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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1264 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F. in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Limina
OPPONENTE
E
, in persona del suo omonimo titolare, Controparte_1
CF rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Zagarese C.F._1
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 28 OTTOBRE 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente ri portato
Pagina 1 di 8 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo del 12.04.2019 , regolarmente notificato, il citava in giudizio Parte_1
l' , in persona del suo omonimo titolare, Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
• dichiarare l'inammissibilità e la nullità del decreto ingiuntivo n. 160/2019 del
28.02.2019 – R.G. con conseguente revoca dello stesso, emesso dal Tribunale di
Castrovillari nella persona del Giudice dr.ssa Vanessa Avolio, notificato il
7.03.2019, a mezzo del quale è stato ingiunto al di Parte_1 pagare in favore della ricorrente la Parte_2 somma di €. 16.600,00 oltre accessori di legge e spese di procedura liquidate in euro 685,50 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP;
• in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, previo accertamento giudiziale dei dedotti e denunziati vizi e difformità delle opere eseguite dalla Ditta appaltatrice-parte opposta venga conseguentemente Controparte_1 riconosciuto a favore del committente Con dominio opponente il diritto al risarcimento del danno nella misura €. 17.665,73 oltre iva, pari al costo occorrente l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera eseguita dalla stessa ditta appaltatrice, cosi come accertati e quantificati dall'Ing. con la perizia giurata Persona_1 allegata, che deve essere, perciò, condannata al pagamento della somma medesima in favore del;
ovvero, che sempre in dipendenza degli Parte_1 stessi vizi e difformità venga riconosciuto a favore dello s tesso Condominio opponente il diritto alla riduzione del prezzo ( indicato nel contratto di appalto)nella stessa misura di €. 17.665,73 oltre iva, pari al costo per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera eseguita dalla stessa ditta appaltatrice, da compensare con l'eventuale credito che dovesse essere accertato a favore della ditta opposta.
• Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.” Pt_2
Si costituiva, con comparsa di costituzione e di rispo sta l' Controparte_1
, in persona del suo omonimo titolare con comparsa di costituzione
[...]
e risposta che contestava le avverse rappresentazioni, si anelle esposizioni dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, per la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Pagina 2 di 8 Istruita la causa a mezzo testi ed espletata CTU la causa, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decision e.
^^^
La presente motivazione è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale delle ordinanze in atti alla quali ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto e qui confermate in mancanz a di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
Deve osservarsi che per nota e consolidata regola giurisprudenziale, con l'opposizione si ristabilisce nel processo la posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore opposto assume la qualità di attore ed ha l'onere di provare il suo credito, mentre il debitore assume la qualità di convenuto, tenuto perciò a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n. 8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n.
2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudi zio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. Civ.
Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si
Pagina 3 di 8 può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ. 03/04/2008, n. 8549,
Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004, n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, in combe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiun zione - ma configurano altrettante eccezioni (Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decret o ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
In data 28/02/2017 veniva stipulato contratto d'appalto tra l'impresa ed il condominio dove, oltre alle lavorazioni previste sul capitolato d'appalto, venivano affidate all'impresa l'esecuzione di lavori nell'androne d'ingresso dell'edificio.
Durante la fase della lavorazione del rifacimento dell'intonaco ammalorato delle facciate, l'impresa faceva osservare sia al Direttore dei Lavori che ai condomini come, nel ripristinare le parti di intonaco ammalorate, sulle stesse facciate non si aveva lo stesso fondo per cui, nel tinteggiare interamente le facciate si poteva verificare una differenza di effetto visivo, no nostante la stessa tonalità della pittura e che per eliminare suddetto inconveniente estetico, si sarebbe resa necessaria la lavorazione di stesura di rasante su tutta la superficie delle facciate per creare un unico fondo omogeneo per la tinteggiatura fin ale - lavorazione tra l'altro non prevista sul capitolato d'appalto - e che questa lavorazione avrebbe comportato un aumento del prezzo di appalto dei lavori .
Successivamente però, per questa fase dei lavori, sia i condomini che il Direttore dei Lavori davano disposizioni all'impresa di proseguire nei lavori attenendosi all'esecuzione degli stessi secondo quello che era previsto nel capitolato, e di non voler procedere all'esecuzione della lavorazione della stesura del rasante.
