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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 767/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Giovanna Ferrero Giudice
dott. Antonella Caterina Attardo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 767/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOLU ILVO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MUGIASCA, 4 22100 COMO presso il difensore avv. TOLU ILVO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), fusa con l'incorporante (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GHIGNONE MASSIMILIANO e dell'avv. GALLI P.IVA_2
MADDALENA ( ) VIA RUGABELLA, 1 20122 MILANO;
elettivamente C.F._2
domiciliato in CORSO VINZAGLIO, 2 10121 TORINO presso il difensore avv. GHIGNONE
MASSIMILIANO con il patrocinio dell'avv. NAPOLI PAOLA Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA LUINI, 15 21016 LUINO presso il difensore avv. NAPOLI PAOLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICCININI Parte_3 C.F._3
MICHEL'ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA LOMELLINI, 8/2A 16124 GENOVA presso il difensore avv. PICCININI MICHEL'ANGELO
pagina 1 di 10 con il patrocinio dell'avv. GAMBERONI LUCA e dell'avv. elettivamente Controparte_3
domiciliato in CORSO VERCELLI, 25 C/O AVV. MASSIMO RAVERA 20144 MILANO presso il difensore avv. GAMBERONI LUCA
UNIPOL ASS.NI SPA (C.F. ) P.IVA_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per Parte_1
“ IN VIA PRELIMINARE: Rigettarsi tutte le eccezioni sollevate perché infondate;
NEL MERITO: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Como: Rideterminare la misura dell'effettivo danno sofferto dall'appellante per l'intervento oggetto di causa riconoscendo alla stessa il giusto danno patrimoniale e morale nonché quello tabellare della legge GE Bianco determinato.
Rideterminare la misura delle spese legali sulla base di criteri che tengano conto della complessità della pratica e del numero elevato dei soggetti coinvolti con condanna della Controparte_1 riconosciuta come soccombente sostanziale all'integrale pagamento delle stesse nonché all'integrale pagamento delle spese dell'ATP.
Riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti dei dottori e e per l'effetto Parte_4 Parte_2
compensare tra loro e la SInora le spese del giudizio di primo grado. Pt_1
Il tutto col favore delle spese per entrambe le fasi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Unitamente alla C.T.U. si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che avete predisposto il preventivo che vi si rammostra e che avete eseguito i lavori in essa indicati e siete stati totalmente pagati per la cifra in esso indicata;
2) Vero è che confermate il contenuto della vostra relazione che vi si rammostra;
3) Vero è che per le varie problematiche in essere e per i problemi di rigetto per i farmaci della SInora non è stato possibile procedere all'esecuzione dei lavori indicati nel preventivo 18.06.2019 e ci si è dovuti limitare a realizzare solo quelli indicati nel preventivo datato 29.05.2020 che vi si rammostra. pagina 2 di 10 Per CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano accogliere le seguenti conclusioni contrariis reiectis,
Nel merito: Respingere integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto del tutto Pt_1
destituito di fondamento in fatto ed in diritto;
In via istruttoria:
Respingere l'istanza di rinnovazione della C.T.U. e l'istanza di ammissione delle prove orali, per i motivi più compiutamente esposti in atti.
Con il favore, in ogni caso, delle spese di giudizio”.
Per Parte_4
“In via principale
Rigettare tutte le domande svolte dall'appellante poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutte le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Como n. 132/2023.
Vinte le spese di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
In via subordinata
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma parziale o totale della sentenza di prime cure, condannare il dott. entro i limiti del giusto e del provato mediante opportuna Pt_4
quantificazione del danno nella misura meglio vista in narrativa e comunque secondo equità.
In ogni caso Vinte le spese di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Per Parte_2
“ Piaccia alla Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata accogliere il solo terzo motivo di impugnazione rubricato dall'appellante “C.1 liquidazione delle spese ai minimi di legge”, respingere i restanti motivi di appello e per l'effetto nel merito confermare la sentenza 132/2023 del Tribunale di Como pubblicata in data 1° febbraio 2023 ed in punto di liquidazione di spese di lite condannare al pagamento in favore di Parte_4 [...]
delle spese di lite da liquidarsi in € 3.376,00 (da dedursi quanto medio tempore Parte_2
già versato in esecuzione della sentenza di primo grado) oltre rimborso forfettario 15% oltre accessori di legge e condannare la SInora al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite della fase decisionale da quantificarsi in € 1.701,00 oltre rimborso
[...] forfettario 15% ed accessori di Legge.”
pagina 3 di 10
Per Controparte_3
“Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie del caso, ogni contraria istanza e/o domanda disattesa
IN VIA PRINCIPALE: respingere i motivi tutti di appello e per l'effetto nel merito confermare la sentenza n. 132/2023 del Tribunale di Como pubblicata in data 1° febbraio 2023.
Con vittoria di competenze di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Como, chiedendo la Parte_1 CP_1
condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti a seguito di intervento odontoiatrico sull'attrice effettuato presso lo studio odontoiatrico della convenuta, oltre alla rifusione delle spese di lite. Affermava l'attrice di essere stata sottoposta, tra novembre 2015 a marzo 2017, a intervento di applicazione di 2 impianti all'arcata superiore e 2 all'arcata inferiore;
di avere immediatamente riscontrato, in conseguenza di tale applicazione, problemi di masticazione, algie ed altri problemi;
di avere pertanto subito danni patrimoniali, per la necessità di pagare un nuovo impianto oltre alla rimozione di quello vecchio, e non patrimoniali, sotto forma di danno biologico, quantificati complessivamente in euro 49.000,00. L'attrice espletava ATP (Tribunale di Como, R.G. 4562/17), all'esito della quale il CTU nominato affermava che l'intervento non era stato eseguito secondo le regole della corretta arte medica, per la parte riguardante i manufatti protesici, essendo l'errore riconducibile ad imprudenza ed imperizia;
che pertanto era necessario il rifacimento completo del manufatto protesico dell'arcata superiore “in normo occlusione” e di quello inferiore, con un preventivo di spesa pari ad euro 14.400; che, infine, era accertato un danno biologico, da invalidità temporanea, nella misura del 10% per 12 mesi, causalmente connesso all'intervento.
La convenuta chiamava in giudizio il dott. che aveva effettuato CP_1 Parte_4
l'intervento; in via istruttoria chiedeva disporsi CTU;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande Per_ attoree e, in subordine, che il dott. fosse condannato a rifondere le somme che fosse CP_1
condannata a versare alla attrice.
Per_ Il dott. a sua volta, chiamava in causa altri odontoiatri della struttura, i dottori Parte_2
e , e chiedeva il rigetto delle domande dell'attrice. Controparte_3 CP_4
Il dott. rimaneva contumace. CP_4
Il dott. chiamava in giudizio la sua assicurazione, , chiedendo di essere dalla CP_3 CP_5
medesima manlevato;
la compagnia assicurativa si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei confronti del dott. CP_3
pagina 4 di 10 Il dott. a sua volta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di manleva Pt_2
avanzata nei suoi confronti dal dott. . Pt_4
Il Giudice di prime cure, rigettate le istanze di CTU, ed espletato tentativo di conciliazione, rifiutato solo da parte attrice, nella sentenza nr 132/2023, pubblicata il 1.2.2023, oggi impugnata, accertato l'inadempimento di accoglieva parzialmente le domande attoree. Il Giudice Controparte_1
quantificava il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice nei limiti di quanto accertato dal CTU in fase di ATP, condannando la convenuta al pagamento all' attrice di euro 16.603,2, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ed euro 1853,84 per il danno biologico da invalidità temporanea, oltre interessi. Accoglieva altresì la domanda di regresso svolta dalla convenuta nei confronti del dott. , condannando quest'ultimo a versare alla prima le somme che la stessa Pt_4 fosse obbligata a versare all' attrice in esecuzione della sentenza. Non accoglieva le domande del dott.
nei confronti degli altri medici citati in giudizio. Pt_4
Quanto alle spese, a seguito dell'accoglimento parziale delle domande attoree, compensava nella misura della metà le spese di lite tra attrice e convenuta. Per la residua metà, condannava la convenuta a rifondere le spese di lite all'attrice, con l'eccezione delle spese per la fase decisionale, alla rifusione delle quali condannava l'attrice in favore della convenuta, avendo il Giudice valorizzato, ai sensi dell'art. 91 co 1 secondo periodo cpc, la mancata accettazione, da parte della sola attrice, del tentativo di conciliazione, accettazione che avrebbe comportato un riconoscimento delle pretese attoree in Per_ misura superiore rispetto a quanto avvenuto in sentenza. Il Giudice condannava inoltre il dott. alla rifusione delle spese di lite nei confronti della convenuta, del dott. e del dott. e CP_3 Pt_2
compensava quelle tra il dott. e Sempre in virtù della mancata accettazione della CP_3 CP_5 proposta conciliativa, l'attrice era altresì condannata a rifondere ai dottori , e ad Pt_4 CP_3 Pt_2
le spese di lite relative alla sola fase decisionale. Le spese di ATP erano poste a carico della CP_5
convenuta, nella misura di ¾, e della attrice, nella misura di ¼, in solido tra loro;
di conseguenza la convenuta veniva condannata alla rifusione a favore della attrice di euro 919,00, per compensi, ed euro
80,98 per spese, oltre accessori, per spese di ATP.
Ha impugnato la detta sentenza , citando in qualità di appellati (che nel Parte_1 CP_2
frattempo si è fusa, incorporandola, con , i dottori ed ed CP_1 CP_6 Parte_2
, chiedendo la riforma parziale del provvedimento. Controparte_7
La Corte, con ordinanza in data 10.4.2024, rilevato che l'appellante non aveva citato nella presente fase del giudizio i dottori e , rispetto ai quali sussiste litisconsorzio Controparte_3 CP_4 processuale, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, a cura di parte appellante, ai sensi dell'art. 102 cpc.
pagina 5 di 10 Il dott. si è costituito nel presente grado del giudizio, mentre il dott. è rimasto CP_3 CP_4
contumace.
Con provvedimento in data 30.10.2024, il ConSIliere istruttore, rilevata l'inesistenza della notifica al dott. , contumace in primo grado, ha dichiarato che non potesse esserne effettuata la CP_4
rinnovazione.
Al riguardo, la Corte rileva che, pur non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti del dott.
, in considerazione del fatto che la presente causa è in materia di rapporti scindibili, la CP_4
circostanza non dispiega effetti sulla ritualità del contraddittorio.
In data 11.7.2023, a seguito di rinuncia all'appello da parte dell'appellante nei confronti di
[...]
, il ConSIliere istruttore ha dichiarato l'estinzione del processo limitatamente al Controparte_7 rapporto tra l'appellante e CP_7
Ai sensi dell' art. 352 c.p.c., ha assegnato i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 4.3.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
4.3.2025, nella camera di conSIlio del 12 marzo 2025.
In primo luogo, si rileva che il dott. ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_6 dell'atto di appello ex art. 342, nr 1 e 2 cpc, per non avere l'appellante distinto in maniera chiara le parti di sentenza oggetto d'impugnazione e per avere omesso di indicare le “censure dei fatti compiute dal giudice di primo grado”.
La Corte, al riguardo, ritiene l'eccezione infondata, dal momento che dall'atto di appello si desumono chiaramente i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste per la riforma del provvedimento impugnato.
L'odierna appellante ha articolato tre motivi di appello.
Con il primo motivo ha sostenuto l'erroneità del mancato espletamento della CTU nel corso del giudizio di primo grado, asseritamente necessaria per verificare se l'intervento preventivato dal dott.
specialista a cui si era rivolta per risolvere i problemi dell'impianto effettuato dal Per_2 Pt_1
Per_ dott. , fosse risolutivo, e se il costo, superiore a quanto indicato dal CTU in sede di ATP, anche a causa del tempo trascorso dagli eventi di cui è causa allo svolgimento dell'ATP, fosse congruo.
il dott. ed il dott. hanno chiesto che l'appello, per questo motivo, sia CP_2 Pt_2 CP_3
rigettato, sostenendo che il preventivo predisposto dal dott. sarebbe generico;
che i CTU, in Per_2
sede di ATP, hanno indicato i costi per il rifacimento dell'impianto, con la conseguenza che non pagina 6 di 10 sarebbe necessaria ulteriore CTU al riguardo;
che l'aumento dei costi di rifacimento, correlato al decorso del tempo ed all'asserito aggravamento delle condizioni di salute della , sarebbe Pt_1
Per_ circostanza nuova tardivamente dedotta in appello. Il dott. ha sostenuto la carenza probatoria totale del preventivo del dott. prodotto da , e che il ricorso alle indicazioni del CTU Per_2 Pt_1
per la quantificazione del danno sarebbe corretto.
Osserva la Corte, al riguardo, che la relazione peritale, depositata in sede di ATP, risulta congrua e ben motivata, e correttamente il Tribunale l'ha utilizzata, tra l'altro, per determinare il quantum risarcitorio sia per il danno patrimoniale che per quello non patrimoniale subiti dalla SI.ra . Pt_1
L'espletamento di una ulteriore CTU nel corso del giudizio di cognizione avrebbe pertanto costituito una inutile reiterazione di indagine correttamente e compiutamente già svolta. L'appello, quanto al primo motivo è pertanto infondato.
Il secondo motivo di appello ha ad oggetto l'asseritamente erronea quantificazione dei danni da parte del Tribunale di Como, ed in particolare, quanto al danno patrimoniale, esso sarebbe stato stimato per difetto dal CTU in sede di ATP, essendo il costo del ripristino più alto, come asseritamente provato dal preventivo del dott. Quanto al danno non patrimoniale cd. biologico, la legge “ ” Per_2 Parte_5
non sarebbe applicabile al caso di specie, essendo l'evento dannoso, identificato con il costo degli interventi risolutivi, successivo all'entrata in vigore di tale norma. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare provate circostanze, quali le problematiche alla masticazione, che avrebbero determinato una liquidazione più congrua del danno biologico tramite personalizzazione.
Con
quanto al danno patrimoniale, ha reiterato l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove orali CP_2
dedotte dalla , perché non vertenti su circostanze idonee a stabilire la congruità di una diversa Pt_1
quantificazione del danno patrimoniale. Il dott. ha sostenuto che il danno patrimoniale è stato CP_3
correttamente quantificato;
il dott. ha sottolineato come emerga dalle allegazioni della Pt_2 appellante che, nell'aprile del 2021, il dott. ha rinvenuto un miglioramento delle condizioni di Per_2
ed ha deciso di non rimuovere l'impianto installato (al costo di euro 13.000,00 e non Pt_1
23.000,00 come da preventivo depositato dalla ). Pt_1
Quanto alla doglianza dell'appellante circa il riconoscimento del danno non patrimoniale, CP_2 richiama il fatto che la sentenza ha sancito l'applicabilità della Legge “GE Bianco” al caso di specie, secondo interpretazione della Cassazione che ritiene legittimo applicare i criteri di liquidazione di tale legge a fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore. Il motivo, svolto dall'appellante, circa altre voci di danno sarebbe non specifico e pertanto inammissibile ex art. 342 cpc. Inoltre, secondo sia
[...]
Per_ che i dottori e non sarebbero né allegate né provate da , su cui CP_2 Pt_2 CP_3 Pt_1
incombe il relativo onere, circostanze idonee ad una personalizzazione del danno.
pagina 7 di 10 Osserva la Corte, al riguardo, che il CTU in fase di ATP, in contraddittorio tra le parti, risulta avere correttamente liquidato il danno patrimoniale, prendendo in considerazione tutti gli elementi dell'impianto da sostituire e i costi presumibili per il rifacimento. Il preventivo fornito successivamente dal dott. alla SI.ra , di molto superiore a quanto stimato dal CTU, non costituisce né Per_2 Pt_1
prova né, da solo, indizio della erroneità di tale quantificazione e non è sufficiente per fare giungere questa Corte alla conclusione che la stima, effettuata dal CTU, dei costi per il rifacimento dell'impianto sia errata;
l'odierna appellante, su cui grava l'onere della prova delle sue allegazioni, non ha assolto a tale onere.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, si rileva come il CTU abbia valorizzato tale danno nella relazione peritale, riconoscendo un'invalidità temporanea al 10% per 12 mesi. L'appellante non ha allegato in dettaglio, né tantomeno provato, circostanze idonee a dimostrare di avere diritto a una personalizzazione, a titolo di sofferenza soggettiva o ad altro titolo, con conseguente liquidazione di somme ulteriori a titolo risarcitorio, la domanda della stessa deve essere respinta. Infatti, le prove orali di cui la SI.ra ha chiesto l'ammissione non vertevano su circostanze idonee a stabilire la Pt_1
congruità di una diversa quantificazione del danno non patrimoniale. Non è possibile ritenere che tale danno ulteriore sia in re ipsa, né esso può provarsi per presunzioni, senza l'allegazione e la prova, da parte dell'onerata, dei fatti noti da cui desumere le circostanze che la medesima sostiene essere provate.
Pertanto, l'appello proposto, per questo motivo, deve essere rigettato.
Col terzo motivo, l'appellante si duole della liquidazione delle spese di lite, in primis perché esse sarebbero state liquidate, quanto alla trattazione, nei valori minimi, tenuto conto della mancanza di istruttoria. Se è vero che le prove non sono state ammesse, la causa sarebbe stata molto articolata e avrebbe comportato un'attività notevole per le trattative. Il dott. si è associato a tale doglianza Pt_2 dell'appellante.
Al riguardo ha affermato che le spese sono state liquidate nei valori medi, tranne che per la CP_2 fase di trattazione, in ragione dell'assenza di istruttoria.
