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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/10/2024, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Alberto BINETTI consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 707 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni della sola appellante in riassunzione all'udienza del 28 giugno
2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), elett.te domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Milano, alla via S. D'Orsenigo n. 22, presso lo studio degli avv.ti Marco
Andrea Caione e Giuseppe Macrì che la rappresentano e difendono come da procura prodotta con l'atto di citazione in appello in riassunzione;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
( ), Controparte_1 P.IVA_2
contumace;
APPELLATA NEL GIUDIZIO RIASSUNTO oggetto: azione revocatoria fallimentare
Conclusioni
All'udienza del 28 giugno 2024 i procuratori dell'appellante in riassunzione hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1062/2017, pubblicata il 27 febbraio 2017, il Tribunale di
Bari accolto la domanda proposta dal fallimento , CP_1 Controparte_1 dichiarando inefficace, nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., versamenti effettuati a favore della Parte_1 dell'ammontare di € 20.519,76, condannando la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della detta somma, incrementata degli accessori, ed a rifondergli le spese di lite.
Per ciò che rileva nella presente sede, il primo giudice aveva disatteso l'eccezione di decadenza sollevata dalla ai sensi Parte_1 dell'art. 69 bis l.f., introdotto dalla riforma della legge fallimentare e poi modificato dalla l. 134/2012. Tanto perché ha ritenuto di applicare il principio secondo cui il termine annuale per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 67, comma 2, l.f., in caso di fallimento consecutivo al concordato preventivo, in virtù del principio della consecutio nelle procedure concorsuali, deve essere computato a ritroso dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Per cui l'attore non era incorso in alcuna decadenza, avendo proposto la domanda nel termine quinquennale dalla dichiarazione di fallimento, nel rispetto della normativa vigente alla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.
Per la medesima ragione è stata disattesa l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 67 l.f., posto che l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nel quinquennio decorrente dal 16 marzo 2010, data di dichiarazione del fallimento.
Rigettate le eccezioni sollevate dalla convenuta, il Tribunale, affermata la ricorrenza degli elementi soggettivi ed oggettivi, ha accolto la domanda del fallimento.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1808/2019, pubblicata il 29 agosto 2019, ha respinto l'appello proposto dalla Parte_1
pag. 2/8 che ha condannato a rifondere le spese di lite in favore del fallimento
[...]
. Controparte_1
Ha condiviso la decisione del Tribunale di ritenere inapplicabile la novella
“nell'ipotesi di fallimento dichiarato dopo la modifica, operata con il d.l. n.
35 cit., dell'art. 67 l.fall. ma in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo precedente… attesa l'unitarietà giuridica dell'intera procedura”, per cui opera “la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore al concordato, senza che al giudice della revocatoria sia consentito sindacare la legittimità di tale ammissione, rilevando soltanto il fatto che un'ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata;
in tal senso, infatti, la successiva dichiarazione del fallimento rileva come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza, già a fondamento dell'ammissione al concordato preventivo (v. Sez. 1^ n. 8439-
12, n. 18437-10) (così ex plurimis, Cassazione civile, sez. I 29/03/2016 n.
6045)”.
Dunque, poiché l'azione è stata proposta entro cinque anni dalla dichiarazione di fallimento, non si è maturata la prescrizione.
Ha, poi, ritenuto sussistente la scientia decoctionis.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Parte_1
Cassazione e la Suprema Corte, con ordinanza n. 3606/2022, pubblicata il 4 febbraio 2022, ha cassato la decisione gravata con rinvio alla Corte di
Appello di Bari per la definizione del giudizio, anche in relazione alle spese di lite.
La Corte regolatrice ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso ed assorbito il terzo.
La ricorrente ha dedotto “la violazione degli artt. 2903 e 2934 c.c., nonché dell'art. 66 l. fall., per non avere la corte d'appello, facendo confusione tra decadenza e prescrizione, ritenuto prescritta l'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela nel 2015 con riguardo ad atti compiuti nel 2004” e denunciato “la violazione dell'art. 69-bis l. fall., dell'art. 150, d. lgs. 5/2006 e dell'art. 12 prel., segnalando l'impropria
pag. 3/8 applicazione del principio della consecutio tra concordato aperto prima della riforma del d. lgs. 5/2005 e fallimento aperto successivamente, nonostante la chiara norma transitoria di cui all'art. 150 cit.”.
