Ordinanza 19 febbraio 2019
Massime • 1
L'art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la l. n. 804 del 1971), secondo cui, in caso di pluralità di convenuti, quello domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, riguarda l'ipotesi del cumulo soggettivo, per la cui sussistenza è necessario che non ricorra la pretestuosità, cioè il fine di provocare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione. Tale fine deve essere escluso ove, dalla prospettazione della domanda, risulti che ciascun convenuto non sia estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano a conoscere di una controversia in cui l'attore, residente in Russia, aveva proposto una domanda di nullità, simulazione o revocazione di una cessione di quote sociali effettuata dalla ex coniuge in favore della figlia nata da un precedente matrimonio, entrambe convenute e residenti in Russia, ed aveva contestualmente citato la società, avente sede in Italia, proponendo nei confronti di quest'ultima una domanda di restituzione della quota corrispondente ai versamenti effettuati dalla ex coniuge in regime di comunione dei beni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/02/2019, n. 04884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2019 |
Testo completo
N° 4 8 84- 19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DIP Convenzione di Bruxelles del 1968 AURELIO CAPPABIANCA - Primo Pres.te f.f. - Convenuti persone fisiche straniere e - Presidente Sezione - società italiana - Reg. FELICE MANNA prev. di giurisdizione Ud. 15/01/2019 - - Consigliere - ENRICA D'ANTONIO CC R.G.N. 27380/2017 Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Cia . 4886 Rep. - Consigliere - ALBERTO GIUSTI e.u. - Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - GUIDO MERCOLINO ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere - - Consigliere - ANGELINA MARIA PERRINO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27380-2017 proposto da: KAZAKOVA TATIANA VASILJEVNA, KAZAKOVA OLGA SERGEYEWNA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RASELLA 155, presso lo studio dell'avvocato MICAEL MONTINARI (studio PORTOLANO kzili CAVALLO), che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTINA LUCENTI;
-
- ricorrenti -
contro 29 19 MATVEEV DMITRI GHENNADIEVICH, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO CAPARRINI;
- controricorrente -
nonchè
contro
AURA IMMOBILIARE S.R.L. ; - intimata - - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1872/2017 del TRIBUNALE di RIMINI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2019 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, il quale chiede la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano. RILEVATO CHE 1.- Con ricorso del 21/11/2017 GA e IA ZA hanno proposto, prima della loro costituzione nel giudizio di merito, regolamento preventivo di giurisdizione in favore dei tribunali della Federazione Russa, in relazione al procedimento nei loro confronti instaurato il 14 aprile 2017, innanzi al Tribunale di Rimini da AT DI Ghennadievich, già coniuge di IA ZA, dalla quale aveva divorziato il 26 settembre 2016. 2.- Nel giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Rimini, il AT ha chiesto di dichiarare la nullità e, in subordine, la simulazione assoluta e, in via ulteriormente gradata, di revocare, a norma dell'art. 2901 c.c., la cessione, in data 2 marzo 2016, dell'85 per cento delle quote del capitale della AU MM s.r.l. da parte di IA ZA in favore della figlia GA, nata da un precedente matrimonio, per violazione dell'art. 30 del codice di famiglia russo, che prevede il regime Ric. 2017 n. 27380 sez. SU ud. 15-01-2019 -2- di comunione tra i coniugi, entrambi ex lege proprietari dei beni, anche se intestati ad uno solo coniuge, senza possibilità di ciascuno di essi di trasferire ad altri la propria quota ideale del patrimonio coniugale;
per l'effetto, di dichiarare la comproprietà pro indiviso con la ex moglie delle quote sociali e lo scioglimento della comunione coniugale, assegnando all'istante il 50 per cento delle quote medesime ovvero il relativo controvalore, comprensivo dell'immobile di proprietà della società; inoltre, ha chiesto l'accertamento del credito da lui vantato verso la convenuta società AU MM per il 50 per cento dei versamenti operati da IA ZA per complessivi euro 2.524.639,00, in quanto realizzati con danaro comune. 3.- Le ricorrenti, a sostegno del prospettato difetto di giurisdizione in favore delle Corti della Federazione russa, hanno dedotto la mancanza del domicilio in Italia dei tre contraddittori persone fisiche, residenti in [...], e l'artificiosità della domanda formulata verso la società italiana, in quanto priva dell'indicazione del titolo posto a fondamento della stessa e preordinata ad incardinare la giurisdizione del giudice italiano e a sottrarre la lite tra gli ex coniugi (e nei confronti di GA ZA) al giudice russo precostituito per legge, in difetto di un litisconsorzio necessario con l'AU MM e di un collegamento fra le cause. 4.- II AT ha resistito alle deduzioni avversarie, preliminarmente invocando gli effetti preclusivi della statuizione declinatoria della giurisdizione russa, in favore di quella italiana, resa dal Tribunale distrettuale di Irkutsk, con ordinanza del 19 ottobre 2016 - sulla domanda riconvenzionale da esso formulata per la condanna di ZA al rimborso delle somme, in tesi, : sottratte alla comunione ed eccependo la tacita accettazione avversaria della giurisdizione italiana, avendo le signore ZA eccepito il difetto di giurisdizione (anche) del giudice russo.
