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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1038 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Castronuovo Sant'Andrea (Pz) alla contrada Terzo n. 4, rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Dario Bergamo e Francesco Cristiani, anche disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Scalea
(Cs), alla via G. Oberdan n. 3
ATTORE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in alla via Torraca n. 2, CP_1
rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Cont dall'avv. Mariangela Anna Nocera ed elettivamente domiciliata presso la sede dell' in alla via Torraca n. 2 CP_1
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, per l'udienza del 17.12.2018, l' di e Controparte_1 CP_1
ha esposto che in data 26.11.2013, a causa di una caduta accidentale avvenuta a scuola, aveva riportato un trauma alla mano destra;
che pertanto veniva condotto presso l'Ospedale di Maratea dove gli veniva diagnosticata “frattura obliqua diafisi epifisaria distale della falange prossimale del 4 dito”; che il 27.11.2013 i sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Lagonegro confermavano la diagnosi di “frattura falange prossimale IV raggio mano dx” e procedevano all'immobilizzazione con stecca di Zimmer;
che il 28.11.2013 era sottoposto a controllo ortopedico e poi dimesso con immobilizzazione;
che successivamente il 3.12.2013, il 10.12.2013 e il 18.12.2013, eseguiva ulteriori controlli radiografici presso il nosocomio di
Lagonegro e a seguito dell'ultima visita, il 19.12.2013, era sottoposto a intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con fili di K.” e dimesso in pari data con la seguente diagnosi:
“riduzione e sintesi con fili di K. e cerchiaggio riassorbibile”; che diverse visite di controllo eseguite presso il reparto di ortopedia del nosocomio di Lagonegro, tra cui esami RX e TC, evidenziavano che la frattura non si era ancora completamente consolidata evi era un “lieve incurvamento mediale dell'asse falangeo”; che quindi il 3.04.2015 veniva visitato presso il
Reparto di Chirurgia e Microchirugia della Mano presso l'Azienda Universitaria di Careggi
(Fi) dove gli era diagnosticato “deviazione assiale F14° mano destra esiti di frattura con rigidità IFP. Si esegue osteotomia della F1 per correggere la deformità”; che il 22.04.2015 veniva dimesso dall'Azienda Universitaria con la seguente prescrizione: “ha eseguito intervento chirurgico il 21.04.2015 di osteotomia derotativa e in flessione della F1.
Mantenere stecca gessata fino al 6/5/2015. Portare stecca metallica fino al 3/6/2015”: che presentava postumi a carattere permanente consistenti in una deformità del quarto dito che si era accorciato di 1,5 cm ed era completamente rigido in estensione;
che il danno subito era eziologicamente ricollegabile al grave inadempimento dei medici dell' CP_3
, i quali avevano procrastinato l'intervento di riduzione e sintesi delle fratture,
[...] eseguito ad un mese circa dall'evento lesivo, e comunque avevano adottato un'erronea tecnica chirurgica, contraria alle linee guida della chirurgia della mano secondo cui la riduzione e la sintesi devono essere eseguite non mediante “riduzione e sintesi con fili di K.” bensì con metodologie che diano stabilità alle fratture come quelle di cui ha sofferto l'attore; che gli eventi sopra descritti avevano avuto un impatto negativo sia sulla vita sociale e sia su quella lavorativa dell'attore aveva frequentato l'istituto alberghiero e sia prima che successivamente all'evento lesivo aveva lavorato come cameriere;
che con raccomandata del 18.09.2015,
l' era stata diffidata al risarcimento dei danni;
che in data Controparte_1
10.11.2015 era stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 con esito negativo;
che l' non aveva ancora provveduto al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attore. In diritto, l'attore ha eccepito la violazione del dovere di diligenza nell'adempimento professionale da parte dell' Controparte_1 e dei medici della struttura ospedaliera. Ha in particolare esposto che il perito di parte
[...] dott. nella relazione aveva evidenziato l'imprudenza, l'imperizia e la Persona_1 negligenza della condotta dei medici dell' sia per non aver eseguito Controparte_1 nell'immediato l'intervento chirurgico di osteosintesi sia per non aver eseguito il suddetto intervento secondo le indicazioni delle linee guida e segnatamente con viti in compressione interframmentaria anziché con fili di K.; che i medici avevano inoltre violato l'art. 29 del codice di deontologia in quanto il paziente non era stato adeguatamente informato sullo stato di salute e sugli eventuali rischi dell'intervento seppur semplice;
che il modulo del consenso informato era assolutamente privo dei prescritti requisiti in quanto difetta di qualsiasi informazione circa la natura dell'intervento, la sua portata, i rischi connessi, i risultati conseguibili, le possibili conseguenze negative e le eventuali alternative al trattamento in oggetto ed era privo della “firma di chi informa”; che, quindi la condotta dei medici dell' gli aveva cagionato ingenti danni patrimoniali ed extra Controparte_1
patrimoniali; che, in particolare, i danni ammontavano a complessivi euro 50.138,64, di cui euro 1.553,48 a titolo di danno patrimoniale per prestazioni specialistiche, spese id viaggio, acquisto materiale sanitario e altro, ed euro 48.585,12, come quantificato dal c.t.p. dott.
e cioè euro 8.820,00, a titolo di invalidità temporanea assoluta per giorni Persona_1
90, euro 7.350,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 150, euro
27.012,63, a titolo di invalidità permanente nella misura del 8%, quale maggior danno da mapractice medica, ed euro 5.402,53 a titolo di personalizzazione del danno extrapatrimoniale nella misura del 20 su danno biologico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 27.11.2013, data di accesso presso il nosocomio di Lagonegro, sino all'effettivo soddisfo.
Su tali premesse l'attore ha chiesto al Tribunale di così provvedere: “ nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' nei Controparte_1
confronti del Signor;
accertare e dichiarare il diritto del Signor Parte_1 Parte_1
al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del suddetto inadempimento e per
l'effetto, condannare l' di a corrispondere all'attore la Controparte_1 CP_1 somma complessiva € 50.138,64, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che si dovesse ritenere di giustizia, oltre interessi legali, come richiesti in atti, e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, rivalsa I.V.A. e C.P.A.”.
Con comparsa depositata il 27.11.2018 si è costituita l' la Controparte_1 quale, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Lagonegro in favore di quello di Potenza con riferimento sia al luogo dove ha sede l' , sia del Controparte_1 forum destinatae solutionis; sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. in quanto il petitum e/o la causa petendi per non aver l'attore indicato in maniera precisa quale sarebbe stato l'inadempimento contrattuale dell' e in quale data e quale sarebbe stato l'evento che Controparte_1
avrebbe determinato gli asseriti danni per i quali ha chiesto il risarcimento. Nel merito, invece, l'azienda sanitaria convenuta ha dedotto che alcuna responsabilità sussisteva in capo all' avendo i medici operato con diligenza, professionalità e perizia Controparte_1
nel rispetto dei protocolli terapeutici;
che ad ogni modo un diverso trattamento e/o un più tempestivo intervento chirurgico non avrebbero inciso in maniera tale da giustificare e rendere ammissibile la richiesta risarcitoria sia per quanto concerne l'an e soprattutto per quanto riguarda il quantum dedeatur.
Su tali premesse la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c.; in via preliminare: accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale civile di Lagonegro in favore del Tribunale civile di Potenza;
in subordine: nel merito, rigettare tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in quanto infondate;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, ridurle nei limiti del giusto e dell'equo; con condanna dell'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori dovuti all'Avvocatura Pubblica (CPDEL)”.
Con ordinanza del 15.01.2019 (dep. il 16.01.2019) è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale e concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa è stata istruita con prove documentali, testimoniali e c.t.u. medico legale.
All'udienza del 10.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previo deposito di note conclusionali, la causa
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. Va in primo luogo evidenziato che con ordinanza del 15.01.2019 (dep. il 16.01.2019), è stata rigettata l'incompetenza per territorio, sollevata dalla convenuta, le cui motivazioni si hanno qui per richiamate. In particolare, il Tribunale osserva che l'eccezione è infondata in quanto ha avanzato domanda risarcitoria dei danni patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali in conseguenza del trattamento sanitario avvenuto presso il nosocomio di
Lagonegro. Per la controversia avente ad oggetto l'obbligazione pecuniaria risarcitoria, la competenza per territorio ai sensi dell'art. 20 c.p.c. si radica, quale foro facoltativo, presso il
Giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio e, quindi, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria risarcitoria, tale luogo è quello in cui si è verificato il danno e cioè l'ospedale di Lagonegro, ubicato nel comune di Lagonegro rientrante nel circondario del
Tribunale adito. In ogni caso va rilevato, come già fatto dal precedente giudice, che la competenza per territorio non è stata contestata dalla convenuta rispetto a tutti i possibili criteri di collegamento previsti dal codice di rito, per cui la competenza si radica presso il
Tribunale Lagonegro.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 163 n. 4 c.p.c. sollevata dall' in quanto, come noto, la nullità afferente Controparte_1
alla assoluta indeterminatezza della cosa, oggetto della domanda, va riconosciuta unicamente allorquando dalla complessiva lettura dell'atto introduttivo di lite non sia possibile individuare la causa petendi; nel caso di specie, alcun dubbio esiste in merito sia al petitum della domanda iniziale sia alle ragioni della stessa e al bene giuridico di cui si chiede il riconoscimento tant'è che parte convenuta ha formulato in via immediata ed esauriente le proprie difese.
Ancora, in via preliminare, il Tribunale osserva che la domanda è procedibile essendo agli atti il verbale di mediazione del 10.11.2015 con esito negativo in quanto entrambe le parti non hanno prestato il consenso per dare corso alla mediazione (all. n. 12 prod. parte attrice).
3. Ai fini della risoluzione della controversia, appare preliminarmente utile una ricostruzione generale del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi sul tema della responsabilità professionale sanitaria, in particolare in ordine al riparto di onere probatorio fra paziente danneggiato, medico curante e struttura sanitaria convenuta in giudizio.
La responsabilità della struttura sanitaria, inizialmente inquadrata dalla giurisprudenza nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, sulla base della considerazione che anche l'attività di tale struttura deve svolgersi nel rispetto della clausola generale del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c., è stata poi generalmente collocata nell'ambito della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In effetti, per ormai costante giurisprudenza, il rapporto che si instaura tra il paziente e l'ente ospedaliero ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo - il c.d. contratto di spedalità -, che si conclude con l'accettazione da parte del paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, oppure ancora prima, al momento del prelevamento a mezzo autoambulanza in caso di emergenza;
in relazione a questo contratto, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che anche la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente – al pari di quella del professionista sanitario - ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218
c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (ad esempio, in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; in senso analogo, cfr.
Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953; Cassazione civile, sez. III, 14 luglio
2004 n. 13066) e, sotto questo secondo profilo, tale forma di responsabilità presuppone la colpa del medico esecutore dell'atto operatorio o responsabile di aver prescritto (o di non avere prescritto) una terapia corretta per il paziente, non potendo affermarsi quella responsabilità in assenza di detta colpa (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2001, n.
6386).
Anche la responsabilità del professionista sanitario è stata tradizionalmente ricondotta dalla giurisprudenza alla responsabilità contrattuale prevista dall'art. 1218 c.c., grazie alla teoria del c.d. “contatto sociale”, per cui fra paziente e medico si instaura un rapporto privilegiato, fonte di obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico ex art. 1173 c.c., che impone all'esercente una professione protetta – per la quale, cioè, è richiesta una particolare abilitazione, come nel caso del medico - di salvaguardare la salute e l'integrità fisica della persona, costituzionalmente tutelati ex art. 32 Cost., da ogni pregiudizio possa occorrerle nel periodo in cui è sottoposta alle cure del professionista sanitario (sul punto, Cassazione civile, sez. III, 22 dicembre 1999, n. 589; Cassazione civile, sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Solo recentemente, con l'approvazione dell'art. 7, l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge “Gelli -
Bianco”), il legislatore è intervenuto espressamente a differenziare la natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria da quella del medico professionista, riconducendo la prima alla responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, ai sensi degli artt. 1218 e 1228
c.c., e la seconda - finora anch'essa qualificata, come detto, quale responsabilità contrattuale - alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che il medico abbia agito “nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Così ricostruita la fattispecie giova inoltre precisare che la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (quali servizio alberghiero, attrezzature, etc.), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c.. A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 8 gennaio 1999, n. 103 (ma cfr. anche, più recentemente, Cass. 22 marzo 2007, n. 6945), applicando in ambito sanitario principi già costantemente esposti nell'ordinario ambito contrattuale, ha ulteriormente chiarito
- così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che abbia eseguito l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass. 11 maggio 1995, n. 5150).
Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (cfr., in tal senso, anche Cass. 13 marzo 2007, n. 5846) e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. 4 marzo 2004, n.
4400).
Inoltre, in tema di onere della prova nelle controversie concernenti la responsabilità professionale del medico, deve necessariamente prendersi le mosse dalla nota sentenza della
Suprema Corte a Sezioni Unite, del 30 ottobre 2001, n. 13533 la quale ha completamente revisionato gli orientamenti più risalenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento o inesatto adempimento di un contratto. In applicazione dei predetti principi ermeneutici, poi successivamente specificati dalla giurisprudenza con riferimento alla materia in esame (per tutte, cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577), il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento, per cui il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale e il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. anche Cass. 18 aprile 2005, n. 7997).
4. Tanto premesso, parte attrice ha dedotto e dimostrato, mediante la documentazione sanitaria prodotta in giudizio, l'avvenuta accettazione presso il nosocomio di Lagonegro e ha pertanto fornito la prova del titolo in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti dell' . Controparte_1
Occorre quindi verificare se sussiste il nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni del personale sanitario del predetto presidio ospedaliero e l'evento lesivo e se la condotta della convenuta è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis. L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente,
è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis. È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni subite dall'attore, siano eziologicamente collegabili alla condotta omissiva dei sanitari operanti presso la convenuta struttura ospedaliera, i quali non hanno proceduto a un trattamento terapeutico adeguato e consono alla diagnosi di “frattura falange prossimale IV raggio mano dx”.
Sul punto deve essere osservato che il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41c.p., ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Come da ultimo chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causato da un altro se non si fosse verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non”, a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta
“prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio
2008, n 581). Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III,
17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133). Risulta, dunque, necessario accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi.
Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico – razionale.
5. Tanto precisato, il Tribunale osserva che i CC.TT.UU. nella relazione peritale depositata il
7.11.2022, le cui conclusioni il Tribunale intende integralmente far proprie non sussistendo motivi per discostarsene, hanno effettivamente accertato che è “affetto da Parte_1 anchilosi dell'articolazione interfalangea prossimale del IV dito della mano destra, che risulta atteggiato in flessione di pochi gradi e da sub-anchilosi dell'articolazione interfalangea distale con flessione appena accennata e lieve deficit della chiusura a pugno della mano, quale esito dei trattamenti medico-chirurgici effettuati per la correzione della frattura del IV dito della mano destra, occorsa in seguito ad incidente in ambiente scolastico”; inoltre, hanno aggiunto che “è possibile desumere che il tipo di frattura riportata dal giovane , in data 26.11.2013, era una frattura scomposta, Parte_1
spiroide, pluriframmentaria della epifisi e della diafisi distale della falange prossimale del 4° dito della mano destra”. In particolare, hanno precisato che “tale tipo di frattura rientra nel gruppo delle fratture instabili nella quali è molto probabile che si verifichi lo spostamento dei frammenti di frattura se non adeguatamente trattate. Una lesione di tal genere, seppur apparentemente di minor contro, avrebbe invece meritato uno studio più approfondito delle caratteristiche anatomo-patologiche al fine di programmare un più idoneo trattamento terapeutico”. A parere degli ausiliari andava “eseguito un esame TC della lesione in acuto, accertamento che invece non venne praticato. Una volta eseguito l'esame TC, i Sanitari si sarebbe resi conto che la lesione subita dal meritava un approccio chirurgico e non Pt_1
conservativo mediante stecca di Zimmer. In particolare, bisognava ridurre al meglio dapprima la lesione epifisaria, intraarticolare, e poi quella diafisaria. La metodica più corretta prevedeva l'utilizzo di viti per piccoli frammenti ed eventuale placchetta ad hoc. Tale intervento, come detto, andava eseguito in acuto. Va poi precisato che, anche di fronte alla lesione invecchiata, la tecnica chirurgica più efficace sarebbe stata la sintesi con viti ed eventuale placchetta, mentre invece i fili di Kirschner utilizzati non hanno sortito l'effetto di ridurre al meglio la frattura, ponendo i frammenti in compressione. 1 2 3. Oltretutto una sintesi più stabile avrebbe consentito una più precoce mobilizzazione del dito e della mano, sia passiva che attiva, riducendo la probabilità del verificarsi dell'anchilosi. Non appare inoltre comprensibile l'utilizzo, nel corso dell'intervento chirurgico eseguito in data
18.12.2013, di un infibulo longitudinale mediante filo di Kirschner che è andato a bloccare le articolazioni interfalangee. In questo modo si è determinato, difatti, un danno ingiustificato a carico della articolazione interfalangea distale ed è stato in qualche modo aggravato il danno a livello della epifisi distale della falange prossimale. Bisogna comunque evidenziare che, seppur correttamente trattata, nel caso di una lesione di tale tipo, sarebbe residuato, verosimilmente, un lieve grado di rigidità a livello dell'articolazione interfalangea prossimale”. I consulenti, quindi, all'esito dell'esame e delle indagini medico legali hanno ritenuto che “la condotta dei Sanitari che ebbero in cura il signor non sia Parte_1
stata consona alle buone pratiche relative al trattamento delle fratture della falange prossimale della mano. Infatti, per ridurre la probabilità del verificarsi dell'anchilosi dell'articolazione interfalangea prossimale del IV dito della mano destra e della sub- anchilosi dell'articolazione interfalangea distale, i avrebbero dovuto sottoporre CP_1 prontamente il ad intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione della frattura Pt_1
mediante placca e viti. Pertanto, è possibile affermare che le manovre medico-chirurgiche effettuate e la mancata esecuzione dell'intervento chirurgico summenzionato hanno determinato, più probabilmente che non, l'insorgenza della anchilosi dell'articolazione interfalangea prossimale del IV dito della mano destra e della sub-anchilosi dell'articolazione interfalangea distale” (pag. nn. 14,15 e 16 relazione peritale).
Le suddette conclusioni hanno trovato una parziale condivisione da parte del consulente tecnico di parte convenuta, dott. con riferimento al non adeguato approccio Persona_2 terapeutico della frattura a carico dell'anulare della mano destra del paziente. Ed, invero, il c.t.p. nelle osservazioni del 26.09.2022 ha affermato “Appare evidente che, nel caso in esame, per il tipo di frattura falangea (pluriframmentaria, obliqua e condilare) un trattamento chirurgico della stessa si poneva fin dall'inizio. Occorre, infatti, ricordare che, sebbene sia stato ritenuto dai Consulenti non sufficientemente idoneo, l'intervento di osteosintesi metallica della lesione, mediante filo endomi-dollare di K. + cerchiaggio, veniva comunque eseguito con ritardo (dopo oltre 20 giorni) nonostante si fosse ottenuto, con il trattamento conservativo, un buon posizionamento dei frammenti (Rx del 03.12.13) tanto da favorire un iniziale processo di consolidazione (Rx del 10.12.2013). Pertanto, è possibile affermare che , qualora il trattamento chirurgico della frattura, con filo endomidollare oppure con placca e viti, come suggerito dagli stessi Consulenti, fosse stato eseguito in maniera tempestiva ed adeguata, molto probabilmente avremo avuto tempi di guarigione clinica della lesione più brevi ed esiti permanenti più contenuti e tali da non richiedere un successivo intervento di osteotomia correttiva”; tuttavia, il c.t.p. ha contestato la valutazione medico legale del danno biologico sull'assunto che in base alla legge Gelli n. 24/2017 il danno conseguente all'attività sanitaria deve essere valutato e risarcito secondo le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del
Codice delle Assicurazioni in base al quale, quindi, il maggior danno, causalmente riconducibile all'incongruo trattamento della frattura, sarebbe in misura non superiore al 2%, generando una malattia non superiore a 105 giorni, di cui non più di cinque giorni da inabilità totale e 100 giorni da inabilità temporanea parziale non superiore al 20%, in quanto in base ai barémes il deficit funzionale dovuto all'immobilizzazione steccata delle dita può essere equiparato in via analogica alla perdita delle ultime dita (medio, anulare e mignolo), mentre invece il 50% indicato dai consulenti corrisponderebbe alla perdita totale della mano (pagg. 3,
4 e 5 osservazioni c.t.p. di parte convenuta).
Ebbene, su tali osservazioni, gli ausiliari hanno evidenziato “che, dal confronto effettuato tra le tabelle di cui all'art.139 del Codice delle Assicurazioni ed i barèmes citati nella bozza, non emerge alcuna difformità nella valutazione percentuale delle categorie di danno relative al caso in esame. Difatti la categoria “Perdita delle ultime due falangi dell'anulare” è tabellata in entrambe 4% per l'arto dominante e la categoria “Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni dell'anulare” 5% per l'arto dominante. Presente solo sulle Linee Guida SIMLA la categoria “Anchilosi di entrambe le interfalangee”, tabellata 4% per l'arto dominante”.
Inoltre i CC.TT.UU. hanno sottolineato che nella necessità di modulare la valutazione percentuale attribuita alla categoria “Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni dell'anulare” hanno ritenuto opportuno attribuire agli esiti derivanti dall'erronea condotta posta in essere dai sanitari dell' un danno biologico, espresso in termini di maggior danno CP_4
pari al 3%, in quanto dalla non adeguata condotta professionale tenuta dai sanitari sono derivate “anchilosi dell'articolazione interfalangea prossimale del IV dito della mano destra, sub-anchilosi dell'articolazione interfalangea distale, con lieve deficit della chiusura a pugno della mano e accorciamento di circa 0,5 cm del IV dito della mano destra rispetto al controlaterale”(pag. 24 relazione peritale)
In ordine, invece, alla contestata inabilità temporanea i consulenti hanno precisato che “Nel riconoscimento dell'inabilità temporanea totale (ITT), pari cioè al 100%, bisogna infatti tenere in considerazione non solo il periodo in cui si realizza l'impossibilità a svolgere gli atti della vita quotidiana e la maggior parte delle attività abituali (es. degenza ospedaliera), ma anche le fasi in cui vi sono notevoli disagi ad espletare gli atti della vita quotidiana e/o si realizza una grave limitazione della capacità prensile per la presenza di apparecchi gessati immobilizzanti l'arto superiore dominante. Nella valutazione dell'inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% è ragionevole, invece, considerare i periodi nei quali si verificano situazioni che non limitano in modo significativo la possibilità di espletare gli atti propri della vita quotidiana, tra cui le condizioni di dolore non grave e/o le prime fasi di convalescenza di alcuni quadri post-traumatici (ad esempio in caso di frattura di singole dita) e/o la fase di riabilitazione funzionale” (pag. 25 relazione peritale).
In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate discende l'accoglimento della domanda giudiziale proposta dall'attore nei confronti della convenuta ai sensi del Parte_1
combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c..
6. In punto di “quantum debeatur”, sulla scorta di quanto accertato dai CC.TT.UU., i postumi permanenti accertati e suscettibili di essere posti in relazione agli errori commessi nell'esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito dalla struttura sanitaria rientrante nell'ambito della convenuta struttura sanitaria pubblica, configurano, una riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) nella misura del 3% in termini di maggior danno rispetto ad un trattamento congruo, con un periodo di invalidità temporanea assoluta di 17 giorni e una invalidità temporanea parziale al 50% di 120 giorni.
Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette
“micropermanenti”, deve evidenziarsi come la legge 8 novembre 2012, n. 189 stabilisce all'art. 3 che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente una professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. “Codice delle assicurazioni private”). Ed invero tale disposizione normativa, sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017, secondo quanto anche di recente affermato dalla Suprema Corte, trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul
"quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (Cass. civ. sent. n. 28990/2019).
