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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 8249/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8249/2023 promossa da:
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato dalla in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Parte_2 affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare dell'Ente previdenziale, in forza di contratto stipulato in data 18 giugno 2020 e di procura speciale repertorio n. 14641, raccolta n. 11847 del 2 luglio 2020, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 180, presso lo studio dell'avv. Daniela Vanni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE E
, contumace;
CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: Occupazione sine titulo di immobile.
CONCLUSIONI: come da note redatte in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 6 giugno 2024, che si intendono integralmente richiamate e trascritte in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , in Parte_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato come in epigrafe specificato, conveniva in giudizio esponendo che in data 18 giugno 2020 tra l' esponente e al CP_1 Pt_3 Parte_2 era stato stipulato un contratto di affidamento dei servizi di gestione amministrativa, tecnica e pagina 1 di 4 commerciale del patrimonio immobiliare del riferito;
che tra gli immobili oggetto del mandato Pt_3 conferito alla era compresa l'unità immobiliare sita in Roma, via Impruneta n. Parte_2
19, scala B, piano quarto, interno 11; che la predetta unità immobiliare era stata occupata da CP_1
a far data dall'8 luglio 1989; che per l'immobile in considerazione era stata determinata
[...] un'indennità di occupazione mensile di €. 647,56 aggiornata al mese di novembre 2022; che, quindi, la convenuta, alla data di novembre 2022, era debitrice per l'utilizzo dell'immobile per cui era causa della complessiva somma di €. 38.989,50, così determinata, €. 2.390,07 in riferimento all'anno 2012, €. 2.497,55 in riferimento all'anno 2013, €. 2.172,90 in riferimento all'anno 2014, €. 2.300,72 in riferimento all'anno 2015, €. 2.477,60 in riferimento all'anno 2016, €. 2.136,74 in riferimento all'anno 2017, €. 2.128,77 in riferimento all'anno 2018, €. 3.097,23 in riferimento all'anno 2019, €. 6.753,00 in riferimento all'anno 2020, €. 6.753,00 in riferimento all'anno 2021, €. 6.281,92 in riferimento all'anno 2022; che tale illegittima occupazione aveva causato danni all'Ente esponente conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illecita occupazione da parte della convenuta dell'immobile per cui era causa, e che, conseguentemente, la stessa venisse condannata all'immediato rilascio del predetto immobile in favore dell' , libero da persone e da cose, oltre che Pt_1 al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecita occupazione a far data dalla realizzata occupazione sino all'effettivo rilascio, determinato nella complessiva somma di €. 38.989,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella misura maggiore o minore da determinare in corso di causa, oltre alle spese di natura condominiale ed accessoria da quantificarsi nella fase istruttoria ovvero in separato giudizio, con vittoria delle spese di lite.
La convenuta , nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, sicché ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'espletamento della prova per interpello, cui non veniva data risposta, e della prova testimoniale;
quindi, sulle conclusioni precisate nelle note depositate in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 6 giugno 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito della comparsa conclusionale.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito specificati.
Nel premettere che la titolarità in capo all'Istituto attore del diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa risulta comprovato sulla base della documentazione versata in atti (atto di provenienza), deve rilevarsi che in esito all'istruttoria espletata è rimasto provato che , alla data del CP_1 sopralluogo eseguito dal funzionario incaricato della ovvero alla data del 27 Parte_2 settembre 2019, occupava l'immobile per cui è lite da almeno dieci anni, (cfr. dichiarazioni rese dal teste e verbale di sopralluogo), immobile che continua ad occupare nell'attualità, Testimone_1 come dimostrato dal fatto che la convenuta ha ricevuto a proprie mani la notifica dell'atto di citazione proprio presso lo stesso.
Deve, dunque, ritenersi pienamente provata l'occupazione illecita dell'immobile de quo da parte della convenuta, non essendo emerso dall'espletata istruttoria alcun elemento di prova circa la sussistenza in capo alla stessa di un legittimo titolo di detenzione, con la conseguenza che, in accoglimento della domanda sul punto, la convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e da cose, in favore dell'Istituto attore.
pagina 2 di 4 In riferimento al danno conseguente all'illecita occupazione del bene, deve rilevarsi che lo stesso può ritenersi provato sulla base di presunzioni semplici, ben potendo essere individuato nell'utilità teorica che il danneggiato poteva trarre dall'uso diretto o indiretto del bene nel tempo in cui è stato utilizzato da altri, sicché, nella specie, deve essere senz'altro riconosciuto il diritto della parte attrice al risarcimento del danno conseguente all'illecita occupazione.
Il danno può essere commisurato al c.d. danno figurativo e, quindi, al valore locativo del bene, che, in via equitativa, va determinato nella somma di €. 38.989,50, come richiesto dall'Istituto attore, in riferimento al periodo decorrente dall'anno 2012 fino al mese di novembre del 2022, nonché nella misura attualizzata di €. 647,56 mensili per il periodo successivo, conformemente alla determinazione operata dall'ente proprietario in riferimento ai parametri di cui alla normativa regionale disciplinante il regime delle assegnazioni e la determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica.
