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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 19 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, c.f. nata a [...] l'[...] e ivi residente in [...] C.F._1
Europa, 129/C, ma elettivamente domiciliata in Grosseto via San Martino 38, presso lo studio dell'avv. Michele Mensi, che la rappresenta e difende nel presente giudizio congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Lavinia Mensi, giusta procura in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Lorenzo Felicioni, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: ricostruzione carriera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, contrariis reiectis, accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il e del diritto a mantenerla per intero al CP_3
momento della immissione in ruolo, o dalla diversa data che fosse accertata in corso di causa, fino ad oggi, per i motivi indicati in narrativa, dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere una retribuzione rivalutata in forza della progressione stipendiale maturata durante la propria carriera professionale ex CCNL Scuola, e per l'effetto condannare le parti convenute a collocare la ricorrente al livello retributivo e contributivo corrispondente all'anzianità di servizio maturata, con tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, compreso il pagamento alla medesima delle somme che risultano dovute secondo le
Tabelle allegate al CCNL scuola, per le differenze retributive maturate sulla retribuzione così come calcolate in premessa, nei limiti dello scaglione di valore. Con vittoria di spese di lite”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate.
Vittoria nelle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2024 conveniva in Parte_1 giudizio il chiedendo che il Tribunale volesse accertare Controparte_1
e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'integrale valutazione del servizio pre-ruolo svolto presso scuole statali - ciò in ragione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 99/70. Cont 2. Si costitutiva il che contestava in fatto e in diritto l'avversa domanda. In particolare, con riferimento all'unica questione sostanziale di diritto controversa, avente ad oggetto il diritto al riconoscimento del servizio preruolo,
l'amministrazione resistente ribadiva che il calcolo del periodo prestato era corretto posto che non era raggiunta la soglia dei 180 giorni utile ai fini del riconoscimento richiesto negli a.s. 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.
3. Con le note del 12.06.2024 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso chiedendo al fine della corretta ricostruzione della carriera della ricorrente, il riconoscimento sul profilo giuridico del servizio integrale, ivi compreso quello svolto nel corso dell'anno 2013 così come sapientemente sostenuto dalla Corte di Appello di Firenze sez. Lav. All'odierna udienza, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Per quanto riguarda la corretta valutazione del servizio prestato presso scuole statali al momento della immissione in ruolo, deve seguirsi il principio enunciato dalla S.C. nella sentenza del 28/11/2019, n. 31149: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d. lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. (nello stesso senso la più recente Cass. sez. lav. sent. 31150/2019, 12361/2020 e
3474/2020).
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. sent. n.
20918/2019).
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali. Le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del
Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del C.C.N.L. del 23.01.2009 fino all'accordo del 19 luglio 2011 erano le seguenti: classe 0 fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 fascia da 3 a 8 anni;
classe 9 fascia da 9 a 14 anni;
classe 15 fascia da
15 a 20 anni;
classe 21 fascia da 21 a 27 anni;
classe 28 fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 da 35 anni in poi.
Con l'accordo del 19 luglio sono state invece previste 6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, con l'accorpamento della prima (0-2) e della seconda fascia
(3-8) in un'unica che quindi va da 0 a 8 anni.
Lo stesso accordo del 4 agosto 2011 prevede poi che “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0 – 2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni.”
Il rispetto della non discriminazione impone di concludere nel senso che tale clausola di favore debba trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del prima del 1° Controparte_1 settembre 2011 in forza di contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale. La limitazione della clausola di salvaguardia ai soli assunti a tempo indeterminato non trova infatti giustificazione in alcuna ragione oggettiva, quindi, deve essere disapplicata perché contrasta con il principio di non discriminazione. Diversamente ragionando, a differenza dei docenti di ruolo con la prevista anzianità di servizio alla data dell'1.9.2010, i docenti a termine, in possesso della medesima anzianità di servizio pre-ruolo maturata e riconosciuta sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato, riceverebbero un trattamento deteriore rispetto ai docenti di ruolo ai quali soli, stando al tenore della clausola, si applicherebbe il beneficio della conservazione dell'abolito gradone stipendiale, così perpetuando quella disparità di trattamento nelle
“condizioni di impiego” tra le due categorie di docenti che la portata del principio di non discriminazione intende evitare.
5. Occorre quindi avere riguardo alla disciplina in vigore al tempo in cui l'anzianità viene maturata e alla luce dei criteri applicati al personale già di ruolo. Tali approdi sono stati confermati, oltre che da ormai diffusa giurisprudenza di merito, dalla S.C., la quale sul punto ha affermato il seguente principio di diritto
(Cass. 2924/2020) “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”.
In motivazione la Corte ha affermato la correttezza della pronuncia di merito
(impugnata dal ) “(…) quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del CP_1
C.C.N.L. del 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-
8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale»”.
Ne deriva che il personale in forza a tempo determinato alla data dell'1/9/2010 conserva il diritto al pagamento dello scatto 3-8 anni senza possibilità di distinzione fondata sulla natura temporanea o no del rapporto di lavoro.
6. Calato il principio nel caso di specie e alla luce del decreto di ricostruzione carriera in atti, la ricorrente ha diritto al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il e del diritto a mantenerla per intero al momento della immissione in CP_3 ruolo.
7. Quanto all'eccezione di parte resistente relativa alle supplenze svolte dalla ricorrente per periodi inferiori a 180 giorni negli a.s. a.s. 2004/2005,
2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, l'art
489 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce, in relazione ai periodi di servizio effettivamente valutabili ai fini della ricostruzione, che: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.” La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 11, comma 14) che "il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale."
Cass. Sez. Lav., sent. 2019/n. 31149, ha osservato in proposito che “ (...) che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali. (…)”
Ciò posto, continua la Corte “9. Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della CP_1 carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
L'argomento non è privo di pregio, ma non può essere ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l'applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell'affermare che l'abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis.
Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta. Corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto.
9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente.
Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.lgs. n. 297 del 1994, ex art. 485, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n.
3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56).
Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.”
8. Orbene posto che la ricostruzione carriera della ricorrente non è conforme ai principi di diritto sopra enunciati, deve essere dichiarato il suo diritto a vedersi computare l'anzianità di servizio sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato, senza valorizzare, tuttavia, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, comma 1, del D. Lgs. n. 297/1994 cit.
Il resistente deve inoltre essere condannato al pagamento delle CP_1 differenze retributive corrispondenti agli aumenti stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale.
9. Per quanto invece attiene al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio
2013, si ritiene di dover aderire alla sentenza della Corte dall'Appello di Firenze
n. 66 del 30.01.2024.
La Cassazione, Sez. Lavoro, peraltro, con l'ordinanza n. 16133 dell'11 giugno 2024 ha statuito che ”le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).
Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata
«limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è CP_3 stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate prima del
2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del
2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco
(e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.”
10.In conclusione, il ricorso dell'odierna ricorrente deve essere accolto, nei limiti sopra specificati. Le spese di lite, alla luce della parziale soccombenza e della complessità delle questioni, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi computare l'anzianità di servizio sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato, senza valorizzare, tuttavia, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, comma 1, del D. Lgs. n. 297/1994;
- condanna il ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle eventuali differenze retributive, maturate entro i limiti della prescrizione quinquennale, corrispondenti agli aumenti stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale, per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 04/02/2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso