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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 717/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BLASI LU MARIA, Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6430/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - codice fiscale
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 4 - Sede Gaeta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 490/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 21/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO150007369U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La YB Ricorrente_2 e la Sig.ra Ricorrente_1 si opponevano all'avviso di accertamento n. MUO150007369U portante una maggiore pretesa erariale relativamente all'anno 2015, la prima nella sua qualità di coobbligata della seconda. Era stata eseguita una verifica ai fini dell'imposta unica sulle scommesse e sui concorsi pronostici di cui al D.Lgs. 504/1998, pervenendo a determinare maggiori imposte pari ad
€ 72.016,52 e sanzioni amministrative nella misura del 120%.
Contestavano violazioni di natura costituzionale e dei diritti europei;
la violazione dell'art. 1, comma 66, L.
220/2010 - in quanto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha provato che il CTD abbia gestito la scommessa e quindi che abbia rivestito la qualifica di soggetto passivo dell'imposta - e il difetto di motivazione e di prova, anche con riferimento all'omessa allegazione della traduzione in lingua inglese dell'avviso.
Eccepivano che il CTD si limita a trasmettere semplicemente proposte e che interviene all'inizio ed alla fine della filiera scommettitoria. Lamentavano l'applicazione della L. 220/2010 che in effetti era entrata in vigore solo dal 1 gennaio 2011. Riferivano anche di una decisione in materia del C.d.S.. Chiedevano l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il Lazio, precisando che nessuna contestazione era stata mossa circa il metodo di ricostruzione della base imponibile e non era stata posta in dubbio la circostanza che le Parti ricorrenti non avessero provveduto ad effettuare alcun versamento a titolo di imposta unica sulle scommesse. Ad ogni modo, contrastava tutte le tesi esposte dalle Parti ricorrenti, specie quanto al fondamento impositivo legittimo nei confronti dei destinatari degli avvisi qui impugnati. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di primo grado, dopo aver atteso la sentenza della Corte di Giustizia Europea in tema, rigettava il ricorso e condannava la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 5.000, oltre oneri di legge.
Motivi di appello
IN VIA PREGIUDIZIALE
Nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 DL 137/2020 in relazione agli art. 3, 24 e 111 Cost., art. 35 d.lgs 546/92, anche con riferimento all'art. 6 CEDU e all'art. 117 Cost.
IN VIA ANCORA PREGIUDIZIALE Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64: equiparazione del gioco lecito (applicazione dell'imposta unica prevista della legge 504/1998) al gioco illecito (applicazione dell'imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010).
IN VIA SEMPRE PREGIUDIZIALE
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione.
IN VIA PRELIMINARE
A) Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione all'annullamento dell'avviso di accertamento a seguito di erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'ufficio impositore.
B) Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Insufficiente indicazione delle modalità per la presentazione del ricorso.
C) Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di motivazione. Violazione dell'art. 24 Costituzione
I. PRIMO MOTIVO . Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta.
II. SECONDO MOTIVO. Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta.
III. TERZO MOTIVO. Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018 - Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario.
IV. QUARTO MOTIVO . Erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/1998.
V. QUINTO MOTIVO. Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma
1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
VI. SESTO MOTIVO. Sulla condanna alle spese di lite. Violazione degli artt. 12, 15 D. Lgs. 546/1992 e 91,
92 c.p.c. .
Chiede
1) in via pregiudiziale, si eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e si chiede di sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27
DL 137/2020 in relazione agli art. 3, 24 e 111 Cost., art. 35 D.Lgs 546/92, anche con riferimento all'art. 6
CEDU e all'art. 117 Cost.;
2) in via ancora pregiudiziale, richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'Avviso di Accertamento oggi impugnato, riformare la sentenza impugnata per l'illegittimità dell'avviso di accertamento e, segnatamente per insussistenza dei presupposti applicativi della Legge del 2010; 3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di
3.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta al seguente quesito di diritto che potrebbe presentare il seguente tenore
«Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta negli artt.
1-3 del D.
Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011 e, con riferimento all'annualità dal 2015 in poi, anche nell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_2 ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con la media – dal 2015 in poi applicato il triplo della base imponibile - della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento».
3.2) sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
1) in via preliminare riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare nullo e/o annullare l'Avviso per erronea determinazione dell'imposta unica, per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 nonché per difetto assoluto di motivazione in violazione dell'art. 24 Cost.;
4) in via principale , riformare la sentenza appellata sulla scorta dei motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento impugnato, previa, occorrendo, disapplicazione o disapplicazione in parte qua degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), della L. 220/2010, nei loro profili di non conformità al diritto dell'Unione Europea di cui in narrativa;
5) in via gradata, riformare la sentenza appellata sulla scorta dei motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento impugnato nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 504/1998;
6) in via ulteriormente gradata , riformare la sentenza appellata in merito alla statuizione sulle spese, poiché illegittimamente ed erroneamente liquidate in favore dell'Amministrazione per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992.
Controdeduzioni
In via preliminare, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi esposti a sostegno del medesimo, atteso che l'appellante si limita a ribadire puramente e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi giudici, senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum. Ciò, infatti, viola la lettera e la logica dell'art. 53 del D.Lgs. n. 542/1992.
Le norme fiscali in esame si rivelano assolutamente ossequiose del principio di parità di trattamento e non esiste alcun “enforcement” fiscale nei confronti di Ricorrente_2. Diversamente opinando, laddove l'imposta unica sulle scommesse fosse stata intesa come riferibile soltanto ai concessionari nazionali, si sarebbe determinata una evidente discriminazione rovesciata, proprio in danno degli operatori legali (nazionali o esteri, non importa), a tutto vantaggio di quelli illegali (nazionali o esteri, anche qui non importa).
Replica analiticamente ai motivi di appello e così conclude:
- non accogliere le richieste di parte appellante di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
27 del Decreto-Legge 137/2020 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che per le ragioni sopra indicate nessuna violazione dei principi costituzionali si ravvisa dall'applicazione della citata norma;
- non accogliere le richieste di parte appellante di sospensione del giudizio per ottenere pronunce dalla
CGUE, atteso che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza, chiara ed ampiamente esaustiva, del 26 febbraio 2020 ha respinto la domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 52,
56 e 57 TFUE nonché sulla interpretazione dei principi di non discriminazione in materia fiscale e di parità di trattamento, come da ultimo anche chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18625/2024, pubblicata il 08/07/2024;
e nel merito:
- rigettare l'atto in appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza adottata dal giudice di primo grado;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore di questa
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, calcolate secondo i criteri e i valori della tabella 24 del D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, e in applicazione dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 546/92 (Sentenza
Cassazione Civile n. 24675/2011 – Sentenza Cassazione Civile n. 23055/2019 – Ordinanza Cassazione
Civile n. 10495/2024 – Ordinanza Cassazione Civile n. 24033/2024).
Memoria illustrativa di parte appellante
Insiste e chiede in subordine di poter assolvere integralmente al pagamento dell'imposta unica ai sensi del
D.Lgs. 504/98 in veste di unico obbligato in via principale e di invitare alla rideterminazione del tributo in tal senso ADM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che il ricorso si dipana per ben 87 pagine (cui peraltro si aggiungono altre 16 pagine di note illustrative), in palese violazione del dovere di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 c.p.c.
e del D.M. 110/2023. Tale sovrabbondanza espositiva, non giustificata dalla novità della materia del contendere, impone a questa Corte di concentrare il vaglio giurisdizionale sui soli profili di censura effettivamente intellegibili, con le conseguenze di rito in ordine alla liquidazione delle spese legali.
L'appello è infondato.
La regolamentazione legislativa della materia in esame è fornita principalmente dal d.lgs. n. 504/1998
(“Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998 n. 288”), il cui art. 1 ne fissa l'ambito di applicazione ai “concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero”.
L'odierna controversia si colloca all'interno di un considerevole contenzioso instaurato dalla società appellante in tutta Italia, che ha già prodotto molte sentenze di merito favorevoli all'Ufficio. L'orientamento
è ormai consolidato. Ciò posto, con riguardo al caso in esame, sinteticamente:
l. Le questioni pregiudiziali sollevate dagli appellanti sono state già oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte delle Corti di merito, tra cui questa (per il solo anno 2025, cfr. Corte di giustizia tributaria del Lazio nn. 3175, 3179, 3631, 4814, 5117, 5525, 5526, 6890, 6919 e 6935) e della Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante, Cass. nn. 24349/2024;
8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021,
9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021); tutte le decisioni sopra indicate, le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate, hanno sconfessato le tesi della Ricorrente_2.
