Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02790/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2790 del 2025, proposto da
FR CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Sammartino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia, n. 196;
contro
Comune di Santa AR di Licodia, non costituito in giudizio;
nei confronti
FR Lo IC, RO ER, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso del 15 ottobre 2025, avente ad oggetto gli atti adottati per l’esecuzione dell’ordinanza n. 3/2024; richiesta di titolo edilizio per il muro di confine avanzata dai controinteressati, corredata da planimetria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa AT LL AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. La ricorrente espone:
- di essere proprietaria di un terreno agricolo con annesso edificio servente ubicato nel territorio di Santa AR di Licodia, in catasto al foglio 15, particelle 2254, 2255 e 518;
- i controinteressati, proprietari del terreno confinante a ovest con il suo fondo, hanno realizzato un muro al confine tra le due proprietà invadendo, in parte, il suo fondo;
- il muro raggiunge in alcuni punti l’altezza di circa 5/6 metri ed è caratterizzato da una stratificazione successiva di muri di pietrame con uno spessore non idoneo rispetto alla sua altezza, comportando un pericolo imminente per i lavoratori addetti all’azienda agricola della ricorrente;
- con sentenza n. 3270/2024 questo Tribunale ha accertato l’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Santa AR di Licodia e dall’Ufficio del Genio Civile di Catania sull’istanza volta a sollecitare l’esercizio da parte delle suddette amministrazioni dei propri poteri di controllo sull’attività edilizia;
- in ottemperanza alla sentenza, previo apposito sopralluogo, come da informazioni informalmente acquisite, il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 3 del 21 novembre 2024;
- con nota del 7 gennaio 2025 la ricorrente ha chiesto il rilascio di copia di tale ordinanza;
- l’istanza è rimasta tuttavia priva di riscontro ed è stata, pertanto, reiterata con successiva istanza del 15 ottobre 2025 con la quale la ricorrente ha chiesto anche copia della richiesta di titolo edilizio relativa al muro, presentata dai controinteressati;
- anche la nuova istanza è rimasta priva di riscontro.
2. Con ricorso notificato al Comune di Santa AR di Licodia e ai signori CE Lo IC e RO ER, la ricorrente ha agito, pertanto, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 15 ottobre 2025, avente ad oggetto gli atti adottati per l’esecuzione dell’ordinanza n. 3/2024; richiesta di titolo edilizio per il muro di confine avanzata dai controinteressati, corredata da planimetria.
3. Il Comune di Sana AR di Licodia e i controinteressati, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
4. All’udienza in camera di consiglio del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
Al proprietario dell’immobile vicino, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata - e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa -, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, spetta il diritto di accesso agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 6 giugno 2018, n. 1287; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 settembre 2018, n. 270; T.A.R. Lazio, Sez. II- bis , 11 gennaio, n. 262).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con il conseguente annullamento del silenzio - rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 15 ottobre 2025.
Per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune intimato di consentire l’accesso della ricorrente alla documentazione richiesta con la predetta istanza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Santa AR di Licodia.
Sussistono giusti motivi per disporne la compensazione nei confronti dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara il diritto della ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con l’istanza del 15 ottobre 2025;
- ordina al Comune di Santa AR di Licodia, in persona del Sindaco p.t., l’esibizione e la consegna della suddetta documentazione entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione ad opera di parte se anteriore, della presente sentenza;
- condanna l’amministrazione intimata, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, se dovuti, e refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI AR VA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AT LL AU, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AT LL AU | ZI AR VA |
IL SEGRETARIO