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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. AN ON Presidente rel.
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
Dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 8 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1007/2024 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Federico Lucci ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in Sora (FR), Via Vittorio Emanuele III, n. 31;
APPELLANTE
E
non costituito;
Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone n.
1440/2023, pubblicata in data 3 novembre 2023, non notificata.
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE: Voglia l'adita Corte di Appello, in accoglimento dell'odierno ricorso, per i motivi suesposti riformare parzialmente la sentenza impugnata Sentenza
n. 1440/2023 pubbl. il 03/11/2023 RG n. 1094/2023 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del
03/11/2023 del Tribunale di Frosinone - sez. Lavoro, Giudice Dott. Lisi e per l'effetto
• condannare controparte alla rifusione di onorari, diritti e spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario, del giudizio di primo grado così come prevista dal D.M. n. 147/2022, per le motivazioni tutte espresse in narrativa pari alla somma di euro 1865,00 anziché quella liquidata di euro 750,00 o della maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario per il presente grado di giudizio.
Fatto e diritto 1. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, CP_ pronunciando nel processo introdotto da per ottenere il pagamento dall' dei ratei Parte_1 relativi all'assegno ordinario di invalidità, accertato che la prestazione era stata liquidata dall' tardivamente, in data 2 maggio 2023, dopo l'introduzione del giudizio, dichiarava, CP_1 nell'accordo delle parti, cessata la materia del contendere, compensando nei limiti del 50% le spese di lite e condannando l' al pagamento della residua quota liquidata in € 750,00, oltre IVA, CP_1
CPA e rimborso forfettario delle spese generali al 15%, da distrarsi al difensore antistatario.
2. In data 19 aprile 2024 depositava tempestivo ricorso in appello, ai sensi dell'art. Parte_1
434 c.p.c., lamentando, con unico e articolato motivo, anzitutto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riguardo al principio di soccombenza, per avere il giudice di prime cure disposto la compensazione per metà delle spese di giudizio del grado pur in assenza delle condizioni previste ex lege, cioè la reciproca soccombenza, l'assoluta novità delle questioni trattate o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero, successivamente all'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui dare adeguatamente conto in motivazione, e successivamente dolendosi della violazione e/o falsa applicazione del DM 147/2022, per avere il giudice di prime cure liquidato gli oneri di lite in misura insufficiente, escludendo peraltro dal calcolo i compensi relativi alla voce tariffaria della “fase decisionale”. L'appellante chiedeva, quindi, la condanna dell'Istituto al pagamento degli oneri di lite del primo grado nella maggior somma di € 1.865,00.
2.1. All'udienza del 2 aprile 2025 il Collegio, rilevata la nullità della notifica dell'atto di appello - CP_ che il aveva notificato agli indirizzi pec delle sedi dell' e non ai difensori costituiti in Pt_1 primo grado per l'ente -, assegnava all'appellante termine per rinnovare la notifica sino al 31 luglio
2025, rinviando all'udienza dell'8 ottobre 2025. CP_ L' nonostante la ritualità della nuova notifica, rimaneva contumace.
All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. L'appello è fondato.
3.1. Il giudice di prime cure, dopo aver dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del CP_ contendere in seguito all'avvenuto accoglimento, da parte dell' della richiesta di liquidazione
2 della prestazione rivendicata dall'odierno appellante, ha così motivato a proposito della statuizione sulle spese di lite del grado:
1/2, alla luce del comportamento dell' che ha concesso la richiesta prestazione, nelle more CP_1 del giudizio;
il residuo - liquidato come precisato in dispositivo - va peraltro posto a carico dell'Ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.>>.
Tale statuizione del Tribunale non è condivisibile. CP_ In punto di fatto, si rileva come la liquidazione del beneficio da parte dell' sia pervenuta all'odierno appellante solo in corso di causa, nello specifico a maggio 2023, successivamente alla notifica allo stesso Istituto del ricorso introduttivo del giudizio, e dopo un significativo lasso di tempo dal riconoscimento del relativo diritto, così come previsto dal decreto di omologa emesso nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, notificato all'Istituto il 18 novembre 2022, ed allorché era ampiamente superato il termine di 120 giorni dalla notifica del suddetto decreto, previsto dall'art. 445 bis c.p.c., per il pagamento da parte dell'ente.
Il ritardo nella liquidazione della prestazione dovuta ha determinato l'instaurazione del giudizio in cui l' , stante l'avvenuta liquidazione e la cessata materia del contendere, è risultato CP_1 virtualmente soccombente, sicché questa Corte non ravvisa la sussistenza di presupposti idonei per la declaratoria di compensazione parziale delle spese di lite.
3.2. Quanto, poi, alla violazione dei minimi tariffari, osserva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 e s.m. (da applicare ratione temporis alla regolamentazione degli oneri del giudizio di primo grado), come da ultimo aggiornato dal D.M. n. 147/2022, all'articolo 4 disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue:
“1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”.
Con l'ordinanza n. 15443/2021 la Suprema Corte ha ribadito in tema i seguenti principi di diritto:
-il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo e il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'articolo 4, comma 1, di tale decreto;
3 -anche nel regime dettato dal D.M. n. 55/2014 deve riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1;
-proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere, però, esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione;
-ne deriva che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.
In primo luogo, vale osservare che sulla liquidazione delle spese di lite al di sotto del minimo legale il giudice di prime cure nulla ha motivato.
Inoltre, come già in precedenza evidenziato, in relazione alla data di emissione della sentenza oggi impugnata, la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata considerando le modifiche apportate al
DM 55/2014 ad opera del DM 37/2018 e del DM 147/2022 che all'articolo 4, comma 1, in precedenza richiamato, hanno espunto l'inciso “di regola” prevedendo, invece, che i valori medi tariffari “possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”, con ciò ponendo un limite inderogabile alla facoltà di riduzione dei compensi che, quindi, allo stato attuale non possono essere liquidati al di sotto dei minimi, nemmeno motivando la decisione.
Ha affermato, in proposito, la Suprema Corte che, a seguito delle modifiche apportate dal DM
37/2018, <non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità
e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale>> (Cass. 9815/2023).
3.3. Secondo i parametri dell'articolo 5 del D.M. 55/2014 e s.m.i., lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio, nel caso di specie, è quello previsto per le cause previdenziali/assistenziali con valore da € 5.201,00 a € 26.000,00.
Infatti, è pacifico che si tratti di causa assistenziale, avendo ad oggetto il pagamento dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. n. 118/1971.
Di poi, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento perché, pur dovendo tenere a mente che il compenso liquidato dal giudice deve essere tale da non mortificare l'attività svolta dai patrocinatori, è comunque indiscutibile che la decisione della controversia non
4 abbia richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
Ebbene, i valori minimi dello scaglione da € 5.201,00 a 26.000,00 sono pari:
- fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso complessivo ammonta a € 1.865,00.
3.4. Va precisato che spetta all'appellante anche il compenso per la fase decisionale, avendo la
Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti - quanto meno in parte - nel caso di specie.
Di contro, nulla può essere liquidato per la fase “istruttoria e/o trattazione”, perché la fase di trattazione è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc e perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M.
n. 55/2014 s.m.i. (al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21).
4. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno liquidate nel maggior importo di € 1.865,00, oltre al 15% per spese generali, iva e c.p.a. e con la già disposta distrazione CP_ in favore del difensore antistatario, con conseguente condanna dell' in conformità. CP_ Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito è pari a € 1.115,00, ossia la differenza tra quanto riconosciuto in questa sede e la somma riconosciuta dal Tribunale);
- per le sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis).
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P.q.m.
Accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna CP_ l' a rimborsare ad le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida nella Parte_1 maggior somma di € 1.865,00 per compenso, comprensiva dell'importo di € 750,00 già liquidato nell'impugnata sentenza, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario. CP_ Condanna l' a rimborsare ad le spese di lite dell'odierno giudizio d'appello che Parte_1 liquida nella somma di € 950,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
Così deciso all'udienza dell'8 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AN ON
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