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 3%, il Tribunale, in applicazione dei parametri sopra menzionati - così come aggiornati dal D.M. 16 ottobre 2023 (in G.U.
21/10/2023, n. 247) - ed in considerazione dell'età dell'attore al momento dell'evento dannoso (17 anni), ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità, per il danno biologico residuato all'istante, sig. , nella somma di euro 3.290,92 per i suddetti Parte_1
postumi permanenti. Al suddetto importo deve, poi, essere aggiunto quello di euro 939,08 per invalidità temporanea assoluta per giorni 17 ed euro 3.314,40 per invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 120.
Inoltre, alla luce di quanto provato in giudizio all'esito dell'istruttoria orale relativamente all'incidenza della menomazione su particolari aspetti dinamico relazionali (cfr. dichiarazioni dei testi e , escussi all'udienza del 22.12.2020 che hanno Testimone_1 Testimone_2
confermati i capitoli da 11 a 15 della memoria del 15.03.2019 di parte attrice di seguito riportati: 11. “Vero che attualmente il Signor ha difficoltà ad effettuare le più Pt_1
semplici operazioni quotidiane, quali impugnare e sollevare oggetti, quali monete, guidare la macchina o comunque altri vei1coli, scrivere, magiare, bere, stappare bottiglie”; 12. “Vero che il Signor in data 7 luglio 2015 ha conseguito il diploma di istruzione secondaria Pt_1
superiore I.P.S.S.E.O.A. articola1zione servizi di sala e vendita”; 13. “Vero che il Signor
[...]
dal 15 luglio 2013 al 15 settembre 2013 ha lavorato come cameriere di sala presso Pt_1 l'Hotel Principe Palace di Lido di Jesolo (VE)”; 14. “Vero che il Signor dal 2 luglio Pt_1
2014 al 31 agosto 2014 ha lavorato come cameriere di sala presso l'Hotel Principe Palace di
Lido di Jesolo (VE)”; 15. “Vero che il Signor dal 08 dicembre 2015 al 31 marzo Pt_1
2016 ha lavorato come cameriere di sala presso il Grand Hotel La Torre di Sauze' d Oulx
(TO); il teste sul capo 11 ha precisato: “Preciso che ha difficoltà anche in Testimone_2
cose semplici come impugnare le posate ma anche per lavorare. In particolare prima lavorava in una fabbrica e ricordo che aveva difficoltà ad impugnare gli strumenti di lavoro”. Mio figlio ha difficoltà anche nel guidare”), l'ammontare del risarcimento del danno, tenuto altresì conto della giovane età del danneggiato, del tipo di percorso professionale intrapreso e quindi delle conseguenze della malattia sia sulla sua salute in termini di inabilità temporanea ed invalidità permanente sia ai fini lavorativi, va aumentato del 20% ai sensi dell'art. 139 co. 3 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. “Codice delle
Assicurazioni private”), come modificato dall'art. 1, comma 19 della L. 4 agosto 2017, n.
124.
Quanto al danno patrimoniale, risultano documentate spese mediche per euro 1.553,48 documentate (all. n. 13 prod. attorea) e valutate congrue dai CC.TT.UU. (pag. 22 ctu).
Il tutto per un importo complessivo pari ad euro 9.756,06 all'attualità.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle
Sezioni Unite (cfr. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal
Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni la convenuto dovrà corrispondere all'attore, gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 8.049,55 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 26.11.2013, quale momento della caduta, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 26.11.2014 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività espletata ai valori medi.
Le spese della c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in base al principio della soccombenza. Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie nei limiti indicati in parte motiva la domanda di parte attrice nei confronti dell' e per l'effetto accerta l'inadempimento dei Controparte_1 sanitari dell'Ospedale in relazione ai fatti di causa;
CP_3
- condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, a corrispondere a la somma di euro 9.756,06 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 8.049,55 e, quindi, anno per anno e a partire dal 26.11.2014 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 5.622,00 di cui euro 5.077,00 per compensi professionali ed euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente le spese della c.t.u., già liquidate con separato decreto, a carico dell' . Controparte_1
Così deciso in Lagonegro in data 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale