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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Monica Tarchi Giudice dott. Daniela Garufi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3849/2025 promossa da:
con avv.VINCENTI FEDERICO Parte_1
RICORRENTE contro
con avv. LOPARDO ANGELA Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso concordemente per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con corresponsione di un assegno divorzile una tantum di € 10.000, che avviene in data odierna con l'assegno n. 3206584667-00 tratto su Intesa San Paolo del
9.7.2025, consegnato all'avv. Lopardo dall'avv. Centi e rinuncia da parte della signora alla domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione de residuo, con CP_1 compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 2 FATTO E DIRITTO
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , unione dalla quale è nata una figlia nel 1994, la Pt_1 Controparte_1 quale ha raggiunto una condizione di autonomia economica.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi e riportate in epigrafe che attengono a diritti disponibili e va dichiarata equa la corresponsione una tantum, alla luce degli elementi che emergono dagli atti delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Empoli da e e trascritto nei Registri degli atti di Pt_1 Controparte_2
matrimonio del predetto Comune dell'anno 18/06/1994 al n. 36 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge alle condizioni concordate tra le parti. Dichiara equa la corresponsione una tantum.
Spese compensate
Così deciso in Firenze, 10/07/2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatrice dott. Monica Tarchi Giudice dott. Daniela Garufi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3849/2025 promossa da:
con avv.VINCENTI FEDERICO Parte_1
RICORRENTE contro
con avv. LOPARDO ANGELA Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso concordemente per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con corresponsione di un assegno divorzile una tantum di € 10.000, che avviene in data odierna con l'assegno n. 3206584667-00 tratto su Intesa San Paolo del
9.7.2025, consegnato all'avv. Lopardo dall'avv. Centi e rinuncia da parte della signora alla domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione de residuo, con CP_1 compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 2 FATTO E DIRITTO
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , unione dalla quale è nata una figlia nel 1994, la Pt_1 Controparte_1 quale ha raggiunto una condizione di autonomia economica.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi e riportate in epigrafe che attengono a diritti disponibili e va dichiarata equa la corresponsione una tantum, alla luce degli elementi che emergono dagli atti delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Empoli da e e trascritto nei Registri degli atti di Pt_1 Controparte_2
matrimonio del predetto Comune dell'anno 18/06/1994 al n. 36 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge alle condizioni concordate tra le parti. Dichiara equa la corresponsione una tantum.
Spese compensate
Così deciso in Firenze, 10/07/2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 2 di 2