CONSIDERATO CHE
Ric. 2017 n. 27380 sez. SU - ud. 15-01-2019 -3- 1.- Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione introduce un procedimento al quale sono legittimati a partecipare tutti coloro che siano parti nel giudizio di merito «a quo», benché, al momento della presentazione del ricorso, non costituiti, essendo sufficiente l'intervenuta contestazione della lite, come nel caso delle ricorrenti, entrambe convenute in quel giudizio (Cass., sez. un., 3 ottobre 2011, n. 20144; 21 ottobre 2005, n. 20340; 13 aprile 1989, n. 1758). 2.- Le preliminari eccezioni di inammissibilità del regolamento, sollevate dal AT, sono infondate. 2.1.- Insussistente è il dedotto effetto preclusivo dell'indicata ordinanza resa dal Tribunale di Irkutsk, il quale non ha declinato la giurisdizione, ma si è limitato a negare la sussistenza dei presupposti per la trattazione contestuale della domanda riconvenzionale del AT nel giudizio promosso dalla ZA in Russia, precisando che ciò non gli impediva di «richiedere tutela giurisdizionale tramite presentazione di un ricorso autonomo ed avvio di un altro procedimento». Se è vero che il giudice russo ha incidentalmente rilevato di essere incompetente a decidere sulle richieste di divisione dei beni collocati nel territorio italiano, tuttavia l'oggetto delle domande proposte da AT dinanzi al Tribunale di Rimini non attiene a diritti reali su beni immobili determinati (situati in Italia), ma alla validità ed efficacia di atti di cessioni di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, le quali non conferiscono al socio un diritto reale su beni costituenti il patrimonio Wh societario, ma un diritto personale di partecipazione alla vita 么 societaria (Cass. 25 settembre 2014, n. 20258), costituente bene immateriale munito di un valore patrimoniale oggettivo, corrispondente alla frazione del patrimonio rappresentato (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22361). 2.2.- Non è configurabile, inoltre, la tacita accettazione della Ric. 2017 n. 27380 sez. SU - ud. 15-01-2019 -4- giurisdizione italiana, a norma dell'art. 4 della legge n. 218 del 1995, da parte della ZA, la quale non risulta che, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Irkutsk, abbia eccepito il difetto di giurisdizione del giudice russo, in favore del giudice italiano, sulla domanda riconvenzionale formulata dal AT. Convenzione italo-sovieticaNé è dirimente l'invocata sull'assistenza giudiziaria in materia civile, ratificata dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 766, del 1985, che consente ai cittadini di una Parte Contraente... di rivolgersi liberamente e senza impedimenti ai tribunali, alle procure e ad altre istituzioni dell'altra Parte Contraente» (art. 1). Detta Convenzione, infatti, «non [è] assimilabile per struttura e funzionamento alla Convenzione di Bruxelles 27.9.1968, atteso che, al pari di numerose altre Convenzioni bilaterali, si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilità della sentenze emesse dall'uno e dall'altro giudice, attraverso regole di giurisdizione cd. indiretta... destinate ad assumere rilievo proprio in sede di riconoscimento» (Cass. 11 giugno 2003, n. 9365). Essa, inoltre, consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di adire i tribunali dell'altra parte nella cui giurisdizione in conformità con la legislazione di quest'ultima - rientrino cause civili comprese quelle di famiglia» (art. 1), ribadisce implicitamente la persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le condizioni che consentono di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati né residenti. 3.- Venendo al fondo del proposto regolamento di giurisdizione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano. -3.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, «La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia Ric. 2017 n. 27380 sez. SU - ud. 15-01-2019 -5- autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge». Il comma 2 della stessa disposizione prevede: «La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza territoriale». Secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (28 ottobre 2015, n. 21946; 2 dicembre 2013, n. 26937; 23 luglio 2013, n. 17866; 12 aprile 2012, n. 5765), al fine di determinare l'ambito della giurisdizione italiana alla stregua delle due distinte disposizioni di rinvio contenute nell'art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995, bisogna fare riferimento, per le materie non escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles dei 27 settembre 1968, nei confronti di soggetto convenuto non domiciliato, né residente, in Italia e non appartenente ad uno Stato contraente, ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II di tale Convenzione, essendo il rinvio ad essi destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della medesima;