Il giudice di legittimità ha affermato che “stante l'inequivocabile tenore della specifica disposizione transitoria implicata, non sussistano convincenti ragioni per discostarsi dall'orientamento per cui “l'art. 150 del
d. lgs. N. 5 del 2006, nel prevedere che le procedure fallimentari e di concordato pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo restano soggette alla legge fallimentare anteriore, valorizza in via esclusiva, ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, la data di deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, senza che assuma rilievo alcuno, sul piano della disciplina processuale applicabile,
l'eventuale consecuzione tra procedure” (Cass. 6506/2020, che ha perciò confermato la decadenza dalla revocatoria ex art. 69-bis l. fall., ancorchè il fallimento, intervenuto sotto il vigore delle nuove disposizioni, fosse stato preceduto, nella vigenza delle precedenti, dall'ammissione della debitrice all'amministrazione controllata e al concordato preventivo)”.
Perciò è rimasta assorbita la contestazione fondata sulla violazione dell'art. 67 l. fall., nella nuova formulazione.
La causa è stata riassunta dalla che ha sollecitato Parte_1
il rigetto della domanda proposta dal fallimento , Controparte_1
che ha omesso di costituirsi in giudizio sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
E' opportuno rammentare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio, quale è quello di specie) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di pag. 4/8 cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. 2021/n. 15143; Conforme Cass. 2017/n. 10009).
Più in particolare, si è affermato che nel giudizio di rinvio la sentenza di primo grado riformata in appello non passa in giudicato ma viene sostituita dalla sentenza di secondo grado, che a sua volta cade nei punti direttamente o indirettamente investiti dalla Suprema Corte e solo, nei punti non investiti dal giudice di legittimità, può considerarsi passata in giudicato (cfr. Cass.
2001/n. 3475, Cass. 2000/n. 14892; Cass. 1994/n. 5901).
Non è, ancora, superfluo rammentare che nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio (cfr.
Cass. 2022/n. 8773).
Quanto, poi, al perimetro obiettivo della lite, si assume pacificamente che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione,
pag. 5/8 senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio;
ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno (cfr. Cass. 2019/n. 4070; Cass. 2015/n. 24336; Cass. 1963/n. 1).
È inteso, poi, che il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (cfr. Cass. 2022/n.7091).
Resta fermo il fatto che il giudizio di rinvio è un giudizio “chiuso” nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass. 2019/n. 5137).
All'esito della pronuncia della Suprema Corte, la domanda proposta dal fallimento deve essere rigettata.
I pagamenti di cui si discute, ai sensi dell'art. 67 l.fall., sono stati effettuati tra il 2 settembre ed il 25 novembre 2004.
pag. 6/8 Il fallimento dell'attrice è stato dichiarato dal Tribunale di Bari, il 16 marzo 2010, a seguito di pronuncia di risoluzione del concordato, ragion per cui deve prendersi atto che al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio (spedita per la notifica a mezzo posta il 6 marzo
2015) tutti i termini di cui all'art. 69 bis l. fall, introdotto dall'art. 55 d. lgs
5/2006 – cui la fattispecie è soggetta, alla luce del principio affermato dalla
Cassazione con l'ordinanza n. 3606/2022, perché il fallimento è intervenuto dopo la sua entrata in vigore – erano ampiamente perenti.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese dell'intero giudizio dovranno gravare sul fallimento, in ragione del criterio della soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo dei diversi gradi in cui esso si è articolato, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. 2018/n. 9064).
Le spese sono liquidate in dispositivo assumendo quale valore della lite quello dei crediti colpiti dalla domanda, pari ad € 20.519,76, in relazione ai valori medi, come aggiornati dal d.m. 55/2014, ad eccezione della fase di istruttoria/trattazione di primo grado, meramente documentale, per cui può liquidarsi l'importo minimo, anche per il primo giudizio di appello, dove si
è avuta la mera partecipazione all'udienza. Per quanto attiene al presente giudizio si ritiene equo considerare importi inferiori a quelli medi, posto che si è risolto nel mero prendere atto della pronuncia della Corte.
È evidente che l'appellata dovrà restituire le somme percepite in esecuzione delle sentenze via via pronunciate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio riassunto dalla dopo la pronuncia dell'ordinanza n. 3606/2022 Parte_1
della Corte di Cassazione, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Dichiara la contumacia del fallimento;
Controparte_1
pag. 7/8 • Rigetta la domanda proposta dal fallimento Controparte_1
;
[...]
• Condanna il fallimento alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore della che liquida, quanto Parte_1
al giudizio di primo grado, 4.237,00 per compenso di avvocato;
quanto al primo giudizio di appello in € 123,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compenso di avvocato;
per il giudizio di Cassazione in 237,00 per esborsi ed € 3.082,00 per compenso di avvocato;
per il presente giudizio
€ 123,00 per spese ed € 4.000,00 per compenso di avvocato;
tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 25 ottobre 2024
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Alberto BINETTI consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 707 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni della sola appellante in riassunzione all'udienza del 28 giugno
2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), elett.te domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Milano, alla via S. D'Orsenigo n. 22, presso lo studio degli avv.ti Marco
Andrea Caione e Giuseppe Macrì che la rappresentano e difendono come da procura prodotta con l'atto di citazione in appello in riassunzione;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
E
( ), Controparte_1 P.IVA_2
contumace;
APPELLATA NEL GIUDIZIO RIASSUNTO oggetto: azione revocatoria fallimentare
Conclusioni
All'udienza del 28 giugno 2024 i procuratori dell'appellante in riassunzione hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1062/2017, pubblicata il 27 febbraio 2017, il Tribunale di
Bari accolto la domanda proposta dal fallimento , CP_1 Controparte_1 dichiarando inefficace, nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., versamenti effettuati a favore della Parte_1 dell'ammontare di € 20.519,76, condannando la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della detta somma, incrementata degli accessori, ed a rifondergli le spese di lite.
Per ciò che rileva nella presente sede, il primo giudice aveva disatteso l'eccezione di decadenza sollevata dalla ai sensi Parte_1 dell'art. 69 bis l.f., introdotto dalla riforma della legge fallimentare e poi modificato dalla l. 134/2012. Tanto perché ha ritenuto di applicare il principio secondo cui il termine annuale per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 67, comma 2, l.f., in caso di fallimento consecutivo al concordato preventivo, in virtù del principio della consecutio nelle procedure concorsuali, deve essere computato a ritroso dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Per cui l'attore non era incorso in alcuna decadenza, avendo proposto la domanda nel termine quinquennale dalla dichiarazione di fallimento, nel rispetto della normativa vigente alla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.
Per la medesima ragione è stata disattesa l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 67 l.f., posto che l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nel quinquennio decorrente dal 16 marzo 2010, data di dichiarazione del fallimento.
Rigettate le eccezioni sollevate dalla convenuta, il Tribunale, affermata la ricorrenza degli elementi soggettivi ed oggettivi, ha accolto la domanda del fallimento.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1808/2019, pubblicata il 29 agosto 2019, ha respinto l'appello proposto dalla Parte_1
pag. 2/8 che ha condannato a rifondere le spese di lite in favore del fallimento
[...]
. Controparte_1
Ha condiviso la decisione del Tribunale di ritenere inapplicabile la novella
“nell'ipotesi di fallimento dichiarato dopo la modifica, operata con il d.l. n.
35 cit., dell'art. 67 l.fall. ma in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo precedente… attesa l'unitarietà giuridica dell'intera procedura”, per cui opera “la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore al concordato, senza che al giudice della revocatoria sia consentito sindacare la legittimità di tale ammissione, rilevando soltanto il fatto che un'ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata;
in tal senso, infatti, la successiva dichiarazione del fallimento rileva come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza, già a fondamento dell'ammissione al concordato preventivo (v. Sez. 1^ n. 8439-
12, n. 18437-10) (così ex plurimis, Cassazione civile, sez. I 29/03/2016 n.
6045)”.
Dunque, poiché l'azione è stata proposta entro cinque anni dalla dichiarazione di fallimento, non si è maturata la prescrizione.
Ha, poi, ritenuto sussistente la scientia decoctionis.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Parte_1
Cassazione e la Suprema Corte, con ordinanza n. 3606/2022, pubblicata il 4 febbraio 2022, ha cassato la decisione gravata con rinvio alla Corte di
Appello di Bari per la definizione del giudizio, anche in relazione alle spese di lite.
La Corte regolatrice ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso ed assorbito il terzo.
La ricorrente ha dedotto “la violazione degli artt. 2903 e 2934 c.c., nonché dell'art. 66 l. fall., per non avere la corte d'appello, facendo confusione tra decadenza e prescrizione, ritenuto prescritta l'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela nel 2015 con riguardo ad atti compiuti nel 2004” e denunciato “la violazione dell'art. 69-bis l. fall., dell'art. 150, d. lgs. 5/2006 e dell'art. 12 prel., segnalando l'impropria
pag. 3/8 applicazione del principio della consecutio tra concordato aperto prima della riforma del d. lgs. 5/2005 e fallimento aperto successivamente, nonostante la chiara norma transitoria di cui all'art. 150 cit.”.
Il giudice di legittimità ha affermato che “stante l'inequivocabile tenore della specifica disposizione transitoria implicata, non sussistano convincenti ragioni per discostarsi dall'orientamento per cui “l'art. 150 del
d. lgs. N. 5 del 2006, nel prevedere che le procedure fallimentari e di concordato pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo restano soggette alla legge fallimentare anteriore, valorizza in via esclusiva, ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, la data di deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, senza che assuma rilievo alcuno, sul piano della disciplina processuale applicabile,
l'eventuale consecuzione tra procedure” (Cass. 6506/2020, che ha perciò confermato la decadenza dalla revocatoria ex art. 69-bis l. fall., ancorchè il fallimento, intervenuto sotto il vigore delle nuove disposizioni, fosse stato preceduto, nella vigenza delle precedenti, dall'ammissione della debitrice all'amministrazione controllata e al concordato preventivo)”.
Perciò è rimasta assorbita la contestazione fondata sulla violazione dell'art. 67 l. fall., nella nuova formulazione.
La causa è stata riassunta dalla che ha sollecitato Parte_1
il rigetto della domanda proposta dal fallimento , Controparte_1
che ha omesso di costituirsi in giudizio sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
E' opportuno rammentare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio, quale è quello di specie) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di pag. 4/8 cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. 2021/n. 15143; Conforme Cass. 2017/n. 10009).
Più in particolare, si è affermato che nel giudizio di rinvio la sentenza di primo grado riformata in appello non passa in giudicato ma viene sostituita dalla sentenza di secondo grado, che a sua volta cade nei punti direttamente o indirettamente investiti dalla Suprema Corte e solo, nei punti non investiti dal giudice di legittimità, può considerarsi passata in giudicato (cfr. Cass.
2001/n. 3475, Cass. 2000/n. 14892; Cass. 1994/n. 5901).
Non è, ancora, superfluo rammentare che nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio (cfr.
Cass. 2022/n. 8773).
Quanto, poi, al perimetro obiettivo della lite, si assume pacificamente che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, indipendentemente dalla relativa riproposizione,
pag. 5/8 senza che rilevi l'eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio;
ne consegue che dalla contumacia della parte nel giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato interno (cfr. Cass. 2019/n. 4070; Cass. 2015/n. 24336; Cass. 1963/n. 1).
È inteso, poi, che il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (cfr. Cass. 2022/n.7091).
Resta fermo il fatto che il giudizio di rinvio è un giudizio “chiuso” nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass. 2019/n. 5137).
All'esito della pronuncia della Suprema Corte, la domanda proposta dal fallimento deve essere rigettata.
I pagamenti di cui si discute, ai sensi dell'art. 67 l.fall., sono stati effettuati tra il 2 settembre ed il 25 novembre 2004.
pag. 6/8 Il fallimento dell'attrice è stato dichiarato dal Tribunale di Bari, il 16 marzo 2010, a seguito di pronuncia di risoluzione del concordato, ragion per cui deve prendersi atto che al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio (spedita per la notifica a mezzo posta il 6 marzo
2015) tutti i termini di cui all'art. 69 bis l. fall, introdotto dall'art. 55 d. lgs
5/2006 – cui la fattispecie è soggetta, alla luce del principio affermato dalla
Cassazione con l'ordinanza n. 3606/2022, perché il fallimento è intervenuto dopo la sua entrata in vigore – erano ampiamente perenti.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese dell'intero giudizio dovranno gravare sul fallimento, in ragione del criterio della soccombenza, tenuto conto dell'esito complessivo dei diversi gradi in cui esso si è articolato, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. 2018/n. 9064).
Le spese sono liquidate in dispositivo assumendo quale valore della lite quello dei crediti colpiti dalla domanda, pari ad € 20.519,76, in relazione ai valori medi, come aggiornati dal d.m. 55/2014, ad eccezione della fase di istruttoria/trattazione di primo grado, meramente documentale, per cui può liquidarsi l'importo minimo, anche per il primo giudizio di appello, dove si
è avuta la mera partecipazione all'udienza. Per quanto attiene al presente giudizio si ritiene equo considerare importi inferiori a quelli medi, posto che si è risolto nel mero prendere atto della pronuncia della Corte.
È evidente che l'appellata dovrà restituire le somme percepite in esecuzione delle sentenze via via pronunciate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio riassunto dalla dopo la pronuncia dell'ordinanza n. 3606/2022 Parte_1
della Corte di Cassazione, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Dichiara la contumacia del fallimento;
Controparte_1
pag. 7/8 • Rigetta la domanda proposta dal fallimento Controparte_1
;
[...]
• Condanna il fallimento alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore della che liquida, quanto Parte_1
al giudizio di primo grado, 4.237,00 per compenso di avvocato;
quanto al primo giudizio di appello in € 123,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compenso di avvocato;
per il giudizio di Cassazione in 237,00 per esborsi ed € 3.082,00 per compenso di avvocato;
per il presente giudizio
€ 123,00 per spese ed € 4.000,00 per compenso di avvocato;
tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 25 ottobre 2024
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
pag. 8/8