TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/11/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA AS, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 05.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2890/2023 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Elisa Seclì come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Giulio Peco e Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: pagamento indennità di malattia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essersi assentata dal lavoro per malattia dal 21.07.2022 dal 18.08.2022; di non essere stata reperita alla visita di controllo disposta dall' in data 09.08.2022, dato che tale visita era stata disposta presso l'indirizzo di CP_1 reperibilità indicato sul certificato medico redatto dal medico curante, pur avendo ella comunicato telematicamente all' che avrebbe trascorso la convalescenza presso una abitazione diversa;
che CP_1
l' aveva negato la corresponsione della indennità di malattia. CP_1
Ritenendo di aver agito diligentemente, chiedeva condannarsi parte convenuta alla erogazione della prestazione previdenziale, aumentata di accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione documentale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La controversia va risolta in applicazione del principio di diritto secondo cui “Ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia posta a carico dell' il lavoratore, nell'inviare a questo il certificato medico, CP_1 CP_1 ha l'onere - in adempimento dell'art. 2, d.l. n. 663 del 1979 - di verificare se risulta il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo, e in difetto, di indicare egli stesso il proprio domicilio durante la malattia;
tuttavia, poiché l'inosservanza di tale onere non è assimilabile al mancato invio del certificato, essendo idoneo il certificato senza indirizzo a determinare - anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990 - l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini, la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui l non è CP_1 stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia, restando a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto a comportamento negligente dell , il quale CP_1 non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione, ne' può desumersi da altra comunicazione da parte dell' in epoca temporalmente diversa da quella della malattia” (cfr. Cass. Sez. L., sent. CP_1
n.11286/2003).
Nel caso di specie, nel certificato di malattia inviato all' è indicato l'indirizzo di Alezio in Via CP_1
Veretum n.22 (corrispondente al luogo di residenza della lavoratrice) ma dal estratto dello “sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” (all. n.5 del ricorso) risulta che la lavoratrice abbia effettivamente comunicato all' un diverso indirizzo di reperibilità (a Parabita, in C.da Pizziferro) sin CP_1 dal 22.07.2022, data antecedente all'esecuzione della visita di controllo, che pertanto l' ben avrebbe CP_1 dovuto disporre presso l'indirizzo da ultimo indicato.
Per le ragioni che precedono, poiché l'assenza alla visita di controllo non può essere addebitata alla ricorrente, va dichiarata l'indennizzabilità delle giornate di assenza per malattia di che trattasi, con condanna dell' a pagare il corrispondente trattamento previdenziale. CP_1
Le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'indennizzabilità delle giornate di assenza per malattia della ricorrente, con condanna dell' a pagarle il corrispondente trattamento previdenziale;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 1.000,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 05.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(F. to EA AS)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA AS, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 05.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2890/2023 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Elisa Seclì come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli Avv.ti Giulio Peco e Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: pagamento indennità di malattia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.03.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essersi assentata dal lavoro per malattia dal 21.07.2022 dal 18.08.2022; di non essere stata reperita alla visita di controllo disposta dall' in data 09.08.2022, dato che tale visita era stata disposta presso l'indirizzo di CP_1 reperibilità indicato sul certificato medico redatto dal medico curante, pur avendo ella comunicato telematicamente all' che avrebbe trascorso la convalescenza presso una abitazione diversa;
che CP_1
l' aveva negato la corresponsione della indennità di malattia. CP_1
Ritenendo di aver agito diligentemente, chiedeva condannarsi parte convenuta alla erogazione della prestazione previdenziale, aumentata di accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione documentale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La controversia va risolta in applicazione del principio di diritto secondo cui “Ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia posta a carico dell' il lavoratore, nell'inviare a questo il certificato medico, CP_1 CP_1 ha l'onere - in adempimento dell'art. 2, d.l. n. 663 del 1979 - di verificare se risulta il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo, e in difetto, di indicare egli stesso il proprio domicilio durante la malattia;
tuttavia, poiché l'inosservanza di tale onere non è assimilabile al mancato invio del certificato, essendo idoneo il certificato senza indirizzo a determinare - anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990 - l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini, la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui l non è CP_1 stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia, restando a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto a comportamento negligente dell , il quale CP_1 non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione, ne' può desumersi da altra comunicazione da parte dell' in epoca temporalmente diversa da quella della malattia” (cfr. Cass. Sez. L., sent. CP_1
n.11286/2003).
Nel caso di specie, nel certificato di malattia inviato all' è indicato l'indirizzo di Alezio in Via CP_1
Veretum n.22 (corrispondente al luogo di residenza della lavoratrice) ma dal estratto dello “sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” (all. n.5 del ricorso) risulta che la lavoratrice abbia effettivamente comunicato all' un diverso indirizzo di reperibilità (a Parabita, in C.da Pizziferro) sin CP_1 dal 22.07.2022, data antecedente all'esecuzione della visita di controllo, che pertanto l' ben avrebbe CP_1 dovuto disporre presso l'indirizzo da ultimo indicato.
Per le ragioni che precedono, poiché l'assenza alla visita di controllo non può essere addebitata alla ricorrente, va dichiarata l'indennizzabilità delle giornate di assenza per malattia di che trattasi, con condanna dell' a pagare il corrispondente trattamento previdenziale. CP_1
Le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'indennizzabilità delle giornate di assenza per malattia della ricorrente, con condanna dell' a pagarle il corrispondente trattamento previdenziale;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 1.000,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 05.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(F. to EA AS)