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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/09/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IG.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1483 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1
VEZZOSO ENRICA, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Parte_1
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Parte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Parte_1
matrimonio contratto in data 2.05.2009 in Porto Venere (SP), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Porto Venere al numero 6, parte II, serie A, uff. 1, anno 2009, alle condizioni di seguito esposte:
1) Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Parte_1
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto, fermi i reciproci obblighi di legge;
3) la casa familiare sita in Savona - Piazza Salineri 2 int.12 - di proprietà esclusiva del OR
, viene assegnata in uso alla IG.ra affinché vi abiti unitamente alla FI , per Pt_1 Pt_1 Per_1
consentire a quest'ultima la permanenza nell'abitazione dove fin dalla nascita ha vissuto ed è
cresciuta e che conosce e sente come "casa". L'immobile summenzionato è così censito: in Comune
di Savona, nel fabbricato denominato “Torre Ghibellina” avente accesso da Piazza Salineri civico nr 2, appartamento sito al piano ottavo ed ultimo, distinto con il nr interno 12, composto da un vano ed accessori e da soprastanti tre vani ed accessori, collegati da una scala interna, censito al catasto fabbricati partita 1023991, foglio 79, mappale 288, subalterno 11, piano 8, zona censuaria 1,
categoria A/4, classe 3, vani catastali 6,5, r.c. L.
1.072.000. A confini nel complesso: muro perimetrale su piazza Salineri, su via Quarda Superiore e su Via Quarda Inferiore, salvo altri. Tale assegnazione cesserà, e dunque l'immobile dovrà essere riconsegnato dalla ORa al Pt_1
proprietario, non appena avrà raggiunto l'indipendenza economica ovvero, anteriormente Per_1
ad essa, qualora la ORa contragga matrimonio ovvero avvii una convivenza con altra Pt_1
persona. Il OR si è già trasferito altrove, con il consenso della moglie, ed oggi abita in Pt_1
Savona all'indirizzo di Via Padova, 26. Quest'ultimo si impegna a spostare la residenza anagrafica entro la fine del corrente anno 2025;
4) la FI minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, secondo gli Per_1
accordi che seguono in ordine alle rispettive responsabilità genitoriali, con stabile collocazione presso la madre. Entrambi i genitori conserveranno l'esercizio della potestà genitoriale sulla minore,
condivideranno la responsabilità per il mantenimento, cura, istruzione, educazione e formazione della stessa, rispettandone fin dove possibile le inclinazioni e aspirazioni. Il padre avrà ampia facoltà
di vedere e tenere con sé la FI, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni sociali, scolastici e di salute della minore: vi è pieno accordo tra i genitori a che il padre medesimo possa vederla e stare con lei ogni qual volta sia per lui possibile (impegnandosi espressamente la madre a favorire in ogni modo tale evenienza), soprattutto per preservare l'intenso legame affettivo esistente tra la FI ed il padre, il tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro di quest'ultimo,
nonché con quelli della FI. In ogni caso, quali condizioni minime i coniugi pattuiscono il seguente calendario di massima: - il padre terrà presso di sé a fine settimana alterni, dal venerdì sera Per_1
alle 18.00 fino alla domenica sera alle 18.00, e ciò sia per il periodo scolastico che durante l'estate;
- tutte le settimane terrà la FI con sé anche un giorno feriale (solitamente il giovedì o, comunque,
anche altra giornata da concordare con la madre), dalle ore 17.00 e fino alla mattina successiva quando, dopo aver passato la notte insieme presso l'abitazione del padre medesimo, questi la accompagnerà a scuola ovvero, nel periodo estivo, presso la abitazione della madre entro le ore
10.00;
- in occasione delle festività natalizie e di fine anno passerà la giornata del 24 dicembre con Per_1
la madre che la accompagnerà presso il padre nella mattinata del giorno 25 dicembre entro le ore 11.00. Resterà con lui fino alla giornata del 26 dicembre alle 11.00 quando la riaccompagnerà presso la madre. Quanto alla intera giornata del 26 dicembre i genitori pattuiscono ch'essa vada attribuita a ciascuno di loro ad anni alterni. Quindi l'anno in cui potrà passarla con il padre, questi Per_1
la riaccompagnerà presso la madre entro le ore 11 del giorno 27 dicembre. La settimana dal 29
dicembre al 4 gennaio la trascorrerà con uno dei genitori ad anni alterni. Quello che non Per_1
l'avrà avuta con sé in tale periodo, potrà passare con lei le giornate del 5 gennaio dalle 11.00 del mattino e quella del 6 gennaio (Epifania) fino alle ore 18.00; - le festività pasquali le Per_1
trascorrerà dalle 18.00 del giorno prima di Pasqua fino alle 18.00 del giorno di Pasquetta (oltre eventualmente altre giornate da concordarsi anno per anno tra i genitori), con quel genitore che non l'avrà avuta con sé nella settimana di Capodanno (dal 29/12 al 04/01);
- ove nelle scuole che frequenterà in futuro dovesse effettuarsi la settimana c.d. di "stop Per_1
didattico" o "alternativa" o similare durante il periodo invernale, passerà tale periodo con Per_1
ciascun genitore ad anni alternati, cominciando, per la prima volta, dalla madre;
- infine, quanto al periodo estivo, i genitori stabiliscono che la FI trascorra con il padre un periodo di due settimane (se possibile continuative o, comunque, anche non continuative) da concordarsi tra i genitori tenendo conto degli impegni della FI oltre che, ovviamente, di quelli lavorativi del padre e della madre. Ovviamente anche la madre avrà la possibilità di allontanarsi con la FI dal luogo di residenza per eventuali vacanze della durata di due settimane, anche non continuative,
concordando il periodo con il padre. I genitori si impegnano a tal proposito a stabilire e comunicare reciprocamente il periodo di vacanza prescelto entro il 31 maggio di ogni anno.
- qualora nella giornata feriale in cui la FI dovrà stare con il padre questi, per ragioni di lavoro,
non potesse andare a prenderla presso la madre all'orario pattuito (ovvero alle ore 17.00), oppure il giorno successivo non potesse accompagnarla a scuola per l'orario di inizio delle lezioni (posto che la di lui attività comporta impegni anche nelle primissime ore del mattino), egli ne darà
immediato e preventivo avviso telefonico alla madre. Questa, quindi, nel caso in cui il padre non riesca ad andare a prendere la FI entro le 17, continuerà a tenerla con sé fino al di lui arrivo. Quando invece il padre sarà impossibilitato a portare la FI a scuola al mattino, la condurrà presso la madre la sera prima dopo cena.
5) il OR si obbliga a corrispondere alla ORa a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_1
mantenimento ordinario della FI, la somma mensile di €. 1.000,00 (euro mille/00) da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ciascun mese. Detto importo sarà ogni anno aggiornato, a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, secondo l'intera variazione accertata nell'anno dagli indici I.S.T.A.T.;
6) i genitori concordano che l'assegno unico, o altro beneficio equipollente, sarà percepito interamente dalla madre;
7) i separandi convengono che ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, ad attività
ludico sportive ed allo sviluppo affettivo e sociale della FI, così come ogni decisione relativa a cure mediche, dentistiche, oculistiche o terapie di qualunque natura che si rendessero necessarie per quest'ultima, dovrà essere adottata di comune accordo fra di loro;
8) le spese straordinarie, dettagliatamente individuate secondo il protocollo del Tribunale di Savona,
oltre che essere concordemente e previamente convenute - saranno sostenute dal padre nella misura del 90% e dalla madre nella sola misura del 10%, essendo ella attualmente priva di stabile occupazione lavorativa;
9) Il OR si obbliga a versare alla ORa come detto in oggi priva di stabile Pt_1 Pt_1
redditualità, la somma mensile di €. 800,00 (euro ottocento/00) per il di lei mantenimento, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese. Detto importo sarà ogni anno aggiornato, a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, secondo l'intera variazione accertata nell'anno dagli indici I.S.T.A.T. Permarranno a carico del OR , che si impegna a Pt_1
proseguirne il pagamento, le spese condominiali (che ammontano attualmente ed indicativamente a circa € 100,00 mensili), nonché l'IMU e l'assicurazione relative alla casa di sua proprietà che viene assegnata in uso alla moglie in quanto collocataria della FI. Spese complessivamente pari, per il passato anno 2024, ad €. 1.758,60 (euro millesettecentocinquantotto/60) annuali, quindi € 146,55
mensili;
10) il OR si obbliga a corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese a Pt_1 Pt_1
partire da quello successivo alla data del provvedimento di separazione, e per 19 anni a decorrere da tale mensilità, la somma di €. 200,00 (euro duecento/00) mensili, che la ORa medesima Pt_1
si obbliga a sua volta a versare su piano di accumulo a sé intestato con unica beneficiaria la FI
. La ORa si impegna ed obbliga a non eseguire mai alcun prelievo Persona_2 Pt_1
da tale forma di risparmio ed investimento. I coniugi, infatti, concordano che quanto ivi esistente potrà essere parzialmente o totalmente prelevato solo dalla beneficiaria , se Persona_2
da lei ritenuto, e comunque solo a partire dal di lei 26° (ventiseiesimo) anno di età. La scelta di un fondo azionario è stata concordemente operata dai coniugi nell'interesse della FI posto che, stante il lunghissimo orizzonte temporale dell'investimento (almeno 19 anni), dovrebbe consentire di ottenere una maggiore redditività rispetto ad altra forma di investimento;
11) il OR si obbliga a pagare, a beneficio della IG.ra la rata mensile di euro Pt_1 Pt_1
350,00 (trecentocinquanta/00) relativa all'acquisto dell'autovettura modello Volkswagen T-Cross tg.
