TRIB
Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 9386 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9386 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SEPE RAFFAELE presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLETANO ANTONIO presso C.F._2 il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/04/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con CP_1
in NAPOLI il 10/06/1995 (atto n. 102, P. II, S.A, sez. AR, anno 1995), riferendo che tra le
[...]
1 parti, era intervenuta separazione in forza di negoziazione assistita dell'11/05/2017 e autorizzata in data 17/05/2017.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati il 16/04/1996 oggi maggiorenne Per_1 economicamente autosufficiente e il 17/09/2008, minorenne. Per_2
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la cessazione effetti civili, ed - a parziale modifica dei patti di separazione
(negoziazione assistita dell'11-23 maggio 2017) - , revocare gli obblighi contributivi al mantenimento del figlio maggiorenne e rideterminare in peius ovvero in Per_1
200€ il contributo al mantenimento in favore del figlio minore Per_2
- disporre a carico della sig.ra il pagamento della quota pari al 50% della rata CP_1 mensile di mutuo relativo al cespite sito in Calvizzano - Napoli – al Viale della
Repubblica n. 43, in comproprietà dei coniugi, oltre al pagamento del 50% delle utenze e oneri condominiali, IMU ed imposte e tasse relative;
- vittoria di spese con attribuzione.
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e Controparte_1 chiedendo:
- La conferma delle condizioni economiche di separazione quanto meno in favore del figlio
Per_2
- vittoria di spese.
Il Giudice, all'esito dell'ascolto delle parti nel corso del quale emergeva la totale assenza di rapporti tra l'attore e i figli da oltre due anni, tentava la conciliazione che non sortiva effetto.
A quel punto, il Giudice riteneva, in sede conciliativa, di formulare una proposta,
: “dichiarazione cessazione effetti civili;
affidamento esclusivo del minore alla madre con facoltà di incontri liberi con il padre;
revoca mantenimento del primogenito;
nulla disporre in ordine alla casa di Calvizzano e al mutuo che segue il regime civilistico ordinario
e esula dall'oggetto del presente giudizio in assenza di accordo;
determinate in € 300,00 il mantenimento per in ragione del tempo trascorso, delle esigenze Per_2 in crescita del minore e dell'assenza di tempi di permanenza presso il padre oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo”.
Le parti chiedevano breve termine per valutare la proposta formulata dal Giudice, nonché eventuale integrazione concordata dalle stesse in ordine al regime della casa di Calvizzano e al relativo mutuo.
Il Giudice rinviava al 24/12/2024, disponendo la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
le parti aderivano alla proposta del Giudice, integrandola con ulteriori clausole e condizioni.
2 Il giudice, preso quindi atto della sostanziale adesione alla proposta del giudice, con integrazioni ulteriori di cui alle note sottoscritte, rimetteva la causa al Collegio, per la decisione senza termini alla luce dell'accordo raggiunto.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data della negoziazione assistita ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno ritenuto di aderire alla proposta del giudice, condividendola alla luce delle circostanze rappresentate in atti e confermate in udienza e integrandola come da note del 18/12/2024, nei termini che seguono:
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli in data
10.06.1995 tra i IGg.ri e , ordinando all'ufficiale dello Stato Parte_2 Controparte_2 civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento;
pronunciare l'affidamento esclusivo del minore , alla madre con facoltà di Persona_3 incontri liberi con il padre;
revocare il mantenimento del primogenito , maggiorenne autosufficiente;
Persona_4 dare atto che in virtù del presente accordo tra le parti, la sig.ra si obbliga Controparte_1
a rilasciare procura irrevocabile a vendere l'appartamento sito in Calvizzano (NA) al Viale della
Repubblica n. 43, ubicato al secondo piano, riportato nel NCEU al foglio 3, mappale 185, sub.11, categoria A/2, classe 2, vani 5,5 rendita €355,06, acquistato in comproprietà al 500% tra i IG.ri
e con rinuncia espressa da parte della stessa all'incasso di Parte_1 Controparte_1 alcuna somma di denaro ottenuta dalla futura vendita immobiliare, che verrà pertanto incassata e trattenuta in modo pieno ed esclusivo dal solo sig. , e di cui la ne rilascia Parte_1 CP_1 sin da ora più ampia liberatoria;
dare atto che la IG,ra rinunci a qualsivoglia richiesta, pretesa, diritto ad azione CP_1 avente ad oggetto il pagamento e/o rimborso della quota del 50% della vendita del cespite dinanzi indicato, così come ad ogni diritto ed azione collegata e/o connessa alla vendita del predetto cespite, analiticamente indicato nel precedente capo 4); determinare in €300,00 il mantenimento per il figlio minore in ragione del Persona_3 tempo trascorso, delle esigenze in crescita del minore e dell'assenza di tempi di permanenza presso il padre oltre il 50% delle spese straordinarie, che verranno in ogni caso preventivamente comunicate al padre e preventivamente autorizzate dallo stesso, come da Protocollo del Parte_1
Tribunale;
3 dare atto che in ragione del predetto accordo, il IG. si obbliga, in aggiunta Parte_1 alla corresponsione dell'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento per il figlio minore
[...]
, a versare alla IG.ra , la propria quota pari al 50% dell'assegno unico Per_3 Parte_3 percepito;
con il perfezionamento e sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di ritenersi come in effetti si ritengono totalmente soddisfatte anche in relazione alla regolamentazione dei loro rapporti economici, e per l'effetto si ritendono totalmente soddisfatti rispetto alla reciproche domande e richieste formulate nel presente giudizio, riconoscendo al presente accordo carattere omnicomprensivo, ovvero costituente l'unica fonte regolatrice del loro rapporto, preclusivo di ogni ulteriore azione e/o pretesa.
Il Collegio ritiene che le predette condizioni non contrastano con norme imperative e pertanto possono essere recepite provvedendo in conformità.
Il Collegio condivide infatti, nel presente giudizio, la forma di affidamento proposta del giudice relatore che ha visto la adesione delle parti in ragione della totale mancanza di rapporti tra il Per_3
e il figlio minore;
né sfugge al Collegio che l'attore nel ricorso introduttivo non invocava l'intervento del Tribunale per favorire la ripresa di rapporti con quest'ultimo, limitandosi a chiedere esclusivamente la rideterminazione dei propri obblighi contributivi.
In sede di udienza di prima comparizione è emersa infatti pacificamente l'assenza di rapporti dell'attore con entrambi i figli e non risulta avanzata, neanche in quella sede, da parte del Per_3 alcuna istanza finalizzato al recupero della relazione col figlio minore avendo con ogni evidenza inteso abdicare al proprio ruolo genitoriale.
A ciò si aggiunga che il giovane è ultra sedicenne e proprio in ragione , con ogni evidenza, Per_2 della risalenza nel tempo delle dinamiche disfunzionali - quand'anche il avesse manifestato Per_3
l'intenzione di recuperare il rapporto con il figlio - sarebbe stato comunque difficile per il Tribunale intervenire nel delicato periodo di transizione dell'adolescenza già caratterizzata da uno scenario di cambiamenti radicali e profondi per cercare di recuperare la relazione tra il minore e il padre;
nel presente giudizio si è registrata però la assoluta indifferenze dell'attore e per l'effetto correttamente il giudice relatore ha proposto l'affido esclusivo alla madre;
invero la previsione di tale forma di affidamento appare, nel caso di specie, tanto opportuna quanto necessaria per evitare che, anche per questioni fondamentali, alla madre sia inibita ogni azione, a causa del disinteresse e della assenza del padre, essendo preminente l'interesse del minore ad avere un solo centro decisionale – ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.
4 La concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse .
Ad avviso del Collegio correttamente il Giudice relatore ha ritenuto, in sede di proposta, in considerazione della attuale totale assenza di rapporti, opportuno prevedere un calendario di incontri tra il minore e il padre che comunque saranno rimessi al libero apprezzamento delle parti.
Il Collegio evidenzia inoltre che la previsione di affido superesclusivo comunque è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti o di avere carattere sanzionatorio
/punitivo nei confronti del destinatario, bensì di governare e controllare gli interessi del minore rebus sic stantibus.
Il Collegio osserva inoltre che correttamente il Giudice relatore - pur non ignorando che di regola è doveroso procedere all'ascolto del figlio minore ultradodicenne atteso che il legislatore ha riconosciuto al minore un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ascoltato in vista degli adottandi provvedimenti che lo riguarderanno direttamente e che tale previsione opera anche nei casi, quale quello di specie di proposta conciliativa - ha ritenuto di non procedere all'ascolto di Per_2
Invero - in ragione del pacifico disinteresse paterno– il Giudice relatore ha correttamente ritenuto che il Tribunale avrebbe comunque avuto elementi sufficienti per poter decidere in ordine al regime di affidamento meglio rispondente all'interesse del minore e che tale ascolto, nel caso di specie, andava evitato anche in ragione del presumibile disagio del minore conseguente alla dolorosa vicenda separativa e all'assenza della figura paterna, senza peraltro che il Tribunale potesse prospettare al minore strade percorribili per il recupero della relazione con l'attore che alcun interesse infatti sul punto ha mostrato.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti, aderendo alla proposta del Giudice, hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
e a NAPOLI il 10/06/1995 (atto n. 102, P. II, Parte_1 Controparte_1
S.A, sez. AR, anno 1995);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica 5 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 17.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V. Rosetti il Presidente dr. R. Sdino
6