Considerato, dunque, come periodo di riferimento quello che decorre dall'anno 2012 sino al corrente mese di gennaio 2025, l'importo complessivamente dovuto risulta pari ad €. 55.826,06 (€. 38.989,50, conformemente alla richiesta attorea, in riferimento al periodo decorrente dall'anno 2012 sino al mese di novembre 2022, cui va aggiunta la somma di €. 16.836,56, relativa al periodo decorrente dal mese di dicembre 2022 sino al corrente mese di gennaio 2025, determinato in riferimento alla somma di €. 647,56 x 26 mesi).
Sulle predette somme, già determinate con riferimento all'attualità, spettano all'Istituto attore gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al pagamento.
Non può, invece, essere accolta la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dovuta in riferimento al periodo successivo all'emanazione della sentenza e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, in quanto la condanna in futuro è ammessa in materia locatizia, per ragioni di economia processuale ed in via eccezionale, dal combinato disposto degli artt. 658 e 664 c.p.c., i quali non sono suscettibili di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle che espressamente regolano.
Non può parimenti essere accolta la domanda di condanna al pagamento degli oneri accessori formulata da parte attrice, non avendo la stessa né allegato né provato l'entità dell'importo dovuto a tale titolo, con la conseguenza che la domanda sul punto deve essere rigettata.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda attrice in riferimento al quantum, non costituisce motivo di compensazione, neanche parziale, rilevando solo sulla quantificazione delle spese stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'abusiva occupazione ad opera della convenuta dell'immobile CP_1 ad uso abitativo di proprietà dell' , sito in Parte_3
Roma, via Impruneta n. 19, scala B, piano quarto, interno 11;
pagina 3 di 4 2) condanna la convenuta a rilasciare immediatamente il predetto immobile libero da CP_1 persone e da cose non inerenti all'immobile, nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Istituto attore;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di CP_1
€. 55.826,06 a titolo di risarcimento del danno;
4) rigetta la domanda proposta da parte attrice di condanna della convenuta al pagamento degli oneri condominiali;
5) condanna la convenuta al pagamento in favore dell' attore delle spese di CP_1 Pt_3 lite, che liquida in €. 630,00 per spese ed in euro 5.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8249/2023 promossa da:
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato dalla in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Parte_2 affidataria dei servizi gestionali afferenti il patrimonio immobiliare dell'Ente previdenziale, in forza di contratto stipulato in data 18 giugno 2020 e di procura speciale repertorio n. 14641, raccolta n. 11847 del 2 luglio 2020, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 180, presso lo studio dell'avv. Daniela Vanni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE E
, contumace;
CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: Occupazione sine titulo di immobile.
CONCLUSIONI: come da note redatte in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 6 giugno 2024, che si intendono integralmente richiamate e trascritte in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' , in Parte_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato come in epigrafe specificato, conveniva in giudizio esponendo che in data 18 giugno 2020 tra l' esponente e al CP_1 Pt_3 Parte_2 era stato stipulato un contratto di affidamento dei servizi di gestione amministrativa, tecnica e pagina 1 di 4 commerciale del patrimonio immobiliare del riferito;
che tra gli immobili oggetto del mandato Pt_3 conferito alla era compresa l'unità immobiliare sita in Roma, via Impruneta n. Parte_2
19, scala B, piano quarto, interno 11; che la predetta unità immobiliare era stata occupata da CP_1
a far data dall'8 luglio 1989; che per l'immobile in considerazione era stata determinata
[...] un'indennità di occupazione mensile di €. 647,56 aggiornata al mese di novembre 2022; che, quindi, la convenuta, alla data di novembre 2022, era debitrice per l'utilizzo dell'immobile per cui era causa della complessiva somma di €. 38.989,50, così determinata, €. 2.390,07 in riferimento all'anno 2012, €. 2.497,55 in riferimento all'anno 2013, €. 2.172,90 in riferimento all'anno 2014, €. 2.300,72 in riferimento all'anno 2015, €. 2.477,60 in riferimento all'anno 2016, €. 2.136,74 in riferimento all'anno 2017, €. 2.128,77 in riferimento all'anno 2018, €. 3.097,23 in riferimento all'anno 2019, €. 6.753,00 in riferimento all'anno 2020, €. 6.753,00 in riferimento all'anno 2021, €. 6.281,92 in riferimento all'anno 2022; che tale illegittima occupazione aveva causato danni all'Ente esponente conseguenti alla mancata disponibilità dell'immobile.
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illecita occupazione da parte della convenuta dell'immobile per cui era causa, e che, conseguentemente, la stessa venisse condannata all'immediato rilascio del predetto immobile in favore dell' , libero da persone e da cose, oltre che Pt_1 al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecita occupazione a far data dalla realizzata occupazione sino all'effettivo rilascio, determinato nella complessiva somma di €. 38.989,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella misura maggiore o minore da determinare in corso di causa, oltre alle spese di natura condominiale ed accessoria da quantificarsi nella fase istruttoria ovvero in separato giudizio, con vittoria delle spese di lite.
La convenuta , nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, sicché ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'espletamento della prova per interpello, cui non veniva data risposta, e della prova testimoniale;
quindi, sulle conclusioni precisate nelle note depositate in luogo del verbale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 6 giugno 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito della comparsa conclusionale.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito specificati.
Nel premettere che la titolarità in capo all'Istituto attore del diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa risulta comprovato sulla base della documentazione versata in atti (atto di provenienza), deve rilevarsi che in esito all'istruttoria espletata è rimasto provato che , alla data del CP_1 sopralluogo eseguito dal funzionario incaricato della ovvero alla data del 27 Parte_2 settembre 2019, occupava l'immobile per cui è lite da almeno dieci anni, (cfr. dichiarazioni rese dal teste e verbale di sopralluogo), immobile che continua ad occupare nell'attualità, Testimone_1 come dimostrato dal fatto che la convenuta ha ricevuto a proprie mani la notifica dell'atto di citazione proprio presso lo stesso.
Deve, dunque, ritenersi pienamente provata l'occupazione illecita dell'immobile de quo da parte della convenuta, non essendo emerso dall'espletata istruttoria alcun elemento di prova circa la sussistenza in capo alla stessa di un legittimo titolo di detenzione, con la conseguenza che, in accoglimento della domanda sul punto, la convenuta deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e da cose, in favore dell'Istituto attore.
pagina 2 di 4 In riferimento al danno conseguente all'illecita occupazione del bene, deve rilevarsi che lo stesso può ritenersi provato sulla base di presunzioni semplici, ben potendo essere individuato nell'utilità teorica che il danneggiato poteva trarre dall'uso diretto o indiretto del bene nel tempo in cui è stato utilizzato da altri, sicché, nella specie, deve essere senz'altro riconosciuto il diritto della parte attrice al risarcimento del danno conseguente all'illecita occupazione.
Il danno può essere commisurato al c.d. danno figurativo e, quindi, al valore locativo del bene, che, in via equitativa, va determinato nella somma di €. 38.989,50, come richiesto dall'Istituto attore, in riferimento al periodo decorrente dall'anno 2012 fino al mese di novembre del 2022, nonché nella misura attualizzata di €. 647,56 mensili per il periodo successivo, conformemente alla determinazione operata dall'ente proprietario in riferimento ai parametri di cui alla normativa regionale disciplinante il regime delle assegnazioni e la determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica.
Considerato, dunque, come periodo di riferimento quello che decorre dall'anno 2012 sino al corrente mese di gennaio 2025, l'importo complessivamente dovuto risulta pari ad €. 55.826,06 (€. 38.989,50, conformemente alla richiesta attorea, in riferimento al periodo decorrente dall'anno 2012 sino al mese di novembre 2022, cui va aggiunta la somma di €. 16.836,56, relativa al periodo decorrente dal mese di dicembre 2022 sino al corrente mese di gennaio 2025, determinato in riferimento alla somma di €. 647,56 x 26 mesi).
Sulle predette somme, già determinate con riferimento all'attualità, spettano all'Istituto attore gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al pagamento.
Non può, invece, essere accolta la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dovuta in riferimento al periodo successivo all'emanazione della sentenza e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, in quanto la condanna in futuro è ammessa in materia locatizia, per ragioni di economia processuale ed in via eccezionale, dal combinato disposto degli artt. 658 e 664 c.p.c., i quali non sono suscettibili di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle che espressamente regolano.
Non può parimenti essere accolta la domanda di condanna al pagamento degli oneri accessori formulata da parte attrice, non avendo la stessa né allegato né provato l'entità dell'importo dovuto a tale titolo, con la conseguenza che la domanda sul punto deve essere rigettata.
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda attrice in riferimento al quantum, non costituisce motivo di compensazione, neanche parziale, rilevando solo sulla quantificazione delle spese stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attrice, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accerta e dichiara l'abusiva occupazione ad opera della convenuta dell'immobile CP_1 ad uso abitativo di proprietà dell' , sito in Parte_3
Roma, via Impruneta n. 19, scala B, piano quarto, interno 11;
pagina 3 di 4 2) condanna la convenuta a rilasciare immediatamente il predetto immobile libero da CP_1 persone e da cose non inerenti all'immobile, nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Istituto attore;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di CP_1
€. 55.826,06 a titolo di risarcimento del danno;
4) rigetta la domanda proposta da parte attrice di condanna della convenuta al pagamento degli oneri condominiali;
5) condanna la convenuta al pagamento in favore dell' attore delle spese di CP_1 Pt_3 lite, che liquida in €. 630,00 per spese ed in euro 5.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli
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