Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Presidente dott.ssa Cinzia Mondatore
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
Giudicedott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 3427/2024 R.G., promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Domenico Valente, presso il cui studio è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecce
Conclusioni come da verbale di udienza del 16.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.5.2024 Parte_1 adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir
accertare la propria disforia di genere e, per l'effetto, sentir disporre la conseguente rettifica dell'atto di nascita e degli atti dello stato civile, sia con riferimento all'indicazione del genere, che in ordine al nome;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata, di aver manifestato, sin dai primi anni di vita, una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico;
evidenziava di avere acquisito, da tempo, atteggiamenti e modalità fenotipiche maschili e di avere vissuto, in tale veste, sia nell'interiorità
che nelle relazioni sociali;
precisava di avere intrapreso un percorso psicoterapeutico di sostegno alla transizione presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e una terapia ormonale mascolinizzante presso la medesima Azienda Ospedaliera;
riconduceva alle suesposte circostanze la necessità di adeguare la propria identità fisica e psichica a quella anagrafica.
Il PM presso il Tribunale di Lecce veniva ritualmente convenuto in giudizio.
All'udienza tenutasi in data 16.10.2024 la ricorrente, comparsa personalmente, insisteva nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in
La pretesa vantata dalla Pt 1 appare meritevole di accoglimento: ed invero, il riconoscimento del mutamento di sesso postula la prova dell'irreversibilità del compimento del processo di
identificazione nell'altro sesso ad opera del richiedente, da individuarsi non solo in considerazione della serietà ed univocità dell'intento, ma anche "dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l'intento cosi' manifestato, in relazione al quale hanno rilievo tutte le componenti, comprese i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere" (Corte Cost. Sent. n. 185/17).
Il processo di transizione, infatti, può dirsi compiuto laddove la scelta del mutamento del sesso sia inequivocabile ed irreversibile, quindi insuscettibile di ripensamenti.
Dalle notazioni svolte all'esito del percorso psicoterapeutico e della terapia ormonale mascolinizzante si evince che parte ricorrente soddisfi tutti i criteri per la diagnosi di disforia di genere, avendo già
avviato un percorso di transizione e che viva ormai da tempo in conformità al sesso maschile in ogni ambito della sua vita affettivo, familiare e sociale;
viene, dunque, evidenziata la necessità di una rettificazione anagrafica, conseguente all'attuale stabile condizione esistenziale della persona e volta a rendere la medesima riconoscibile nei rapporti sociali.
In ossequio alle suesposte notazioni tecniche, deve ritenersi che il processo di identificazione della parte attrice con l'altro sesso sia definitivamente compiuto e che, pertanto, debba darsi corso alla richiesta rettifica degli atti dello stato civile, con assegnazione a Parte_1 del nome maschile di
Per 1 ed attribuzione del sesso maschile.
Quanto alla richiesta di 'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico necessario all'adeguamento dei caratteri sessuali, occorre richiamare la recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, del D. Lgs. 150/2011 "nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenuti siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di attribuzione di sesso" (sent. n. 143 del 23.07.2024).
Pertanto, nel caso di specie, data la definitività e l'irreversibilità del percorso di transizione svolto, la suddetta autorizzazione non è più necessaria, sicchè parte ricorrente potrà liberamente accedere agli interventi chirurgici di conferma di genere.
Nessuna statuizione deve essere adottata con riferimento alle spese di lite, in considerazione della natura del procedimento. P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, così provvede:
- ordina all'Ufficiale dello Stato del Comune di Milano di effettuare le seguenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita relativamente a Parte 1 nata a [...] in data [...]:
1) indicazione "di sesso maschile” laddove è riportato “di sesso femminile”; 662) indicazione "Controparte_1" laddove è riportato Parte 1 ;
- autorizza l'istante a chiedere analoghi provvedimenti di rettifica ad Uffici dello Stato ed Enti Territoriali, al fine di ottenere la correzione di atti e documenti dai medesimi provenienti;
dichiara assorbita, in ragione dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, la richiesta di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 7.3.25
Il giudice estensore La Presidente
dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore