Articolo 5 della Legge 29 marzo 1951, n. 251
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 maggio 1951
Art. 5.
Oltre i requisiti indicati nell'articolo precedente, i concorrenti alla nomina% a sottotenente in servizio permanente nelle armi o nel servizio automobilistico di cui alla lettera c) dell'art. 1 debbono possedere:
a) la piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato;
b) uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi ordinari dell'Accademia militare dall' articolo 4, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 11 maggio 1951