Rigetto
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/03/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02337/2025REG.PROV.COLL.
N. 08869/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8869 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Bava e Enrico Rossi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Rossi in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Andrea Bava e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del Decreto del Ministero della Difesa del 26 ottobre 2022, nella parte in cui la patologia “spondilite anchilosante hla b27+ “è stata ascritta a mera tabella B ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia "spondilite anchilosante hla b27+.
2. L’appellante, Primo graduato dell’Esercito Italiano, aveva richiesto il riconoscimento dell’infermità accertata come dipendente da causa di servizio a causa del servizio prestato in Kosovo tra il 2003 e il 2004 e delle esercitazioni in poligoni di tiro anche all'estero, esponendosi a contaminazioni nocive idonee ad abbassare le difese immunitarie.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso sottolineando come il nesso causale tra l’antigene “HLA B27” e la sofferta “spondilite anchilosante”, per l’ampia correlazione statistica porta a concludere circa la sussistenza di un nesso causale prevalente nella predisposizione genetica.
verifica ha tenuto conto di tutti gli aspetti segnalati nello svolgimento del servizio ne ha descritto le cause che ordinariamente generano la patologia ed ha escluso che essa possa in qualche modo collegarsi allo svolgimento del servizio.
L’esposizione del personale militare all’uranio impoverito è stata ritenuta irrilevante quanto alla spondilite anchilosante,
La classificazione della patologia in tabella diversa dalla A è circostanza del tutto inidonea a suggerire il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.
4. L’appello è affidato ad un unico motivo che evidenzia come sia illegittimo il giudizio dato dal Comitato tutte le volte in cui risultino essere stati trascurati o, comunque, non tenuti nella giusta considerazione i periodi di vita trascorsi dal militare in ambienti contaminati, per i quali è fatto notorio la presenza di uranio impoverito. Sarebbe stato necessario disporre una verificazione e in ordine alla evidenziata esistenza di studi specifici che hanno associato le malattie reumatiche alle reazioni autoimmuni connesse alla esposizione a nanoparticelle in teatri operativi esteri.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
Le considerazioni svolte dal T.a.r. meritano condivisione laddove hanno escluso la riconducibilità della patologia al servizio svolto ed abbiano ritenuto superfluo effettuare una verificazione.
La verificazione può essere disposta quando si tratta di chiarire o approfondire aspetti tecnici che richiedono una conoscenza specifica di tipo scientifico che risultano indispensabili per valutare l’esistenza o meno dei presupposti per accogliere la domanda giudiziale.
Ma in conseguenza delle considerazioni che si svolgeranno nel prosieguo non vi è alcun aspetto tecnico da approfondire o da chiarire cosicché il mezzo istruttorio finirebbe per aver una finalità esplorativa non contemplata dal codice alla ricerca di una genesi della malattia diversa e più favorevole di quella individuata dal Comitato di Verifica.
E’ attualmente ancora molto discusso quali siano le patologie, per lo più di natura tumorale, che possano essere causate da forme di contatto con particelle provenienti dall’uranio impoverito utilizzato in certi teatri operativi dove hanno prestato servizio anche i nostri militari.
Ma tra le patologie su cui vertono gli studi epidemiologici non si riscontra affatto quella riscontrata all’appellante che peraltro, proprio in relazione alla presenza dell’antigene “HLA B27” porta a concludere, sulla base di studi ampiamente accreditati in campo medico, sulla natura ereditaria della malattia. Come ha osservato il primo giudice la presenza dell’antigene non costituisce una condizione necessaria e sufficiente per il manifestarsi della malattia, ma indubbiamente l’esistenza dell’antigene, riscontrata in chi ha sviluppato la patologia, è segno di ampia probabilità della causa genetica nell’insorgere della malattia.
Peraltro dall’esame delle mansioni svolte finora non è emerso che l’appellante sia stata sottoposta a mansioni particolarmente stressanti che potrebbero di per sé sole essere all’origine della spondilite anchilosante.
7. La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.