TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10858 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
1
Proc. 25626 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico CE GE IZ ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 25626/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno ex artt. 141 D.Lgs. 7/9/2005
n. 209 e 2054 comma 3 c.c., e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Napoli al C.so Secondigliano n. 230/C presso l'avv. Gennaro Lallo, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_1 P.IVA_1
G. Cortese n. 11 presso l'avv. Paolo Ambron , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Gagliardi in virtù di procura alle liti autenticata in data 11 novembre 2020 al n. 24877 di
Repertorio a rogito Notaio di Milano Persona_1
CONVENUTA
E
, res.te in Torre del Greco alla via delle Acacie n. 3 CP_2
CONVENUTO - CONTUMACE 2
CONCLUSIONI :
le parti costituite concludono come da verbale di udienza del 14/7/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha dedotto Parte_1
che il giorno 5/9/2019, intorno alle ore 01.00 circa, in Napoli alla via Argine, nel mentre si trovava in qualità di trasportato a bordo del ciclomotore Honda SH targato EP 17349,
aveva subìto lesioni personali a seguito di un sinistro stradale, asseritamente verificatosi secondo le seguenti modalità : il conducente del motociclo sul quale era a bordo l'attore stava effettuando una manovra di inversione, quando da tergo era sopraggiunta l'autovettura Toyota Aygò tg. 20 , il cui conducente non era riuscito ad arrestare la propria marcia ed aveva tamponato il ciclomotore facendolo rovinare al suolo unitamente agli occupanti.
Secondo tale assunto, a seguito dell'urto il aveva riportato lesioni personali Parte_1
tali da essere trasportato all'Ospedale Cardarelli di Napoli, dove i sanitari di turno gli avevano diagnosticato lesioni come da referto medico prodotto (all.3), e l'attore era stato ricoverato presso lo stesso ospedale con cartella clinica n. 031026/19 (all.4).
ha precisato che il motociclo Honda sul quale era trasportato era di Parte_1
proprietà di , il quale all'epoca del sinistro era assicurato con CP_2 [...]
, e che a lui personalmente , a seguito delle lesioni riportate, erano residuati CP_1
postumi invalidanti qualificabili come danno biologico, oltre che un danno esistenziale,
morale, esistenziale, ed ha domandato il risarcimento di tutte queste voci di danno oltre che del costo delle cure mediche, per un importo complessivo di euro 130.793,50 e con richiesta di condanna sia di che del in solido tra loro . Controparte_1 CP_2
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti di entrambi i convenuti, ma si è costituita in giudizio la sola , la quale ha eccepito in punto di rito la Controparte_1 3
improcedibilità della domanda attorea per essersi rifiutato il di farsi Parte_1
sottoporre a visita medica in via extragiudiziale presso un fiduciario della compagnia assicuratrice e per mancato esperimento della negoziazione assistita nonché la nullità
della citazione per non essere stati specificati il luogo preciso in cui sarebbe avvenuto l'urto né le direzioni di provenienza e di percorrenza dei mezzi coinvolti. Nel merito, è
stata comunque contestata la riconducibilità delle lesioni lamentate dal Parte_1
all'evento dedotto in lite, non essendo stato provato il nesso di causalità tra il sinistro e i danni.
, non essendosi costituito in giudizio, è invece stato dichiarato contumace CP_2
tramite ordinanza del 4/6/2024, con la quale è stato ammesso nei suoi confronti l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice.
Nel corso dell'udienza del 18/9/2024 il predetto convenuto non è comparso per rispondere all'interrogatorio formale, ma è stato esaminato, su indicazione di parte attrice, il primo testimone nella persona di nato il [...] a Testimone_1
SS di MA ( NA ). Nel corso della successiva udienza del 30/10/2024 è stato esaminato il secondo testimone nella persona di nato il [...] Testimone_1
a Napoli.
Con ordinanza del 27/6/2025 è stata respinta la richiesta di C.T.U. medico legale sollecitata dall'attore e il processo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/7/2025 e quindi rimesso in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti difensivi finali.
In via preliminare, la domanda attorea va qualificata innanzitutto come richiesta di risarcimento del danno da incidente stradale ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005 ( cd.
Codice delle Assicurazioni Private ). In proposito non ha Parte_1
menzionato specificamente tale norma, ma ha dedotto espressamente la propria qualità 4
di trasportato, e citando in giudizio anche il proprietario del ciclomotore ha chiesto a quest'ultimo il risarcimento pure ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c.
Invero, in base alla norma del Codice delle Assicurazioni sopra menzionata, in tema di sinistri automobilistici il trasportato ha azione diretta nei confronti dell'Assicurazione
del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti, salva l'ipotesi del "caso fortuito",
da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (
cfr. Cass. civ. sez. III, 23/6/2021, n. 17963 ). Il legislatore ha in tal modo configurato una apposita azione a tutela della posizione del trasportato nell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni Private. Trattasi di azione tipica, diretta a rafforzare la posizione del terzo trasportato, che prescinde dalla specifica prova della responsabilità nella causazione del sinistro e subordina l'accoglimento della domanda risarcitoria alla mera prova dell'evento storico dell'incidente e della presenza del trasportato sul veicolo coinvolto in tale accadimento ( v. sul punto Tribunale Roma, sez. XII, 9/12/2016, n. 22858 ). Lo
strumento processuale di cui all'art. 141 Cod. Ass. assume però un carattere non esclusivo, così da non precludere l'esperimento dell'ordinaria azione ex art. 144 cod.
ass. In altri termini, il trasportato ( danneggiato ) ha oggi, nel nostro ordinamento, una serie di opzioni che possono essere scelte liberamente, potendo chiamare in giudizio il solo responsabile civile ex art. 2054 c.c., coinvolgere anche la di lui compagnia assicuratrice mediante azione diretta ex art. 144 D.Lgs. 7/9/2005 n. 209, ovvero,
perseguendo un risarcimento più celere, invocare l'art. 141 Cod. Ass. e citare così solo
l'assicuratore del vettore.
Beninteso, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei 5
confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo medesimo (
cfr. Cass. civ. sez. III, 14/9/2022, n. 27078 ). Per l'appunto l'azione risarcitoria, in base alla prospettazione dei fatti contenuta in citazione, laddove è stata più volte rimarcata la posizione di trasportato di , che è il presupposto tipico dell'azione Parte_1
ex art. 141 cit., nonché in base al petitum , deve intendersi essere stata esercitata nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005 , con citazione anche del proprietario del ciclomotore e quale litisconsorte necessario e quale destinatario della richiesta di risarcimento, sia pure a diverso titolo, vale a dire ai sensi dell'art. 2054
comma 3 c.c. nella sua veste di responsabile civile.
Ciò premesso, in punto di rito non è rilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi in sede extragiudiziale a visita medica presso un fiduciario dell'impresa di assicurazioni,
perché un simile contegno comporta solo la sospensione dei termini di cui all'art. 148
del D.Lgs. n. 209 del 2005 e quindi della procedura di liquidazione e non la improcedibilità dell'azione di cui all'art. 145 della menzionata normativa, ovvero riguarda unicamente il termine a carico della compagnia assicurativa per formulare l'offerta risarcitoria e non anche il termine per proporre l'azione di risarcimento ( v.
Tribunale Napoli, sez. VIII, 28/2/2019, n. 2261 ). In altri termini, la mancata collaborazione del danneggiato, consistente in un immotivato rifiuto di sottoporsi alla visita medica richiesta dall'assicurazione, non ostacola la proponibilità della domanda una volta che siano decorsi 90 giorni dall'invio della richiesta di cui all'art. 145 , ma comporta solo un apprezzamento del Giudice in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso.
Al contrario, l'eccezione di improcedibilità è stata fondatamente proposta sotto il profilo della mancata attivazione della negoziazione assistita, che è obbligatoria, ai sensi 6
dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 ( convertito con L. n. 162 del 10
novembre 2014 ) per l'esperimento di tutte le domande di risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e da natanti, indipendentemente dal loro valore, che è la fattispecie oggetto della presente controversia, mentre per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme è obbligatoria solo quando le somme medesime non eccedano
50.000 euro e non riguardino controversie assoggettate alla disciplina della mediazione civile obbligatoria.
Invero la compagnia assicurativa, costituitasi tempestivamente, ha eccepito in via espressa l'improcedibilità della domanda per non aver esperito preventivamente l'attore la prescritta negoziazione assistita e nulla è stato controdedotto sulla questione da parte del nel verbale dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in data Parte_1
5/2/2024, laddove entrambe le parti si sono limitate a chiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., che sono stati fissati nell'occasione.
L'attore solo nella sua prima memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 1 ha contestato la preliminare eccezione di parte convenuta, asserendo erroneamente che la procedura di negoziazione assistita non era obbligatoria in ragione della somma richiesta, superiore ad euro 50.000, anche se nell'occasione ha chiesto al Giudice termine per l'esperimento della negoziazione ove ritenuta da lui opportuna.
Il tentativo di negoziazione è stato per l'appunto effettuato da parte attrice il
30/10/2024, su apposito invito in tal senso formulato dal Giudice nell'udienza tenutasi nella stessa data, con conseguente sanatoria del vizio originario di improcedibilità.
Parimenti va respinta l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione, atteso che la descrizione del fatto contenuta in citazione contiene gli elementi essenziali per l'azione risarcitoria contro l'assicuratore e contro il responsabile civile, vale a dire la descrizione del fatto dell'urto nel corso dell'esecuzione di una manovra di cambio di 7
carreggiata da parte del conducente del motociclo. Invero “ la nullità della citazione, ai
sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto
allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile
individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi
essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate
nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità
della citazione nella sua interezza” ( v. Cass. civ. sez. un., 22/5/2012, n. 8077 ) . Inoltre,
se in citazione non è stato inserito il nominativo della persona che si trovava insieme con sul motociclo, tale indicazione è contenuta nel rapporto della Parte_1
Polizia Municipale di Napoli allegata all'atto introduttivo : si trattava di tale
[...]
, figlio di , che era il proprietario del mezzo a motore. Persona_2 CP_2
Nel merito, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta ovviamente al terzo trasportato, che agisca in giudizio ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro, della propria qualità di trasportato e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 13/10/2016, n. 20654
).
Sul punto è stato deferito interrogatorio formale nei confronti del convenuto contumace,
che non è comparso in udienza per rispondere, e l'art. 232 c.p.c. consente al Giudice, in caso di mancata comparizione della parte a rendere l'interrogatorio formale deferito, di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio secondo il suo prudente apprezzamento ( art. 116 c.p.c. ). Tuttavia dalla mancata comparizione di CP_2
non può dedursi neppure in via indiziaria un argomento di prova sulle modalità di verificazione del sinistro, nel momento in cui a condurre alla guida il ciclomotore incidentato non era lui ma , almeno per quanto risulta dalle Persona_2 8
dichiarazioni del figlio raccolte il 5/9/2019 dalla Polizia Municipale del Comune di
Napoli, il che è lo stesso che dire che il convenuto non era presente al momento del fatto e che nulla era in grado di riferire in proposito. Invero la valutazione della mancata comparizione dell'interrogando è rimessa all'apprezzamento di fatto del Giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore,
qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro ( v.
Cass. civ. sez. II, 31/05/2022, n. 17562 ). A maggior ragione tali argomenti di prova non possono ricavarsi a carico di che è un soggetto completamente Controparte_1
estraneo al sinistro.
Ora, nel corso dell'udienza del 18/9/2024 è stato esaminato, su indicazione di parte attrice, il primo testimone nella persona di nato il [...] a Testimone_1
SS di MA ( NA ), il quale ha ammesso in via preliminare che Parte_1
è suo cugino di primo grado .
[...]
Sul capo A il teste ha risposto : “ Il giorno 5/9/2019 intorno alle ore 1.00, quindi di
notte, mi trovavo in Napoli Ponticelli dinanzi al bar Roxy. Non ricordo di quale giorno
della settimana si trattasse. Ero con un mio cugino, nella persona di
[...]
, ed altri amici comuni a noi due. Non ricordo i nomi di questi ultimi. Ci Tes_1
eravamo riuniti lì e stavamo aspettando per fare un giro a Napoli Parte_1
città. Il bar Roxy era chiuso. Si tratta di un nostro punto di riferimento, da cui siamo
soliti partire per Napoli per trascorrere la notte lì. Il mio orario di lavoro come
panettiere è dalle 7.30 del mattino fino alle 13.30 . Non lavoro nel forno ma sto al
banco della panetteria Profumo di Grano che si trova in Napoli alla via Bartolo Longo
n. 345. Vidi il motorino guidato da tale , che da lontano lampeggiò Persona_2
verso di noi. Il motorino in questione era lontano circa dieci metri da noi, e si trovava
sull'altro lato della carreggiata, quella che va, in direzione Napoli. In quella 9
carreggiata c'è un piccolo spartitraffico. Invece noi ci trovavamo sul marciapiede in
corrispondenza della carreggiata che va verso Ponticelli. Quell'estate stavamo di solito
lì. Il motorino girò per venire verso di noi ma arrivò una autevettura Aigò di colore
scuro che colpì il motorino sula lato sinistro. L'autovettura viaggiava nella sua corsia
di marcia, stava sulla sinistra perché quella è una strada a tre corsie. L'autovettura si
fermò dopo l'impatto. A bordo c'era il guidatore, che era un uomo, e accanto a lui
c'era una donna, seduta sul sedile anteriore dell'autovettura. ” .
Sul capo B il teste ha dichiarato : “ Il motorino cadde per terra. Il guidatore non si
fece nulla, mentre il passeggero rimase con la gamba sinistra bloccata tra la
macchina e la moto. Aveva preso il colpo direttamente sulla gamba. Aveva perso
conoscenza. Abbiamo cercato di farlo rinvenire, ma senza riuscirci. Qualcuno che era lì
ha chiamato l'ambulanza, che è arrivata dopo circa dieci minuti.
Fino a che sono stato io lì non sono venuti appartenenti alle Forze dell'Ordine. Io
vidi l'ambulanza caricare a bordo mio cugino . Gli infermieri a bordo dell'ambulanza
ci dissero che sarebbero andati al Cardarelli e noi pure andammo verso tale ospedale .
Io partii con mio cugino sulla sua macchina. Preciso che Testimone_1
è il LL dell'incidentato. Arrivati al Cardarelli io passai quasi Testimone_1
tutta la notte lì. Arrivarono due appartenenti alla Polizia di Stato. Salirono di sopra
per parlare con , ma a noi non chiesero nulla. Eravamo una Parte_1
ventina di persone tra parenti e amici di in ospedale . Io non mi Parte_1
feci avanti per dire alla Polizia che cosa era accaduto. In un secondo momento non
vidi vigili urbani né li avevo visti prima. Quella notte io non tornai sul luogo
dell'incidente. L'autovettura aveva colpito il motorino con la propria parte anteriore. Il
guidatore del ciclomotore non aveva il casco. Mio cugino invece lo Parte_1
indossava. Mio cugino non guida ciclomotori, che io sappia. Non Parte_1 10
so se il conducente del ciclomotore fosse provvisto o meno di patente di guida. Il
conducente dell'autovettura Aigo, dopo il sinistro, si era fermato, ma non venne con noi
in ospedale. Io non lo conoscevo. Io non mi sono mai presentato dinanzi alla Polizia di
Stato o ai vigili urbani per descrivere la dinamica del sinistro” .
Nel corso della successiva udienza del 30/10/2024 è stato esaminato il secondo testimone nella persona di nato il [...] a [...], il quale ha Testimone_1
precisato di essere il LL dell'attore . Parte_1
Sul capo A il teste ha risposto : “ Il 5/9/2019, intorno alle ore 1.00, mi trovavo dinanzi
alla porta di ingresso del Roxy bar ubicato in Napoli alla via Argine. Ero insieme con
mio cugino e con altri 7 o 8 amici miei e di mio cugino Testimone_1 Tes_1
. Il bar era aperto. Gli amici in questione erano ,
[...] Persona_3 [...]
, , . Degli altri non Per_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
ricordo il nome. Non ricordo neppure chi fossero. All'epoca e fino a qualche anno fa
eravamo soliti trovarci dinanzi al Roxy bar. Io ero andato lì in motorino. Aspettavamo
che mio LL ci raggiungesse per riunirsi a noi. Avevamo intenzione di andare nella
città di Napoli per fare un giro. Il Roxy bar si trova ad angolo in un incrocio di via
Argine. Io attendevo sul ciglio della strada. Vidi arrivare il motorino di colore rosso
bordeaux guidato da e con dietro mio LL , Persona_2 Parte_1
che era il passeggero. Appena il motorino si è avvicinato all'incrocio, ha girato a
sinistra per accostarsi al bar, ma ha tagliato la strada ad una autovettura che ha preso
in pieno il motorino sul lato sinistro. Il motorino cadde sul lato destro, o almeno credo.
L'autovettura era una Aigò nero scura, e colpì nell'occasione la gamba di mio LL.
Conoscevo di vista il guidatore dell'automobile, tale , che Persona_8
nell'occasione era in compagnia di una ragazza seduta al suo fianco. ” . 11
Sul capo B il teste ha dichiarato : “ Mio LL si fece male. Aveva diversi segni al viso
e non riusciva a rialzarsi. Indossava il casco. Il guidatore , vale a dire
[...]
, non lo indossava. Io e mio LL nel settembre del 2019 abitavamo Per_2
insieme nella casa di mia nonna. Mio LL all'epoca non lavorava. All'epoca io non
avevo una azienda ma aiutavo un amico che aveva una azienda di polimeri plastici. Il
conducente dell'autovettura si fermò . Mio LL era cosciente, rispondeva alle mie
domande ma si lamentava e gridava che gli faceva male la gamba sinistra, almeno per
quello che ricordo. All'interno del bar c'erano altre persone. Io ero a dieci metri dal
luogo dell'impatto tra i due veicoli. Non so chi fu a chiamare l'ambulanza, che arrivò
dopo un quarto d'ora, venti minuti massimo. L'ambulanza caricò mio LL . Gli
infermieri mi dissero che avrebbero portato mio LL al Cardarelli. Fin quando
arrivò l'ambulanza l'autovettura rimase ferma sul posto. Arrivarono sul posto, insieme
con l'ambulanza, o i carabinieri o i vigili urbani. Io non mi rivolsi loro per dire ciò
che era accaduto. A quel punto con il mio motorino andai dietro all'ambulanza .
Guidavo io il mio motorino e dietro come passeggero c'era mio cugino Tes_1
. Andammo al Cardarelli. Arrivammo al Cardarelli, ma l'ambulanza era
[...]
arrivata prima di noi. Io trovai mio LL su una barella tra il Pronto Soccorso e una
saletta dietro. Ancora non era stato portato al reparto. Era ancora sporco di sangue.
Preciso che perdeva sangue dal viso e dalla gamba. Gli infermieri se lo portarono via
ma io non potetti seguirlo. Nel frattempo io avvisai mediante il cellulare i miei genitori
dell'accaduto. Qualcuno dei miei amici del gruppo venne in ospedale, ma non ricordo
chi. Che io ricordi non vennero in ospedale appartenenti alle forze dell'ordine.
Quando arrivò mio padre io me ne andai. I Carabinieri o i vigili urbani che arrivarono
insieme con l'ambulanza sul luogo del sinistro non mi chiesero che cosa fosse
accaduto . Non li ho visti parlare con i miei amici o con qualche altro avventore del bar 12
o con il titolare dello stesso, che conosco solo di vista. Eravamo parecchie persone
fuori dal bar . Il casco che indossava mio LL al momento del sinistro non era un
casco integrale. A seguito dell'urto rimase attaccato alla testa di mio LL.
Sull'ambulanza mio LL era senza casco. Non ricordo che fine fece il casco in
questione. Successivamente al sinistro non sono andato dai vigili urbani per riferire
quello che era accaduto. ” .
Sul capo F il teste ha risposto : “ Non ho visto spostare i veicoli coinvolti nell'incidente.
Mio LL attualmente non lavora e nemmeno all'epoca del sinistro lavorava. Questa
è la prima volta che depongo come testimone in un processo . Mio LL prima di
allora non aveva mai avuto incidenti gravi”.
Ora, dalla lettura delle due deposizioni, rese in giorni diversi dai due testimoni escussi in giudizio, emergono numerose contraddizioni tra le stesse. Invero Tes_1
nato il [...] a [...] ( NA ) ha dichiarato che il bar Roxy
[...]
dove si incontrarono gli amici facenti parte della stessa comitiva era chiuso, mentre
nato il [...] a [...] ha asserito che il bar Roxy era aperto Testimone_1
ed anzi al suo interno c'erano anche altre persone. Il primo teste ha dichiarato di aver assistito all'arrivo dell'ambulanza e al caricamento all'interno della stessa della persona dell'incidentato, ma ha negato espressamente che fossero arrivati anche appartenenti alle forze dell'ordine. Il secondo testimone ha invece dichiarato che insieme con l'ambulanza arrivarono anche i carabinieri o i vigili urbani. Il primo teste ha sostenuto di aver visto all'interno dell'ospedale Cardarelli alcuni appartenenti alla Polizia di Stato
che erano lì per fare delle domande all'incidentato. Il secondo testimone ha invece dichiarato che l'ambulanza fu accompagnata dai carabinieri o dai vigili urbani ma che dentro l'ospedale non vennero appartenenti alle forze dell'ordine. 13
Il contenuto delle due deposizioni non collima neppure con il contenuto del verbale redatto dalla Polizia Municipale il 5/9/2025 dopo l'incidente, laddove le forze dell'ordine alle ore 4.20 di quella giornata sentirono presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli. Invero il primo testimone ha dichiarato che per sentire l'incidentato arrivarono appartenenti alla Polizia di Stato, e non vigili urbani,
mentre il secondo teste ha asserito che dentro l'ospedale non entrarono affatto persone riconducibili alle forze dell'ordine. Inoltre dal verbale della Polizia Municipale del
Comune di Napoli emerge che il primo intervento sul posto, insieme con l'ambulanza,
fu effettuato dai vigili urbani dell'unità operativa Avvocata e dai carabinieri, quando il primo teste ha negato l'intervento di appartenenti alle forze dell'ordine. Ma soprattutto appare paradossale, se non inverosimile, che persone legate all'incidentato da stretti rapporti di parentela, in quanto presenti in ospedale, o comunque sul luogo del sinistro,
non avessero sentito il bisogno di presentarsi ai carabinieri o alla Polizia di Stato o ai vigili urbani per descrivere gli accadimenti a cui avevano direttamente assistito.
Altrettanto significativa è la circostanza, riportata nel verbale della Polizia Municipale,
che la pattuglia arrivata sul luogo del sinistro non ebbe modo di visionare i veicoli coinvolti nel presunto incidente stradale perché i mezzi a motore non erano presenti al momento del suo arrivo, avvenuto alle ore 1.40, come se il sinistro non fosse mai accaduto.
In aggiunta, appare improbabile che il 5/9/2019, che notoriamente cadeva di giovedì,
giorno lavorativo, i due testimoni si fossero dati appuntamento all'una di notte per organizzare nella immediatezza un giro nella città di Napoli, quando entrambi svolgevano una attività lavorativa che li impegnava durante l'orario diurno, posto che in particolare il primo già alle 7.30 doveva iniziare a prestare la propria opera al banco di una panetteria. 14
Infine ha evidenziato la notevole sinistrosità che caratterizza la Controparte_1
persona dell'attore, il quale risulta coinvolto in ben sette vertenze relative a incidenti stradali, come da documentazione della banca dati IVASS prodotta come doc. 5.
In proposito va rammentato che la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto ed è regolata dall'art. 135 del Codice delle
Assicurazioni Private nonchè dal regolamento ISVAP n. 31 dell' 1 giugno 2009. Essa
raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione CP_1
dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e forze dell'ordine.
Nella fattispecie in esame per l'appunto la eccessiva serialità dei sinistri in cui in cui è
stato coinvolto complessivamente costituisce un ulteriore indizio Parte_1
nel senso che l'incidente stradale sia stato costruito a tavolino e non si sia affatto verificato nei termini descritti in citazione e dai testimoni.
Invero, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste -
che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili
contraddizioni, ecc. ) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite ), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità
( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623 ). 15
Per l'appunto le deposizioni dei due testi, legati da uno stretto vincolo di parentela con l'attore, sono contraddittorie e inverosimili sotto i profili già evidenziati, il che significa che non sono attendibili e che manca la prova del fatto storico descritto in citazione, e quindi anche del nesso di causalità tra la lesione riportata da , che Parte_1
sicuramente sussisteva, essendo riportata nel referto medico del Pronto Soccorso, e l'incidente stradale descritto nell'atto introduttivo. In altri termini, non può considerarsi dimostrato che il 5/9/2019 viaggiava sul ciclomotore appartenente a Parte_1
quale terzo trasportato e che nell'occasione cadde e si fece male a Persona_2
causa dell'urto del ciclomotore medesimo con l'autovettura Aygò guidata da tale
. Persona_8
La domanda risarcitoria formulata ex art. 141 D.Lgs. 209/2005 nei confronti di
[...]
e quella proposta ex art. 2054 comma 3 c.c. contro sono CP_1 CP_2
dunque da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore nel merito ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate in favore di come da dispositivo, in Controparte_1
considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del
D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la domanda giudiziale originaria formulata nell'atto introduttivo ( cd. criterio del disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez. sez. II, 11/2/2022,
n. 4520 ), pari a sua volta ad euro 130.793,50.
Ciò in quanto in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente il valore della controversia è quello corrispondente alla somma 16
da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è
quello corrispondente alla somma domandata dall'attore ( v. Cass. civ. sez. III,
6/5/2022, n. 14470 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi del processo di cognizione contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma
1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è
tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è
doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542
e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 17
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Poiché la condanna al pagamento delle spese di giudizio, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può invece essere pronunziata in favore del contumace
VI , nel momento in cui questi, non avendo espletato alcuna attività CP_2
processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto ( cfr. Cass. civ. sez.
VI, 6/9/2017, n. 20869 ).
Infine occorre inviare, in ottemperanza all'art. 256 c.p.c., copia di atti del processo, ivi compresa la presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli affinchè verifichi se i testimoni nato il [...] a Testimone_1
SS di MA ( NA ) e nato il [...] a [...] , escussi Testimone_1
rispettivamente nel corso dell'udienza del 18/9/2024 e del 30/10/2024, abbiano reso una deposizione falsa ed abbiano quindi commesso il reato di cui all'art. 372 c.p.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1
delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 14.103 Controparte_1
per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) visto l'art. 256 c.p.c. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia del processo verbale della udienza del 18/9/2024 e di quella del 30/10/2024 e della presente sentenza alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli perché valuti la eventualità di procedere a carico dei testimoni
MA ( NA ) e Testimone_1
all'art. 372 c.p.
Napoli, 24/11/2025
18
nato il [...] a [...] Testimone_1
nato il [...] a Napoli in [...] al reato di cui
Il G.U.
CE GE IZ
Proc. 25626 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico CE GE IZ ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 25626/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno ex artt. 141 D.Lgs. 7/9/2005
n. 209 e 2054 comma 3 c.c., e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Napoli al C.so Secondigliano n. 230/C presso l'avv. Gennaro Lallo, dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli alla via Controparte_1 P.IVA_1
G. Cortese n. 11 presso l'avv. Paolo Ambron , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Gagliardi in virtù di procura alle liti autenticata in data 11 novembre 2020 al n. 24877 di
Repertorio a rogito Notaio di Milano Persona_1
CONVENUTA
E
, res.te in Torre del Greco alla via delle Acacie n. 3 CP_2
CONVENUTO - CONTUMACE 2
CONCLUSIONI :
le parti costituite concludono come da verbale di udienza del 14/7/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha dedotto Parte_1
che il giorno 5/9/2019, intorno alle ore 01.00 circa, in Napoli alla via Argine, nel mentre si trovava in qualità di trasportato a bordo del ciclomotore Honda SH targato EP 17349,
aveva subìto lesioni personali a seguito di un sinistro stradale, asseritamente verificatosi secondo le seguenti modalità : il conducente del motociclo sul quale era a bordo l'attore stava effettuando una manovra di inversione, quando da tergo era sopraggiunta l'autovettura Toyota Aygò tg. 20 , il cui conducente non era riuscito ad arrestare la propria marcia ed aveva tamponato il ciclomotore facendolo rovinare al suolo unitamente agli occupanti.
Secondo tale assunto, a seguito dell'urto il aveva riportato lesioni personali Parte_1
tali da essere trasportato all'Ospedale Cardarelli di Napoli, dove i sanitari di turno gli avevano diagnosticato lesioni come da referto medico prodotto (all.3), e l'attore era stato ricoverato presso lo stesso ospedale con cartella clinica n. 031026/19 (all.4).
ha precisato che il motociclo Honda sul quale era trasportato era di Parte_1
proprietà di , il quale all'epoca del sinistro era assicurato con CP_2 [...]
, e che a lui personalmente , a seguito delle lesioni riportate, erano residuati CP_1
postumi invalidanti qualificabili come danno biologico, oltre che un danno esistenziale,
morale, esistenziale, ed ha domandato il risarcimento di tutte queste voci di danno oltre che del costo delle cure mediche, per un importo complessivo di euro 130.793,50 e con richiesta di condanna sia di che del in solido tra loro . Controparte_1 CP_2
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato nei confronti di entrambi i convenuti, ma si è costituita in giudizio la sola , la quale ha eccepito in punto di rito la Controparte_1 3
improcedibilità della domanda attorea per essersi rifiutato il di farsi Parte_1
sottoporre a visita medica in via extragiudiziale presso un fiduciario della compagnia assicuratrice e per mancato esperimento della negoziazione assistita nonché la nullità
della citazione per non essere stati specificati il luogo preciso in cui sarebbe avvenuto l'urto né le direzioni di provenienza e di percorrenza dei mezzi coinvolti. Nel merito, è
stata comunque contestata la riconducibilità delle lesioni lamentate dal Parte_1
all'evento dedotto in lite, non essendo stato provato il nesso di causalità tra il sinistro e i danni.
, non essendosi costituito in giudizio, è invece stato dichiarato contumace CP_2
tramite ordinanza del 4/6/2024, con la quale è stato ammesso nei suoi confronti l'interrogatorio formale richiesto da parte attrice.
Nel corso dell'udienza del 18/9/2024 il predetto convenuto non è comparso per rispondere all'interrogatorio formale, ma è stato esaminato, su indicazione di parte attrice, il primo testimone nella persona di nato il [...] a Testimone_1
SS di MA ( NA ). Nel corso della successiva udienza del 30/10/2024 è stato esaminato il secondo testimone nella persona di nato il [...] Testimone_1
a Napoli.
Con ordinanza del 27/6/2025 è stata respinta la richiesta di C.T.U. medico legale sollecitata dall'attore e il processo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/7/2025 e quindi rimesso in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti difensivi finali.
In via preliminare, la domanda attorea va qualificata innanzitutto come richiesta di risarcimento del danno da incidente stradale ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005 ( cd.
Codice delle Assicurazioni Private ). In proposito non ha Parte_1
menzionato specificamente tale norma, ma ha dedotto espressamente la propria qualità 4
di trasportato, e citando in giudizio anche il proprietario del ciclomotore ha chiesto a quest'ultimo il risarcimento pure ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c.
Invero, in base alla norma del Codice delle Assicurazioni sopra menzionata, in tema di sinistri automobilistici il trasportato ha azione diretta nei confronti dell'Assicurazione
del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti, salva l'ipotesi del "caso fortuito",
da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (
cfr. Cass. civ. sez. III, 23/6/2021, n. 17963 ). Il legislatore ha in tal modo configurato una apposita azione a tutela della posizione del trasportato nell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni Private. Trattasi di azione tipica, diretta a rafforzare la posizione del terzo trasportato, che prescinde dalla specifica prova della responsabilità nella causazione del sinistro e subordina l'accoglimento della domanda risarcitoria alla mera prova dell'evento storico dell'incidente e della presenza del trasportato sul veicolo coinvolto in tale accadimento ( v. sul punto Tribunale Roma, sez. XII, 9/12/2016, n. 22858 ). Lo
strumento processuale di cui all'art. 141 Cod. Ass. assume però un carattere non esclusivo, così da non precludere l'esperimento dell'ordinaria azione ex art. 144 cod.
ass. In altri termini, il trasportato ( danneggiato ) ha oggi, nel nostro ordinamento, una serie di opzioni che possono essere scelte liberamente, potendo chiamare in giudizio il solo responsabile civile ex art. 2054 c.c., coinvolgere anche la di lui compagnia assicuratrice mediante azione diretta ex art. 144 D.Lgs. 7/9/2005 n. 209, ovvero,
perseguendo un risarcimento più celere, invocare l'art. 141 Cod. Ass. e citare così solo
l'assicuratore del vettore.
Beninteso, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei 5
confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo medesimo (
cfr. Cass. civ. sez. III, 14/9/2022, n. 27078 ). Per l'appunto l'azione risarcitoria, in base alla prospettazione dei fatti contenuta in citazione, laddove è stata più volte rimarcata la posizione di trasportato di , che è il presupposto tipico dell'azione Parte_1
ex art. 141 cit., nonché in base al petitum , deve intendersi essere stata esercitata nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005 , con citazione anche del proprietario del ciclomotore e quale litisconsorte necessario e quale destinatario della richiesta di risarcimento, sia pure a diverso titolo, vale a dire ai sensi dell'art. 2054
comma 3 c.c. nella sua veste di responsabile civile.
Ciò premesso, in punto di rito non è rilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi in sede extragiudiziale a visita medica presso un fiduciario dell'impresa di assicurazioni,
perché un simile contegno comporta solo la sospensione dei termini di cui all'art. 148
del D.Lgs. n. 209 del 2005 e quindi della procedura di liquidazione e non la improcedibilità dell'azione di cui all'art. 145 della menzionata normativa, ovvero riguarda unicamente il termine a carico della compagnia assicurativa per formulare l'offerta risarcitoria e non anche il termine per proporre l'azione di risarcimento ( v.
Tribunale Napoli, sez. VIII, 28/2/2019, n. 2261 ). In altri termini, la mancata collaborazione del danneggiato, consistente in un immotivato rifiuto di sottoporsi alla visita medica richiesta dall'assicurazione, non ostacola la proponibilità della domanda una volta che siano decorsi 90 giorni dall'invio della richiesta di cui all'art. 145 , ma comporta solo un apprezzamento del Giudice in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso.
Al contrario, l'eccezione di improcedibilità è stata fondatamente proposta sotto il profilo della mancata attivazione della negoziazione assistita, che è obbligatoria, ai sensi 6
dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 ( convertito con L. n. 162 del 10
novembre 2014 ) per l'esperimento di tutte le domande di risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e da natanti, indipendentemente dal loro valore, che è la fattispecie oggetto della presente controversia, mentre per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme è obbligatoria solo quando le somme medesime non eccedano
50.000 euro e non riguardino controversie assoggettate alla disciplina della mediazione civile obbligatoria.
Invero la compagnia assicurativa, costituitasi tempestivamente, ha eccepito in via espressa l'improcedibilità della domanda per non aver esperito preventivamente l'attore la prescritta negoziazione assistita e nulla è stato controdedotto sulla questione da parte del nel verbale dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in data Parte_1
5/2/2024, laddove entrambe le parti si sono limitate a chiedere la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., che sono stati fissati nell'occasione.
L'attore solo nella sua prima memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 1 ha contestato la preliminare eccezione di parte convenuta, asserendo erroneamente che la procedura di negoziazione assistita non era obbligatoria in ragione della somma richiesta, superiore ad euro 50.000, anche se nell'occasione ha chiesto al Giudice termine per l'esperimento della negoziazione ove ritenuta da lui opportuna.
Il tentativo di negoziazione è stato per l'appunto effettuato da parte attrice il
30/10/2024, su apposito invito in tal senso formulato dal Giudice nell'udienza tenutasi nella stessa data, con conseguente sanatoria del vizio originario di improcedibilità.
Parimenti va respinta l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione, atteso che la descrizione del fatto contenuta in citazione contiene gli elementi essenziali per l'azione risarcitoria contro l'assicuratore e contro il responsabile civile, vale a dire la descrizione del fatto dell'urto nel corso dell'esecuzione di una manovra di cambio di 7
carreggiata da parte del conducente del motociclo. Invero “ la nullità della citazione, ai
sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto
allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile
individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi
essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate
nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità
della citazione nella sua interezza” ( v. Cass. civ. sez. un., 22/5/2012, n. 8077 ) . Inoltre,
se in citazione non è stato inserito il nominativo della persona che si trovava insieme con sul motociclo, tale indicazione è contenuta nel rapporto della Parte_1
Polizia Municipale di Napoli allegata all'atto introduttivo : si trattava di tale
[...]
, figlio di , che era il proprietario del mezzo a motore. Persona_2 CP_2
Nel merito, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta ovviamente al terzo trasportato, che agisca in giudizio ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro, della propria qualità di trasportato e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 13/10/2016, n. 20654
).
Sul punto è stato deferito interrogatorio formale nei confronti del convenuto contumace,
che non è comparso in udienza per rispondere, e l'art. 232 c.p.c. consente al Giudice, in caso di mancata comparizione della parte a rendere l'interrogatorio formale deferito, di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio secondo il suo prudente apprezzamento ( art. 116 c.p.c. ). Tuttavia dalla mancata comparizione di CP_2
non può dedursi neppure in via indiziaria un argomento di prova sulle modalità di verificazione del sinistro, nel momento in cui a condurre alla guida il ciclomotore incidentato non era lui ma , almeno per quanto risulta dalle Persona_2 8
dichiarazioni del figlio raccolte il 5/9/2019 dalla Polizia Municipale del Comune di
Napoli, il che è lo stesso che dire che il convenuto non era presente al momento del fatto e che nulla era in grado di riferire in proposito. Invero la valutazione della mancata comparizione dell'interrogando è rimessa all'apprezzamento di fatto del Giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore,
qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro ( v.
Cass. civ. sez. II, 31/05/2022, n. 17562 ). A maggior ragione tali argomenti di prova non possono ricavarsi a carico di che è un soggetto completamente Controparte_1
estraneo al sinistro.
Ora, nel corso dell'udienza del 18/9/2024 è stato esaminato, su indicazione di parte attrice, il primo testimone nella persona di nato il [...] a Testimone_1
SS di MA ( NA ), il quale ha ammesso in via preliminare che Parte_1
è suo cugino di primo grado .
[...]
Sul capo A il teste ha risposto : “ Il giorno 5/9/2019 intorno alle ore 1.00, quindi di
notte, mi trovavo in Napoli Ponticelli dinanzi al bar Roxy. Non ricordo di quale giorno
della settimana si trattasse. Ero con un mio cugino, nella persona di
[...]
, ed altri amici comuni a noi due. Non ricordo i nomi di questi ultimi. Ci Tes_1
eravamo riuniti lì e stavamo aspettando per fare un giro a Napoli Parte_1
città. Il bar Roxy era chiuso. Si tratta di un nostro punto di riferimento, da cui siamo
soliti partire per Napoli per trascorrere la notte lì. Il mio orario di lavoro come
panettiere è dalle 7.30 del mattino fino alle 13.30 . Non lavoro nel forno ma sto al
banco della panetteria Profumo di Grano che si trova in Napoli alla via Bartolo Longo
n. 345. Vidi il motorino guidato da tale , che da lontano lampeggiò Persona_2
verso di noi. Il motorino in questione era lontano circa dieci metri da noi, e si trovava
sull'altro lato della carreggiata, quella che va, in direzione Napoli. In quella 9
carreggiata c'è un piccolo spartitraffico. Invece noi ci trovavamo sul marciapiede in
corrispondenza della carreggiata che va verso Ponticelli. Quell'estate stavamo di solito
lì. Il motorino girò per venire verso di noi ma arrivò una autevettura Aigò di colore
scuro che colpì il motorino sula lato sinistro. L'autovettura viaggiava nella sua corsia
di marcia, stava sulla sinistra perché quella è una strada a tre corsie. L'autovettura si
fermò dopo l'impatto. A bordo c'era il guidatore, che era un uomo, e accanto a lui
c'era una donna, seduta sul sedile anteriore dell'autovettura. ” .
Sul capo B il teste ha dichiarato : “ Il motorino cadde per terra. Il guidatore non si
fece nulla, mentre il passeggero rimase con la gamba sinistra bloccata tra la
macchina e la moto. Aveva preso il colpo direttamente sulla gamba. Aveva perso
conoscenza. Abbiamo cercato di farlo rinvenire, ma senza riuscirci. Qualcuno che era lì
ha chiamato l'ambulanza, che è arrivata dopo circa dieci minuti.
Fino a che sono stato io lì non sono venuti appartenenti alle Forze dell'Ordine. Io
vidi l'ambulanza caricare a bordo mio cugino . Gli infermieri a bordo dell'ambulanza
ci dissero che sarebbero andati al Cardarelli e noi pure andammo verso tale ospedale .
Io partii con mio cugino sulla sua macchina. Preciso che Testimone_1
è il LL dell'incidentato. Arrivati al Cardarelli io passai quasi Testimone_1
tutta la notte lì. Arrivarono due appartenenti alla Polizia di Stato. Salirono di sopra
per parlare con , ma a noi non chiesero nulla. Eravamo una Parte_1
ventina di persone tra parenti e amici di in ospedale . Io non mi Parte_1
feci avanti per dire alla Polizia che cosa era accaduto. In un secondo momento non
vidi vigili urbani né li avevo visti prima. Quella notte io non tornai sul luogo
dell'incidente. L'autovettura aveva colpito il motorino con la propria parte anteriore. Il
guidatore del ciclomotore non aveva il casco. Mio cugino invece lo Parte_1
indossava. Mio cugino non guida ciclomotori, che io sappia. Non Parte_1 10
so se il conducente del ciclomotore fosse provvisto o meno di patente di guida. Il
conducente dell'autovettura Aigo, dopo il sinistro, si era fermato, ma non venne con noi
in ospedale. Io non lo conoscevo. Io non mi sono mai presentato dinanzi alla Polizia di
Stato o ai vigili urbani per descrivere la dinamica del sinistro” .
Nel corso della successiva udienza del 30/10/2024 è stato esaminato il secondo testimone nella persona di nato il [...] a [...], il quale ha Testimone_1
precisato di essere il LL dell'attore . Parte_1
Sul capo A il teste ha risposto : “ Il 5/9/2019, intorno alle ore 1.00, mi trovavo dinanzi
alla porta di ingresso del Roxy bar ubicato in Napoli alla via Argine. Ero insieme con
mio cugino e con altri 7 o 8 amici miei e di mio cugino Testimone_1 Tes_1
. Il bar era aperto. Gli amici in questione erano ,
[...] Persona_3 [...]
, , . Degli altri non Per_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
ricordo il nome. Non ricordo neppure chi fossero. All'epoca e fino a qualche anno fa
eravamo soliti trovarci dinanzi al Roxy bar. Io ero andato lì in motorino. Aspettavamo
che mio LL ci raggiungesse per riunirsi a noi. Avevamo intenzione di andare nella
città di Napoli per fare un giro. Il Roxy bar si trova ad angolo in un incrocio di via
Argine. Io attendevo sul ciglio della strada. Vidi arrivare il motorino di colore rosso
bordeaux guidato da e con dietro mio LL , Persona_2 Parte_1
che era il passeggero. Appena il motorino si è avvicinato all'incrocio, ha girato a
sinistra per accostarsi al bar, ma ha tagliato la strada ad una autovettura che ha preso
in pieno il motorino sul lato sinistro. Il motorino cadde sul lato destro, o almeno credo.
L'autovettura era una Aigò nero scura, e colpì nell'occasione la gamba di mio LL.
Conoscevo di vista il guidatore dell'automobile, tale , che Persona_8
nell'occasione era in compagnia di una ragazza seduta al suo fianco. ” . 11
Sul capo B il teste ha dichiarato : “ Mio LL si fece male. Aveva diversi segni al viso
e non riusciva a rialzarsi. Indossava il casco. Il guidatore , vale a dire
[...]
, non lo indossava. Io e mio LL nel settembre del 2019 abitavamo Per_2
insieme nella casa di mia nonna. Mio LL all'epoca non lavorava. All'epoca io non
avevo una azienda ma aiutavo un amico che aveva una azienda di polimeri plastici. Il
conducente dell'autovettura si fermò . Mio LL era cosciente, rispondeva alle mie
domande ma si lamentava e gridava che gli faceva male la gamba sinistra, almeno per
quello che ricordo. All'interno del bar c'erano altre persone. Io ero a dieci metri dal
luogo dell'impatto tra i due veicoli. Non so chi fu a chiamare l'ambulanza, che arrivò
dopo un quarto d'ora, venti minuti massimo. L'ambulanza caricò mio LL . Gli
infermieri mi dissero che avrebbero portato mio LL al Cardarelli. Fin quando
arrivò l'ambulanza l'autovettura rimase ferma sul posto. Arrivarono sul posto, insieme
con l'ambulanza, o i carabinieri o i vigili urbani. Io non mi rivolsi loro per dire ciò
che era accaduto. A quel punto con il mio motorino andai dietro all'ambulanza .
Guidavo io il mio motorino e dietro come passeggero c'era mio cugino Tes_1
. Andammo al Cardarelli. Arrivammo al Cardarelli, ma l'ambulanza era
[...]
arrivata prima di noi. Io trovai mio LL su una barella tra il Pronto Soccorso e una
saletta dietro. Ancora non era stato portato al reparto. Era ancora sporco di sangue.
Preciso che perdeva sangue dal viso e dalla gamba. Gli infermieri se lo portarono via
ma io non potetti seguirlo. Nel frattempo io avvisai mediante il cellulare i miei genitori
dell'accaduto. Qualcuno dei miei amici del gruppo venne in ospedale, ma non ricordo
chi. Che io ricordi non vennero in ospedale appartenenti alle forze dell'ordine.
Quando arrivò mio padre io me ne andai. I Carabinieri o i vigili urbani che arrivarono
insieme con l'ambulanza sul luogo del sinistro non mi chiesero che cosa fosse
accaduto . Non li ho visti parlare con i miei amici o con qualche altro avventore del bar 12
o con il titolare dello stesso, che conosco solo di vista. Eravamo parecchie persone
fuori dal bar . Il casco che indossava mio LL al momento del sinistro non era un
casco integrale. A seguito dell'urto rimase attaccato alla testa di mio LL.
Sull'ambulanza mio LL era senza casco. Non ricordo che fine fece il casco in
questione. Successivamente al sinistro non sono andato dai vigili urbani per riferire
quello che era accaduto. ” .
Sul capo F il teste ha risposto : “ Non ho visto spostare i veicoli coinvolti nell'incidente.
Mio LL attualmente non lavora e nemmeno all'epoca del sinistro lavorava. Questa
è la prima volta che depongo come testimone in un processo . Mio LL prima di
allora non aveva mai avuto incidenti gravi”.
Ora, dalla lettura delle due deposizioni, rese in giorni diversi dai due testimoni escussi in giudizio, emergono numerose contraddizioni tra le stesse. Invero Tes_1
nato il [...] a [...] ( NA ) ha dichiarato che il bar Roxy
[...]
dove si incontrarono gli amici facenti parte della stessa comitiva era chiuso, mentre
nato il [...] a [...] ha asserito che il bar Roxy era aperto Testimone_1
ed anzi al suo interno c'erano anche altre persone. Il primo teste ha dichiarato di aver assistito all'arrivo dell'ambulanza e al caricamento all'interno della stessa della persona dell'incidentato, ma ha negato espressamente che fossero arrivati anche appartenenti alle forze dell'ordine. Il secondo testimone ha invece dichiarato che insieme con l'ambulanza arrivarono anche i carabinieri o i vigili urbani. Il primo teste ha sostenuto di aver visto all'interno dell'ospedale Cardarelli alcuni appartenenti alla Polizia di Stato
che erano lì per fare delle domande all'incidentato. Il secondo testimone ha invece dichiarato che l'ambulanza fu accompagnata dai carabinieri o dai vigili urbani ma che dentro l'ospedale non vennero appartenenti alle forze dell'ordine. 13
Il contenuto delle due deposizioni non collima neppure con il contenuto del verbale redatto dalla Polizia Municipale il 5/9/2025 dopo l'incidente, laddove le forze dell'ordine alle ore 4.20 di quella giornata sentirono presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli. Invero il primo testimone ha dichiarato che per sentire l'incidentato arrivarono appartenenti alla Polizia di Stato, e non vigili urbani,
mentre il secondo teste ha asserito che dentro l'ospedale non entrarono affatto persone riconducibili alle forze dell'ordine. Inoltre dal verbale della Polizia Municipale del
Comune di Napoli emerge che il primo intervento sul posto, insieme con l'ambulanza,
fu effettuato dai vigili urbani dell'unità operativa Avvocata e dai carabinieri, quando il primo teste ha negato l'intervento di appartenenti alle forze dell'ordine. Ma soprattutto appare paradossale, se non inverosimile, che persone legate all'incidentato da stretti rapporti di parentela, in quanto presenti in ospedale, o comunque sul luogo del sinistro,
non avessero sentito il bisogno di presentarsi ai carabinieri o alla Polizia di Stato o ai vigili urbani per descrivere gli accadimenti a cui avevano direttamente assistito.
Altrettanto significativa è la circostanza, riportata nel verbale della Polizia Municipale,
che la pattuglia arrivata sul luogo del sinistro non ebbe modo di visionare i veicoli coinvolti nel presunto incidente stradale perché i mezzi a motore non erano presenti al momento del suo arrivo, avvenuto alle ore 1.40, come se il sinistro non fosse mai accaduto.
In aggiunta, appare improbabile che il 5/9/2019, che notoriamente cadeva di giovedì,
giorno lavorativo, i due testimoni si fossero dati appuntamento all'una di notte per organizzare nella immediatezza un giro nella città di Napoli, quando entrambi svolgevano una attività lavorativa che li impegnava durante l'orario diurno, posto che in particolare il primo già alle 7.30 doveva iniziare a prestare la propria opera al banco di una panetteria. 14
Infine ha evidenziato la notevole sinistrosità che caratterizza la Controparte_1
persona dell'attore, il quale risulta coinvolto in ben sette vertenze relative a incidenti stradali, come da documentazione della banca dati IVASS prodotta come doc. 5.
In proposito va rammentato che la Banca Dati IVASS è stata istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria RC-Auto ed è regolata dall'art. 135 del Codice delle
Assicurazioni Private nonchè dal regolamento ISVAP n. 31 dell' 1 giugno 2009. Essa
raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in e deve essere consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione CP_1
dell'offerta, nonché costituire ausilio e/o essere consultata dalle autorità giudiziarie e forze dell'ordine.
Nella fattispecie in esame per l'appunto la eccessiva serialità dei sinistri in cui in cui è
stato coinvolto complessivamente costituisce un ulteriore indizio Parte_1
nel senso che l'incidente stradale sia stato costruito a tavolino e non si sia affatto verificato nei termini descritti in citazione e dai testimoni.
Invero, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste -
che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili
contraddizioni, ecc. ) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite ), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità
( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623 ). 15
Per l'appunto le deposizioni dei due testi, legati da uno stretto vincolo di parentela con l'attore, sono contraddittorie e inverosimili sotto i profili già evidenziati, il che significa che non sono attendibili e che manca la prova del fatto storico descritto in citazione, e quindi anche del nesso di causalità tra la lesione riportata da , che Parte_1
sicuramente sussisteva, essendo riportata nel referto medico del Pronto Soccorso, e l'incidente stradale descritto nell'atto introduttivo. In altri termini, non può considerarsi dimostrato che il 5/9/2019 viaggiava sul ciclomotore appartenente a Parte_1
quale terzo trasportato e che nell'occasione cadde e si fece male a Persona_2
causa dell'urto del ciclomotore medesimo con l'autovettura Aygò guidata da tale
. Persona_8
La domanda risarcitoria formulata ex art. 141 D.Lgs. 209/2005 nei confronti di
[...]
e quella proposta ex art. 2054 comma 3 c.c. contro sono CP_1 CP_2
dunque da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore nel merito ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate in favore di come da dispositivo, in Controparte_1
considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del
D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la domanda giudiziale originaria formulata nell'atto introduttivo ( cd. criterio del disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez. sez. II, 11/2/2022,
n. 4520 ), pari a sua volta ad euro 130.793,50.
Ciò in quanto in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente il valore della controversia è quello corrispondente alla somma 16
da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è
quello corrispondente alla somma domandata dall'attore ( v. Cass. civ. sez. III,
6/5/2022, n. 14470 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi del processo di cognizione contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma
1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è
tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è
doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542
e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 17
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Poiché la condanna al pagamento delle spese di giudizio, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può invece essere pronunziata in favore del contumace
VI , nel momento in cui questi, non avendo espletato alcuna attività CP_2
processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto ( cfr. Cass. civ. sez.
VI, 6/9/2017, n. 20869 ).
Infine occorre inviare, in ottemperanza all'art. 256 c.p.c., copia di atti del processo, ivi compresa la presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli affinchè verifichi se i testimoni nato il [...] a Testimone_1
SS di MA ( NA ) e nato il [...] a [...] , escussi Testimone_1
rispettivamente nel corso dell'udienza del 18/9/2024 e del 30/10/2024, abbiano reso una deposizione falsa ed abbiano quindi commesso il reato di cui all'art. 372 c.p.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1
delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 14.103 Controparte_1
per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) visto l'art. 256 c.p.c. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia del processo verbale della udienza del 18/9/2024 e di quella del 30/10/2024 e della presente sentenza alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli perché valuti la eventualità di procedere a carico dei testimoni
MA ( NA ) e Testimone_1
all'art. 372 c.p.
Napoli, 24/11/2025
18
nato il [...] a [...] Testimone_1
nato il [...] a Napoli in [...] al reato di cui
Il G.U.
CE GE IZ