Con la sentenza n. 27 del 23 gennaio 2018 la Corte costituzionale, inoltre, anche per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, con riferimento all'ambito soggettivo ed oggettivo dell'imposta, ha affermato che del tributo rispondono i bookmaker, con o senza concessione, in base al combinato disposto degli artt. 3 del d. lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della I. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
La responsabilità solidale delle ricevitorie è stata fatta tuttavia salva solo a partire dal 2011.
Anche la Corte di Giustizia Europea si è definitivamente pronunciata in argomento, con le sentenze 22 gennaio 2015 (causa C- 463/13), 28 gennaio 2016 (causa C-375/14) e 26 febbraio 2020 (causa C-788/18), precisando come debbano essere interpretati gli artt. 49 e 56 TFUE per quanto concerne il principio di parità di trattamento e il concetto di disposizione nazionale restrittiva.
Il dispositivo di quest'ultima sentenza, in particolare, è chiarissimo: “L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta unica sulle scommesse i Centri di Trasmissione Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse”.
La legge n. 190 del 2014 ha infine disposto che sono soggetti al pagamento dell'imposta unica tutti coloro che raccolgono scommesse in Italia, senza distinguere tra chi è autorizzato alla raccolta e chi opera abusivamente.
Nella fattispecie non si è dunque rilevata alcuna violazione di principi della normativa unionale o nazionale.
Non vi è quindi ragione di sospendere il giudizio con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE
o di sollevare le questioni di legittimità costituzionale ipotizzate, completamente destituite di fondamento.
II. Anche le questioni preliminari sono infondate.
Non si riscontra l'omessa pronuncia lamentata in relazione alle questioni dell'erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'Ufficio impositore, della nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, della nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di motivazione.
Tali eccezioni sono state respinte, anche implicitamente per assorbimento, enunciando l'atto originariamente impugnato i presupposti e le condizioni applicative dell'imposizione, nonché la procedura seguita, ricavabile altresì dalle norme richiamate nel corpo dell'atto stesso (artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/98) oltreché dal processo verbale di constatazione, già notificato alla parte, integralmente richiamato ai fini della motivazione dello stesso avviso di accertamento;
né risulta violato l'art. 7 dello Statuto del Contribuente per non essere state esplicitate a sufficienza le modalità di presentazione del ricorso, evincendosi, invece, dalla lettura dell'atto impositivo, che siano state fornite tutte le istruzioni per procedere alla impugnazione dello stesso. III. Per quanto riguarda i motivi 1-5 - inerenti il presupposto soggettivo dell'imposta, il presupposto territoriale dell'imposta, la presunta incompatibilità della normativa fiscale italiana con il diritto eurounitario, le supposte violazioni della libertà di prestazione dei servizi e della parità di trattamento, la possibile applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza - gli stessi appaiono artificiosamente frammentati e ripetuti, rappresentando varianti delle questioni pregiudiziali e preliminari già affrontate e ritenute prive di fondamento anche dalla copiosa giurisprudenza sopra richiamata. Tali eccezioni devono comunque ritenersi implicitamente rigettate dalla sentenza di primo grado, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione in fatto e in diritto evidenziata, la quale delinea un quadro giuridico di per sé esaustivo e risolutivo della controversia.
IV. Infine anche il sesto motivo, relativo alle spese del giudizio di primo grado, è infondato.
Parte appellante mostra di ignorare che in base all'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza".
V. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sezione 11
Visti gli art. 52 e ss. D.Lgs. 546/92
respinge l'appello del contribuente, che condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €. 4.800,00 oltre accessori di legge.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore
CA RI BL
Il Presidente Franco Lunerti
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BLASI LU MARIA, Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6430/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - codice fiscale
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 4 - Sede Gaeta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 490/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 21/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO150007369U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La YB Ricorrente_2 e la Sig.ra Ricorrente_1 si opponevano all'avviso di accertamento n. MUO150007369U portante una maggiore pretesa erariale relativamente all'anno 2015, la prima nella sua qualità di coobbligata della seconda. Era stata eseguita una verifica ai fini dell'imposta unica sulle scommesse e sui concorsi pronostici di cui al D.Lgs. 504/1998, pervenendo a determinare maggiori imposte pari ad
€ 72.016,52 e sanzioni amministrative nella misura del 120%.
