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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
TA TA Presidente
NA De IO GI
AB RI GI Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 5265 / 2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NA AV
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Torino, in accoglimento del presente ricorso e con ogni pronunzia connessa: (…)
- Nel merito, annullare il provvedimento impugnato e quelli eventuali susseguenti ad esso connessi, riconoscendo, in principalità un permesso di soggiorno per motivi familiari, soprattutto valutando sia l'art. 30 1 lett. d) T.U.I. sia l'art. 19 co 2 lett. c) T.U.I.; in subordine il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale (…) Con il favore delle spese, diritti e onorari del presente giudizio”
ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.3.2025 il sig. cittadino bosniaco, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 19.2.2025, notificato il 24.2.2025, con il quale è stata rigettata la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto padre della minore cittadina italiana chiedendo che Persona_1 gli venga riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi degli artt. 30 1 lett. d) e 19 co 2 lett. c) TUI;
in via subordinata, chiede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 29.9.2025 si è proceduto all'escussione della testimone Testimone_1
all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le
[...] parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. Si è quindi riservato di riferire al Collegio.
2. La domanda principale di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 30 co. 1 lett. d) TUI è fondata, e merita accoglimento.
2.1. L'art. 30 co. 1 lett. d) TUI prevede il rilascio del permesso di soggiorno al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia, anche in assenza di un valido titolo di soggiorno, purché non sia stato privato della responsabilità genitoriale.
In altri termini, è soggetto beneficiario del permesso di soggiorno ex art. 30 c. 1 lett. d) TUI lo straniero:
− che sia genitore (anche se non coniugato con l'altro genitore) di un minore cittadino italiano;
− che risieda in Italia;
− che non sia stato privato della responsabilità genitoriale.
Inoltre, la norma esclude espressamente la necessità che il genitore straniero abbia un permesso di soggiorno valido al momento della richiesta.
2 L'ampia estensione applicativa dell'art. 30 c. 1 lett. d) TUI trova il suo fondamento nella ratio stessa della norma, che mira a garantire il diritto del minore italiano a mantenere un rapporto stabile con il genitore straniero, anche se irregolare sul territorio nazionale.
Sul punto, si registra anche il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha confermato l'irrilevanza del regolare soggiorno sul territorio del genitore straniero ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 c. 1 lett. d) TUI, ferma la necessità – per le ragioni dette – che il medesimo genitore non sia decaduto dalla responsabile genitoriale;
si richiama tra le molte Cass. n. 31565 del 3.12.2019, rv. 656477, laddove si legge testualmente:
“in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.
30 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia, non essendo peraltro sufficiente la sola esistenza di un nucleo familiare per consentire la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato, fermo restando che, in presenza di altri presupposti,
l'interesse superiore del minore è comunque tutelato dall'art. 31 del medesimo d.lgs.”.
2.2. Così individuata la portata applicativa del permesso soggiorno ex art. 30 c. 1 lett. d) TUI,
è agevole constatare il diritto del ricorrente all'invocato titolo di soggiorno.
All'esito dell'istruttoria è infatti stato provato che:
− il sig. convive more uxorio con cittadina italiana Parte_1 [...] sin dal 2015, dapprima a e attualmente a Padova (cfr. Testimone_1 CP_1 dichiarazioni teste;
Tes_1
− la coppia ha sei figli, tutti minorenni (cfr. stato di famiglia sub doc. 2 ric.);
− la famiglia non è seguita dai servizi sociali e convive stabilmente in Padova (cfr. ancora dichiarazioni teste;
Tes_1
− alla data del 25.9.2025, non risultano provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale del ricorrente (cfr. certificato del Tribunale per i Minorenni di del CP_1
25.9.2025, ALL. C ricorrente).
In conclusione, il ricorrente è genitore di figli minori cittadini italiani e non è stato privato della responsabilità genitoriale;
egli ha conseguentemente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 30 co. 1 lett. d) TUI.
3 La domanda principale deve dunque essere accolta, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso proposti in via subordinata.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che nato a [...] il Parte_1
12.10.1996, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “motivi familiari” ai sensi dell'art. 30 co. 1 lett. d) TUI;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 06/10/2025
Il Presidente
TA TA
Il GI est.
AB RI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
TA TA Presidente
NA De IO GI
AB RI GI Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 5265 / 2025 promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NA AV
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Torino, in accoglimento del presente ricorso e con ogni pronunzia connessa: (…)
- Nel merito, annullare il provvedimento impugnato e quelli eventuali susseguenti ad esso connessi, riconoscendo, in principalità un permesso di soggiorno per motivi familiari, soprattutto valutando sia l'art. 30 1 lett. d) T.U.I. sia l'art. 19 co 2 lett. c) T.U.I.; in subordine il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale (…) Con il favore delle spese, diritti e onorari del presente giudizio”
ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.3.2025 il sig. cittadino bosniaco, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 19.2.2025, notificato il 24.2.2025, con il quale è stata rigettata la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto padre della minore cittadina italiana chiedendo che Persona_1 gli venga riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi degli artt. 30 1 lett. d) e 19 co 2 lett. c) TUI;
in via subordinata, chiede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 29.9.2025 si è proceduto all'escussione della testimone Testimone_1
all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le
[...] parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. Si è quindi riservato di riferire al Collegio.
2. La domanda principale di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 30 co. 1 lett. d) TUI è fondata, e merita accoglimento.
2.1. L'art. 30 co. 1 lett. d) TUI prevede il rilascio del permesso di soggiorno al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia, anche in assenza di un valido titolo di soggiorno, purché non sia stato privato della responsabilità genitoriale.
In altri termini, è soggetto beneficiario del permesso di soggiorno ex art. 30 c. 1 lett. d) TUI lo straniero:
− che sia genitore (anche se non coniugato con l'altro genitore) di un minore cittadino italiano;
− che risieda in Italia;
− che non sia stato privato della responsabilità genitoriale.
Inoltre, la norma esclude espressamente la necessità che il genitore straniero abbia un permesso di soggiorno valido al momento della richiesta.
2 L'ampia estensione applicativa dell'art. 30 c. 1 lett. d) TUI trova il suo fondamento nella ratio stessa della norma, che mira a garantire il diritto del minore italiano a mantenere un rapporto stabile con il genitore straniero, anche se irregolare sul territorio nazionale.
Sul punto, si registra anche il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha confermato l'irrilevanza del regolare soggiorno sul territorio del genitore straniero ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 c. 1 lett. d) TUI, ferma la necessità – per le ragioni dette – che il medesimo genitore non sia decaduto dalla responsabile genitoriale;
si richiama tra le molte Cass. n. 31565 del 3.12.2019, rv. 656477, laddove si legge testualmente:
“in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art.
30 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l'esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell'ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia, non essendo peraltro sufficiente la sola esistenza di un nucleo familiare per consentire la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato, fermo restando che, in presenza di altri presupposti,
l'interesse superiore del minore è comunque tutelato dall'art. 31 del medesimo d.lgs.”.
2.2. Così individuata la portata applicativa del permesso soggiorno ex art. 30 c. 1 lett. d) TUI,
è agevole constatare il diritto del ricorrente all'invocato titolo di soggiorno.
All'esito dell'istruttoria è infatti stato provato che:
− il sig. convive more uxorio con cittadina italiana Parte_1 [...] sin dal 2015, dapprima a e attualmente a Padova (cfr. Testimone_1 CP_1 dichiarazioni teste;
Tes_1
− la coppia ha sei figli, tutti minorenni (cfr. stato di famiglia sub doc. 2 ric.);
− la famiglia non è seguita dai servizi sociali e convive stabilmente in Padova (cfr. ancora dichiarazioni teste;
Tes_1
− alla data del 25.9.2025, non risultano provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale del ricorrente (cfr. certificato del Tribunale per i Minorenni di del CP_1
25.9.2025, ALL. C ricorrente).
In conclusione, il ricorrente è genitore di figli minori cittadini italiani e non è stato privato della responsabilità genitoriale;
egli ha conseguentemente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 30 co. 1 lett. d) TUI.
3 La domanda principale deve dunque essere accolta, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso proposti in via subordinata.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che nato a [...] il Parte_1
12.10.1996, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “motivi familiari” ai sensi dell'art. 30 co. 1 lett. d) TUI;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 06/10/2025
Il Presidente
TA TA
Il GI est.
AB RI
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