Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 717
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di natura costituzionale e dei diritti europei

    La Corte ritiene che la normativa fiscale italiana sia conforme ai principi dell'Unione Europea e alla Costituzione, citando la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 1, comma 66, L. 220/2010

    La Corte riafferma che i bookmaker, con o senza concessione, sono responsabili del tributo, e la responsabilità solidale delle ricevitorie è salva dal 2011. La legge n. 190 del 2014 estende l'obbligo a tutti coloro che raccolgono scommesse in Italia.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e di prova

    Le eccezioni relative al difetto di motivazione e alla violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente sono respinte, poiché l'atto impositivo espone i presupposti e le condizioni applicative dell'imposizione, richiamando le norme pertinenti e il processo verbale di constatazione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010

    La Corte ritiene che la normativa sia conforme al diritto europeo e nazionale, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Cassazione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE e principi di parità di trattamento e non discriminazione

    La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 26 febbraio 2020, ha chiarito che l'articolo 56 TFUE non osta a una normativa nazionale che assoggetti ad imposta unica sulle scommesse i Centri di Trasmissione Dati stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori di scommesse stabiliti in un altro Stato membro.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia

    La Corte afferma che tali eccezioni sono state respinte, anche implicitamente, poiché l'atto impositivo conteneva i presupposti e le condizioni applicative dell'imposizione.

  • Rigettato
    Presupposto soggettivo dell'Imposta

    Le questioni relative al presupposto soggettivo sono considerate infondate e ripetitive di quelle già affrontate, ritenute prive di fondamento dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Presupposto territoriale dell'Imposta

    Le questioni relative al presupposto territoriale sono considerate infondate e ripetitive di quelle già affrontate, ritenute prive di fondamento dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Incompatibilità della normativa fiscale italiana con il diritto eurounitario

    La Corte Costituzionale ha affermato che la normativa è conforme ai principi costituzionali. La Corte di Giustizia Europea ha altresì chiarito l'interpretazione degli articoli pertinenti del TFUE.

  • Rigettato
    Violazione della libertà di prestazione dei servizi e principi eurounitari

    La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la normativa nazionale non è in contrasto con tali principi.

  • Rigettato
    Applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza

    Le eccezioni relative all'incertezza normativa sono considerate infondate e ripetitive di quelle già affrontate, ritenute prive di fondamento dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    La Corte riafferma la correttezza della condanna alle spese, citando la normativa applicabile per la liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore.

  • Rigettato
    Richiesta di sospensione del giudizio e rinvio pregiudiziale alla CGUE

    La Corte ritiene infondata tale richiesta, poiché la CGUE si è già pronunciata in modo esaustivo sulla materia.

  • Rigettato
    Richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale

    La Corte ritiene infondata tale richiesta, poiché non ravvisa violazioni dei principi costituzionali.

  • Rigettato
    Annullamento dell'avviso di accertamento per erronea determinazione dell'imposta unica

    Le eccezioni relative all'erronea determinazione dell'imposta sono state respinte.

  • Rigettato
    Annullamento dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di motivazione

    Le eccezioni relative al difetto di motivazione sono state respinte.

  • Rigettato
    Annullamento dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente

    Le eccezioni relative all'art. 7 dello Statuto sono state respinte, poiché l'atto impositivo forniva le istruzioni necessarie.

  • Rigettato
    Disapplicazione delle norme fiscali italiane per non conformità al diritto dell'Unione Europea

    La Corte ritiene che la normativa sia conforme al diritto dell'Unione Europea, come chiarito dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Annullamento dell'avviso di accertamento nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni

    Le eccezioni relative alle sanzioni sono considerate infondate e ripetitive di quelle già affrontate, ritenute prive di fondamento dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Riforma della statuizione sulle spese di lite

    La Corte riafferma la correttezza della condanna alle spese, citando la normativa applicabile.

  • Rigettato
    Domanda di pagamento dell'imposta unica come unico obbligato

    La Corte respinge l'appello nel suo complesso, confermando la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 717
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 717
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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