mentre, per quelle escluse dal suo ambito applicativo, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per la competenza per territorio. 3.2.- Entrambe le parti convergono sull'inerenza della controversia a materia (civile e commerciale) inclusa nell'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles (art. 1, comma 1). Ric. 2017 n. 27380 sez. SU - ud. 15-01-2019 -6- L'art. 6, n. 1 (titolo II, sez. 2), della stessa Convenzione dispone che il soggetto non domiciliato, né residente, in Italia, può essere convenuto davanti al giudice italiano nella cui circoscrizione è situato il domicilio di un altro convenuto. Nella specie, il AT ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Rimini, le signore GA e IA ZA, cittadine russe e residenti in [...], e la società italiana AU MM srl, avente sede in Italia, proponendo nei confronti delle prime le domande di nullità, simulazione e revocatoria dell'atto di cessione delle quote sociali e, nei confronti della seconda, la domanda di accertamento del credito restitutorio dei finanziamenti operati da IA ZA con denaro che si assume comune. Le ricorrenti ritengono che la suddetta ipotesi di cumulo soggettivo non sia invocabile per radicare la giurisdizione del giudice italiano, stante la pretestuosità della domanda contro la società AU MM, proposta al solo fine di provocare lo spostamento per ragioni di connessione della competenza giurisdizionale, la quale spetterebbe invece ai giudici della Federazione russa, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (11 maggio 2017, n. 11519; 9 febbraio 2015, n. 2360; 2 dicembre 2013, n. 26937), della Corte di giustizia (13 luglio 2006, C-103/05, e 10 giugno 2004, C- 168/02) e in termini non dissimili da quanto previsto dai Regolamenti CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (art. 6, n. 1), e UE n. 1215/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 (art. 8, n. 1), non sussistendo, a loro avviso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i convenuti e mancando uno stretto collegamento tra le diverse cause da rendere opportuna la loro trattazione e decisione unica. Tuttavia, per configurare l'ipotesi della pretestuosità della domanda, non è sufficiente che difetti il litisconsorzio necessario tra le parti convenute, ma occorre che si realizzi un litisconsorzio fittizio, Ric. 2017 n. 27380 sez. SU ud. 15-01-2019 -7- finalizzato a sottrarre i litisconsorti stranieri alla giurisdizione dello Stato di appartenenza, ipotesi questa non configurabile quando dalla prospettazione della domanda risulti che ciascun convenuto non possa astrattamente dirsi estraneo alle pretese fatte valere in giudizio (Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, n. 1312, e n. 26937 del 2013 cit.), come appunto nel caso in esame. La AU MM è destinataria di una domanda di accertamento di crediti dedotti dal AT per la quota corrispondente ai versamenti effettuati dall'ex coniuge, in regime di comunione dei beni, che non può dirsi di per sé strumentale o pretestuosa, restando fermo che costituisce questione di merito, estranea al presente regolamento, il giudizio sulla fondatezza o infondatezza, anche in termini manifesti, delle pretese azionate. 3.3.- Ad analoga conclusione si dovrebbe pervenire qualora si valorizzasse la causa petendi delle domande del AT come inerente a una materia esclusa dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, quella riguardante il «regime patrimoniale fra coniugi» (art. 1, comma 2, n. 1), nell'ampia accezione offerta dalla Corte di giustizia, cioè comprendente tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente ○ indirettamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento dello stesso (sentenza 27 marzo 1979, C-143/78). Per le materie escluse, l'art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995 dispone che sussiste la giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile per la competenza per territorio, tra i quali non v'è ragione di non ricomprendere, come rilevato dalla dottrina, i criteri in tema di modificazione della stessa competenza per ragioni di connessione (artt. 31 ss. c.p.c.), anche derivanti dal cili cumulo soggettivo (artt. 33 e 103, comma 1, c.p.c.). E ciò, nella specie, al fine di realizzare la vis actractiva della giurisdizione italiana radicata sulla domanda verso la società AU MM, cui sono strettamente connesse le domande proposte verso altri convenuti, GA e IA ZA, cittadini stranieri domiciliati e residenti - -8- Ric. 2017 n. 27380 sez. SU ud. 15-01-2019 all'estero, risultando così soddisfatto il collegamento tra le cause che ne giustifica la trattazione e decisione unitaria. 4.- Va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, il quale provvederà anche in ordine alle spese relative al presente regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al medesimo, anche per le spese relative al presente regolamento. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019. Il Presidente Дем DEPOSITATO IN CANCELLERIA CORTESUPREM oggi, _ 19 FEB. 2019 A Il Funzionario Giudiziario Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Sabrina Pacitti dot.ssa Sabrina PACT Той Ric. 2017 n. 27380 sez. SU - ud. 15-01-2019 -9-