Dopo un periodo di sospensione dei lavori, voluto dal Parte_1
, l'impresa, su ordine del Direttore dei Lavori, riprendeva a realizzare i
[...]
Pagina 4 di 8 lavori rimanenti ultimandoli, e perciò lo stesso Direttore dei Lavori emetteva
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in data 08/08/2018.
Tanto risulta dalla documentazione versata in atti corroborata dall 'audizione dei testi indotti da parte opposta ed escussi.
La testimonianza delle persone audite in istruttoria si confà attendibile stante la ritenuta credibilità, perché aderente al modello storico, ad oggetto fattuale, a descrizione rappresentativa dei fatti di cui all'indirizzo della Suprema Corte (CC
2001/4306, CC 99/5526, CC 98/43). Ed invero la testimonianza resa dopo l'ammonimento del giudice e soprattutto dopo aver prestato il giuramento di rito - disciplinato dall'articolo 251 c.p.c., che investe una responsabilità d'ordine giuridico, morale, e sociale - garantisce maggiormente la veridicità, anche del contenuto delle affermazioni rilasciate dai testimoni.
Indi l'opposta ha documentato che le difficoltà emerse nel corso dei lavori e le possibili soluzioni furono opportunamente evidenziate al , nella persona Parte_1 del direttore dei lavori, lasciando allo stesso la decisione su quale soluzione adottare.
La successione cronologica degli eventi prova di fatto che l'amministratore indi il era a conoscenza delle circostanze sfociate nel certificato di Regolare Parte_1
Esecuzione dei lavori (in data 08/08/2018).
Orbene dalla relazione di Ctu, stilata dal geometra , che questo Tribunale CP_2 ritiene di poter condividere in quanto priva di vizi logici o giuridici ed a cui si rimanda per ogni dettaglio di carattere tecnico, è risultato provato che L'edificio sito in via Manzoni area urbana Rossano nell'anno 2017 è stato. interessato da lavori di ristrutturazione affidati alla ditta . I lavori consistevano in: CP_1 rifacimento delle facciate esterne con spicconatura e rifacimento delle parti di intonaco ammalorato e della successiva pitturazione, il rifacimento di tutti i pavimenti dei balconi con relativa sostituzione delle lastre in marmo, la rimozione delle lastre in eternit in copertura e la pitturazione di tutte le opere in acciaio con smalti sintetici. Nei due accessi ho potuto visionare solo l'esterno del fabbricato e precisamente le facciate, per tutto il resto non mi è stata data la possibilità di accesso alle unità abitative per visionare ad esempio: i lavori dei balconi, i lavori in copertura ecc.
Sulle facciate non ci sono vizi di realiz zazione dei lavori commissionati con il capitolato d'appalto del 28 febbraio 2017 al , ma vizi di CP_1 progettazione degli interventi da realizzare, per avere un risultato finale ottimo sulle facciate dell'edificio. Tanto che con Certificato di Re golare Esecuzione del giorno 07.08.2018 il direttore dei lavori certificava “che i lavori sopra descritti
Pagina 5 di 8 eseguiti dall'impresa , in base al contratto su Controparte_1 indicato sono regolarmente eseguiti”.
Nella relazione finale del certificato di Regolare Esecuzione la Direzione Lavori elenca tutte le opere realizzate e le varianti in corso d'opera come di seguito riportate.“Con la scorta del progetto originario e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si co nstatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.
In particolare risultano essere ripristinati tutti i sottobalconi e i frontalini degli stessi, il ripristino del cornicione, il montaggio delle scossaline, la pitturazione delle facciate, nonché la pitturazione ed il rivestimento di zoccolatura in grès del perimetro esterno e dell'androne del palazzo.
Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie cat egorie dei lavori, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e registro di contabilità: salvo i sottoelencati lavori in variante al progetto originario:
− parziale ripristino dei pavimenti dei balconi;
− impiego di lastre di travertino di spessore pari a cm 2 anziché 3 cm;
− posa in opera di zoccolatura in grès in luogo di quella in travertino prevista in progetto;
− trattamento delle porzioni in eternit mediante pitture speciali inertizzanti in variante alla loro sostituzione.
Ciò premesso il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori considerato:
Che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto di cui alla CILA protocollo
n. 24779 del 27/06/2017, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
”
Alla luce di ciò i lavori erano stati eseguiti a perfetta regola d'arte.”