In secondo luogo, secondo l'appellante, la decisione del Giudice di primo grado di compensare, nella misura della metà, le spese tra e a seguito del riconoscimento del danno morale in Pt_1 CP_2
misura pari a meno della metà di quello richiesto, sarebbe erronea e illegittima, non essendosi verificata reciproca soccombenza. Dp su tale punto afferma che la compensazione parziale è stata corretta, CP_2
in ragione del fatto che è stata riconosciuta la domanda risarcitoria in misura inferiore alla metà di quanto richiesto.
Quanto alla condanna di nei confronti dei terzi chiamati, il dott. ha rinunciato agli Pt_1 CP_3
effetti della condanna e pertanto nei suoi confronti non avrebbe proposto alcun gravame;
inoltre pagina 8 di 10 sostiene che la decisione del Tribunale di Como sarebbe errata perché l'appellante non ha Pt_1
proposto alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati, con cui non si è instaurato alcun contraddittorio e rispetto ai quali non dovrebbe porsi alcun obbligo di rifusione delle spese per l'appellante. Essendo la chiamata del terzo operate dalla convenuta, questa deve rispondere delle spese legali incorse dal terzo.
Al riguardo, ed il dott. hanno affermato che la ratio della norma di cui all'art. 91 cpc è CP_2 Pt_2
stata rispettata dalla sentenza impugnata, anche relativamente alla condanna di alla rifusione Pt_1
delle spese di per la fase decisoria (capo della sentenza non impugnato da e pertanto CP_2 Pt_1
passato in giudicato). Il dott. in caso di riforma del corrispondente capo della sentenza, ha Pt_2
chiesto che la condanna alla rifusione delle spese di lite a carico di in primo grado sia rivolta Pt_1
Per_ al dott. , non essendo legittimo che il dott. sopporti le proprie spese. Pt_2
Per_ Il dott. complessivamente ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese di giudizio effettuata dal
Tribunale, tenuto conto delle attività effettivamente svolte e del rifiuto di di aderire alla Pt_1
soluzione conciliativa del Giudice;
ha infine precisato di avere eseguito la sentenza di primo grado relativamente ai capi di condanna a suo carico.
Osserva la Corte, in primo luogo, che le spese di lite risultano effettivamente liquidate dal Giudice di prime cure, ai sensi del DM 147/2022, con riferimento ai valori medi, “in ragione dell'effettiva attività difensiva“ (pag. 12 della sentenza), con la sola eccezione della fase di trattazione, in considerazione del fatto che non è stata svolta istruttoria. Irrilevante risulta la circostanza, allegata, ma non provata, dall'appellante, che, comunque, la fase di trattazione sarebbe stata complessa e caratterizzata da trattative intavolate tra le parti, dato che, in ogni caso, sono stati riconosciuti compensi per tale fase e che risulterebbe non congrua una liquidazione in misura maggiore, non essendo stata svolta alcuna istruttoria.
Si rileva, inoltre, che l'art. 91 co 1 stabilisce espressamente che le spese di lite relative alle fasi successive al rifiuto, da parte di una delle parti, della proposta conciliativa del Giudice, quando la sentenza provveda a favore della parte rifiutante in misura non superiore a quanto questa avrebbe ottenuto se avesse accettato la proposta, devono essere poste a carico della parte che ha opposto il rifiuto, anche se non soccombente. Pertanto, è giustificato il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha posto le spese di lite di relativamente alla fase di trattazione, a carico dell'odierna CP_2
appellante.
Il Giudice di prime cure ha, invece, errato nel porre a carico dell'attrice le spese di lite, per la fase di trattazione, incorse dai terzi chiamati, dottori e I dottori e sono infatti CP_3 Pt_2 CP_3 Pt_2
Per_ stati chiamati in causa dal dott. , la cui domanda nei confronti di codesti terzi chiamati è stata pagina 9 di 10 mantenuta dopo il tentativo di conciliazione. Tale domanda è stata esaminata e respinta, con la Per_ conseguenza che il dott. , non l'attrice, è soccombente nei confronti dei dottori e CP_3 Pt_2
anche per la fase di trattazione. Pertanto, devono essere poste a carico del dott. le spese di lite Pt_4
della fase decisoria di primo grado incorse dai dottori e CP_3 Pt_2
Quanto alle spese della presente fase del giudizio, dato che l'appello è rigettato, tranne che su una delle domande dell'appellante, relativa alle spese (spese di lite per la fase di trattazione da rifondersi ai dottori e , la SI.ra deve essere condannata a rifondere le spese della presente CP_3 Pt_2 Pt_1
fase del giudizio in favore di CP_2
Relativamente al capo della sentenza che viene parzialmente riformato, a seguito dell'accoglimento parziale delle domande dell'appellante, devono compensarsi le spese di lite tra la SI.ra e il Pt_1
Per_ dott. .
Quest'ultimo deve essere condannato, in considerazione della soccombenza nei confronti dei dottori e alla rifusione delle spese di lite incorse dai medesimi, per il presente grado del CP_3 Pt_2
giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello della SI.ra relativamente al primo e secondo motivo di appello;
Pt_1 accoglie parzialmente il terzo motivo di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pone le spese di lite dei dottori e per la fase di trattazione del primo grado CP_3 Pt_2
Per_ del giudizio, a carico del dottor;
condanna l'appellante, , alla rifusione, in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_2
del presente grado del giudizio, che liquida, ai sensi del Dm 147/22, in euro 3.000,00, per compensi, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie;
Per_ condanna l'appellato, dott. , alla rifusione, in favore dei dottori e delle spese di CP_3 Pt_2
lite del presente grado del giudizio, che liquida, ai sensi del Dm 147/22, in euro 1923,00, ciascuno, per compensi, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie;
Per_ compensa integralmente le spese di lite tra la SI.ra ed il dott. . Pt_1
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Giovanna Ferrero Giudice
dott. Antonella Caterina Attardo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 767/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOLU ILVO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA MUGIASCA, 4 22100 COMO presso il difensore avv. TOLU ILVO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), fusa con l'incorporante (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GHIGNONE MASSIMILIANO e dell'avv. GALLI P.IVA_2
MADDALENA ( ) VIA RUGABELLA, 1 20122 MILANO;
elettivamente C.F._2
domiciliato in CORSO VINZAGLIO, 2 10121 TORINO presso il difensore avv. GHIGNONE
MASSIMILIANO con il patrocinio dell'avv. NAPOLI PAOLA Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA LUINI, 15 21016 LUINO presso il difensore avv. NAPOLI PAOLA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICCININI Parte_3 C.F._3
MICHEL'ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA LOMELLINI, 8/2A 16124 GENOVA presso il difensore avv. PICCININI MICHEL'ANGELO
pagina 1 di 10 con il patrocinio dell'avv. GAMBERONI LUCA e dell'avv. elettivamente Controparte_3
domiciliato in CORSO VERCELLI, 25 C/O AVV. MASSIMO RAVERA 20144 MILANO presso il difensore avv. GAMBERONI LUCA
UNIPOL ASS.NI SPA (C.F. ) P.IVA_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per Parte_1
“ IN VIA PRELIMINARE: Rigettarsi tutte le eccezioni sollevate perché infondate;
NEL MERITO: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Como: Rideterminare la misura dell'effettivo danno sofferto dall'appellante per l'intervento oggetto di causa riconoscendo alla stessa il giusto danno patrimoniale e morale nonché quello tabellare della legge GE Bianco determinato.
Rideterminare la misura delle spese legali sulla base di criteri che tengano conto della complessità della pratica e del numero elevato dei soggetti coinvolti con condanna della Controparte_1 riconosciuta come soccombente sostanziale all'integrale pagamento delle stesse nonché all'integrale pagamento delle spese dell'ATP.
Riformare la sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti dei dottori e e per l'effetto Parte_4 Parte_2
compensare tra loro e la SInora le spese del giudizio di primo grado. Pt_1
Il tutto col favore delle spese per entrambe le fasi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: Unitamente alla C.T.U. si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che avete predisposto il preventivo che vi si rammostra e che avete eseguito i lavori in essa indicati e siete stati totalmente pagati per la cifra in esso indicata;
2) Vero è che confermate il contenuto della vostra relazione che vi si rammostra;
3) Vero è che per le varie problematiche in essere e per i problemi di rigetto per i farmaci della SInora non è stato possibile procedere all'esecuzione dei lavori indicati nel preventivo 18.06.2019 e ci si è dovuti limitare a realizzare solo quelli indicati nel preventivo datato 29.05.2020 che vi si rammostra. pagina 2 di 10 Per CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano accogliere le seguenti conclusioni contrariis reiectis,
Nel merito: Respingere integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto del tutto Pt_1
destituito di fondamento in fatto ed in diritto;
In via istruttoria:
Respingere l'istanza di rinnovazione della C.T.U. e l'istanza di ammissione delle prove orali, per i motivi più compiutamente esposti in atti.
Con il favore, in ogni caso, delle spese di giudizio”.
Per Parte_4
“In via principale
Rigettare tutte le domande svolte dall'appellante poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutte le ragioni sopra esposte e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Como n. 132/2023.
Vinte le spese di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
In via subordinata
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma parziale o totale della sentenza di prime cure, condannare il dott. entro i limiti del giusto e del provato mediante opportuna Pt_4
quantificazione del danno nella misura meglio vista in narrativa e comunque secondo equità.
In ogni caso Vinte le spese di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”
Per Parte_2
“ Piaccia alla Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata accogliere il solo terzo motivo di impugnazione rubricato dall'appellante “C.1 liquidazione delle spese ai minimi di legge”, respingere i restanti motivi di appello e per l'effetto nel merito confermare la sentenza 132/2023 del Tribunale di Como pubblicata in data 1° febbraio 2023 ed in punto di liquidazione di spese di lite condannare al pagamento in favore di Parte_4 [...]
delle spese di lite da liquidarsi in € 3.376,00 (da dedursi quanto medio tempore Parte_2
già versato in esecuzione della sentenza di primo grado) oltre rimborso forfettario 15% oltre accessori di legge e condannare la SInora al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite della fase decisionale da quantificarsi in € 1.701,00 oltre rimborso
[...] forfettario 15% ed accessori di Legge.”
pagina 3 di 10
Per Controparte_3
“Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie del caso, ogni contraria istanza e/o domanda disattesa
IN VIA PRINCIPALE: respingere i motivi tutti di appello e per l'effetto nel merito confermare la sentenza n. 132/2023 del Tribunale di Como pubblicata in data 1° febbraio 2023.
Con vittoria di competenze di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Como, chiedendo la Parte_1 CP_1
condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti a seguito di intervento odontoiatrico sull'attrice effettuato presso lo studio odontoiatrico della convenuta, oltre alla rifusione delle spese di lite. Affermava l'attrice di essere stata sottoposta, tra novembre 2015 a marzo 2017, a intervento di applicazione di 2 impianti all'arcata superiore e 2 all'arcata inferiore;
di avere immediatamente riscontrato, in conseguenza di tale applicazione, problemi di masticazione, algie ed altri problemi;
di avere pertanto subito danni patrimoniali, per la necessità di pagare un nuovo impianto oltre alla rimozione di quello vecchio, e non patrimoniali, sotto forma di danno biologico, quantificati complessivamente in euro 49.000,00. L'attrice espletava ATP (Tribunale di Como, R.G. 4562/17), all'esito della quale il CTU nominato affermava che l'intervento non era stato eseguito secondo le regole della corretta arte medica, per la parte riguardante i manufatti protesici, essendo l'errore riconducibile ad imprudenza ed imperizia;
che pertanto era necessario il rifacimento completo del manufatto protesico dell'arcata superiore “in normo occlusione” e di quello inferiore, con un preventivo di spesa pari ad euro 14.400; che, infine, era accertato un danno biologico, da invalidità temporanea, nella misura del 10% per 12 mesi, causalmente connesso all'intervento.
