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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6992/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- TA ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- FA AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6992/2025, vertente:
tra
Parte_1 nato a [...] il [...]
e
Parte_2 nata a [...] il 1° settembre 1993 entrambi con il patrocinio dell'avv. Rosanna Niglio
-ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (Roma il 12 Persona_1 giugno 2024).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti indicate in intestazione hanno chiesto al presente Tribunale di Roma
di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (classe 2024), formulando le seguenti conclusioni Per_1
congiunte:
“1) Che la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori ma risiederà presso la casa materna sita in Roma –
Via Marforio n. 20;
2) In ragione dell'età della minore (attualmente ancora allattata dalla madre) le parti hanno concordato che la medesima non pernotterà
presso la casa paterna fino all'età di 3 anni;
3) In ragione dell'attività di lavoro su turni del padre il medesimo potrà
vedere la figlia due pomeriggi a settimana dalle 15,00 alle 19:30 da concordare con l'altro genitore ed un giorno tra sabato e domenica a settimane alterne sempre da concordare anticipatamente al momento della indicazione dei turni da parte dell'azienda;
4) Al raggiungimento dei tre anni, con modalità graduali, il padre potrà
tenere la figlia oltre ai due pomeriggi infrasettimanali già previsti, un week end a settimane alterne dalla mattina del sabato alle 10,00 alla domenica alle ore 19:00;
5) Sempre al raggiungimento del terzo anno di età il padre potrà tenere la minore sette giorni durante le vacanze di Natale, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, 15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 Giugno.
2 6) Prima dei tre anni il giorno di Natale, il giorno di Pasqua ed il giorno del compleanno la minore trascorrerà mezza giornata con ciascun genitore;
trascorrerà inoltre il giorno del compleanno di ciascun del genitore con il medesimo così come la Festa del Papà o della Mamma
rispettivamente con uno o l'altro genitore. Il tutto salvo diverso e più
favorevole accordo tra i genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e delle necessità della minore;
7) il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore con Parte_1
l'assegno mensile di Euro 200,00 (duecento/00) che corrisponderà alla madre entro il giorno 17 di ogni mese, con decorrenza dal mese dell'Udienza Presidenziale, mediate bonifico bancario. Il predetto assegno sarà rivalutato annualmente secondo la variazione dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, a far data dal corrispondente mese dell'anno successivo;
8) il padre, inoltre, provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie e scolastiche della figlia , preventivamente concordate con la madre come dettagliate nel Protocollo delle Spese Straordinarie in uso presso il Tribunale di Roma;
9) Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra .”. Parte_2
Le parti, con le note di trattazione scritta rese in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, hanno confermato le condizioni di cui sopra.
Tali accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con 3 l'interesse della figlia minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese compensate considerando la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 29 maggio 2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
Roma, 29 novembre 2025
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice Relatore
FA AL
Il Presidente
TA ZI
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- TA ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- FA AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6992/2025, vertente:
tra
Parte_1 nato a [...] il [...]
e
Parte_2 nata a [...] il 1° settembre 1993 entrambi con il patrocinio dell'avv. Rosanna Niglio
-ricorrenti- nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (Roma il 12 Persona_1 giugno 2024).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti indicate in intestazione hanno chiesto al presente Tribunale di Roma
di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore (classe 2024), formulando le seguenti conclusioni Per_1
congiunte:
“1) Che la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori ma risiederà presso la casa materna sita in Roma –
Via Marforio n. 20;
2) In ragione dell'età della minore (attualmente ancora allattata dalla madre) le parti hanno concordato che la medesima non pernotterà
presso la casa paterna fino all'età di 3 anni;
3) In ragione dell'attività di lavoro su turni del padre il medesimo potrà
vedere la figlia due pomeriggi a settimana dalle 15,00 alle 19:30 da concordare con l'altro genitore ed un giorno tra sabato e domenica a settimane alterne sempre da concordare anticipatamente al momento della indicazione dei turni da parte dell'azienda;
4) Al raggiungimento dei tre anni, con modalità graduali, il padre potrà
tenere la figlia oltre ai due pomeriggi infrasettimanali già previsti, un week end a settimane alterne dalla mattina del sabato alle 10,00 alla domenica alle ore 19:00;
5) Sempre al raggiungimento del terzo anno di età il padre potrà tenere la minore sette giorni durante le vacanze di Natale, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, 15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 Giugno.
2 6) Prima dei tre anni il giorno di Natale, il giorno di Pasqua ed il giorno del compleanno la minore trascorrerà mezza giornata con ciascun genitore;
trascorrerà inoltre il giorno del compleanno di ciascun del genitore con il medesimo così come la Festa del Papà o della Mamma
rispettivamente con uno o l'altro genitore. Il tutto salvo diverso e più
favorevole accordo tra i genitori, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e delle necessità della minore;
7) il sig. contribuirà al mantenimento della figlia minore con Parte_1
l'assegno mensile di Euro 200,00 (duecento/00) che corrisponderà alla madre entro il giorno 17 di ogni mese, con decorrenza dal mese dell'Udienza Presidenziale, mediate bonifico bancario. Il predetto assegno sarà rivalutato annualmente secondo la variazione dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, a far data dal corrispondente mese dell'anno successivo;
8) il padre, inoltre, provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie e scolastiche della figlia , preventivamente concordate con la madre come dettagliate nel Protocollo delle Spese Straordinarie in uso presso il Tribunale di Roma;
9) Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla Sig.ra .”. Parte_2
Le parti, con le note di trattazione scritta rese in sostituzione dell'udienza del 12 novembre 2025, hanno confermato le condizioni di cui sopra.
Tali accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con 3 l'interesse della figlia minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese compensate considerando la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 29 maggio 2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
Roma, 29 novembre 2025
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice Relatore
FA AL
Il Presidente
TA ZI
4