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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
4214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesca Garofalo Presidente
Dott. Fortunata Esposito Giudice est.
Dott. Elais Mellace Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4214 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 , avente ad oggetto: Interdizione vertente
TRA
F rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
a margine del ricorso, dall'avv. FILARDO VINCENZO CF presso cui C.F._2 elettivamente domicilia;
- RICORRENTE-
E
ANNUNZIATO Parte_1
-RESISTENTE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
-INTERVENTORE EX LEGE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 , figlia del convenuto, chiedeva di Parte_1 dichiarare l'interdizione di quest'ultimo e la nomina di un tutore anche in via provvisoria in quanto il
Sig. si trova in uno stato di infermità di mente abituale con permanente Parte_2 alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetto da demenza cognitiva di tipo
Alzheimer, come risulta da certificazione medica che si allega. Con decreto del 2.10.2024 veniva fissata udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore. Con istanza del 19.02.2025 il giudice constatava il deposito telematico da parte del difensore della ricorrente di istanza di pronuncia di sentenza di estinzione della procedura a causa dell'intervenuto decesso dell'interdicendo a cui era stato allegato il relativo certificato di morte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo adeguatamente documentato il sopravvenuto decesso dell'interdicendo.
È infatti pacifico che nel procedimento di interdizione che attiene allo status del soggetto ed è finalizzato esclusivamente alla tutela di un interesse personalissimo, indisponibile e intrasmissibile dell'interdicendo, la morte dell'interdicendo, al pari della morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale o in quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio (v. Cass. n. 2944/97,
n. 9592/92 e n. 740/90), anch'essi relativi a status della persona, fa venir meno le finalità del processo volto alla tutela di una situazione soggettiva che postula l'esistenza in vita del soggetto cui inerisce.
In relazione a tale sua natura, si è costantemente affermato il principio secondo il quale la morte dell'interdicendo, in fase di gravame, determina la cessazione della materia del contendere, per il venir meno in radice della possibilità della pronuncia del giudice - che non può avere ad oggetto l'interdizione di un soggetto defunto - con consequenziale estinzione dell'intero procedimento senza il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. 17 febbraio 2006, n. 3570; 16 aprile 2004,
n. 7239; 22 febbraio 1989, n. 1001; 9 novembre 1982, n. 5884; 20 maggio 1977, n. 2088).
La materia del contendere viene dunque a mancare, essendo venuto meno lo stesso potere-dovere del
Giudice di ius dicere in relazione all'originario thema decidendum e non v'è motivo di non applicare il medesimo principio applicato nella fase di gravame nell'ipotesi in cui il decesso del soggetto interdicendo si verifichi nelle more del processo di primo grado, come nel caso che ci occupa.
Nulla per le spese.
PQM
Definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta da con Parte_3 ricorso, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del giorno 13 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesca Garofalo Presidente
Dott. Fortunata Esposito Giudice est.
Dott. Elais Mellace Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4214 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 , avente ad oggetto: Interdizione vertente
TRA
F rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
a margine del ricorso, dall'avv. FILARDO VINCENZO CF presso cui C.F._2 elettivamente domicilia;
- RICORRENTE-
E
ANNUNZIATO Parte_1
-RESISTENTE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
-INTERVENTORE EX LEGE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 , figlia del convenuto, chiedeva di Parte_1 dichiarare l'interdizione di quest'ultimo e la nomina di un tutore anche in via provvisoria in quanto il
Sig. si trova in uno stato di infermità di mente abituale con permanente Parte_2 alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive in quanto affetto da demenza cognitiva di tipo
Alzheimer, come risulta da certificazione medica che si allega. Con decreto del 2.10.2024 veniva fissata udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore. Con istanza del 19.02.2025 il giudice constatava il deposito telematico da parte del difensore della ricorrente di istanza di pronuncia di sentenza di estinzione della procedura a causa dell'intervenuto decesso dell'interdicendo a cui era stato allegato il relativo certificato di morte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo adeguatamente documentato il sopravvenuto decesso dell'interdicendo.
È infatti pacifico che nel procedimento di interdizione che attiene allo status del soggetto ed è finalizzato esclusivamente alla tutela di un interesse personalissimo, indisponibile e intrasmissibile dell'interdicendo, la morte dell'interdicendo, al pari della morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale o in quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio (v. Cass. n. 2944/97,
n. 9592/92 e n. 740/90), anch'essi relativi a status della persona, fa venir meno le finalità del processo volto alla tutela di una situazione soggettiva che postula l'esistenza in vita del soggetto cui inerisce.
In relazione a tale sua natura, si è costantemente affermato il principio secondo il quale la morte dell'interdicendo, in fase di gravame, determina la cessazione della materia del contendere, per il venir meno in radice della possibilità della pronuncia del giudice - che non può avere ad oggetto l'interdizione di un soggetto defunto - con consequenziale estinzione dell'intero procedimento senza il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. 17 febbraio 2006, n. 3570; 16 aprile 2004,
n. 7239; 22 febbraio 1989, n. 1001; 9 novembre 1982, n. 5884; 20 maggio 1977, n. 2088).
La materia del contendere viene dunque a mancare, essendo venuto meno lo stesso potere-dovere del
Giudice di ius dicere in relazione all'originario thema decidendum e non v'è motivo di non applicare il medesimo principio applicato nella fase di gravame nell'ipotesi in cui il decesso del soggetto interdicendo si verifichi nelle more del processo di primo grado, come nel caso che ci occupa.
Nulla per le spese.
PQM
Definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta da con Parte_3 ricorso, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del giorno 13 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo