Art. 2.
Alla spesa di 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla spesa di 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, sara' provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.