La convenuta chiamava in giudizio il dott. che aveva effettuato CP_1 Parte_4
l'intervento; in via istruttoria chiedeva disporsi CTU;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande Per_ attoree e, in subordine, che il dott. fosse condannato a rifondere le somme che fosse CP_1
condannata a versare alla attrice.
Per_ Il dott. a sua volta, chiamava in causa altri odontoiatri della struttura, i dottori Parte_2
e , e chiedeva il rigetto delle domande dell'attrice. Controparte_3 CP_4
Il dott. rimaneva contumace. CP_4
Il dott. chiamava in giudizio la sua assicurazione, , chiedendo di essere dalla CP_3 CP_5
medesima manlevato;
la compagnia assicurativa si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei confronti del dott. CP_3
pagina 4 di 10 Il dott. a sua volta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di manleva Pt_2
avanzata nei suoi confronti dal dott. . Pt_4
Il Giudice di prime cure, rigettate le istanze di CTU, ed espletato tentativo di conciliazione, rifiutato solo da parte attrice, nella sentenza nr 132/2023, pubblicata il 1.2.2023, oggi impugnata, accertato l'inadempimento di accoglieva parzialmente le domande attoree. Il Giudice Controparte_1
quantificava il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice nei limiti di quanto accertato dal CTU in fase di ATP, condannando la convenuta al pagamento all' attrice di euro 16.603,2, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ed euro 1853,84 per il danno biologico da invalidità temporanea, oltre interessi. Accoglieva altresì la domanda di regresso svolta dalla convenuta nei confronti del dott. , condannando quest'ultimo a versare alla prima le somme che la stessa Pt_4 fosse obbligata a versare all' attrice in esecuzione della sentenza. Non accoglieva le domande del dott.
nei confronti degli altri medici citati in giudizio. Pt_4
Quanto alle spese, a seguito dell'accoglimento parziale delle domande attoree, compensava nella misura della metà le spese di lite tra attrice e convenuta. Per la residua metà, condannava la convenuta a rifondere le spese di lite all'attrice, con l'eccezione delle spese per la fase decisionale, alla rifusione delle quali condannava l'attrice in favore della convenuta, avendo il Giudice valorizzato, ai sensi dell'art. 91 co 1 secondo periodo cpc, la mancata accettazione, da parte della sola attrice, del tentativo di conciliazione, accettazione che avrebbe comportato un riconoscimento delle pretese attoree in Per_ misura superiore rispetto a quanto avvenuto in sentenza. Il Giudice condannava inoltre il dott. alla rifusione delle spese di lite nei confronti della convenuta, del dott. e del dott. e CP_3 Pt_2
compensava quelle tra il dott. e Sempre in virtù della mancata accettazione della CP_3 CP_5 proposta conciliativa, l'attrice era altresì condannata a rifondere ai dottori , e ad Pt_4 CP_3 Pt_2
le spese di lite relative alla sola fase decisionale. Le spese di ATP erano poste a carico della CP_5
convenuta, nella misura di ¾, e della attrice, nella misura di ¼, in solido tra loro;
di conseguenza la convenuta veniva condannata alla rifusione a favore della attrice di euro 919,00, per compensi, ed euro
80,98 per spese, oltre accessori, per spese di ATP.
Ha impugnato la detta sentenza , citando in qualità di appellati (che nel Parte_1 CP_2
frattempo si è fusa, incorporandola, con , i dottori ed ed CP_1 CP_6 Parte_2
, chiedendo la riforma parziale del provvedimento. Controparte_7
La Corte, con ordinanza in data 10.4.2024, rilevato che l'appellante non aveva citato nella presente fase del giudizio i dottori e , rispetto ai quali sussiste litisconsorzio Controparte_3 CP_4 processuale, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, a cura di parte appellante, ai sensi dell'art. 102 cpc.
pagina 5 di 10 Il dott. si è costituito nel presente grado del giudizio, mentre il dott. è rimasto CP_3 CP_4
contumace.
Con provvedimento in data 30.10.2024, il ConSIliere istruttore, rilevata l'inesistenza della notifica al dott. , contumace in primo grado, ha dichiarato che non potesse esserne effettuata la CP_4
rinnovazione.
Al riguardo, la Corte rileva che, pur non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti del dott.
, in considerazione del fatto che la presente causa è in materia di rapporti scindibili, la CP_4
circostanza non dispiega effetti sulla ritualità del contraddittorio.
In data 11.7.2023, a seguito di rinuncia all'appello da parte dell'appellante nei confronti di
[...]
, il ConSIliere istruttore ha dichiarato l'estinzione del processo limitatamente al Controparte_7 rapporto tra l'appellante e CP_7
Ai sensi dell' art. 352 c.p.c., ha assegnato i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 4.3.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
4.3.2025, nella camera di conSIlio del 12 marzo 2025.
In primo luogo, si rileva che il dott. ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_6 dell'atto di appello ex art. 342, nr 1 e 2 cpc, per non avere l'appellante distinto in maniera chiara le parti di sentenza oggetto d'impugnazione e per avere omesso di indicare le “censure dei fatti compiute dal giudice di primo grado”.
La Corte, al riguardo, ritiene l'eccezione infondata, dal momento che dall'atto di appello si desumono chiaramente i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste per la riforma del provvedimento impugnato.
L'odierna appellante ha articolato tre motivi di appello.
Con il primo motivo ha sostenuto l'erroneità del mancato espletamento della CTU nel corso del giudizio di primo grado, asseritamente necessaria per verificare se l'intervento preventivato dal dott.
specialista a cui si era rivolta per risolvere i problemi dell'impianto effettuato dal Per_2 Pt_1
Per_ dott. , fosse risolutivo, e se il costo, superiore a quanto indicato dal CTU in sede di ATP, anche a causa del tempo trascorso dagli eventi di cui è causa allo svolgimento dell'ATP, fosse congruo.
il dott. ed il dott. hanno chiesto che l'appello, per questo motivo, sia CP_2 Pt_2 CP_3
rigettato, sostenendo che il preventivo predisposto dal dott. sarebbe generico;
che i CTU, in Per_2
sede di ATP, hanno indicato i costi per il rifacimento dell'impianto, con la conseguenza che non pagina 6 di 10 sarebbe necessaria ulteriore CTU al riguardo;
che l'aumento dei costi di rifacimento, correlato al decorso del tempo ed all'asserito aggravamento delle condizioni di salute della , sarebbe Pt_1
Per_ circostanza nuova tardivamente dedotta in appello. Il dott. ha sostenuto la carenza probatoria totale del preventivo del dott. prodotto da , e che il ricorso alle indicazioni del CTU Per_2 Pt_1
per la quantificazione del danno sarebbe corretto.
Osserva la Corte, al riguardo, che la relazione peritale, depositata in sede di ATP, risulta congrua e ben motivata, e correttamente il Tribunale l'ha utilizzata, tra l'altro, per determinare il quantum risarcitorio sia per il danno patrimoniale che per quello non patrimoniale subiti dalla SI.ra . Pt_1
L'espletamento di una ulteriore CTU nel corso del giudizio di cognizione avrebbe pertanto costituito una inutile reiterazione di indagine correttamente e compiutamente già svolta. L'appello, quanto al primo motivo è pertanto infondato.
Il secondo motivo di appello ha ad oggetto l'asseritamente erronea quantificazione dei danni da parte del Tribunale di Como, ed in particolare, quanto al danno patrimoniale, esso sarebbe stato stimato per difetto dal CTU in sede di ATP, essendo il costo del ripristino più alto, come asseritamente provato dal preventivo del dott. Quanto al danno non patrimoniale cd. biologico, la legge “ ” Per_2 Parte_5
non sarebbe applicabile al caso di specie, essendo l'evento dannoso, identificato con il costo degli interventi risolutivi, successivo all'entrata in vigore di tale norma. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare provate circostanze, quali le problematiche alla masticazione, che avrebbero determinato una liquidazione più congrua del danno biologico tramite personalizzazione.
Con
quanto al danno patrimoniale, ha reiterato l'inammissibilità ed irrilevanza delle prove orali CP_2
dedotte dalla , perché non vertenti su circostanze idonee a stabilire la congruità di una diversa Pt_1
quantificazione del danno patrimoniale. Il dott. ha sostenuto che il danno patrimoniale è stato CP_3
correttamente quantificato;
il dott. ha sottolineato come emerga dalle allegazioni della Pt_2 appellante che, nell'aprile del 2021, il dott. ha rinvenuto un miglioramento delle condizioni di Per_2
ed ha deciso di non rimuovere l'impianto installato (al costo di euro 13.000,00 e non Pt_1
23.000,00 come da preventivo depositato dalla ). Pt_1
Quanto alla doglianza dell'appellante circa il riconoscimento del danno non patrimoniale, CP_2 richiama il fatto che la sentenza ha sancito l'applicabilità della Legge “GE Bianco” al caso di specie, secondo interpretazione della Cassazione che ritiene legittimo applicare i criteri di liquidazione di tale legge a fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore. Il motivo, svolto dall'appellante, circa altre voci di danno sarebbe non specifico e pertanto inammissibile ex art. 342 cpc. Inoltre, secondo sia
[...]
Per_ che i dottori e non sarebbero né allegate né provate da , su cui CP_2 Pt_2 CP_3 Pt_1
incombe il relativo onere, circostanze idonee ad una personalizzazione del danno.
pagina 7 di 10 Osserva la Corte, al riguardo, che il CTU in fase di ATP, in contraddittorio tra le parti, risulta avere correttamente liquidato il danno patrimoniale, prendendo in considerazione tutti gli elementi dell'impianto da sostituire e i costi presumibili per il rifacimento. Il preventivo fornito successivamente dal dott. alla SI.ra , di molto superiore a quanto stimato dal CTU, non costituisce né Per_2 Pt_1
prova né, da solo, indizio della erroneità di tale quantificazione e non è sufficiente per fare giungere questa Corte alla conclusione che la stima, effettuata dal CTU, dei costi per il rifacimento dell'impianto sia errata;
l'odierna appellante, su cui grava l'onere della prova delle sue allegazioni, non ha assolto a tale onere.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, si rileva come il CTU abbia valorizzato tale danno nella relazione peritale, riconoscendo un'invalidità temporanea al 10% per 12 mesi. L'appellante non ha allegato in dettaglio, né tantomeno provato, circostanze idonee a dimostrare di avere diritto a una personalizzazione, a titolo di sofferenza soggettiva o ad altro titolo, con conseguente liquidazione di somme ulteriori a titolo risarcitorio, la domanda della stessa deve essere respinta. Infatti, le prove orali di cui la SI.ra ha chiesto l'ammissione non vertevano su circostanze idonee a stabilire la Pt_1
congruità di una diversa quantificazione del danno non patrimoniale. Non è possibile ritenere che tale danno ulteriore sia in re ipsa, né esso può provarsi per presunzioni, senza l'allegazione e la prova, da parte dell'onerata, dei fatti noti da cui desumere le circostanze che la medesima sostiene essere provate.
Pertanto, l'appello proposto, per questo motivo, deve essere rigettato.
Col terzo motivo, l'appellante si duole della liquidazione delle spese di lite, in primis perché esse sarebbero state liquidate, quanto alla trattazione, nei valori minimi, tenuto conto della mancanza di istruttoria. Se è vero che le prove non sono state ammesse, la causa sarebbe stata molto articolata e avrebbe comportato un'attività notevole per le trattative. Il dott. si è associato a tale doglianza Pt_2 dell'appellante.
