Ordinanza cautelare 13 settembre 2025
Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 08/05/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00636/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2025, proposto da
Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fratte Rosa, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Discepolo, Federico Vallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Montana Alta Valle del Metauro, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Vallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Suap – Gestione Associata Dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
SO PA, LU ER, AU LE, AO NI, AL CI, NV S.p.A., Infratel Italia S.p.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
LA LL, JO BE KO, AR EN ST, AE MA, LA RA, NA AR, AN AR, UD AR, CO AR, VE NS, CH NS, LA NI, LI NA, RI RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Filippini, Giulia Stronati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n. 7933 dell'8.5.2025, notificata via pec in pari data, del SUAP dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro, con cui è stato disposto il diniego definitivo dell'istanza unica presentata il 7.3.2025 da Inwit ai sensi degli artt. 44 e 49 CCE, per la realizzazione di una SRB per la telefonia mobile prevista nel PNRR nel Comune di Fratte Rosa, via Gioacchino Rossini;
della nota del Responsabile del Settore 3 Tecnico del Comune di Fratte Rosa del 6.5.2025, prot. n. 2812, con cui viene confermato il parere negativo prot. 2470 del 22.4.2025;
di ogni altro atto, verbale e nota, anche interlocutoria ed endoprocedimentale, ad essi presupposti, consequenziali e connessi, tra cui:
della nota del SUAP prot. n. 4929 del 18.3.2025 (doc. 4) e l'allegata nota del 18.3.2025 del Comune di Fratte Rosa prot. n. 1683;
della determinazione del SUAP prot. n. 7181 del 23.4.2025, con funzione di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 e relativi allegati e la nota prot. n. 7675 del 5.5.2025;.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fratte Rosa, dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 il dott. IO UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il deposito, in data 19 febbraio 2026, del provvedimento di rilascio del titolo unico n. 6_2026 del 16 febbraio 2026, a seguito del riesame in contraddittorio disposto da questo Tar con ordinanza n. 175/2025;
Considerato che, con memoria del 5 maggio 2026, alla luce del rilascio del titolo, la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, per quanto sopra, trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 60 cpa, di dichiarare la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe;
Ritenuta la sussistenza delle ragioni per compensare le spese di giudizio, in assenza di specifiche richieste delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM IG, Presidente
IO UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IO UI | Renata EM IG |
IL SEGRETARIO