Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 164 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IM
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 164 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
Codice Fiscale 1 ) con il Parte 1 nata a [...] (
NI RO ( Codice Fiscale 2
e
CP 1 ato a SANTARCANGELO DI ROMAGNA
.F.
C.F. 3 C.F. 4 con il patrocinio dell'Avv. GORI DENNIS (C.F.
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
CP 1 Parte 1-visto il ricorso depositato il 30/01/2025 con il quale e hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 18.06.2017, a NI (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio _1, maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
a) dichiarare la separazione dei coniugi Parte 1 e CP 1 (matrimonio contratto il
18/06/2017 in NI, atto n. 43 parte 2 serie A anno 2017 - Comune di NI);
b) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e liberi di fissare dove riterranno opportuno la loro residenza e/o domicilio;
c) affidamento condiviso del figlio _1, sino al raggiungimento della maggiore età il prossimo 1° febbraio 2025, ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
ERtanto, le decisioni più importanti nell'interesse di ER 1 relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio;
d) ER 1 manterrà la residenza e avrà collocazione stabile e prevalente presso la casa coniugale insieme alla madre;
e) assegnazione della casa coniugale sita in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Bargellona n.
681, con tutti gli arredi ed i corredi ivi presenti, alla Signora Parte 1 ove la stessa continuerà و
a vivere unitamente al figlio _1 come sopra specificato;
f) il Signor CP 1 al momento del rilascio della casa coniugale, che dovrà avvenire non
,
oltre la data del rogito notarile di cui ai successivi punti m) - p), potrà prelevare tutti i suoi effetti personali nonché gli attrezzi meccanici presenti nel deposito esterno alla casa;
g) la frequentazione del padre con il figlio _1, data l'età del ragazzo, potrà avvenire liberamente, previo accordo fra i genitori almeno sino al compimento della maggiore età, poi il padre potrà confrontarsi direttamente con ER 1 per concordare le giornate di visita e i pernottamenti, compatibilmente ai rispettivi impegni lavorativi e/o scolastici, come meglio indicato nel piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori (doc. 6);
ER quanto riguarda le vacanze natalizie, così come le vacanze pasquali, i genitori divideranno in maniera equivalente i giorni con il figlio _1, secondo il criterio dell'alternanza di cui 7 giorni a
Natale e 3 a Pasqua gli anni dispari per il padre, pari per la madre;
Durante le vacanze estive, _1 potrà trascorrere le vacanze con l'uno e l'altro genitore, in un periodo da concordare tenendo in considerazione il periodo di ferie del padre e della madre, rispettivamente fino a 15 giorni anche non continuativi.
"quale contributo al mantenimento ordinario di _1, corrisponderà alla h) Il Signor CP 1 madre, tramite bonifico bancario sul conto corrente n. 216372 intestato a Parte 1 resso BCC Riviera Banca filiale di Santarcangelo di Romagna IBAN IT
48Y0899568020000000216372, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/euro), da rivalutarsi annualmente ed automaticamente ex ISTAT;
i) le spese straordinarie per _1, da concordare fra i genitori, intese come:
1) spese mediche specialistiche (anche odontoiatriche e ortodontiche) e farmaceutiche;
2) spese scolastiche (tasse o rette scolastiche e/o universitarie, libri di testo, le gite scolastiche, viaggi di studio, l'abbonamento dei mezzi di trasporto, l'alloggio universitario, patente di guida, ecc. ); 3)spese per attività ricreative e sportive, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, con il diritto, per chi le avrà anticipate, al rimborso da parte dell'altro genitore al momento della presentazione dei giustificativi di spesa.
In ogni caso, per maggiore completezza, ai fini della specificazione delle somme rientranti nel 50% delle spese straordinarie, le parti si atterranno al Protocollo Tribunale di Bologna allegato al presente atto e sottoscritto dalle parti per adesione e conferma (doc. 7.).
j) I ricorrenti concordano che l'assegno unico (già ANF) verrà suddiviso tra loro in parti uguali;
gli eventuali rimborsi / sussidi disposti dallo Stato e/o altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie previsto nella misura del 50% ciascuno;
k) i genitori, sino al raggiungimento della maggiore età di _1, prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, acconsentendo all'espatrio anche con il figlio al seguito, ma solo per fini turistici e con l'obbligo, in tale ultimo caso, di preavvisare l'altro genitore con almeno venti giorni di anticipo;
1) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
m) quale elemento funzionale e indispensabile per il raggiungimento dell'accordo in ordine alle condizioni della separazione ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la Signora Parte 1
si impegna ad acquistare dal marito CP_1 , che si impegna a cedere e trasferire, la quota di "
comproprietà (pari al 50% dell'intero) della casa coniugale, costituita dalla seguente consistenza immobiliare sita in Comune di Santarcangelo di Romagna, località San Vito, alla Via Bargellona n.
681, insistente su sottostante e circostante terreno pertinenziale (Censito al Catasto Terreni al foglio
7, particella 71, Ente Urbano), e precisamente casa ad uso civile abitazione, sviluppantesi su 2 (due) piani (piano terra e primo piano), della consistenza di cinque vani catastali, riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Santarcangelo di Romagna al foglio 7, particella 71, subalterno 1, Via
Bargellona n. 681, piano T-1, categoria A3, classe 3^, vani 5, Rendita euro 387,34, acquistata dai
Signori Parte 1 CP 1 con atto pubblico, stipulato in data 19 luglio 2004, ae ministero Dott. Persona 2 Notaio in Bellaria Igea Marina - Repertorio N. 975 Raccolta n. 355 registrato a NI il 27/07/2004 al n. 5165/1T e trascritto nei RR.II a NI il 28/07/2004 ai numeri 10663 e 6869;
n) La vendita concerne l'anzidetta porzione immobiliare unitamente ad ogni suo accessorio, accessione, pertinenza, servitù attive e passive, impianti, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova ben noto alla parte acquirente e con i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio a norma di legge e per destinazione;
o) Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987 si dà atto che l'accordo patrimoniale a beneficio del coniuge, contenuto nel presente atto, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
p) il prezzo del trasferimento dell'immobile, delle relative pertinenze, degli accessori e accessioni nello stato in cui si trovano alla data di sottoscrizione del presente atto, è concordemente stabilito tra le parti, in considerazione della funzionalità dello stesso alla regolamentazione degli aspetti economici relativi alla separazione e delle esigenze abitative della prole, in complessivi Euro
87.000,00 (ottantasettemila/00), che la Signora Parte 1 si impegna a versare al Signor CP 1 in un'unica soluzione alla sottoscrizione dell'atto notarile di cessione della suddetta.
q) entrambi i ricorrenti si impegnano al reciproco e scrupoloso rispetto delle condizioni sopra concordate e stabilite ciò a far data dalla loro sottoscrizione;
r) le spese/anticipazioni e compensi legali per il presente procedimento saranno sostenute rispettivamente da ciascun coniuge a favore del proprio Procuratore/difensore.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte 1 CP 1 lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NI (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 43 Parte II Serie A Anno 2017 );
spese come da accordi.
Così deciso in NI, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi