Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 921 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. VADALA' MARIA CARMELA, Parte_1
appellante
E
, con le avv.te CIZZA MARINA e TASSONE SILVANA, Controparte_1
appellata
Oggetto: rivendicazioni salariali e risarcitorie da rapporto di lavoro alle dipendenze di società in house.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1.Con ricorso al Giudice del lavoro di del 5/05/21, , dipendente dal CP_1 Parte_1
2006 al 2018, di Gestione Servizi S.p.a., società in house della con CP_1 CP_1
inquadramento nel profilo di operaio di 4° livello Ccnl e mansioni di operaio specializzato ( muratore) addetto alla manutenzione nelle scuole ed in altri immobili di proprietà della CP_1
- servizi oggetto di affidamento in house - chiedeva la condanna dell'anzidetta al
[...] CP_1
1
A sostegno della domanda deduceva: 1) che, pur se formalmente assunto dalla società, nello svolgimento dell'attività lavorativa veniva direttamente utilizzato dalla , che Controparte_1
giornalmente gli impartiva istruzioni tramite i propri dirigenti e dipendenti - a seconda delle esigenze - negli orari di lavoro prestabiliti e, pertanto, di aver maturato nei confronti della CP_1
un credito a titolo di indennità di fine rapporto, di indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c. e di retribuzione degli ultimi tre mesi, oltre alle altre retribuzioni maturate e non corrisposte dal giugno 2016; 2) che per questi ultimi crediti era stato ammesso al passivo di
Gestione Servizi in seguito al fallimento della società, con la conseguenza che le somme vantate a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte erano in realtà dovute dalla , Controparte_1
considerato che Gestione Servizi S.p.A. - quale società in house interamente partecipata dalla che ne esercitava il proprio controllo analogo - era sostanzialmente un'articolazione CP_1 interna dell'ente; 3) che ricorresse, pertanto, un rapporto di immedesimazione organica tra la
Provincia di e la società con conseguente successione fra enti nello svolgimento del CP_1
servizio e sussistenza del credito a favore del lavoratore ex art. 2126 c.c.); d) che vi fossero i
[... presupposti per riconoscere la responsabilità precontrattuale e contrattuale della CP_1
ex art. 1175 c.c. e 1375 c.c., per aver cagionato il fallimento di Gestione Servizi decidendo CP_1
di non rinnovare gli affidamenti alla società in house, ma al contempo di salvaguardarne i livelli occupazionali, nonché omettendo di approvare i bilanci, di ottemperare agli impegni di ricapitalizzazione assunti con atto pubblico del 2014, di redigere un piano di risanamento e omettendo l'esercizio del controllo analogo;
e) in subordine, che fosse applicabile al caso di specie l'art. 30 d.lgs. 50/2016, ovvero di avere diritto di agire direttamente nei confronti dell'appaltatore, ex art. 1676 c.c., ovvero, ancora, di avere diritto a quanto rivendicato a titolo di responsabilità extra contrattuale per il danno subito pari sia alle retribuzioni non corrisposte, sia alla perdita del lavoro per effetto del fallimento della società e, infine, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. per aver la
Provincia lucrato un indebito arricchimento per effetto della prestazione lavorativa resa dal ricorrente.
2.Nella resistenza della , il giudice adito rigettava il ricorso e compensava le spese di lite, CP_1
ritenendo: a) che, stante l'autonomia della ridetta società in house rispetto alla convenuta, CP_1 quest'ultima non può identificarsi come datrice di lavoro neppure nel periodo successivo alla scadenza del disciplinare del servizio a cui il ricorrente è stato addetto;
b) che la scelta del ricorrente di agire nei soli confronti della è coerente con la prospettata estraneità della società in CP_1
2 house al suo rapporto di lavoro e determina la mancata denuncia di un fenomeno di “interposizione illecita di manodopera” che non può dunque essere posto a fondamento – pena “il vizio di ultra petizione” – della pronuncia che invoca ai sensi dell'art. 2126 c.c.; c) che “del resto” le allegazioni attoree concernenti l'assoggettamento al potere direttivo dell'ente convenuto e il suo stabile inserimento nella sua organizzazione sono generiche e non provate;
d) che è infondata l'azione di responsabilità della per “mancato rinnovo dei contratti di servizio per il triennio CP_1 successivo al 2014”, poiché manca “un obbligo contrattuale di rinnovo”; e) che, “comunque”, manca la prova che l'inadempimento retributivo sofferto dal ricorrente sia dipeso dal mancato rinnovo del contratto avente ad oggetto il servizio a cui egli era addetto;
f) che le plurime condotte omissive che il ricorrente imputa alla , qualora provate, avrebbero causato un danno “al CP_1 patrimonio della società e non anche, direttamente, a quello dei creditori della società”, tra cui il ricorrente, con conseguente mancanza del nesso di causalità tra quelle condotte e il danno di cui egli chiede il risarcimento;
g) che, “del resto”, non è stato dimostrato che la società in house sia fallita a causa del comportamento colposo della , il quale, del resto, legittimerebbe esclusivamente CP_1
l'eventuale azione risarcitoria del curatore fallimentare della società, ai sensi dell'art. 2497 c.c.; h) che non è applicabile alle società in house la disciplina dettata dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016; i) che, parimenti, nella specie non è applicabile l'art. 1676 c.c., perché il contratto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società in house non può essere assimilato al contratto di appalto;
j) che non ricorrono gli estremi applicativi dell'art. 2041 c.c., in mancanza, da un canto, di “un unico atto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento”, neppure allegato, e d'altro canto della mancata indicazione di quali siano, in concreto, l'arricchimento indebitamente conseguito dalla Provincia e la correlata diminuzione patrimoniale del ricorrente.
3.Il ricorrente appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma.
In via principale, sostiene che: a) nella specie, deve ravvisarsi un'ipotesi di “codatorialità di fatto” e si deve escludere che la società in house della abbia costituito un autonomo Controparte_1 centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche;
b) i “disciplinari di servizio”, che la società in house aveva stipulato con la , erano scaduti allorché quest'ultima aveva decretato la CP_1
liquidazione della società e, pertanto, non possono costituire il titolo in base al quale i dipendenti della società hanno continuato a prestare servizio in favore della . CP_1
In subordine, addebita al tribunale di aver erroneamente ritenuto inapplicabile l'art. 30 del d.lgs. n.
50/2016, abdicando ad una lettura costituzionalmente orientata della normativa e senza sollevare, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la questione pregiudiziale che tempestivamente era stata sollevata.
3 In “via ancora gradata”, denuncia il rigetto dell'azione risarcitoria che ha proposto ai sensi dell'art. 2043 c.c.
4.Nella resistenza della , che ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_1 dell'appello, la Corte ha disposto l'escussione di testimoni per verificare l'attività lavorativa prestata dal ricorrente nel periodo a cui afferiscono le sue rivendicazioni. All'esito, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
5.L'appello – pur ammissibile perché è formulato alla stregua di specifici rilievi alle statuizioni dianzi riassunte che, in conformità al paradigma di cui all'art. 434 c.p.c., sottopone ad argomentata critica1 – è infondato.
6.Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia – sotto un primo profilo – l'erroneità e la contraddittorietà delle argomentazioni teoriche in forza delle quali il tribunale ha ritenuto che la società in house datrice di lavoro costituisca un autonomo centro di imputazione di rapporti e di posizioni giuridiche. Nel caso concreto, poi, sostiene che la si debba considerare un'articolazione organizzativa interna dell'ente pubblico in quanto sottoposta al suo controllo, destinata allo svolgimento di servizi inerenti alle sue finalità istituzionali, allocata in una sede che era stata presa in locazione dal medesimo ente pubblico, il quale beneficiava delle prestazioni lavorative dei dipendenti della società e le rimetteva gli importi necessari per pagare le loro retribuzioni.
6.1.Entrambi i rilievi sono infondati.
6.2.Per quanto concerne il profilo teorico, è costante l'insegnamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui la società "in house providing" è centro autonomo di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive rispetto all'ente locale che su di essa esercita il c.d.
"controllo analogo" (Cass. 21658/2021), sicché l'esistenza di tale potere di controllo non 1 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
4 contraddice l'autonomia della società2. Essa non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici locali ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte. Né assume rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell'azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Il rapporto tra la società e l'ente locale è, cioè, di sostanziale autonomia (cfr. Cass. n. 11273/2023, n.
9199/2013, n. 5346/2019).
6.3.Quanto poi al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro dell' odierno appellante, le circostanze sopra riassunte, che nella sua prospettiva dovrebbero indurre ad imputarlo direttamente all'ente locale appellato, anziché alla società che formalmente ne era titolare, si rivelano insufficienti a tale scopo già sul piano delle mere allegazioni. Esse valgono solo a confermare, nella misura in cui non sono contestate, l'esistenza del legittimo affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo attraverso la predisposizione di una struttura organizzativa strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale si riscontra, per l'appunto, nell'ipotesi della società in house (così Cons.
Stato n. 6062/2021).
6.4.Quel che invece il tribunale ha correttamente ravvisato mancante (con un rilievo che l'appellante non contraddice con puntualità di riferimenti) è l'ingerenza dell'ente locale nell'esecuzione della prestazione lavorativa che nella specie viene in rilievo. Ciò con particolare riguardo all'assoggettamento dell'appellante al potere direttivo dell'ente locale, che non si ravvisa perché non è neppure stato allegato che fossero i dipendenti del medesimo ente ad impartire ordini all'appellante, a definire i contenuti delle mansioni che ha svolto, ad assegnarle i turni di lavoro e a controllare che fossero osservati. In difetto di tali indizi, non può dunque ravvisarsi neppure quella condizione di codatorialità che l'appellante imputa al tribunale di non aver ravvisato3. E non rilevano certo le attestazioni provenienti dagli organi della società in house relative al fatto che l'appellante aveva lavorato, fin dalla sua assunzione, alle dipendenze dell'ente locale. Trattasi di attestazioni di carattere valutativo e non circostanziate che, di per sé, dunque non consentono di ritenere che la veste datoriale fosse stata dismessa dalla medesima società (che pur continuava a gestire il rapporto di lavoro con l'appellante, a controllarlo e a retribuirlo) per essere indossata dall'ente locale che alla società aveva conferito il servizio a cui egli, nel periodo di interesse, era addetto.
7. Sempre con il primo motivo di gravame – sotto un secondo profilo – l'appellante addebita al tribunale di aver trascurato l'incontestata circostanza che, alla “scadenza del disciplinare di servizio”, il rapporto di lavoro instaurato con la società affidataria dello stesso servizio era proseguito con l'ente locale, il quale, pertanto, era diventato il suo unico ed effettivo datore di lavoro, essendo subentrato, per successione, alla società messa in liquidazione e privata dell'incarico di svolgere il servizio a cui egli ha continuato ad essere addetto.
7.1.Sennonché, in primo luogo, alla messa in liquidazione della società, già nel 2015, non ha fatto seguito l'estinzione della medesima società, la quale ha dunque continuato ad essere parte dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti. Non si giustifica, quindi, il richiamo alla disciplina successoria di cui all'art. 2112 c.c. che l'appellante denuncia inapplicata, senza però neanche dedurre che, con l'apertura della procedura di liquidazione, la società abbia trasferito alla CP_1
l'intera azienda e i suoi dipendenti. Del resto, dalla relazione del liquidatore della società, datata
15.3.2016 e prodotta dall'appellante, si evince in senso contrario che l'ente locale aveva previsto che la società avrebbe proseguito “in regime di esercizio provvisorio”, affidando al liquidatore medesimo anche il compito di “salvaguardare i livelli occupazionali”.
7.2.In secondo luogo – e in modo assorbente – va rilevata l'assenza di prova che “nel periodo di interesse”, come lo definisce l'appellante, dal 2016 al 2018, egli abbia continuato a rendere la sua prestazione lavorativa sotto le direttive e il controllo della , a seguito del mancato rinnovo CP_1 dell'affidamento alla società in house del servizio a cui era addetto. L'approfondimento istruttorio esperito in questo grado del giudizio non ha infatti permesso di riscontrare la circostanza.
Ed invero, i testi hanno al riguardo riferito:
che A partire dal 2015 in poi, a seguito delle difficoltà economiche della Testimone_1
Provincia e conseguentemente di gestione servizi spa, i lavoratori sono stati utilizzati limitatamente
a quei disciplinari che ancora erano in corso. Specifico che anche nel periodo di crisi e fino alla data del licenziamento, hanno sempre ricevuto le disposizioni di servizio per l'espletamento dei lavori, da parte di gestioni servizi spa>.
che Durante il periodo della liquidazione ricordo che tutti gli operai Testimone_2
andavano alla provincia perché avevano bisogno di lavorare e tal fine chiedevano il rinnovo dei
6 disciplinari. Ricordo ancora che sempre in questo stesso periodo il liquidatore della società
diede disposizione ad alcuni operai per il taglio dell'erba, e noleggiò un mezzo Controparte_2
meccanico.>.
Manca, pertanto, la prova che l'appellante abbia reso, in quel periodo, prestazioni lavorative da cui l'ente locale appellato ha tratto beneficio, esercitando nei suoi confronti un ruolo datoriale ed assumendo, pertanto, le corrispondenti obbligazioni.
8.Sotto un terzo profilo, afferente sempre al primo motivo di gravame, l'appellante si duole della mancata ammissione della prova testimoniale che avrebbe consentito di provare l'illecita interposizione di manodopera venuta a concretizzarsi nella fattispecie.
8.1.Anche questo rilievo va disatteso perché:
a) a livello teorico, si è già richiamato il condivisibile indirizzo ermeneutico secondo cui i presupposti applicativi del divieto di interposizione di manodopera non ricorrono laddove sia lo stesso legislatore ad ammettere la legittimità di forme di affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo attraverso la predisposizione di una struttura organizzativa strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale, appunto, si riscontra nell'ipotesi della società in house;
b) nel caso concreto, poi, i testimoni escussi in appello, nel riferire con specifico riguardo al periodo al quale ineriscono le rivendicazioni retributive e risarcitorie del ricorrente, hanno confermato l'omogeneità della prestazione lavorativa di quest'ultimo anche nell'ultima parte del rapporto di lavoro, ossia dopo che la società era stata messa in liquidazione, e nulla hanno dichiarato in merito all'assoggettamento del ricorrente all'ente appellato: egli ha sempre eseguito la sua prestazione facendo riferimento ad un dipendente della società in house (cfr. le deposizioni dei testi Tes_2
e ).
[...] Testimone_1
9.Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del rigetto delle azioni che ha promosso, gradatamente, ai sensi dell'art. 30, c. 6, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo cui in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltante, previa sollecitazione all'appaltatore inadempiente, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate) e dell'art. 1676 c.c. (che abilita gli ausiliari dell'appaltatore ad agire contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto).
7 9.1.Il motivo è inammissibile, in primo luogo, nella parte in cui si limita ad invocare “una lettura costituzionalmente orientata” dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, ossia delle disposizioni che escludono l'applicazione del codice dei contratti pubblici alle società in house, senza però addurre alcuna motivata argomentazione a supporto della paventata incostituzionalità di quelle stesse disposizioni che, in base alla loro piana lettura e alla sottesa incomparabilità delle società in house ai privati contraenti con la pubblica amministrazione, impongono l'approdo ermeneutico a cui il tribunale è pervenuto.
9.2.In secondo luogo, il motivo non merita seguito nella parte in cui ripropone la questione pregiudiziale ex art. 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, denunciando il deteriore trattamento a cui le disposizioni derogatorie anzidette espongono i dipendenti delle società in house rispetto a quelli degli “appaltatori e subappaltatori non in house”. Anche sotto questo profilo, la prospettiva dell'appellante è inficiata dalla mancata considerazione della peculiarità del rapporto che intercorre tra l'ente pubblico e la società in house – siccome è reso evidente dal controllo c.d. analogo che il primo esercita sulla seconda – e che ostano all'assimilazione di situazioni non comparabili allo scopo di assoggettarle alla medesima disciplina.
9.3.In terzo luogo, e soprattutto, le doglianze dell'appellante vanno disattese perché presuppongono erroneamente che l'invocata disposizione legislativa (che addebita al tribunale di non aver applicato in suo favore e la cui inapplicabilità comunque denuncia perché in contrasto con il diritto dell'Unione europea) sia attributiva di diritti esercitabili direttamente dal dipendente dell'appaltatore nei confronti del committente. A ben vedere però così non è, perché il succitato comma 6 dell'art. 30 attribuisce al committente la sola la facoltà di intervenire, e se decide di farlo
(cioè, di pagare direttamente ai lavoratori) il pagamento ha effetto liberatorio nei rapporti con l'appaltatore. Tale iniziativa rientra quindi in una scelta discrezionale del committente, in relazione alla quale il lavoratore non può vantare alcun diritto, e può al più sollecitare il committente ad attivare il meccanismo di sostituzione che non contempla un'azione diretta dei lavoratori nei confronti del committente medesimo.
9.4.In quarto luogo, il motivo non merita accoglimento neanche nella parte in cui si appunta sulla mancata applicazione dell'art. 1676 c.c., in quanto è assorbente la constatazione che il ricorso alla tutela contemplata da tale norma è subordinato all'assolvimento dell'onere della prova dell'ammontare del debito effettivo del committente nei confronti dell'appaltatore alla data della domanda, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. E tale onere, nella specie, non è stato assolto con specifico riguardo allo stato dei rapporti creditori tra la società in house e l'ente
8 pubblico, alla data di instaurazione del giudizio, per quanto concerne l'attuazione del disciplinare del servizio a cui l'appellante è stata addetto.
9.5. A ciò deve comunque aggiungersi, in quinto luogo, la considerazione ostativa cui l'eventuale credito di Gestione Servizi s.p.a. – ormai fallita – nei confronti della sarebbe attratto alla CP_1
massa fallimentare, sicché l'azione diretta qui esperita dal lavoratore si palesa inammissibile, in quanto spiegata in violazione del principio della par condicio creditorum.
10.Il terzo motivo di gravame attinge il rigetto della domanda risarcitoria che l'appellante si limita a riproporre, ai sensi dell'art. 2043 c.c., imputando all'ente locale appellato “il comportamento volutamente inerte e ostruzionistico” che si sarebbe concretizzato nel mancato esercizio del
“controllo analogo” e nella violazione dei principi di correttezza e buona fede, da cui sarebbe derivato il danno da quantificarsi in misura corrispondente agli stipendi non percepiti, a quelli che avrebbe maturato nel tempo medio occorrente, dopo le sue dimissioni, per reperire un'altra occupazione e, altresì, all'importo del mutuo che le è stato revocato.
10.1.Il rilievo è infondato, in primo luogo, perché l'addebito che il ricorrente muove a controparte, imputandole di aver deciso di “non rinegoziare gli affidamenti con la società in house”, non si accompagna all'indicazione della fonte del dovere a cui, così facendo, essa non ha ottemperato.
Altrettanto è a dirsi per quel che riguarda l'addebito di non aver ricapitalizzato la società e di non aver predisposto alcun piano di risanamento della stessa. Ancora una volta non è indicato il titolo dell'obbligazione inadempiuta che, nella prospettazione dell'appellante, espone l'ente pubblico a responsabilità risarcitoria per l'insolvenza della società controllata. Non può quindi ritenersi che alle condotte oggetto di addebito l'ente pubblico avesse l'obbligo e non la mera facoltà di attenersi.
10.2.In secondo luogo, il rilievo è infondato perché manca la prova che le condotte che l'appellante addebita a controparte di aver omesso sarebbero valse a salvaguardare la sua posizione lavorativa e, per l'effetto, i crediti scaturenti dalla stessa. Nulla, infatti, induce a ritenere obbligatorie o comunque prioritarie, tra le opzioni praticabili, quelle elencate dall'appellante anziché la riduzione dell'organico aziendale e, conseguentemente, del costo del personale a cui la società ha dimostrato di non riuscire a far fronte.
10.3. In terzo luogo, nulla comprova – come correttamente rimarca l'appellata – che le condotte dannose per il patrimonio della società abbiano avuto un effetto pregiudizievole diretto sul patrimonio dell'appellante. Non è infatti dimostrato che le condotte che avrebbero evitato il fallimento della società sarebbero valse, al contempo, a garantire la soddisfazione dei crediti vantati dall'appellante.
9 10.4.In quarto luogo, si conviene col tribunale che il diritto al risarcimento del danno che la società ha subito per effetto dell'eventuale condotta illecita dell'ente locale controllante, ancorché possa incidere negativamente sui diritti dei creditori della società controllata, compete solo a quest'ultima e non già a ciascuno dei suoi creditori (e dunque all'appellante), in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del creditore sociale costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito (arg. ex Cass. SU 27349/2009).
Essendo il creditore della società portatore di un interesse indiretto al corretto adempimento degli obblighi di controllo, deve escludersi che egli possa vantare un diritto di risarcimento nei confronti del soggetto controllante che si sia reso inadempiente a quegli stessi obblighi che ha assunto nei confronti della società.
10.5.In quinto luogo, si osserva, del resto, che il diritto al risarcimento dei danni subiti dal fallito che sia fondato sul comportamento illecito, contrattuale o extracontrattuale, di un soggetto che si assume aver cagionato la situazione di dissesto determinativa del fallimento, è un ordinario credito risarcitorio da illecito che, atteso il suo contenuto patrimoniale, è anch'esso acquisito alla massa attiva del fallimento (Cass. 3115/1982) e va dunque azionato dal curatore fallimentare4.
11.Ne consegue il rigetto dell'appello.
12.Le spese del grado si compenso tra le parti per la complessità e la novità dei profili controversi che hanno formato oggetto di disamina.
13.Stante l'esito del gravame, ricorrono gli estremi oggettivi – e se ne dà atto – per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 26/09/2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n.
344/2022 , pubblicata in data 26/04/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Catanzaro, 13/02/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La Cassazione – cfr. in mot. n. 11273/2023 – riconosce che anche “nel caso di … soggezione al cd. controllo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica … questo legame non incide sulla distinzione, sul piano giuridico-formale, tra P.A. ed ente privato societario, che è pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante”. 3 Cass. 267/2019: “la codatorialità … presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo … da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali …”.
5 4 Cass. SU 7029/2006: “… la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo - …”.
10