Circa poi la domanda riconvenzionale per vizi e difformità delle oper e eseguite dalla richiesta dal condominio è Controparte_1 opportuno ribadire l'infondatezza della stessa.
Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, nella relazione sostiene testualmente che”
Sulle pareti esterne poste ad Est, Nord e Ovest (vedi allegato n. 1) sono evidenti zone con tonalità differenti, precisamente nelle zone dove è avvenuto il ripristino dell'intonaco ammalorato. Le restanti zone nelle quali sono avvenuti i lavori di manutenzione del contratto d'appalto. stipulato il 28 febbraio 2017 tra la Parte opponente e la parte opposta (vedi allegato n. 3) non è stato possibile visionarle,
Pagina 6 di 8 perché non presenti i condomini per accedere alle unità abitative di loro proprietà al momento dei due sopralluoghi effettuati sull'immobile.
Orbene sulle lagnanze di parte opponente il Ctu nella relazione afferma che : “Non potendo entrare nelle unità abitative del condominio che lamentavano danni perché
i condomini non erano stati avvertiti delle operazioni peritali, rinviai il prosieguo delle operazioni al giorno 03 febbraio 2023 alle ore 10.00 se mpre sui luoghi di causa. Nel giorno fissato vennero il CTP di parte opponente e il signor PE
in rappresentanza dello studio quale amministratore pro
[...] CP_3 tempore e il rappresentante della Parte opposta . Anche in questa CP_1 occasione non fu possibile entrare nelle unità abitative del che Parte_1 lamentavano danni, perché anche questa volta i condomini non furono avvertiti delle operazioni peritali. Procedetti ad una ispezione generale delle facciate del fabbricato oggetto di causa, eseguendo altresì un dettagliato rilievo fotografico dell'androne del palazzo, l'unico ispezionabile.
Segue che non vi è alcuna colpa da addebitare al CTU poiché non onerato degli avvisi diretti ai condomini.
Nel ripristino dell'intonaco ammalorato e della successiva pitturazione delle pareti
è mancata una lavorazione necessaria su quel tipo di intonaco esistente che avrebbe risolto l'inconveniente, ma la direzione lavori e la committenza non hanno ri tenuto necessario realizzarla, anche quando, nel corso dei lavori, l'impresa fece notare che il risultato finale non sarebbe stato ottimo alla vista .
Le lavorazioni di capitolato siano state realizzate a regola d'arte, come si evince dal certificato di regolare esecuzione redatto dalla direzione lavori il 07.08.2018 .
Il ctu stila inoltre che “Il fabbricato è stato realizzato tra gli anni 70 e 80 dove era in voga realizzare degli intonaci con sovrastante pittura a base di quarzo;
su questo tipo di parete il ripristino degli intonaci va studiato e realizzato in certo modo: in primis vanno ripristinati gli intonaci ammalorati, successivamente va realizzato un fondo di rasante su tutta la superficie delle facciate per creare un fondo omogeneo su cui poi eseguire la tinteggiatura. Questo tipo di lavorazione non è stato previsto nel capitolato d'appalto e non era nei lavori appaltati dalla ditta . Sull'immobile e precisamente sulle facciate sono presenti vizi CP_1 di realizzazione nella pitturazione, ma non da addebitare alla ” CP_1
Pertanto, condividendo il ragionamento del Ctu, deve ritenersi che i vizi riscontrati sulle facciate del fabbricato Condominiale, per quanto detto sopra, non possono essere imputabili ad una cattiva esecuzione dei lavori da parte della società opposta ma ad un andamento anomalo dell'appalto.
In conclusione, l'opposizione va rigettata con la conferma del D.I. opposto.
