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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU ND, a seguito dell'udienza del
28.10.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3489/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Puliatti giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente -
Contro persona del Commissario e Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Consoli giusta procura e delibera di incarico in atti;
- resistente –
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
-resistente contumace-
e nei confronti
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Giovanni Rosario Del Campo Controparte_3 giusta procura in atti;
- controinteressata e litisconsorte necessaria -
Avente ad oggetto: medici specialisti ambulatoriali – mobilità interaziendale - risarcimento danni.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il giorno 4 aprile 2024 esponeva: Parte_1
- di essere medico ambulatoriale interno specialista in cardiologia, in convenzione con l'
[...]
dall' 01.08.2020 con impegno lavorativo pari a complessive 28 ore Controparte_1 settimanali di cui 20 ore presso il P.O. di Acireale e 8 ore presso il Poliambulatorio di Ramacca
(Distretto di Palagonia);
1 - di aver partecipato con istanza dell'8.10.2023 alla procedura di mobilità chiedendo il trasferimento di 10 ore presso il PTA di San Giorgio Catania;
- che con delibera n. 1804 del 1.12.2023 l' convenuta pur accogliendo la predetta Controparte_1 istanza non rendeva il movimento richiesto effettivamente operativo;
- di aver partecipato, essendo ancora in servizio effettivo presso il P.O. di Acireale, alla successiva procedura di mobilità pubblicata in data 2.1.2024, avanzando in data 6 gennaio 2024 istanza di partecipazione nella quale dichiarava: “di rinunciare alla Mobilità sul PTA di S Giorgio per n.10 ore/ settimanali;
rinunciare alle 10 ore/ settimanali rimanenti presso il P. O. di Acireale ( ancora oggi pari a 20 ore perché non ancora attuata la mobilità presso il PTA di San Giorgio); rinunciare alle 8 ore/ settimanali presso il Distretto di Palagonia ( Poliambulatorio di Ramacca); e chiedeva la Mobilità presso il Distretto di Acireale per le 28 ore che rappresentano le attuali ore/ settimanali ricoperte nonché le 10 ore residue a titolo di “ completamento orario”;
- che con delibera n. 216 del 26 gennaio 2024 l' convenuta rigettava la superiore Controparte_1 istanza motivando la sua decisione sulla scorta del fatto che la ricorrente aveva già movimentato n.
10 ore delle complessive 28 del proprio orario di lavoro e che comunque l'incarico oggetto della procedura di mobilità - pari a 38 ore - non poteva essere frazionato con spostamenti orari di minore entità.
Tanto premesso in fatto, in diritto la ricorrente si doleva dell'agire dell' convenuta Controparte_1 ritenendolo contrario alla normativa dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) ratione temporis applicabile.
Sul punto, evidenziava l'infondatezza della pretesa infrazionabilità dell'incarico posta a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di mobilità.
Premetteva che, allorché aveva richiesto la mobilità di tutte le 28 ore di lavoro di titolarità, le 10 ore presso il PTA San Giorgio non le erano state ancora attribuite sicché ella aveva pertanto dichiarato che in caso di attribuzione del movimento richiesto avrebbe rinunciato a tale mobilità.
Rilevava, ancora, che anche a non considerare le 10 ore oggetto della mobilità sul PTA San Giorgio ella poteva chiedere il trasferimento delle residue 18 ore. Contr Deduceva, a tale riguardo, che ai sensi dell'art. 20 dell' la possibilità di frazionare gli incarichi era espressamente consentita al sanitario tutte le volte in cui, come nel caso di specie, era stata avanzata anche esplicita richiesta di completamento del proprio orario di lavoro (comma 1), mentre, tale possibilità rimaneva preclusa solo in esito alla successiva pubblicazione definitiva degli incarichi conferiti (comma 4).
2 Sempre a tale riguardo, rilevava, altresì, che essendo la domanda di mobilità prodromica sia al completamento dell'orario sia all'attribuzione dei turni non rilevava per tale procedura l'infrazionabilità degli incarichi, come infondatamente sostenuto dall' convenuta. Controparte_1
Del resto, la non frazionabilità in sede di mobilità sarebbe stata del tutto illogica rispetto alle finalità dello stesso istituto, in quanto avrebbe di fatto consentito la partecipazione alla predetta procedura soltanto ai titolari del medesimo incarico – in termini di ore lavorative – oggetto del disposto movimento.
Ciò posto, eccepiva l'illegittimità della delibera n. 216/2024 con la quale l' aveva Controparte_1
Contr in violazione dell' rigettato la domanda di mobilità, nonché, dei verbali del Comitato Zonale del 24.06.2020, del 26.05.2021 e del 30.04.2022 – quali atti presupposti – poiché tale organo, in Contr violazione delle prerogative e dei compiti allo stesso riconosciuti dall'art. 18 del predetto , aveva previsto l'infrazionabilità degli incarichi oggetto della procedura di mobilità.
Deduceva, altresì, che a causa del mancato movimento richiesto ella aveva subìto un grave pregiudizio economico a causa dei turni svolti presso il poliambulatorio di Palagonia (Ramacca), dovendo sottrarre del tempo a sé ed alla propria famiglia per svolgere la sua attività lavorativa lontano dalla propria residenza, con conseguente pericolo per la propria sicurezza personale a causa dei continui spostamenti in macchina.
Riferiva, inoltre, che a causa dell'azione illegittima dell'amministrazione sanitaria aveva perso la chance di poter conseguire un incarico con orario di lavoro vicino alla propria sede di residenza, formulando, altresì, richiesta di risarcimento del danno per le spese di viaggio che, a causa della mancata mobilità, era costretta ad affrontare per raggiungere il Poliambulatorio di Ramacca.
Sulla scorta di queste premesse formulava le seguenti conclusioni:
I. Dichiarare che la ricorrente, ha diritto alla mobilità delle ore indicate in narrativa presso il
Distretto di Acireale;
II. per l'effetto disapplicare, dichiarare nullo e/o annullare e privare comunque di efficacia, ogni atto amministrativo che sia di pregiudizio per le ragioni della ricorrente ed in particolare la delibera 216/2024 e tutti gli atti anche del Comitato Consultivo Zonale ivi menzionati, compresa in parte qua la pubblicazione dei turni di mobilità nella parte in cui prevede la infrazionabilità ed i pareri e provvedimenti del Comitato Zonale;
III. ordinare e condannare
l' ed il a conferire in mobilità CP_1 Controparte_2 alla ricorrente l'incarico di cardiologia indicato in narrativa ed all'occorrenza delle ulteriori 10 ore presso il Distretto di Acireale, al fine di raggiungere il massimale orario;
IV. condannare l'
[...]
ed il al risarcimento del danno da CP_1 Controparte_2 perdita di chance da quantificarsi ai sensi dell'art. 43 e 41 ACN e degli accordi integrativi regionali, come da cedolino della ricorrente che si produce, oltre al danno per le spese affrontate
3 per gli spostamenti quantificabili in euro 43,60 per ogni turno svolto ed euro 175,63 per ogni mese fino alla attribuzione delle ore richieste, come meglio precisato in narrativa, ed al pagamento delle relative somme in favore del ricorrente anche a titolo di perdita di chance, all'occorrenza da quantificare in via equitativa;
V. condannare quindi l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle somme quantificate ai punti che precedono con maggiorazione di interessi/ rivalutazione e con interessi di mora in caso di ritardato pagamento.”
1.2 Con memoria depositata in data 7 giugno 2024 si è costituita l' , Controparte_1 seppure tardivamente, contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, deduceva che contrariamente a quanto dedotto, il turno di lavoro pari a 10 ore presso Contr il PTA di San Giorgio non era stato immediatamente disposto in ossequio alla normativa dell' di settore poiché, come previsto dall'art. 30 co. 6 occorreva attendere la copertura di tutti i turni mobilitati, così da non lasciare sguarnito il punto di assistenza territoriale di provenienza dello specialista, come peraltro espressamente previsto dall'avviso di mobilità e dalla delibera n. 1804/23 che aveva concesso alla ricorrente il movimento richiesto.
Tanto chiarito, eccepiva l'inammissibilità della seconda istanza di mobilità verso il Distretto
Territoriale di Acireale in quanto la ricorrente, non avrebbe potuto chiedere la mobilità di 38 ore poiché titolare di un incarico di sole 28 ore settimanali;
e ciò in ossequio a quanto previsto dall'art. Contr 30 comma 2 dell' a mente del quale gli specialisti ambulatoriali potevano partecipare alla procedura di mobilità intra-aziendale “fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico”.
Eccepiva, a tale riguardo, l'infondatezza della pretesa frazionabilità degli incarichi oggetto della mobilità, rilevando che il Comitato Zonale con verbale del 30/03/22 aveva espressamente specificato che “i turni in mobilità non sono frazionabili”; disposizione quest'ultima, peraltro, presente in tutti gli avvisi di mobilità ai quali la ricorrente aveva partecipato.
Rilevava, ad ogni buon conto, che la ricorrente al momento della predetta seconda istanza di mobilità non era più titolare di 10 delle complessive 28 ore di lavoro, in quanto già oggetto della precedente procedura di mobilità ancora in itinere sicché, anche per tale ragione, le doglianze della ricorrente erano infondate, in quanto il rigetto dell'istanza di mobilità era stato anzi opportunamente disposto per la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali sulle ore da mobilitare.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza delle domande risarcitorie avanzate dalla ricorrente stante la legittimità del proprio operato.
Tanto premesso instava per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
1.3 Si costituiva, altresì, con memoria del 29 aprile 2024 la controinteressata - Controparte_3 pure evocata in giudizio - medico specialista in cardiologia con orario di lavoro pari a 38 ore,
4 partecipante alla procedura di mobilità indetta dall' con avviso del 2.4.2024, che CP_1 aveva ottenuto il trasferimento presso il Distretto Territoriale di Acireale, ambìto dalla ricorrente, svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso.
In particolare, deduceva che ai sensi dell'art. 30 del ACN applicato per la copertura dei turni di medicina specialisti, le Aziende sanitarie sono obbligate a ricorrere alla procedura di mobilità in via prodromica rispetto al conferimento dell'incarico e delle eventuali istanze di completamento dell'orario di lavoro fino al massino di 38 ore settimanali che presuppongo, invece, la pubblicazione di un apposito avviso e l'individuazione del medico destinatario dell'incarico attraverso la comparazione dei profili dei partecipanti, secondo i criteri previsti dall'art. 20 del predetto ACN.
Contestava la tesi di parte attrice relativa alla possibilità di frazionare gli incarichi in sede di mobilità osservando che il Comitato Zonale si era espresso in senso contrario stabilendo di non frazionare gli incarichi in fase di mobilità; tant'è che l aveva inserito tale clausola negli Controparte_1 avvisi periodici.
Eccepiva che la ricorrente poteva mobilitare solo 18 delle complessive 28 ore del suo orario di lavoro, non potendo chiedere il trasferimento delle 10 ore dell'incarico presso il DT San Giorgio Contr non avendo l'anzianità minima di 18 mesi di incarico prevista dall'art. 30 comma 6 dell di settore ed avendo comunque rifiutato il predetto incarico, come dichiarato in sede di presentazione della domanda di mobilità.
Deduceva, infine, l'infondatezza delle domande risarcitorie osservando che nulla era dovuto a titolo Contr di risarcimento del danno, evidenziando tra l'altro che l'art. 51 del prevedeva espressamente per i medici ambulatoriali il rimborso delle spese di viaggio.
Sostituita, l'udienza del 28.10.2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note, la causa
è stata introitata per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
*******
2. Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2 poiché, ai sensi dell'art. 18 del ACN di settore, esso costituisce un mero organo
[...] consultivo interno dell' , unico ed effettivo datore di lavoro della CP_1 Controparte_1 ricorrente e come tale legittimato a stare in giudizio.
Il Comitato , pur evocato in Parte_2 giudizio con notifica all'indirizzo pec di quest'ultima censito nel registro PP.AA., ha funzione meramente consultiva ed è privo di “poteri di amministrazione attiva” (cfr. TAR Sicilia, Sezione prima, 22 aprile/10 maggio 2021 n. 1490/2021).
5 2.1 Sempre in via preliminare, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere avendo parte ricorrente, con note del 25.10.2025, dato atto di aver ottenuto con provvedimento prot.
n. 224420 del 15.10.2025 il trasferimento per n. 10 ore dal P.O. di Acireale al Distretto di Acireale, già oggetto della richiesta mobilità, nonché, di aver rinunciato allo svolgimento dell'incarico di 10 ore presso il PTA di San Giorgio con conseguente riduzione del suo orario di incarico dalle 28 ore originarie a complessive 18 ore.
In disparte ogni considerazione in ordine alle ragioni sottese al riconoscimento del diritto azionato nel presente giudizio, e di cui infra onde vagliare la fondatezza dell'ulteriore domanda di risarcimento dei danni esplicitamente fatta salva dall'istante - sulla domanda relativa ai punti II. e
III. del petitum di parte ricorrente (“II. per l'effetto disapplicare, dichiarare nullo e/o annullare e privare comunque di efficacia, ogni atto amministrativo che sia di pregiudizio per le ragioni della ricorrente ed in particolare la delibera 216/2024 e tutti gli atti ivi menzionati, compresa in parte qua la pubblicazione dei turni di mobilità nella parte in cui prevede la infrazionabilità ed i pareri
e provvedimenti del Comitato Zonale;
III. ordinare e condannare l' ed il CP_1 [...]
a conferire in mobilità alla ricorrente l'incarico di Controparte_2 cardiologia indicato in narrativa ed all'occorrenza delle ulteriori 10 ore presso il Distretto di
Acireale al fine di raggiungere il massimale orario;”) è all'evidenza venuta parzialmente meno la ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, sì come precisato e dalla stessa parte riconosciuto.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale
l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009). ...”.
Va dunque dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra permane piuttosto l'interesse della ricorrente ad ottenere la mobilità delle restanti 8 ore svolte presso il poliambulatorio di Ramacca. Insiste ancora pure la parte ricorrente nella domanda di risarcimento del danno da essa presuntivamente risentito.
3. Ciò posto, la domanda è infondata.
6 si duole, infatti, di non aver ottenuto il trasferimento delle 28 ore di lavoro del suo Parte_1 incarico – distribuite tra il poliambulatorio di Ramacca per 8 ore, il P.O. di Acireale per 10 ore e il
PTA San Giorgio per 10 ore - presso il Distretto di Acireale nell'ambito della procedura di mobilità avviata dalla azienda con avviso del 2.1.2024 avente ad oggetto n. 38 ore di Controparte_1 lavoro resisi disponibili presso la predetta sede di lavoro.
Ed invero, con delibera n. 216 del 26.1.2024 l' ha ritenuto di non accogliere l'istanza CP_1 della ricorrente “in quanto con la deliberazione n. 1804 del 1.12.2023, la specialista ha mobilitato il turno di 10/h sett.li c/o il P.O. di Acireale per acquisire n. 10/h sett.li c/o il PTA San Giorgio e non può pertanto, renderlo oggetto di nuova mobilità e come evidenziato in premessa, il turno di
38 h/h sett.li c/o il PTA di Acireale non è frazionabile”.
Assume a tale riguardo l'illegittimità della predetta determinazione nella parte in cui l'amministrazione resistente ha ritenuto che l'incarico oggetto di mobilità non potesse essere frazionato per un numero di ore inferiore rispetto a quelle coincidenti con l'incarico oggetto di procedura di mobilità rivendicando, il suo diritto a svolgere ulteriori 10 ore di lavoro al fine di completare il suo orario di lavoro sino al massimale di 38 ore rappresentando a tale riguardo di aver formalmente rinunciato all'incarico di 10 ore presso il PTA San Giorgio ottenuto con deliberazione n. 1804 del 1.12.2023 nell'ambito della precedente procedura di mobilità.
Così definiti i termini del giudizio reputa il Tribunale che il ricorso vada rigettato.
Si osserva che l'art. 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale intitolato “Flessibilità Operativa,
Riorganizzazione degli Orari d Mobilità” prevede espressamente: “1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali alla domanda dell'utenza, in attuazione e coerentemente agli indirizzi regionali per la programmazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche, le possono adottare provvedimenti tendenti a CP_1 realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale.
2. Per esigenze di diverse Aziende del medesimo ambito zonale o di altre Aziende possono essere attivate procedure di mobilità interaziendale. In tal caso, anche su domanda dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista interessato e fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico, previo parere delle di provenienza e di destinazione, i CP_1 provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali concordati, in sede regionale, in materia di mobilità.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al
Comitato zonale contestualmente alla notificazione all'interessato. Qualora l'interessato abbia comunicato all' il mancato consenso è necessario acquisire preventivo parere del Comitato CP_1 zonale.
4. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato le procedure di cui al comma precedente, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto di flessibilità operativa
7 o mobilità interaziendale.
5. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
6. Le Aziende definiscono modalità e criteri di mobilità intraziendale da attuare prima delle procedure di cui all'articolo 20, riservata a coloro che abbiano svolto almeno 18 (diciotto) mesi di servizio nella sede di provenienza.”
Va, altresì, evidenziato che l'art. 20 rubricato “Pubblicazione degli incarichi” dispone, invece, “1.
Ciascuna Azienda, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, verifica la possibilità di completare l'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l' stessa nella medesima branca o area professionale. In tal caso, le CP_1 ore resesi disponibili e da assegnare, anche mediante frazionamento, per realizzare il completamento orario del tempo pieno (38 ore settimanali), sono assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico. A parità di anzianità prevale il maggior numero di ore di incarico, in subordine l'anzianità di specializzazione ed infine la minore età. L'Azienda rende nota tale disponibilità sul proprio sito istituzionale.
2. Allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista che rinunci al completamento di cui al comma precedente è preclusa la possibilità di partecipare alla assegnazione di incarichi nella stessa Azienda per due turni di pubblicazione e di percepire l'indennità di cui all'articolo 45 fino all'accettazione di ampliamento orario. 3.
Espletate le procedure di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle per l'attivazione CP_1 di nuovi incarichi, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di quelli resisi disponibili, vengono pubblicati dalla Azienda sede del Comitato zonale di riferimento sull'albo o sul sito aziendale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese.
4. La pubblicazione degli incarichi ai sensi del comma precedente non può essere revocata e gli incarichi non sono frazionabili in sede di assegnazione.
5. Qualora la pubblicazione degli incarichi inerenti una branca specialistica o area professionale, di cui al presente Accordo, contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista avviene previa valutazione da parte di una commissione tecnica aziendale, nominata dall'Azienda, composta da tre specialisti, veterinari o professionisti della medesima branca/area professionale designati dal Comitato zonale, che definisce altresì le procedure ed individua il componente con funzioni di Presidente. L'Azienda assegna gli incarichi ai candidati ritenuti idonei dalla commissione di cui al presente comma secondo quanto previsto all'articolo 21 per gli incarichi a tempo indeterminato.
6. In sede di pubblicazione degli incarichi di psicologia e di psicoterapia, le Aziende devono specificare se gli stessi sono destinati a medici o psicologi.”
8 Dall'esame della normativa pattizia emerge con chiarezza che le Aziende sanitarie procedono alla mobilità intraziendali in via prodromica rispetto alle procedure di cui all'art. 20 ACN aventi ad oggetto gli avvisi volti al completamento dell'orario di lavoro dei sanitari già in forza nei distretti sanitari e, successivamente dei nuovi incarichi previa pubblicazione di appositi avvisi pubblici. Contr Si osserva, altresì, che l' applicato all'art. 30 comma 2 dispone espressamente che le procedure di mobilità intraziendale avvengono anche su domanda dell'interessato “fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico”, al successivo comma 6 disponendo che “Le
Aziende definiscono modalità e criteri di mobilità intraziendale” riservandola “a coloro che abbiano svolto almeno 18 (diciotto mesi) di servizio nella sede di provenienza” secondo le modalità
e criteri definiti dalle Azienda sanitarie.
Sempre a tale riguardo, si rileva che in materia di procedure di mobilità l'Accordo Integrativo
Regionale dei Medici specialisti ambulatoriali, del 28.8.2012 all'art. 1 comma lett. b) dispone che gli “istituti della flessibilità operativa, della riorganizzazione degli orari e della mobilità di cui ai successivi punti a) b) c), saranno attivati in base ad esigenze assistenziali e/o logistico- organizzative, anche al fine di potenziare le nuove strutture assistenziali ai sensi della legge regionale n. 5/2009” specificando, altresì, che nel caso dell'attivazione della procedura di mobilità dovrà essere garantita il “mantenimento dell'orario complessivo dell'incarico”. (cfr. All. 7 fascicolo controinteressata)
Rileva in tal senso, altresì, il Verbale del Comitato Zonale del 30.3.2022 - organo al quale vanno comunicati ai sensi dell'art. 30 comma 3 i provvedimenti di mobilità e deputato ai sensi dell'art. 18 comma 5 lett. a) a “formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale nonché in merito agli adempimenti amministrativi connessi alla instaurazione e gestione unitaria del rapporto di lavoro” – che, nel procedere alla revisione delle procedure di mobilità, ha espressamente stabilito “l'opportunità di non frazionare i turni previsti per presidio nella mobilità, per garantire la continuità assistenziale …”. (cfr. All. 7 comparsa ASP CT)
L'azienda sanitaria gode pertanto di una precipua area di discrezionalità nel solco dei criteri generali previsti dalla normativa pattizia e di quella integrativa potendo determinare i criteri e le modalità delle procedure di mobilità avviate.
Sul punto rileva, infatti, l'avviso del 2.1.2024 afferente ai turni di mobilità del primo trimestre del
2024 nel quale l' , in ossequio a quanto disposto in sede di Comitato Zonale, ha Controparte_1 disposto espressamente che “i turni in mobilità non sono frazionabili nello stesso presidio”.
Alla luce della normativa pattizia e di quella integrativa aziendale appare pertanto legittima la deliberazione dell' sanitaria resistente che ha ritenuto inammissibile la seconda istanza di CP_1 mobilità, non potendo la ricorrente pretendere di trasferire un numero di ore pari a 28 di cui era
9 effettiva titolare - peraltro inferiore rispetto a quelle oggetto di mobilità - in quanto ciò avrebbe comportato il frazionamento, non consentito, dell'incarico presso il P.O. di Acireale pari a complessive 38 ore.
E, a nulla rilevano in quanto infondate le tesi sostenute da parte ricorrente laddove ritiene che l'amministrazione sanitaria avrebbe errato nel ritenere non frazionabile l'incarico in sede di mobilità. Contr È del tutto incoferente, infatti, il richiamo alla disciplina di cui al comma 4 dell'art. 20 dell' di settore, “La pubblicazione degli incarichi ai sensi del comma precedente non può essere revocata
e gli incarichi non sono frazionabili in sede di assegnazione”, trattandosi di normativa afferente al diverso istituto del conferimento dei nuovi incarichi, procedura quest'ultima successiva rispetto a quella della mobilità intraziendale che ci occupa e che prevede, previa pubblicazione di apposito avviso, la valutazione comparativa tra i candidati.
L'infrazionabilità delle ore da mobilitare, e più in generale di quelle oggetto di pubblicazione,
d'altronde, piuttosto che manifestarsi come decisione illogica o, peggio, come provvedimento discriminatorio teso a pilotare ad libitum le attribuzioni datoriali, va ricollegata alle prerogative del soggetto che la normativa contrattuale di riferimento (cfr. art. 30, comma 2, ACN in commento) ha individuato quale beneficiario precipuo degli effetti derivanti dalla attivazione della procedura in commento, e cioè l'Amministrazione resistente, la soddisfazione delle cui esigenze (“2. Per esigenze di diverse Aziende del medesimo ambito zonale o di altre Aziende possono essere attivate procedure di mobilità intraziendale”) prevale sull'interesse particolare dello specialista ambulatoriale, il quale, anche nell'eventualità subordinata e residuale in cui abbia preso l'iniziativa
(“2. … In tal caso, anche su domanda dello specialista ambulatoriale”), rimane pur sempre assoggettato al necessario parere dell'Amministrazione sanitaria (“2. …, previo parere delle Aziende di provenienza e di destinazione”) e al rispetto dei criteri generali previamente concordati da quest'ultima (“2. … i provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali concordati, in sede regionale, in materia di mobilità”).
Che si tratti di procedura finalizzata essenzialmente alla soddisfazione delle esigenze aziendali, piuttosto che di quelle del singolo specialista ambulatoriale, lo si evince anche da ulteriori passaggi Contr dello stesso articolo contrattuale (cfr. art. 30, commi 3 e 4, in commento), laddove sono previste determinate conseguenze per i casi in cui il professionista non dia il proprio consenso alla mobilitazione disposta d'ufficio (“3. … Qualora l'interessato abbia comunicato all'Azienda il mancato consenso è necessario acquisire preventivo parere del Comitato zonale”) oppure decida di non accettarla (“
4. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato le procedure
10 di cui al comma precedente, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto di … mobilità intraziendale”).
Nel contesto normativo appena descritto, che vede l'Amministrazione sanitaria quale soggetto abilitato a dettare tempi e modi della mobilità intraziendale, ma sempre allo scopo precipuo del soddisfacimento delle primarie esigenze istituzionali, nessun appunto può essere mosso, dunque, all' resistente neppure per il fatto di avere preventivamente deciso e comunicato, in tempi CP_1 peraltro non sospetti, di non volere frazionare le 20 ore del turno del Distretto di Acireale (cfr. doc.
4 allegato ricorrente: “I turni in mobilità non sono frazionabili nello stesso presidio”).
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, all'esito della disamina della normativa di riferimento e della documentazione in atti non emergono elementi concreti e significativi tali da comprovare violazioni da parte dell' resistente dei canoni di buona fede e correttezza. CP_1
3.1 Né appare rilevante la maggiore anzianità di servizio vantata dalla ricorrente rispetto alla controinteressata;
circostanza questa che non le avrebbe comunque garantito di ottenere il movimento ambìto, atteso che tale criterio rileva soltanto in caso di parità di merito tra gli eventuali candidati mentre nel caso che ci occupa l'istanza della ricorrente era stata dichiarata inammissibile.
3.2 Né tantomeno decisiva è l'ulteriore circostanza – più volte affermata in ricorso – relativa al fatto che la ricorrente avrebbe richiesto in seno all'istanza di mobilità di completare il proprio orario di lavoro con attribuzione di ulteriori 10 ore e ciò al fine di poter svolgere le 38 previste dall'incarico presso il Distretto Territoriale di Acireale oggetto della procedura di mobilità.
Sul punto è appena il caso di osservare che la ricorrente titolare, al momento della presentazione dell'istanza di sole 28 ore di servizio a fronte delle 38 ore richieste avrebbe potuto richiedere il completamento del suo orario di lavoro solo in sede di apposita procedura successivamente indetta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 “prima di precedere alla pubblicazione degli incarichi”.
Circostanza quest'ultima che peraltro emerge chiaramente anche dal contenuto dell'avviso di mobilità del 2.1.2024 laddove espressamente dispone “Si specifica che, completata le procedura di mobilità sarà pubblicato avviso per il conseguenziale incremento orario, a partire dal giorno 5 febbraio 2024” con precipua indicazione del termine del 15.2.2024 per inoltrare tale richiesta. (cfr.
All. 2 memoria controinteressata).
3.3 Alla luce di quanto sopra il ricorso non può che essere rigettato, con conseguente assorbimento dell'ulteriori domande di risarcimento del danno per le spese di viaggio affrontate per raggiungere il
Poliambulatorio di Ramacca, nonché, da perdita di chance, non avendo la ricorrente dimostrato il suo diritto ad ottenere la mobilità del suo incarico presso il Distretto di Acireale, in disparte la
11 considerazione in ordine alla genericità della domanda sul punto formulata, priva di specifiche allegazioni e di un valido supporto probatorio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, poste a carico di parte ricorrente, vanno liquidate in favore della resistente, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. Controparte_1
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese di lite in ragione della peculiare posizione processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo alla domanda volta di mobilità di n. 10 ore dal P.O. di Acireale al Distretto territoriale di
Acireale, nonché, dell'ulteriore movimento dell'incarico pari a 10 ore nel PTA San Giorgio in quanto rinunciato;
rigetta nel resto;
condanna condanna delle spese lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1
e del terzo controinteressato, che si liquidano per ciascuna €. 2.108,00, per compensi, oltre
[...] spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese nei rapporti con la parte controinteressata.
Così deciso in Catania il 6 novembre 2025
Il Giudice
AU ND
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU ND, a seguito dell'udienza del
28.10.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 te c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3489/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Puliatti giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente -
Contro persona del Commissario e Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Consoli giusta procura e delibera di incarico in atti;
- resistente –
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
-resistente contumace-
e nei confronti
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Giovanni Rosario Del Campo Controparte_3 giusta procura in atti;
- controinteressata e litisconsorte necessaria -
Avente ad oggetto: medici specialisti ambulatoriali – mobilità interaziendale - risarcimento danni.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato il giorno 4 aprile 2024 esponeva: Parte_1
- di essere medico ambulatoriale interno specialista in cardiologia, in convenzione con l'
[...]
dall' 01.08.2020 con impegno lavorativo pari a complessive 28 ore Controparte_1 settimanali di cui 20 ore presso il P.O. di Acireale e 8 ore presso il Poliambulatorio di Ramacca
(Distretto di Palagonia);
1 - di aver partecipato con istanza dell'8.10.2023 alla procedura di mobilità chiedendo il trasferimento di 10 ore presso il PTA di San Giorgio Catania;
- che con delibera n. 1804 del 1.12.2023 l' convenuta pur accogliendo la predetta Controparte_1 istanza non rendeva il movimento richiesto effettivamente operativo;
- di aver partecipato, essendo ancora in servizio effettivo presso il P.O. di Acireale, alla successiva procedura di mobilità pubblicata in data 2.1.2024, avanzando in data 6 gennaio 2024 istanza di partecipazione nella quale dichiarava: “di rinunciare alla Mobilità sul PTA di S Giorgio per n.10 ore/ settimanali;
rinunciare alle 10 ore/ settimanali rimanenti presso il P. O. di Acireale ( ancora oggi pari a 20 ore perché non ancora attuata la mobilità presso il PTA di San Giorgio); rinunciare alle 8 ore/ settimanali presso il Distretto di Palagonia ( Poliambulatorio di Ramacca); e chiedeva la Mobilità presso il Distretto di Acireale per le 28 ore che rappresentano le attuali ore/ settimanali ricoperte nonché le 10 ore residue a titolo di “ completamento orario”;
- che con delibera n. 216 del 26 gennaio 2024 l' convenuta rigettava la superiore Controparte_1 istanza motivando la sua decisione sulla scorta del fatto che la ricorrente aveva già movimentato n.
10 ore delle complessive 28 del proprio orario di lavoro e che comunque l'incarico oggetto della procedura di mobilità - pari a 38 ore - non poteva essere frazionato con spostamenti orari di minore entità.
Tanto premesso in fatto, in diritto la ricorrente si doleva dell'agire dell' convenuta Controparte_1 ritenendolo contrario alla normativa dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) ratione temporis applicabile.
Sul punto, evidenziava l'infondatezza della pretesa infrazionabilità dell'incarico posta a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di mobilità.
Premetteva che, allorché aveva richiesto la mobilità di tutte le 28 ore di lavoro di titolarità, le 10 ore presso il PTA San Giorgio non le erano state ancora attribuite sicché ella aveva pertanto dichiarato che in caso di attribuzione del movimento richiesto avrebbe rinunciato a tale mobilità.
Rilevava, ancora, che anche a non considerare le 10 ore oggetto della mobilità sul PTA San Giorgio ella poteva chiedere il trasferimento delle residue 18 ore. Contr Deduceva, a tale riguardo, che ai sensi dell'art. 20 dell' la possibilità di frazionare gli incarichi era espressamente consentita al sanitario tutte le volte in cui, come nel caso di specie, era stata avanzata anche esplicita richiesta di completamento del proprio orario di lavoro (comma 1), mentre, tale possibilità rimaneva preclusa solo in esito alla successiva pubblicazione definitiva degli incarichi conferiti (comma 4).
2 Sempre a tale riguardo, rilevava, altresì, che essendo la domanda di mobilità prodromica sia al completamento dell'orario sia all'attribuzione dei turni non rilevava per tale procedura l'infrazionabilità degli incarichi, come infondatamente sostenuto dall' convenuta. Controparte_1
Del resto, la non frazionabilità in sede di mobilità sarebbe stata del tutto illogica rispetto alle finalità dello stesso istituto, in quanto avrebbe di fatto consentito la partecipazione alla predetta procedura soltanto ai titolari del medesimo incarico – in termini di ore lavorative – oggetto del disposto movimento.
Ciò posto, eccepiva l'illegittimità della delibera n. 216/2024 con la quale l' aveva Controparte_1
Contr in violazione dell' rigettato la domanda di mobilità, nonché, dei verbali del Comitato Zonale del 24.06.2020, del 26.05.2021 e del 30.04.2022 – quali atti presupposti – poiché tale organo, in Contr violazione delle prerogative e dei compiti allo stesso riconosciuti dall'art. 18 del predetto , aveva previsto l'infrazionabilità degli incarichi oggetto della procedura di mobilità.
Deduceva, altresì, che a causa del mancato movimento richiesto ella aveva subìto un grave pregiudizio economico a causa dei turni svolti presso il poliambulatorio di Palagonia (Ramacca), dovendo sottrarre del tempo a sé ed alla propria famiglia per svolgere la sua attività lavorativa lontano dalla propria residenza, con conseguente pericolo per la propria sicurezza personale a causa dei continui spostamenti in macchina.
Riferiva, inoltre, che a causa dell'azione illegittima dell'amministrazione sanitaria aveva perso la chance di poter conseguire un incarico con orario di lavoro vicino alla propria sede di residenza, formulando, altresì, richiesta di risarcimento del danno per le spese di viaggio che, a causa della mancata mobilità, era costretta ad affrontare per raggiungere il Poliambulatorio di Ramacca.
Sulla scorta di queste premesse formulava le seguenti conclusioni:
I. Dichiarare che la ricorrente, ha diritto alla mobilità delle ore indicate in narrativa presso il
Distretto di Acireale;
II. per l'effetto disapplicare, dichiarare nullo e/o annullare e privare comunque di efficacia, ogni atto amministrativo che sia di pregiudizio per le ragioni della ricorrente ed in particolare la delibera 216/2024 e tutti gli atti anche del Comitato Consultivo Zonale ivi menzionati, compresa in parte qua la pubblicazione dei turni di mobilità nella parte in cui prevede la infrazionabilità ed i pareri e provvedimenti del Comitato Zonale;
III. ordinare e condannare
l' ed il a conferire in mobilità CP_1 Controparte_2 alla ricorrente l'incarico di cardiologia indicato in narrativa ed all'occorrenza delle ulteriori 10 ore presso il Distretto di Acireale, al fine di raggiungere il massimale orario;
IV. condannare l'
[...]
ed il al risarcimento del danno da CP_1 Controparte_2 perdita di chance da quantificarsi ai sensi dell'art. 43 e 41 ACN e degli accordi integrativi regionali, come da cedolino della ricorrente che si produce, oltre al danno per le spese affrontate
3 per gli spostamenti quantificabili in euro 43,60 per ogni turno svolto ed euro 175,63 per ogni mese fino alla attribuzione delle ore richieste, come meglio precisato in narrativa, ed al pagamento delle relative somme in favore del ricorrente anche a titolo di perdita di chance, all'occorrenza da quantificare in via equitativa;
V. condannare quindi l' al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle somme quantificate ai punti che precedono con maggiorazione di interessi/ rivalutazione e con interessi di mora in caso di ritardato pagamento.”
1.2 Con memoria depositata in data 7 giugno 2024 si è costituita l' , Controparte_1 seppure tardivamente, contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, deduceva che contrariamente a quanto dedotto, il turno di lavoro pari a 10 ore presso Contr il PTA di San Giorgio non era stato immediatamente disposto in ossequio alla normativa dell' di settore poiché, come previsto dall'art. 30 co. 6 occorreva attendere la copertura di tutti i turni mobilitati, così da non lasciare sguarnito il punto di assistenza territoriale di provenienza dello specialista, come peraltro espressamente previsto dall'avviso di mobilità e dalla delibera n. 1804/23 che aveva concesso alla ricorrente il movimento richiesto.
Tanto chiarito, eccepiva l'inammissibilità della seconda istanza di mobilità verso il Distretto
Territoriale di Acireale in quanto la ricorrente, non avrebbe potuto chiedere la mobilità di 38 ore poiché titolare di un incarico di sole 28 ore settimanali;
e ciò in ossequio a quanto previsto dall'art. Contr 30 comma 2 dell' a mente del quale gli specialisti ambulatoriali potevano partecipare alla procedura di mobilità intra-aziendale “fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico”.
Eccepiva, a tale riguardo, l'infondatezza della pretesa frazionabilità degli incarichi oggetto della mobilità, rilevando che il Comitato Zonale con verbale del 30/03/22 aveva espressamente specificato che “i turni in mobilità non sono frazionabili”; disposizione quest'ultima, peraltro, presente in tutti gli avvisi di mobilità ai quali la ricorrente aveva partecipato.
Rilevava, ad ogni buon conto, che la ricorrente al momento della predetta seconda istanza di mobilità non era più titolare di 10 delle complessive 28 ore di lavoro, in quanto già oggetto della precedente procedura di mobilità ancora in itinere sicché, anche per tale ragione, le doglianze della ricorrente erano infondate, in quanto il rigetto dell'istanza di mobilità era stato anzi opportunamente disposto per la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali sulle ore da mobilitare.
Eccepiva, altresì, l'infondatezza delle domande risarcitorie avanzate dalla ricorrente stante la legittimità del proprio operato.
Tanto premesso instava per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
1.3 Si costituiva, altresì, con memoria del 29 aprile 2024 la controinteressata - Controparte_3 pure evocata in giudizio - medico specialista in cardiologia con orario di lavoro pari a 38 ore,
4 partecipante alla procedura di mobilità indetta dall' con avviso del 2.4.2024, che CP_1 aveva ottenuto il trasferimento presso il Distretto Territoriale di Acireale, ambìto dalla ricorrente, svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso.
In particolare, deduceva che ai sensi dell'art. 30 del ACN applicato per la copertura dei turni di medicina specialisti, le Aziende sanitarie sono obbligate a ricorrere alla procedura di mobilità in via prodromica rispetto al conferimento dell'incarico e delle eventuali istanze di completamento dell'orario di lavoro fino al massino di 38 ore settimanali che presuppongo, invece, la pubblicazione di un apposito avviso e l'individuazione del medico destinatario dell'incarico attraverso la comparazione dei profili dei partecipanti, secondo i criteri previsti dall'art. 20 del predetto ACN.
Contestava la tesi di parte attrice relativa alla possibilità di frazionare gli incarichi in sede di mobilità osservando che il Comitato Zonale si era espresso in senso contrario stabilendo di non frazionare gli incarichi in fase di mobilità; tant'è che l aveva inserito tale clausola negli Controparte_1 avvisi periodici.
Eccepiva che la ricorrente poteva mobilitare solo 18 delle complessive 28 ore del suo orario di lavoro, non potendo chiedere il trasferimento delle 10 ore dell'incarico presso il DT San Giorgio Contr non avendo l'anzianità minima di 18 mesi di incarico prevista dall'art. 30 comma 6 dell di settore ed avendo comunque rifiutato il predetto incarico, come dichiarato in sede di presentazione della domanda di mobilità.
Deduceva, infine, l'infondatezza delle domande risarcitorie osservando che nulla era dovuto a titolo Contr di risarcimento del danno, evidenziando tra l'altro che l'art. 51 del prevedeva espressamente per i medici ambulatoriali il rimborso delle spese di viaggio.
Sostituita, l'udienza del 28.10.2025 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note, la causa
è stata introitata per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
*******
2. Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Controparte_2 poiché, ai sensi dell'art. 18 del ACN di settore, esso costituisce un mero organo
[...] consultivo interno dell' , unico ed effettivo datore di lavoro della CP_1 Controparte_1 ricorrente e come tale legittimato a stare in giudizio.
Il Comitato , pur evocato in Parte_2 giudizio con notifica all'indirizzo pec di quest'ultima censito nel registro PP.AA., ha funzione meramente consultiva ed è privo di “poteri di amministrazione attiva” (cfr. TAR Sicilia, Sezione prima, 22 aprile/10 maggio 2021 n. 1490/2021).
5 2.1 Sempre in via preliminare, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere avendo parte ricorrente, con note del 25.10.2025, dato atto di aver ottenuto con provvedimento prot.
n. 224420 del 15.10.2025 il trasferimento per n. 10 ore dal P.O. di Acireale al Distretto di Acireale, già oggetto della richiesta mobilità, nonché, di aver rinunciato allo svolgimento dell'incarico di 10 ore presso il PTA di San Giorgio con conseguente riduzione del suo orario di incarico dalle 28 ore originarie a complessive 18 ore.
In disparte ogni considerazione in ordine alle ragioni sottese al riconoscimento del diritto azionato nel presente giudizio, e di cui infra onde vagliare la fondatezza dell'ulteriore domanda di risarcimento dei danni esplicitamente fatta salva dall'istante - sulla domanda relativa ai punti II. e
III. del petitum di parte ricorrente (“II. per l'effetto disapplicare, dichiarare nullo e/o annullare e privare comunque di efficacia, ogni atto amministrativo che sia di pregiudizio per le ragioni della ricorrente ed in particolare la delibera 216/2024 e tutti gli atti ivi menzionati, compresa in parte qua la pubblicazione dei turni di mobilità nella parte in cui prevede la infrazionabilità ed i pareri
e provvedimenti del Comitato Zonale;
III. ordinare e condannare l' ed il CP_1 [...]
a conferire in mobilità alla ricorrente l'incarico di Controparte_2 cardiologia indicato in narrativa ed all'occorrenza delle ulteriori 10 ore presso il Distretto di
Acireale al fine di raggiungere il massimale orario;”) è all'evidenza venuta parzialmente meno la ragione di contrasto tra le parti e l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, sì come precisato e dalla stessa parte riconosciuto.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale
l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009). ...”.
Va dunque dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Alla luce di quanto sopra permane piuttosto l'interesse della ricorrente ad ottenere la mobilità delle restanti 8 ore svolte presso il poliambulatorio di Ramacca. Insiste ancora pure la parte ricorrente nella domanda di risarcimento del danno da essa presuntivamente risentito.
3. Ciò posto, la domanda è infondata.
6 si duole, infatti, di non aver ottenuto il trasferimento delle 28 ore di lavoro del suo Parte_1 incarico – distribuite tra il poliambulatorio di Ramacca per 8 ore, il P.O. di Acireale per 10 ore e il
PTA San Giorgio per 10 ore - presso il Distretto di Acireale nell'ambito della procedura di mobilità avviata dalla azienda con avviso del 2.1.2024 avente ad oggetto n. 38 ore di Controparte_1 lavoro resisi disponibili presso la predetta sede di lavoro.
Ed invero, con delibera n. 216 del 26.1.2024 l' ha ritenuto di non accogliere l'istanza CP_1 della ricorrente “in quanto con la deliberazione n. 1804 del 1.12.2023, la specialista ha mobilitato il turno di 10/h sett.li c/o il P.O. di Acireale per acquisire n. 10/h sett.li c/o il PTA San Giorgio e non può pertanto, renderlo oggetto di nuova mobilità e come evidenziato in premessa, il turno di
38 h/h sett.li c/o il PTA di Acireale non è frazionabile”.
Assume a tale riguardo l'illegittimità della predetta determinazione nella parte in cui l'amministrazione resistente ha ritenuto che l'incarico oggetto di mobilità non potesse essere frazionato per un numero di ore inferiore rispetto a quelle coincidenti con l'incarico oggetto di procedura di mobilità rivendicando, il suo diritto a svolgere ulteriori 10 ore di lavoro al fine di completare il suo orario di lavoro sino al massimale di 38 ore rappresentando a tale riguardo di aver formalmente rinunciato all'incarico di 10 ore presso il PTA San Giorgio ottenuto con deliberazione n. 1804 del 1.12.2023 nell'ambito della precedente procedura di mobilità.
Così definiti i termini del giudizio reputa il Tribunale che il ricorso vada rigettato.
Si osserva che l'art. 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale intitolato “Flessibilità Operativa,
Riorganizzazione degli Orari d Mobilità” prevede espressamente: “1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali alla domanda dell'utenza, in attuazione e coerentemente agli indirizzi regionali per la programmazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche, le possono adottare provvedimenti tendenti a CP_1 realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale.
2. Per esigenze di diverse Aziende del medesimo ambito zonale o di altre Aziende possono essere attivate procedure di mobilità interaziendale. In tal caso, anche su domanda dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista interessato e fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico, previo parere delle di provenienza e di destinazione, i CP_1 provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali concordati, in sede regionale, in materia di mobilità.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere comunicati al
Comitato zonale contestualmente alla notificazione all'interessato. Qualora l'interessato abbia comunicato all' il mancato consenso è necessario acquisire preventivo parere del Comitato CP_1 zonale.
4. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato le procedure di cui al comma precedente, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto di flessibilità operativa
7 o mobilità interaziendale.
5. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
6. Le Aziende definiscono modalità e criteri di mobilità intraziendale da attuare prima delle procedure di cui all'articolo 20, riservata a coloro che abbiano svolto almeno 18 (diciotto) mesi di servizio nella sede di provenienza.”
Va, altresì, evidenziato che l'art. 20 rubricato “Pubblicazione degli incarichi” dispone, invece, “1.
Ciascuna Azienda, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, verifica la possibilità di completare l'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l' stessa nella medesima branca o area professionale. In tal caso, le CP_1 ore resesi disponibili e da assegnare, anche mediante frazionamento, per realizzare il completamento orario del tempo pieno (38 ore settimanali), sono assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico. A parità di anzianità prevale il maggior numero di ore di incarico, in subordine l'anzianità di specializzazione ed infine la minore età. L'Azienda rende nota tale disponibilità sul proprio sito istituzionale.
2. Allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista che rinunci al completamento di cui al comma precedente è preclusa la possibilità di partecipare alla assegnazione di incarichi nella stessa Azienda per due turni di pubblicazione e di percepire l'indennità di cui all'articolo 45 fino all'accettazione di ampliamento orario. 3.
Espletate le procedure di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle per l'attivazione CP_1 di nuovi incarichi, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di quelli resisi disponibili, vengono pubblicati dalla Azienda sede del Comitato zonale di riferimento sull'albo o sul sito aziendale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 1 al giorno 15 dello stesso mese.
4. La pubblicazione degli incarichi ai sensi del comma precedente non può essere revocata e gli incarichi non sono frazionabili in sede di assegnazione.
5. Qualora la pubblicazione degli incarichi inerenti una branca specialistica o area professionale, di cui al presente Accordo, contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista avviene previa valutazione da parte di una commissione tecnica aziendale, nominata dall'Azienda, composta da tre specialisti, veterinari o professionisti della medesima branca/area professionale designati dal Comitato zonale, che definisce altresì le procedure ed individua il componente con funzioni di Presidente. L'Azienda assegna gli incarichi ai candidati ritenuti idonei dalla commissione di cui al presente comma secondo quanto previsto all'articolo 21 per gli incarichi a tempo indeterminato.
6. In sede di pubblicazione degli incarichi di psicologia e di psicoterapia, le Aziende devono specificare se gli stessi sono destinati a medici o psicologi.”
8 Dall'esame della normativa pattizia emerge con chiarezza che le Aziende sanitarie procedono alla mobilità intraziendali in via prodromica rispetto alle procedure di cui all'art. 20 ACN aventi ad oggetto gli avvisi volti al completamento dell'orario di lavoro dei sanitari già in forza nei distretti sanitari e, successivamente dei nuovi incarichi previa pubblicazione di appositi avvisi pubblici. Contr Si osserva, altresì, che l' applicato all'art. 30 comma 2 dispone espressamente che le procedure di mobilità intraziendale avvengono anche su domanda dell'interessato “fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico”, al successivo comma 6 disponendo che “Le
Aziende definiscono modalità e criteri di mobilità intraziendale” riservandola “a coloro che abbiano svolto almeno 18 (diciotto mesi) di servizio nella sede di provenienza” secondo le modalità
e criteri definiti dalle Azienda sanitarie.
Sempre a tale riguardo, si rileva che in materia di procedure di mobilità l'Accordo Integrativo
Regionale dei Medici specialisti ambulatoriali, del 28.8.2012 all'art. 1 comma lett. b) dispone che gli “istituti della flessibilità operativa, della riorganizzazione degli orari e della mobilità di cui ai successivi punti a) b) c), saranno attivati in base ad esigenze assistenziali e/o logistico- organizzative, anche al fine di potenziare le nuove strutture assistenziali ai sensi della legge regionale n. 5/2009” specificando, altresì, che nel caso dell'attivazione della procedura di mobilità dovrà essere garantita il “mantenimento dell'orario complessivo dell'incarico”. (cfr. All. 7 fascicolo controinteressata)
Rileva in tal senso, altresì, il Verbale del Comitato Zonale del 30.3.2022 - organo al quale vanno comunicati ai sensi dell'art. 30 comma 3 i provvedimenti di mobilità e deputato ai sensi dell'art. 18 comma 5 lett. a) a “formulare pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale nonché in merito agli adempimenti amministrativi connessi alla instaurazione e gestione unitaria del rapporto di lavoro” – che, nel procedere alla revisione delle procedure di mobilità, ha espressamente stabilito “l'opportunità di non frazionare i turni previsti per presidio nella mobilità, per garantire la continuità assistenziale …”. (cfr. All. 7 comparsa ASP CT)
L'azienda sanitaria gode pertanto di una precipua area di discrezionalità nel solco dei criteri generali previsti dalla normativa pattizia e di quella integrativa potendo determinare i criteri e le modalità delle procedure di mobilità avviate.
Sul punto rileva, infatti, l'avviso del 2.1.2024 afferente ai turni di mobilità del primo trimestre del
2024 nel quale l' , in ossequio a quanto disposto in sede di Comitato Zonale, ha Controparte_1 disposto espressamente che “i turni in mobilità non sono frazionabili nello stesso presidio”.
Alla luce della normativa pattizia e di quella integrativa aziendale appare pertanto legittima la deliberazione dell' sanitaria resistente che ha ritenuto inammissibile la seconda istanza di CP_1 mobilità, non potendo la ricorrente pretendere di trasferire un numero di ore pari a 28 di cui era
9 effettiva titolare - peraltro inferiore rispetto a quelle oggetto di mobilità - in quanto ciò avrebbe comportato il frazionamento, non consentito, dell'incarico presso il P.O. di Acireale pari a complessive 38 ore.
E, a nulla rilevano in quanto infondate le tesi sostenute da parte ricorrente laddove ritiene che l'amministrazione sanitaria avrebbe errato nel ritenere non frazionabile l'incarico in sede di mobilità. Contr È del tutto incoferente, infatti, il richiamo alla disciplina di cui al comma 4 dell'art. 20 dell' di settore, “La pubblicazione degli incarichi ai sensi del comma precedente non può essere revocata
e gli incarichi non sono frazionabili in sede di assegnazione”, trattandosi di normativa afferente al diverso istituto del conferimento dei nuovi incarichi, procedura quest'ultima successiva rispetto a quella della mobilità intraziendale che ci occupa e che prevede, previa pubblicazione di apposito avviso, la valutazione comparativa tra i candidati.
L'infrazionabilità delle ore da mobilitare, e più in generale di quelle oggetto di pubblicazione,
d'altronde, piuttosto che manifestarsi come decisione illogica o, peggio, come provvedimento discriminatorio teso a pilotare ad libitum le attribuzioni datoriali, va ricollegata alle prerogative del soggetto che la normativa contrattuale di riferimento (cfr. art. 30, comma 2, ACN in commento) ha individuato quale beneficiario precipuo degli effetti derivanti dalla attivazione della procedura in commento, e cioè l'Amministrazione resistente, la soddisfazione delle cui esigenze (“2. Per esigenze di diverse Aziende del medesimo ambito zonale o di altre Aziende possono essere attivate procedure di mobilità intraziendale”) prevale sull'interesse particolare dello specialista ambulatoriale, il quale, anche nell'eventualità subordinata e residuale in cui abbia preso l'iniziativa
(“2. … In tal caso, anche su domanda dello specialista ambulatoriale”), rimane pur sempre assoggettato al necessario parere dell'Amministrazione sanitaria (“2. …, previo parere delle Aziende di provenienza e di destinazione”) e al rispetto dei criteri generali previamente concordati da quest'ultima (“2. … i provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali concordati, in sede regionale, in materia di mobilità”).
Che si tratti di procedura finalizzata essenzialmente alla soddisfazione delle esigenze aziendali, piuttosto che di quelle del singolo specialista ambulatoriale, lo si evince anche da ulteriori passaggi Contr dello stesso articolo contrattuale (cfr. art. 30, commi 3 e 4, in commento), laddove sono previste determinate conseguenze per i casi in cui il professionista non dia il proprio consenso alla mobilitazione disposta d'ufficio (“3. … Qualora l'interessato abbia comunicato all'Azienda il mancato consenso è necessario acquisire preventivo parere del Comitato zonale”) oppure decida di non accettarla (“
4. La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato le procedure
10 di cui al comma precedente, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto di … mobilità intraziendale”).
Nel contesto normativo appena descritto, che vede l'Amministrazione sanitaria quale soggetto abilitato a dettare tempi e modi della mobilità intraziendale, ma sempre allo scopo precipuo del soddisfacimento delle primarie esigenze istituzionali, nessun appunto può essere mosso, dunque, all' resistente neppure per il fatto di avere preventivamente deciso e comunicato, in tempi CP_1 peraltro non sospetti, di non volere frazionare le 20 ore del turno del Distretto di Acireale (cfr. doc.
4 allegato ricorrente: “I turni in mobilità non sono frazionabili nello stesso presidio”).
Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, all'esito della disamina della normativa di riferimento e della documentazione in atti non emergono elementi concreti e significativi tali da comprovare violazioni da parte dell' resistente dei canoni di buona fede e correttezza. CP_1
3.1 Né appare rilevante la maggiore anzianità di servizio vantata dalla ricorrente rispetto alla controinteressata;
circostanza questa che non le avrebbe comunque garantito di ottenere il movimento ambìto, atteso che tale criterio rileva soltanto in caso di parità di merito tra gli eventuali candidati mentre nel caso che ci occupa l'istanza della ricorrente era stata dichiarata inammissibile.
3.2 Né tantomeno decisiva è l'ulteriore circostanza – più volte affermata in ricorso – relativa al fatto che la ricorrente avrebbe richiesto in seno all'istanza di mobilità di completare il proprio orario di lavoro con attribuzione di ulteriori 10 ore e ciò al fine di poter svolgere le 38 previste dall'incarico presso il Distretto Territoriale di Acireale oggetto della procedura di mobilità.
Sul punto è appena il caso di osservare che la ricorrente titolare, al momento della presentazione dell'istanza di sole 28 ore di servizio a fronte delle 38 ore richieste avrebbe potuto richiedere il completamento del suo orario di lavoro solo in sede di apposita procedura successivamente indetta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 “prima di precedere alla pubblicazione degli incarichi”.
Circostanza quest'ultima che peraltro emerge chiaramente anche dal contenuto dell'avviso di mobilità del 2.1.2024 laddove espressamente dispone “Si specifica che, completata le procedura di mobilità sarà pubblicato avviso per il conseguenziale incremento orario, a partire dal giorno 5 febbraio 2024” con precipua indicazione del termine del 15.2.2024 per inoltrare tale richiesta. (cfr.
All. 2 memoria controinteressata).
3.3 Alla luce di quanto sopra il ricorso non può che essere rigettato, con conseguente assorbimento dell'ulteriori domande di risarcimento del danno per le spese di viaggio affrontate per raggiungere il
Poliambulatorio di Ramacca, nonché, da perdita di chance, non avendo la ricorrente dimostrato il suo diritto ad ottenere la mobilità del suo incarico presso il Distretto di Acireale, in disparte la
11 considerazione in ordine alla genericità della domanda sul punto formulata, priva di specifiche allegazioni e di un valido supporto probatorio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, poste a carico di parte ricorrente, vanno liquidate in favore della resistente, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. Controparte_1
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese di lite in ragione della peculiare posizione processuale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo alla domanda volta di mobilità di n. 10 ore dal P.O. di Acireale al Distretto territoriale di
Acireale, nonché, dell'ulteriore movimento dell'incarico pari a 10 ore nel PTA San Giorgio in quanto rinunciato;
rigetta nel resto;
condanna condanna delle spese lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1
e del terzo controinteressato, che si liquidano per ciascuna €. 2.108,00, per compensi, oltre
[...] spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese nei rapporti con la parte controinteressata.
Così deciso in Catania il 6 novembre 2025
Il Giudice
AU ND
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