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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8705/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8705/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
cod. fisc.: , elettivamente domiciliato in Catania (CT), Via G. C.F._1
Vagliasindi n. 9, presso lo studio dell'avv. PEREZ IMMACOLATA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in VIA UMBERTO N. 300 CATANIA, C.F._2
presso lo studio dell'avv. CINARDO GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua Parte_1
separazione personale da ha esposto di avere contratto matrimonio a Controparte_1
Catania in data 17.5.2019 con la resistente e che dall'unione non sono nati figli.
Si è costituita in giudizio non opponendosi alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi.
In data 2.10.2024 è stato prodotto il certificato di morte del ricorrente, rilasciato nella stessa data.
Va, pertanto, rilevato che la superiore circostanza della morte del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere con riferimento sia al giudizio relativo allo status che al giudizio relativo alle domande accessorie (si v. Cass. Civ., sez. I, 20.2.2018 n. 4092).
La natura della causa e la particolarità della vicenda consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Lidia Greco
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8705/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
cod. fisc.: , elettivamente domiciliato in Catania (CT), Via G. C.F._1
Vagliasindi n. 9, presso lo studio dell'avv. PEREZ IMMACOLATA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in VIA UMBERTO N. 300 CATANIA, C.F._2
presso lo studio dell'avv. CINARDO GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua Parte_1
separazione personale da ha esposto di avere contratto matrimonio a Controparte_1
Catania in data 17.5.2019 con la resistente e che dall'unione non sono nati figli.
Si è costituita in giudizio non opponendosi alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi.
In data 2.10.2024 è stato prodotto il certificato di morte del ricorrente, rilasciato nella stessa data.
Va, pertanto, rilevato che la superiore circostanza della morte del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere con riferimento sia al giudizio relativo allo status che al giudizio relativo alle domande accessorie (si v. Cass. Civ., sez. I, 20.2.2018 n. 4092).
La natura della causa e la particolarità della vicenda consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Lidia Greco
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