Contestavano violazioni di natura costituzionale e dei diritti europei;
la violazione dell'art. 1, comma 66, L.
220/2010 - in quanto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha provato che il CTD abbia gestito la scommessa e quindi che abbia rivestito la qualifica di soggetto passivo dell'imposta - e il difetto di motivazione e di prova, anche con riferimento all'omessa allegazione della traduzione in lingua inglese dell'avviso.
Eccepivano che il CTD si limita a trasmettere semplicemente proposte e che interviene all'inizio ed alla fine della filiera scommettitoria. Lamentavano l'applicazione della L. 220/2010 che in effetti era entrata in vigore solo dal 1 gennaio 2011. Riferivano anche di una decisione in materia del C.d.S.. Chiedevano l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il Lazio, precisando che nessuna contestazione era stata mossa circa il metodo di ricostruzione della base imponibile e non era stata posta in dubbio la circostanza che le Parti ricorrenti non avessero provveduto ad effettuare alcun versamento a titolo di imposta unica sulle scommesse. Ad ogni modo, contrastava tutte le tesi esposte dalle Parti ricorrenti, specie quanto al fondamento impositivo legittimo nei confronti dei destinatari degli avvisi qui impugnati. Chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di primo grado, dopo aver atteso la sentenza della Corte di Giustizia Europea in tema, rigettava il ricorso e condannava la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 5.000, oltre oneri di legge.
Motivi di appello
IN VIA PREGIUDIZIALE
Nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 DL 137/2020 in relazione agli art. 3, 24 e 111 Cost., art. 35 d.lgs 546/92, anche con riferimento all'art. 6 CEDU e all'art. 117 Cost.
IN VIA ANCORA PREGIUDIZIALE Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64: equiparazione del gioco lecito (applicazione dell'imposta unica prevista della legge 504/1998) al gioco illecito (applicazione dell'imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010).
IN VIA SEMPRE PREGIUDIZIALE
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione.
IN VIA PRELIMINARE
A) Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione all'annullamento dell'avviso di accertamento a seguito di erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'ufficio impositore.
B) Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Insufficiente indicazione delle modalità per la presentazione del ricorso.
C) Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di motivazione. Violazione dell'art. 24 Costituzione
I. PRIMO MOTIVO . Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta.
II. SECONDO MOTIVO. Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia in relazione alla violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta.
III. TERZO MOTIVO. Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018 - Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario.
IV. QUARTO MOTIVO . Erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/1998.
V. QUINTO MOTIVO. Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma
1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
VI. SESTO MOTIVO. Sulla condanna alle spese di lite. Violazione degli artt. 12, 15 D. Lgs. 546/1992 e 91,
92 c.p.c. .
Chiede
1) in via pregiudiziale, si eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e si chiede di sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27
DL 137/2020 in relazione agli art. 3, 24 e 111 Cost., art. 35 D.Lgs 546/92, anche con riferimento all'art. 6
CEDU e all'art. 117 Cost.;
2) in via ancora pregiudiziale, richiamata la ratio legis della Legge 220/2010 posta a fondamento dell'Avviso di Accertamento oggi impugnato, riformare la sentenza impugnata per l'illegittimità dell'avviso di accertamento e, segnatamente per insussistenza dei presupposti applicativi della Legge del 2010; 3) in via sempre pregiudiziale alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 e degli evidenti profili di incompatibilità con il diritto eurounitario si chiede di
3.1) sospendere il giudizio dinanzi a sé, con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, per ricevere risposta al seguente quesito di diritto che potrebbe presentare il seguente tenore
«Se gli artt. 52, 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, ed i principi di parità di trattamento e non discriminazione, ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana contenuta negli artt.
1-3 del D.
Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011 e, con riferimento all'annualità dal 2015 in poi, anche nell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell'Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Ricorrente_2 ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell'Imposta Unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con la media – dal 2015 in poi applicato il triplo della base imponibile - della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento».
3.2) sospendere il giudizio dinanzi a sé e sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
1) in via preliminare riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare nullo e/o annullare l'Avviso per erronea determinazione dell'imposta unica, per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 nonché per difetto assoluto di motivazione in violazione dell'art. 24 Cost.;
4) in via principale , riformare la sentenza appellata sulla scorta dei motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento impugnato, previa, occorrendo, disapplicazione o disapplicazione in parte qua degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 504/1998 e 1, comma 66, lett. b), della L. 220/2010, nei loro profili di non conformità al diritto dell'Unione Europea di cui in narrativa;
5) in via gradata, riformare la sentenza appellata sulla scorta dei motivi dedotti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di accertamento impugnato nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 504/1998;
6) in via ulteriormente gradata , riformare la sentenza appellata in merito alla statuizione sulle spese, poiché illegittimamente ed erroneamente liquidate in favore dell'Amministrazione per i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
Si chiede, inoltre, la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992.
Controdeduzioni
In via preliminare, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi esposti a sostegno del medesimo, atteso che l'appellante si limita a ribadire puramente e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi giudici, senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum. Ciò, infatti, viola la lettera e la logica dell'art. 53 del D.Lgs. n. 542/1992.
Le norme fiscali in esame si rivelano assolutamente ossequiose del principio di parità di trattamento e non esiste alcun “enforcement” fiscale nei confronti di Ricorrente_2. Diversamente opinando, laddove l'imposta unica sulle scommesse fosse stata intesa come riferibile soltanto ai concessionari nazionali, si sarebbe determinata una evidente discriminazione rovesciata, proprio in danno degli operatori legali (nazionali o esteri, non importa), a tutto vantaggio di quelli illegali (nazionali o esteri, anche qui non importa).
Replica analiticamente ai motivi di appello e così conclude:
- non accogliere le richieste di parte appellante di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
27 del Decreto-Legge 137/2020 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che per le ragioni sopra indicate nessuna violazione dei principi costituzionali si ravvisa dall'applicazione della citata norma;
- non accogliere le richieste di parte appellante di sospensione del giudizio per ottenere pronunce dalla
CGUE, atteso che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza, chiara ed ampiamente esaustiva, del 26 febbraio 2020 ha respinto la domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 52,
56 e 57 TFUE nonché sulla interpretazione dei principi di non discriminazione in materia fiscale e di parità di trattamento, come da ultimo anche chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18625/2024, pubblicata il 08/07/2024;
e nel merito:
- rigettare l'atto in appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza adottata dal giudice di primo grado;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore di questa
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, calcolate secondo i criteri e i valori della tabella 24 del D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, e in applicazione dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 546/92 (Sentenza
Cassazione Civile n. 24675/2011 – Sentenza Cassazione Civile n. 23055/2019 – Ordinanza Cassazione
Civile n. 10495/2024 – Ordinanza Cassazione Civile n. 24033/2024).
Memoria illustrativa di parte appellante
Insiste e chiede in subordine di poter assolvere integralmente al pagamento dell'imposta unica ai sensi del
D.Lgs. 504/98 in veste di unico obbligato in via principale e di invitare alla rideterminazione del tributo in tal senso ADM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che il ricorso si dipana per ben 87 pagine (cui peraltro si aggiungono altre 16 pagine di note illustrative), in palese violazione del dovere di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 c.p.c.
e del D.M. 110/2023. Tale sovrabbondanza espositiva, non giustificata dalla novità della materia del contendere, impone a questa Corte di concentrare il vaglio giurisdizionale sui soli profili di censura effettivamente intellegibili, con le conseguenze di rito in ordine alla liquidazione delle spese legali.
L'appello è infondato.
La regolamentazione legislativa della materia in esame è fornita principalmente dal d.lgs. n. 504/1998
(“Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998 n. 288”), il cui art. 1 ne fissa l'ambito di applicazione ai “concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero”.
L'odierna controversia si colloca all'interno di un considerevole contenzioso instaurato dalla società appellante in tutta Italia, che ha già prodotto molte sentenze di merito favorevoli all'Ufficio. L'orientamento
è ormai consolidato. Ciò posto, con riguardo al caso in esame, sinteticamente:
l. Le questioni pregiudiziali sollevate dagli appellanti sono state già oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte delle Corti di merito, tra cui questa (per il solo anno 2025, cfr. Corte di giustizia tributaria del Lazio nn. 3175, 3179, 3631, 4814, 5117, 5525, 5526, 6890, 6919 e 6935) e della Corte di Cassazione, a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante, Cass. nn. 24349/2024;
8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021,
9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021); tutte le decisioni sopra indicate, le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate, hanno sconfessato le tesi della Ricorrente_2.
Con la sentenza n. 27 del 23 gennaio 2018 la Corte costituzionale, inoltre, anche per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, con riferimento all'ambito soggettivo ed oggettivo dell'imposta, ha affermato che del tributo rispondono i bookmaker, con o senza concessione, in base al combinato disposto degli artt. 3 del d. lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della I. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
La responsabilità solidale delle ricevitorie è stata fatta tuttavia salva solo a partire dal 2011.
Anche la Corte di Giustizia Europea si è definitivamente pronunciata in argomento, con le sentenze 22 gennaio 2015 (causa C- 463/13), 28 gennaio 2016 (causa C-375/14) e 26 febbraio 2020 (causa C-788/18), precisando come debbano essere interpretati gli artt. 49 e 56 TFUE per quanto concerne il principio di parità di trattamento e il concetto di disposizione nazionale restrittiva.
Il dispositivo di quest'ultima sentenza, in particolare, è chiarissimo: “L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta unica sulle scommesse i Centri di Trasmissione Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse”.
La legge n. 190 del 2014 ha infine disposto che sono soggetti al pagamento dell'imposta unica tutti coloro che raccolgono scommesse in Italia, senza distinguere tra chi è autorizzato alla raccolta e chi opera abusivamente.
Nella fattispecie non si è dunque rilevata alcuna violazione di principi della normativa unionale o nazionale.
Non vi è quindi ragione di sospendere il giudizio con un nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE
o di sollevare le questioni di legittimità costituzionale ipotizzate, completamente destituite di fondamento.
II. Anche le questioni preliminari sono infondate.
Non si riscontra l'omessa pronuncia lamentata in relazione alle questioni dell'erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'Ufficio impositore, della nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, della nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di motivazione.
Tali eccezioni sono state respinte, anche implicitamente per assorbimento, enunciando l'atto originariamente impugnato i presupposti e le condizioni applicative dell'imposizione, nonché la procedura seguita, ricavabile altresì dalle norme richiamate nel corpo dell'atto stesso (artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/98) oltreché dal processo verbale di constatazione, già notificato alla parte, integralmente richiamato ai fini della motivazione dello stesso avviso di accertamento;
né risulta violato l'art. 7 dello Statuto del Contribuente per non essere state esplicitate a sufficienza le modalità di presentazione del ricorso, evincendosi, invece, dalla lettura dell'atto impositivo, che siano state fornite tutte le istruzioni per procedere alla impugnazione dello stesso. III. Per quanto riguarda i motivi 1-5 - inerenti il presupposto soggettivo dell'imposta, il presupposto territoriale dell'imposta, la presunta incompatibilità della normativa fiscale italiana con il diritto eurounitario, le supposte violazioni della libertà di prestazione dei servizi e della parità di trattamento, la possibile applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza - gli stessi appaiono artificiosamente frammentati e ripetuti, rappresentando varianti delle questioni pregiudiziali e preliminari già affrontate e ritenute prive di fondamento anche dalla copiosa giurisprudenza sopra richiamata. Tali eccezioni devono comunque ritenersi implicitamente rigettate dalla sentenza di primo grado, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione in fatto e in diritto evidenziata, la quale delinea un quadro giuridico di per sé esaustivo e risolutivo della controversia.
IV. Infine anche il sesto motivo, relativo alle spese del giudizio di primo grado, è infondato.
Parte appellante mostra di ignorare che in base all'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza".
V. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sezione 11
Visti gli art. 52 e ss. D.Lgs. 546/92
respinge l'appello del contribuente, che condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €. 4.800,00 oltre accessori di legge.
Roma, 10 dicembre 2025
Il Giudice estensore
CA RI BL
Il Presidente Franco Lunerti