GT 428 NS (da lui effettuato nel mese di settembre 2024 con intestazione dell'auto in capo alla IG.ra medesima), fino all'integrale e definitivo saldo del prezzo;
Pt_1
12) il OR continuerà a pagare, a beneficio della IG.ra l'assicurazione infortuni e Pt_1 Pt_1
malattie a favore di quest'ultima stipulata in passato, presso per un esborso Controparte_1
di circa €. 300,00 annui, quindi €. 25,00 mensili. Ciò perdurerà fino a quando ella non avrà ottenuto un'occupazione a tempo pieno;
13) per ragioni di carattere fiscale, le corresponsioni previste ai punti 10-11-12 verranno erogate -
sino alla loro rispettiva data di estinzione - contestualmente all'assegno ordinario di mantenimento di cui al punto 9, e ne costituiranno parte integrante;
14) la ORa si impegna, entro il termine massimo di un anno dalla firma del presente ricorso, Pt_1
a reperire un impiego part-time per le ore della mattinata, in modo da poter stare con la FI nel pomeriggio. Infine, la IG.ra si obbliga a reperire, al massimo entro il compimento del Pt_1
quindicesimo anno di età da parte di (ma anche prima ove fosse possibile), Persona_2
un'occupazione a tempo pieno. Una volta ottenutala ne dovrà dare immediata comunicazione al
OR e sarà obbligata a partecipare alle spese straordinarie per la FI nella misura del Pt_1
30%. Contemporaneamente il OR ridurrà il proprio versamento mensile a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento per la ORa della metà (versandole quindi il 50% della somma Pt_1
stabilita al punto 9 nelle condizioni del presente ricorso – ossia dell'importo in quel momento raggiunto in ragione degli annuali aggiornamenti istat), e cesserà il pagamento dell'assicurazione sulla salute della ORa dettagliata al punto 12; Pt_1
15) in ogni caso, le parti pattuiscono che dal compimento del quindicesimo anno di età di Per_2
, il OR sarà autorizzato a dimezzare l'assegno stabilito per mantenimento
[...] Pt_1
ordinario in favore della moglie, versandole quindi il 50% della somma prevista nelle condizioni del presente ricorso al punto 9 – ossia dell'importo in quel momento raggiunto in ragione degli annuali aggiornamenti istat), e cesserà il pagamento dell'assicurazione sulla salute della ORa Pt_1
dettagliata al punto 12;
16) ha il suo passaporto in corso di validità, ad ogni buon conto i separandi confermano Per_1
vicendevole consenso per il rilascio o rinnovo dei propri rispettivi passaporti con iscrizione sugli stessi della FI minore;
i genitori prestano altresì il consenso al rilascio del Persona_2
documento personale d'identità della FI medesima (carta d'identità e passaporto), con esonero per la competente Autorità da ogni responsabilità al riguardo. Prestano sin d'ora anche il proprio formale vicendevole consenso a che la FI minore si rechi all'estero con uno solo dei genitori per periodi di vacanza.
17) le spese del giudizio sono da intendersi interamente compensate tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo