cortesia può trovare giustificazione nell’assenza di istruzioni fornite dalla parte al difensore, perché in siffatta evenienza costituisce buona prassi della difesa comunicare al giudice che, non avendo ricevuto istruzioni specifiche dalla parte, è dovere del difensore insistere per la decisione».
In definitiva, sulla scorta del quadro normativo e della giurisprudenza innanzi richiamati, può ritenersi che il Giudice debba dichiarare, d’ufficio, il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, in presenza di una “fattispecie complessa” così costituita: A) il fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire e la conseguente fissazione di un’apposita udienza per la conferma dell’interesse; B) la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, recante la precisazione che la mancata dichiarazione sulla persistenza dell’interesse ad agire potrà essere valutata come significativa della sopravvenuta carenza d’interesse; C) la mancata dichiarazione del ricorrente sulla persistenza dell’interesse ad agire.
8. Passando alla fattispecie oggetto del presente giudizio il Collegio osserva innanzi tutto che l’odierna udienza è stata fissata, ai sensi dell’art 72 bis, comma 1, c.p.a., ai soli fini della conferma dell’interesse ad agire, in presenza di un fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse ad agire, ciò in quanto la predetta ordinanza n. 573 del 19 maggio 2022 non risulta appellata e dopo tale pronuncia cautelare la ricorrente non ha svolto alcuna attività difensiva.
Inoltre la ricorrente, a seguito della ricezione del suindicato avviso di Segreteria (avviso trasmesso in data 10 febbraio 2025 anche agli avvocati Gastone Pea e Alessandro Gerhardinger), non ha prodotto alcuna dichiarazione per confermare la permanenza dell’interesse ad una decisione di merito e alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 nessuno è comparso per la ricorrente medesima.
In ragione di quanto precede il Collegio ritiene che l’univoco comportamento processuale della parte ricorrente - che non ha formulato alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse al ricorso - integri la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO