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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/12/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta nel R.G. 318/2025 promossa da:
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, con Studio in Foggia, via C.F._1
Lustro n. 29; parte appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Torino, Piazza San Carlo n. 156, P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco P.IVA_1
NI e dall'Avv. Marco Maestri, con Studio in Milano, via Durini, 24; parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“- in via preliminare: dichiarare l'appello proposto dal Sig. inammissibile per Parte_1 violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c.;
- in via principale di merito: rigettare l'appello proposto dal Sig. perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed iva di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
“Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel luglio del 2015 il Sig. stipulava con un contratto Parte_1 Controparte_1 di prestito personale.
Con pec del 17 novembre 2022, inviata all'indirizzo “assistenza. Email_1
”, l , per conto del Sig. , chiedeva alla banca Email_2 Controparte_2 Pt_1 ex art. 119, c.4 T.U.B.: contratto, piano di ammortamento, modulo di adesione alla polizza, contratto di polizza assicurativa, estratto conto, modifiche contrattuali, conteggio estintivo ed eventuale liberatoria di estinzione;
il tutto senza specificare se il richiedente intendesse ottenere tali documenti in quanto andati smarriti o distrutti o per altre ragioni.
2. Non avendo provveduto la banca a consegnare i documenti nel termine di 90 giorni, il Sig.
attivava apposito procedimento monitorio per ottenerne la consegna e in data Pt_1
7/10/2023 il Tribunale di Torino emetteva decreto ingiuntivo con cui condannava l'istituto di credito alla consegna dei documenti richiesti.
2.1 con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. proponeva opposizione a tale decreto, Controparte_1 chiedendone la revoca per carenza del requisito della prova scritta ex artt. 633 c.p.c., per insussistenza dell'inadempimento della Banca agli artt. 117 e 119 TUB (in quanto
[...]
aveva invitato l , con pec del 22/11/2022 a rivolgersi alla Filiale tenutaria CP_1 CP_2 del rapporto di finanziamento), per violazione da parte del Sig. dell'art. 119, comma 4, Pt_1
TUB, nonché per abuso del diritto e del processo. La chiedeva, altresì, in via CP_3 riconvenzionale, il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
3. Con sentenza n. 788/2024 il Tribunale di Torino accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, con riferimento all'invio della richiesta all'indirizzo pec
“ ”, il Tribunale riteneva che, se da un lato appariva Email_3 condivisibile l'affermazione per cui spettava alla Banca dotarsi di modelli organizzativi rigorosi e di più semplice gestione per il cliente, dall'altro si doveva porre in evidenza che l aveva Pt_1 promosso le proprie istanze non individualmente, bensì mediante un'associazione (
[...]
difesa del sistema finanziario), certamente più competente ed Controparte_4 esperta relativamente ai canali di ricerca da utilizzare;
appariva quindi singolare che, a fronte delle specifiche informazioni rese dagli uffici della parte opposta avesse preferito CP_3 attendere il decorso del termine ex art. 119 TUB e quindi agire in via monitoria, nonostante fosse più semplice, e anche meno dispendioso, indirizzare la stessa richiesta all'indirizzo corretto della filiale e quindi ottenere i documenti.
Con riferimento, invece, alla necessità della dimostrazione da parte del cliente dell'avvenuta distruzione o smarrimento dei documenti ai fini della richiesta di consegna ex art. 119, c.4 T.U.B., il giudice di prime cure riteneva che, poiché dagli atti emergeva che i documenti oggetto di richiesta erano già stati consegnati all al momento della conclusione del contratto e Pt_1 nulla era stato rappresentato da quest'ultimo in ordine alla loro indisponibilità, non appariva ravvisabile alcuna patente violazione da parte della delle regole di buona fede e CP_3 correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
4. Avverso tale sentenza il Sig. propone appello, sulla scorta di due motivi. Pt_1
5. Con il primo motivo parte appellante si duole dell'errata valutazione da parte del Tribunale dell'avvenuto invio dei documenti all'indirizzo pec “ ”, Email_3 anziché a quello della filiale tenutaria del rapporto. Evidenzia l'appellante che le modalità di organizzazione, smistamento e gestione delle comunicazioni di cui la banca si è dotata internamente, in ragione della complessità della sua struttura, non costituiscono un parametro vincolante per il cliente, il quale ben può utilizzare in modo equivalente i vari canali di comunicazione ufficiali messi a disposizione dall'istituto di credito, comunque pertinenti all'oggetto della comunicazione, essendo poi onere di quest'ultimo gestire le richieste che da quei canali pervengano;
conseguentemente, costituisce violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. il comportamento della banca che respinga le richieste di documentazione del cliente, invitandolo a rivolgersi ad altri canali della stessa banca, anziché provvedervi direttamente.
6. Con il secondo motivo l'appellante censura l'erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 e 119 T.U.B. e di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. effettuata dal primo giudice con riguardo alla necessaria dimostrazione da parte del cliente dell'avvenuta distruzione o smarrimento dei documenti ai fini della richiesta di consegna ex art. 119, c.4 T.U.B. Osserva
l'appellante che una siffatta dimostrazione è del tutto irrilevante, atteso che la giurisprudenza di legittimità ricostruisce tale diritto come esplicazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio di trasparenza nei rapporti con la clientela;
conseguentemente, il suo esercizio non potrebbe ritenersi condizionato dalla necessità di fornire la prova dell'avvenuta perdita o distruzione dei documenti richiesti.
7. Con comparsa di risposta del 9 giugno 2025 si è costituita in giudizio , Controparte_1 deducendo: i) l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c., in quanto parte appellante non avrebbe indicato in modo chiaro e specifico il capo (principale) di sentenza impugnato, essendosi limitata a censurare il capo accessorio sulle spese, e non anche quello relativo all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ii) che doveva condividersi l'affermazione del primo giudice secondo cui l' aveva promosso le Pt_1 proprie istanze non individualmente, bensì mediante un'associazione, certamente più competente ed esperta relativamente ai canali di ricerca da utilizzare;
iii) che appariva quindi singolare che, a fronte delle specifiche informazioni rese dagli uffici della parte opposta CP_3 avesse preferito attendere il decorso del termine ex art. 119 TUB e quindi agire in via monitoria, nonostante fosse più semplice, e anche meno dispendioso, indirizzare la stessa richiesta all'indirizzo corretto della filiale;
iv) che, poiché dagli atti emergeva che i documenti oggetto di richiesta erano già stati consegnati all al momento della conclusione del contratto e Pt_1 nulla era stato rappresentato da quest'ultimo in ordine alla loro indisponibilità, la richiesta di consegna ex art. 119, c. 4 T.U.B., avvenuta in assenza della dimostrazione della loro perdita o distruzione, doveva ritenersi effettuata in patente violazione dei principi di buona fede e correttezza.
8. All'esito dell'udienza di comparizione, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
9. L'appello è inammissibile.
9.1 All'uopo pare opportuno rammentare che, come previsto dall'art. 342 c.p.c., l'atto di appello deve individuare, a pena di inammissibilità, lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: i) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e ii) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Sul punto, la giurisprudenza (App. Firenze, 10/03/2015, n. 2077) ha avuto modo di affermare che “Per superare il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve indicare le parti del provvedimento oggetto di impugnazione, deve esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado (suggerendo le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento in ordine alla ricostruzione del fatto), e deve altresì specificare la violazione di legge denunziata e il suo rapporto di causalità con l'esito della lite.”
9.2 Nel caso concreto, tuttavia, l'atto di appello si limita a denunciare l'ingiustizia della decisione impugnata e le violazioni di legge compiute dal primo giudice, senza indicare, però, il capo di sentenza censurato e la rilevanza che tali violazioni di legge hanno avuto in relazione alle statuizioni decisorie del provvedimento gravato. Più in particolare, nella citazione in appello sono indicate le ragioni giuridiche di dissenso rispetto alla ricostruzione proposta dal primo giudice e la richiesta di condanna alle spese di parte appellata, ma non è indicato in maniera specifica il capo (presupposto) di merito impugnato, né la rilevanza che le violazioni di legge compiute dal primo giudice abbiano avuto ai fini del contenuto decisorio della sentenza appellata.
Invero, per correttamente assolvere agli oneri previsti dall'art. 342 c.p.c., l'appellante avrebbe dovuto: a) chiedere in maniera specifica la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, ha revocato il decreto opposto,
e b) indicare i motivi per cui l'eventuale accoglimento della ricostruzione giuridica proposta avrebbe condotto ad una differente statuizione da parte del primo giudice. Ciò, tuttavia, non è avvenuto e l'appellante – come emerge con evidenza dalle conclusioni riportate in epigrafe – si
è limitato a chiedere la riforma del capo accessorio (la condanna alle spese), senza però domandare, a monte, la riforma del capo di merito presupposto, e cioè l'accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
10. Per tali motivi l'appello deve dunque essere dichiarato inammissibile.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellata come verrà indicato in dispositivo (D.M. 55/2014 e smi), scaglione valore indeterminabile, complessità bassa, valore minimo, con esclusione della fase istruttoria, non svolta, e con ulteriore aumento del 10%, ai sensi dell'art. 4, c. 1-bis, D.M. 55/2014, in ragione della redazione degli atti di parte appellata effettuata con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione.
12. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , contro Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 788/2025 del Tribunale di Torino, ogni diversa Controparte_1 domanda ed eccezione respinta o ritenuta assorbita, così provvede:
a) Dichiara l'appello inammissibile;
b) Condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata costituita le spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 3.820,30, di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva ed euro 1.735,00 per fase decisionale, con ulteriore aumento del 10%, ai sensi dell'art. 4, c. 1-bis, D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%;
c) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, il 5/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio