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Articolo 6 della Legge 29 marzo 1993, n. 86
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Legge 29 marzo 1993, n. 86
Articolo 6 della Legge 29 marzo 1993, n. 86
Versione
4 aprile 1993
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 4 aprile 1993
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