Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/02/2019, n. 04884
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Ordinanza 19 febbraio 2019

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L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la l. n. 804 del 1971), secondo cui, in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, riguarda l'ipotesi del cumulo soggettivo, per la cui sussistenza è necessario che non ricorra la pretestuosità, cioè il fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione. Tale fine deve essere escluso ove, dalla prospettazione della domanda, risulti che ciascun convenuto non sia estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere di una controversia in cui l'attore, residente in Russia, aveva proposto una domanda di nullità, simulazione o revocazione di una cessione di quote sociali effettuata dalla ex coniuge in favore della figlia nata da un precedente matrimonio, entrambe convenute e residenti in Russia, ed aveva contestualmente citato la società, avente sede in Italia, proponendo nei confronti di quest'ultima una domanda di restituzione della quota corrispondente ai versamenti effettuati dalla ex coniuge in regime di comunione dei beni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/02/2019, n. 04884
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4884
    Data del deposito : 19 febbraio 2019

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