Articolo 1 della Legge 3 dicembre 1962, n. 1758
Articolo 2
Versione
25 gennaio 1963
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1963