Al riguardo ha affermato che le spese sono state liquidate nei valori medi, tranne che per la CP_2 fase di trattazione, in ragione dell'assenza di istruttoria.
In secondo luogo, secondo l'appellante, la decisione del Giudice di primo grado di compensare, nella misura della metà, le spese tra e a seguito del riconoscimento del danno morale in Pt_1 CP_2
misura pari a meno della metà di quello richiesto, sarebbe erronea e illegittima, non essendosi verificata reciproca soccombenza. Dp su tale punto afferma che la compensazione parziale è stata corretta, CP_2
in ragione del fatto che è stata riconosciuta la domanda risarcitoria in misura inferiore alla metà di quanto richiesto.
Quanto alla condanna di nei confronti dei terzi chiamati, il dott. ha rinunciato agli Pt_1 CP_3
effetti della condanna e pertanto nei suoi confronti non avrebbe proposto alcun gravame;
inoltre pagina 8 di 10 sostiene che la decisione del Tribunale di Como sarebbe errata perché l'appellante non ha Pt_1
proposto alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati, con cui non si è instaurato alcun contraddittorio e rispetto ai quali non dovrebbe porsi alcun obbligo di rifusione delle spese per l'appellante. Essendo la chiamata del terzo operate dalla convenuta, questa deve rispondere delle spese legali incorse dal terzo.
Al riguardo, ed il dott. hanno affermato che la ratio della norma di cui all'art. 91 cpc è CP_2 Pt_2
stata rispettata dalla sentenza impugnata, anche relativamente alla condanna di alla rifusione Pt_1
delle spese di per la fase decisoria (capo della sentenza non impugnato da e pertanto CP_2 Pt_1
passato in giudicato). Il dott. in caso di riforma del corrispondente capo della sentenza, ha Pt_2
chiesto che la condanna alla rifusione delle spese di lite a carico di in primo grado sia rivolta Pt_1
Per_ al dott. , non essendo legittimo che il dott. sopporti le proprie spese. Pt_2
Per_ Il dott. complessivamente ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese di giudizio effettuata dal
Tribunale, tenuto conto delle attività effettivamente svolte e del rifiuto di di aderire alla Pt_1
soluzione conciliativa del Giudice;
ha infine precisato di avere eseguito la sentenza di primo grado relativamente ai capi di condanna a suo carico.
Osserva la Corte, in primo luogo, che le spese di lite risultano effettivamente liquidate dal Giudice di prime cure, ai sensi del DM 147/2022, con riferimento ai valori medi, “in ragione dell'effettiva attività difensiva“ (pag. 12 della sentenza), con la sola eccezione della fase di trattazione, in considerazione del fatto che non è stata svolta istruttoria. Irrilevante risulta la circostanza, allegata, ma non provata, dall'appellante, che, comunque, la fase di trattazione sarebbe stata complessa e caratterizzata da trattative intavolate tra le parti, dato che, in ogni caso, sono stati riconosciuti compensi per tale fase e che risulterebbe non congrua una liquidazione in misura maggiore, non essendo stata svolta alcuna istruttoria.
Si rileva, inoltre, che l'art. 91 co 1 stabilisce espressamente che le spese di lite relative alle fasi successive al rifiuto, da parte di una delle parti, della proposta conciliativa del Giudice, quando la sentenza provveda a favore della parte rifiutante in misura non superiore a quanto questa avrebbe ottenuto se avesse accettato la proposta, devono essere poste a carico della parte che ha opposto il rifiuto, anche se non soccombente. Pertanto, è giustificato il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha posto le spese di lite di relativamente alla fase di trattazione, a carico dell'odierna CP_2
appellante.
Il Giudice di prime cure ha, invece, errato nel porre a carico dell'attrice le spese di lite, per la fase di trattazione, incorse dai terzi chiamati, dottori e I dottori e sono infatti CP_3 Pt_2 CP_3 Pt_2
Per_ stati chiamati in causa dal dott. , la cui domanda nei confronti di codesti terzi chiamati è stata pagina 9 di 10 mantenuta dopo il tentativo di conciliazione. Tale domanda è stata esaminata e respinta, con la Per_ conseguenza che il dott. , non l'attrice, è soccombente nei confronti dei dottori e CP_3 Pt_2
anche per la fase di trattazione. Pertanto, devono essere poste a carico del dott. le spese di lite Pt_4
della fase decisoria di primo grado incorse dai dottori e CP_3 Pt_2
Quanto alle spese della presente fase del giudizio, dato che l'appello è rigettato, tranne che su una delle domande dell'appellante, relativa alle spese (spese di lite per la fase di trattazione da rifondersi ai dottori e , la SI.ra deve essere condannata a rifondere le spese della presente CP_3 Pt_2 Pt_1
fase del giudizio in favore di CP_2
Relativamente al capo della sentenza che viene parzialmente riformato, a seguito dell'accoglimento parziale delle domande dell'appellante, devono compensarsi le spese di lite tra la SI.ra e il Pt_1
Per_ dott. .
Quest'ultimo deve essere condannato, in considerazione della soccombenza nei confronti dei dottori e alla rifusione delle spese di lite incorse dai medesimi, per il presente grado del CP_3 Pt_2
giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello della SI.ra relativamente al primo e secondo motivo di appello;
Pt_1 accoglie parzialmente il terzo motivo di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pone le spese di lite dei dottori e per la fase di trattazione del primo grado CP_3 Pt_2
Per_ del giudizio, a carico del dottor;
condanna l'appellante, , alla rifusione, in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_2
del presente grado del giudizio, che liquida, ai sensi del Dm 147/22, in euro 3.000,00, per compensi, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie;
Per_ condanna l'appellato, dott. , alla rifusione, in favore dei dottori e delle spese di CP_3 Pt_2
lite del presente grado del giudizio, che liquida, ai sensi del Dm 147/22, in euro 1923,00, ciascuno, per compensi, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie;
Per_ compensa integralmente le spese di lite tra la SI.ra ed il dott. . Pt_1
Milano, 25 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
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