Pagina 7 di 8 Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di Ctu nella misura già liquidata, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, dei parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1264/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 160/2019 reso dal Tribunale di Castrovillari, dichiarandolo esecutivo;
3) condanna il opponente al pagamento in favore della ditta opposta Parte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.600,00 per compensi oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario come per legge;
4) pone le spese di Ctu a carico del opponente in via definitiva. Parte_1
Così deciso in Castrovillari il 13 maggio 2025
Il Giudice G.O.P. dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1264 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F. in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Limina
OPPONENTE
E
, in persona del suo omonimo titolare, Controparte_1
CF rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Zagarese C.F._1
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 28 OTTOBRE 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente ri portato
Pagina 1 di 8 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo del 12.04.2019 , regolarmente notificato, il citava in giudizio Parte_1
l' , in persona del suo omonimo titolare, Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
• dichiarare l'inammissibilità e la nullità del decreto ingiuntivo n. 160/2019 del
28.02.2019 – R.G. con conseguente revoca dello stesso, emesso dal Tribunale di
Castrovillari nella persona del Giudice dr.ssa Vanessa Avolio, notificato il
7.03.2019, a mezzo del quale è stato ingiunto al di Parte_1 pagare in favore della ricorrente la Parte_2 somma di €. 16.600,00 oltre accessori di legge e spese di procedura liquidate in euro 685,50 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP;
• in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, previo accertamento giudiziale dei dedotti e denunziati vizi e difformità delle opere eseguite dalla Ditta appaltatrice-parte opposta venga conseguentemente Controparte_1 riconosciuto a favore del committente Con dominio opponente il diritto al risarcimento del danno nella misura €. 17.665,73 oltre iva, pari al costo occorrente l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera eseguita dalla stessa ditta appaltatrice, cosi come accertati e quantificati dall'Ing. con la perizia giurata Persona_1 allegata, che deve essere, perciò, condannata al pagamento della somma medesima in favore del;
ovvero, che sempre in dipendenza degli Parte_1 stessi vizi e difformità venga riconosciuto a favore dello s tesso Condominio opponente il diritto alla riduzione del prezzo ( indicato nel contratto di appalto)nella stessa misura di €. 17.665,73 oltre iva, pari al costo per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera eseguita dalla stessa ditta appaltatrice, da compensare con l'eventuale credito che dovesse essere accertato a favore della ditta opposta.
• Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.” Pt_2
Si costituiva, con comparsa di costituzione e di rispo sta l' Controparte_1
, in persona del suo omonimo titolare con comparsa di costituzione
[...]
e risposta che contestava le avverse rappresentazioni, si anelle esposizioni dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, per la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Pagina 2 di 8 Istruita la causa a mezzo testi ed espletata CTU la causa, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decision e.
^^^
La presente motivazione è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale delle ordinanze in atti alla quali ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto e qui confermate in mancanz a di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
Deve osservarsi che per nota e consolidata regola giurisprudenziale, con l'opposizione si ristabilisce nel processo la posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore opposto assume la qualità di attore ed ha l'onere di provare il suo credito, mentre il debitore assume la qualità di convenuto, tenuto perciò a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n. 8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n.
2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudi zio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. Civ.
Sez. II, 29/01/1999, n. 807).
In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.
Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si
Pagina 3 di 8 può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ. 03/04/2008, n. 8549,
Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004, n. 10830).
Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, in combe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiun zione - ma configurano altrettante eccezioni (Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).
Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decret o ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
In data 28/02/2017 veniva stipulato contratto d'appalto tra l'impresa ed il condominio dove, oltre alle lavorazioni previste sul capitolato d'appalto, venivano affidate all'impresa l'esecuzione di lavori nell'androne d'ingresso dell'edificio.
Durante la fase della lavorazione del rifacimento dell'intonaco ammalorato delle facciate, l'impresa faceva osservare sia al Direttore dei Lavori che ai condomini come, nel ripristinare le parti di intonaco ammalorate, sulle stesse facciate non si aveva lo stesso fondo per cui, nel tinteggiare interamente le facciate si poteva verificare una differenza di effetto visivo, no nostante la stessa tonalità della pittura e che per eliminare suddetto inconveniente estetico, si sarebbe resa necessaria la lavorazione di stesura di rasante su tutta la superficie delle facciate per creare un unico fondo omogeneo per la tinteggiatura fin ale - lavorazione tra l'altro non prevista sul capitolato d'appalto - e che questa lavorazione avrebbe comportato un aumento del prezzo di appalto dei lavori .
Successivamente però, per questa fase dei lavori, sia i condomini che il Direttore dei Lavori davano disposizioni all'impresa di proseguire nei lavori attenendosi all'esecuzione degli stessi secondo quello che era previsto nel capitolato, e di non voler procedere all'esecuzione della lavorazione della stesura del rasante.
Dopo un periodo di sospensione dei lavori, voluto dal Parte_1
, l'impresa, su ordine del Direttore dei Lavori, riprendeva a realizzare i
[...]
Pagina 4 di 8 lavori rimanenti ultimandoli, e perciò lo stesso Direttore dei Lavori emetteva
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in data 08/08/2018.
Tanto risulta dalla documentazione versata in atti corroborata dall 'audizione dei testi indotti da parte opposta ed escussi.
La testimonianza delle persone audite in istruttoria si confà attendibile stante la ritenuta credibilità, perché aderente al modello storico, ad oggetto fattuale, a descrizione rappresentativa dei fatti di cui all'indirizzo della Suprema Corte (CC
2001/4306, CC 99/5526, CC 98/43). Ed invero la testimonianza resa dopo l'ammonimento del giudice e soprattutto dopo aver prestato il giuramento di rito - disciplinato dall'articolo 251 c.p.c., che investe una responsabilità d'ordine giuridico, morale, e sociale - garantisce maggiormente la veridicità, anche del contenuto delle affermazioni rilasciate dai testimoni.
Indi l'opposta ha documentato che le difficoltà emerse nel corso dei lavori e le possibili soluzioni furono opportunamente evidenziate al , nella persona Parte_1 del direttore dei lavori, lasciando allo stesso la decisione su quale soluzione adottare.
La successione cronologica degli eventi prova di fatto che l'amministratore indi il era a conoscenza delle circostanze sfociate nel certificato di Regolare Parte_1
Esecuzione dei lavori (in data 08/08/2018).
Orbene dalla relazione di Ctu, stilata dal geometra , che questo Tribunale CP_2 ritiene di poter condividere in quanto priva di vizi logici o giuridici ed a cui si rimanda per ogni dettaglio di carattere tecnico, è risultato provato che L'edificio sito in via Manzoni area urbana Rossano nell'anno 2017 è stato. interessato da lavori di ristrutturazione affidati alla ditta . I lavori consistevano in: CP_1 rifacimento delle facciate esterne con spicconatura e rifacimento delle parti di intonaco ammalorato e della successiva pitturazione, il rifacimento di tutti i pavimenti dei balconi con relativa sostituzione delle lastre in marmo, la rimozione delle lastre in eternit in copertura e la pitturazione di tutte le opere in acciaio con smalti sintetici. Nei due accessi ho potuto visionare solo l'esterno del fabbricato e precisamente le facciate, per tutto il resto non mi è stata data la possibilità di accesso alle unità abitative per visionare ad esempio: i lavori dei balconi, i lavori in copertura ecc.
Sulle facciate non ci sono vizi di realiz zazione dei lavori commissionati con il capitolato d'appalto del 28 febbraio 2017 al , ma vizi di CP_1 progettazione degli interventi da realizzare, per avere un risultato finale ottimo sulle facciate dell'edificio. Tanto che con Certificato di Re golare Esecuzione del giorno 07.08.2018 il direttore dei lavori certificava “che i lavori sopra descritti
Pagina 5 di 8 eseguiti dall'impresa , in base al contratto su Controparte_1 indicato sono regolarmente eseguiti”.
Nella relazione finale del certificato di Regolare Esecuzione la Direzione Lavori elenca tutte le opere realizzate e le varianti in corso d'opera come di seguito riportate.“Con la scorta del progetto originario e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si co nstatò che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.
In particolare risultano essere ripristinati tutti i sottobalconi e i frontalini degli stessi, il ripristino del cornicione, il montaggio delle scossaline, la pitturazione delle facciate, nonché la pitturazione ed il rivestimento di zoccolatura in grès del perimetro esterno e dell'androne del palazzo.
Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie cat egorie dei lavori, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e registro di contabilità: salvo i sottoelencati lavori in variante al progetto originario:
− parziale ripristino dei pavimenti dei balconi;
− impiego di lastre di travertino di spessore pari a cm 2 anziché 3 cm;
− posa in opera di zoccolatura in grès in luogo di quella in travertino prevista in progetto;
− trattamento delle porzioni in eternit mediante pitture speciali inertizzanti in variante alla loro sostituzione.
Ciò premesso il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori considerato:
Che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto di cui alla CILA protocollo
n. 24779 del 27/06/2017, salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
”
Alla luce di ciò i lavori erano stati eseguiti a perfetta regola d'arte.”
Circa poi la domanda riconvenzionale per vizi e difformità delle oper e eseguite dalla richiesta dal condominio è Controparte_1 opportuno ribadire l'infondatezza della stessa.
Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, nella relazione sostiene testualmente che”
Sulle pareti esterne poste ad Est, Nord e Ovest (vedi allegato n. 1) sono evidenti zone con tonalità differenti, precisamente nelle zone dove è avvenuto il ripristino dell'intonaco ammalorato. Le restanti zone nelle quali sono avvenuti i lavori di manutenzione del contratto d'appalto. stipulato il 28 febbraio 2017 tra la Parte opponente e la parte opposta (vedi allegato n. 3) non è stato possibile visionarle,
Pagina 6 di 8 perché non presenti i condomini per accedere alle unità abitative di loro proprietà al momento dei due sopralluoghi effettuati sull'immobile.
Orbene sulle lagnanze di parte opponente il Ctu nella relazione afferma che : “Non potendo entrare nelle unità abitative del condominio che lamentavano danni perché
i condomini non erano stati avvertiti delle operazioni peritali, rinviai il prosieguo delle operazioni al giorno 03 febbraio 2023 alle ore 10.00 se mpre sui luoghi di causa. Nel giorno fissato vennero il CTP di parte opponente e il signor PE
in rappresentanza dello studio quale amministratore pro
[...] CP_3 tempore e il rappresentante della Parte opposta . Anche in questa CP_1 occasione non fu possibile entrare nelle unità abitative del che Parte_1 lamentavano danni, perché anche questa volta i condomini non furono avvertiti delle operazioni peritali. Procedetti ad una ispezione generale delle facciate del fabbricato oggetto di causa, eseguendo altresì un dettagliato rilievo fotografico dell'androne del palazzo, l'unico ispezionabile.
Segue che non vi è alcuna colpa da addebitare al CTU poiché non onerato degli avvisi diretti ai condomini.
Nel ripristino dell'intonaco ammalorato e della successiva pitturazione delle pareti
è mancata una lavorazione necessaria su quel tipo di intonaco esistente che avrebbe risolto l'inconveniente, ma la direzione lavori e la committenza non hanno ri tenuto necessario realizzarla, anche quando, nel corso dei lavori, l'impresa fece notare che il risultato finale non sarebbe stato ottimo alla vista .
Le lavorazioni di capitolato siano state realizzate a regola d'arte, come si evince dal certificato di regolare esecuzione redatto dalla direzione lavori il 07.08.2018 .
Il ctu stila inoltre che “Il fabbricato è stato realizzato tra gli anni 70 e 80 dove era in voga realizzare degli intonaci con sovrastante pittura a base di quarzo;
su questo tipo di parete il ripristino degli intonaci va studiato e realizzato in certo modo: in primis vanno ripristinati gli intonaci ammalorati, successivamente va realizzato un fondo di rasante su tutta la superficie delle facciate per creare un fondo omogeneo su cui poi eseguire la tinteggiatura. Questo tipo di lavorazione non è stato previsto nel capitolato d'appalto e non era nei lavori appaltati dalla ditta . Sull'immobile e precisamente sulle facciate sono presenti vizi CP_1 di realizzazione nella pitturazione, ma non da addebitare alla ” CP_1
Pertanto, condividendo il ragionamento del Ctu, deve ritenersi che i vizi riscontrati sulle facciate del fabbricato Condominiale, per quanto detto sopra, non possono essere imputabili ad una cattiva esecuzione dei lavori da parte della società opposta ma ad un andamento anomalo dell'appalto.
In conclusione, l'opposizione va rigettata con la conferma del D.I. opposto.
Pagina 7 di 8 Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di Ctu nella misura già liquidata, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, dei parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1264/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 160/2019 reso dal Tribunale di Castrovillari, dichiarandolo esecutivo;
3) condanna il opponente al pagamento in favore della ditta opposta Parte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.600,00 per compensi oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario come per legge;
4) pone le spese di Ctu a carico del opponente in via definitiva. Parte_1
Così deciso in Castrovillari il 13 maggio 2025
Il Giudice G.O.P. dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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