CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 4037/2022
All'udienza collegiale del giorno 06/02/2025 ore 09:45
Presidente Dott. Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Riccardo Massera
Consigliere Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante
Parte_1
Avv. PASSARETTI GIUSEPPE
Appellato
Controparte_1
Avv. DI MASCIO ELISABETTA
Nessuno compare alle ore 10.36
La Corte ritiene che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dopo l'udienza si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente
S E N T E N Z A ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cassino n. 655/2022 del Parte_1
12/05/2022. SC ha chiesto il rigetto dell'appello e ha a sua volta proposto CP_1 appello incidentale.
Il 28/01/2025 il difensore dell'appellante ha depositato una dichiarazione di decesso della propria assistita. Poiché l'evento non è stato dichiarato in udienza né notificato alla controparte, tuttavia, non può essere dichiarata l'interruzione del processo.
All'udienza del 30/01/2025 nessuna delle parti è comparsa e il processo è stato quindi rinviato ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 06/02/2025.
Anche a tale seconda udienza nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione del rinvio. Deve quindi essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
È opportuno precisare, peraltro, che l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla corte d'appello il principio della necessaria collegialità della decisione, trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che deve, dunque, rivestire detta forma ai
Pag. 1 di 2 sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ. (v., al riguardo, Cass. 27 agosto 2003, n. 12537, nonché
Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del grado sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 181, 307 e 309 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.
Il Consigliere estensore La Presidente
Riccardo Massera Franca Mangano
Il Cancelliere
Maria Grazia Ritacca
Pag. 2 di 2