Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 22989/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22989/2022 RGAC e vertente
TRA
in persona del Rettore p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in al Corso Umberto I 40 presso l'avv. Simonetta Varvaro, dalla quale Pt_1
è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
residente in [...] CP_1
residente in [...] Controparte_2 Pt_1
CONVENUTI
Oggetto: Azione di rivendicazione, ed altro
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
L ha convenuto nel presente giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo: “1. Preliminarmente accertare e dichiarare l'inesistenza
[...] Controparte_2
pagina 1 di 4
2. sempre preliminarmente, dichiarare la nullità assoluta della trascrizione della stessa, riportata nei Registri immobiliari di al n 13872 del registro generale e al n. 10011 del registro particolare del Pt_1 03.07.2020, in quanto trovante origine in un titolo inesistente, ordinando all''Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Napoli-Territorio-Servizio di pubblicità immobiliare di NA1, in persona del
Conservatore p.t., di procedere alla sua cancellazione, con esonero di responsabilità per tale incombente;
3. ancora preliminarmente, dichiarare ed accertare, anche ai sensi dell'art. 948 c.c., che la particella n. 153, del foglio 52 del Nuovo catasto terreni di a seguito del decreto di esproprio di Pt_1 cui in premessa, dell'atto di regolamento dei confini per Notaio e delle successive variazioni Per_1 per frazionamenti, come indicati in premessa, è di proprietà esclusiva dell' Parte_1 e, per l'effetto, dichiarare la nullità assoluta della voltura eseguita, presso l'
[...] [...]
in data 03.07.2020 a mezzo Controparte_3 presentazione sempre del 03.07.2020, di nuovo mappale, del 3.7.2020, prot.NA0122555, in atti dal
03.7.2020 (n.122555.1/2020), con soppressione della particella 595 e ripristino della particella 153 in ditta;
4. dichiarare la inopponibilità, alla Parte_1 [...]
dell'eventuale contratto di locazione, sottoscritto in data 5.6.2020 (ovvero Parte_1 in qualsiasi altra data), fra il sig. nato a [...] [...], residente a [...] Pt_1 Tobruk 29, con , in quanto stipulato a “non domino” e, quindi, senza titolo. 5. Persona_2 accertare e dichiarare la detenzione illegittima e senza causa di detta particella 153 da parte sia della sig.ra sia dell' e, per l'effetto ordinare agli stessi di lasciare Controparte_2 CP_1 immediatamente, e senza dilazioni detta area immobiliare, anche ai sensi dell'art. 948 c.c.; 6. condannarsi essa convenuta a rivalere l' Controparte_2 Parte_1 dei danni provocati dalla abusiva occupazione di cui si chiede la liquidazione equitativa, e degli eventuali danni che dovessero provenire dal mancato inizio dei lavori appaltati;
7. condannare i convenuti, per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”; i convenuti sono rimasti contumaci, ed ora la causa va decisa.
Con atto dell'8/3/1963 trascritto in data 18/4/1963, il Prefetto di Napoli ha espropriato in favore dell una porzione di terreno di mq 12.200 sita in Parte_1
sez San Carlo all'Arena, in catasto partita 3098 foglio 18 mappa 36 sub A. La Pt_1 predetta particella viene poi frazionata in tre nuove particelle del Foglio Terreni 52, tra le quali la 62n di mq 2.000, come da tabella di frazionamento allegata ad un atto di regolamento di confini dell'area espropriata per notaio del 31/8/1967; ancora Per_1 successivamente, in data 30/12/1968 il Catasto riordina la numerazione delle particelle, e la 62n diviene la 153 del foglio 52 del NCT, di mq 2.280; infine, a seguito di un ulteriore frazionamento del 27/5/1986 la particella del NCT foglio 52 n. 153 passa ad una superfice di mq 2247: è il terreno rivendicato in questa sede dall Parte_1
Su istanza di la particella 153 diviene 593, per poter essere destinata Controparte_2 all'uso di parcheggio a cielo aperto.
Presso l'Agenzia delle Entrate/Conservatoria dei RR.II. di 1, risulta trascritta in Pt_1 data 3/7/2020 quella che apparentemente è una sentenza di questo Tribunale datata 17/11/1998 emessa nel giudizio iscritto al n. 599416/1998 tra nata a Controparte_2 il 29/7/1956 indicata come “ricorrente” e una “parte resistente ignota e/o Pt_1 contumace” nei cui confronti “pertanto si procede come previsto dall'art. 171 e ss pagina 2 di 4 C.P.C.” – colla quale si dichiarava usucapito da parte della ricorrente il terreno sito in in catasto terreni al foglio 52 part. 153: quello che è pervenuto all'Università Pt_1 attrice tramite i passaggi sopra elencati. Gli artt. 171 e seguenti cpc non disciplinano la notificazione degli atti, e nel testo del documento denominato “sentenza” non si indica quale procedimento notificatorio sarebbe stato seguito per costituire il contraddittorio in quel processo – procedimento che, in ipotesi, potesse giustificare un'azione promossa nei confronti di una controparte ignota. D'altro canto, il proprietario del terreno in questione risulta agevolmente identificabile nell' quindi non si vede per Parte_1 quale ragione non sia stata convenuta nell'azione di usucapione. Pertanto, la sentenza pur trascritta deve considerarsi inesistente perché emessa in carenza assoluta di contraddittorio e quindi inopponibile all' Ciò, naturalmente, Parte_1 ammesso che si tratti effettivamente di una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, - il che però non pare, considerate le numerose anomalie del documento, a partire dall'abnorme numero di ruolo indicato per la causa (599416, un numero di cause che per fatto notorio non è mai stato iscritto a ruolo in un solo anno presso il Tribunale di Napoli: circa 600.000 cause, significherebbe più di una ogni due abitanti della città in un solo anno), per seguire con la presenza nel collegio giudicante di due giudici relatori. Comunque, l'Ufficio Cronologico del Tribunale di Napoli ha comunicato alla difesa di parte attrice che nell'anno 1998 non risulta emessa alcuna sentenza che abbia come parte
Controparte_2
Con una raccomandata del novembre 2018 tramite un legale, contattò Controparte_2
l' rivendicando di essere proprietaria del terreno in alla Via Parte_1 Pt_1
Toscanella in CT foglio 52 part. 153 “avendo a favore una sentenza di usucapione ed un atto di compravendita e decine di testimoni a favore”. In data 14/3/2019 CP_2 sporse denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli nei confronti
[...] dell per i reati di truffa ed appropriazione indebita relativamente al Parte_1 terreno foglio 52 part. 153, a suo dire ingiustamente rivendicato dall'ente – anche se, stranamente, si dichiarava di averlo acquistato da , al quale sarebbe Persona_3 precedentemente pervenuto con la sentenza di usucapione del 17/11/1998 (mentre nel documento denominato sentenza in atti, si ripete, risulta attrice . Da Controparte_2 una relazione si servizio della PS di Napoli/Arenella del 14/9/2020 emerge che l'area in questione, adibita a parcheggio, venne affittata da ad , Controparte_2 CP_1 che agli agenti, per giustificare la legittimità della propria detenzione, mostrò il documento denominato “sentenza” di usucapione.
Per quanto detto, la domanda dell'ente attore va pienamente accolta, dichiarando invalidi i titoli in base ai quali i convenuti detengono il bene in questione e condannando i convenuti a rilasciare l'immobile; danni non ne sono stati dimostrati (si sarebbe dovuto dimostrare che l'occupazione abbia rinviato le opere progettate sull'area, ma ciò non è stato dimostrato). le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
pagina 3 di 4
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 22989/2022 RGAC tra:
attrice; e Parte_1 CP_1 Controparte_2 convenuti;
così provvede: 1) Dichiara inesistente la sentenza indicata in nota di trascrizione n.13872 reg. gen. e n. 10011 reg, part. presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 1, e dichiara Pt_1 nulla la suddetta trascrizione, ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di cancellarla;
2) Dichiara che la particella 153 del foglio 52 del NCT di appartiene Pt_1 all' e dichiara nulla la voltura eseguita in Parte_1
NCT colla quale la particella 153 è stata trasformata in 593; 3) Condanna i convenuti a rilasciare immediatamente in favore dell' Parte_1
[..
il terreno in NCT di al foglio 52 part. 153; Pt_1
4) Condanna i convenuti a rimborsare all le Parte_1 spese del giudizio, che liquida in € 575 per esborsi ed € 10.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 30/3/2025 Il giudice unico
pagina 4 di 4