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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1239/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO NA, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2961/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1756/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249026180915000 IRES-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7346/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 31-3-25, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 1756/2025, depositata in data 3.2.2025, non notificata, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 17, aveva respinto il ricorso proposto dallo stesso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
RI avverso: a) l'avviso di intimazione n. 07120249026180915000, notificato il 28.05.2024, relativo a n. 10 cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento, per l'importo complessivo di Euro 1.159.399,28;
b) il preavviso di rigetto dell'istanza di rateazione relativa all'avviso sub a), notificato il 18.06.2024; c) il rigetto della predetta istanza di rateazione, notificato in data 3.07.2024.
L'appellante eccepiva la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e riproponeva due dei motivi del ricorso di primo grado su cui lamentava l'omessa pronuncia;
eccepiva, pertanto, l'inapplicabilità degli artt. 19 d.P.R. n. 502 del 1973 e 15 bis, co. 3, d.l. n. 50 del 2022, come convertito, alla rateazione del complessivo carico oggetto dell'intimazione, trattandosi di norme riferite alla rateazione di singole cartelle emesse a seguito di iscrizione a ruolo, e di conseguenza chiedeva la rateizzabilità a 120 mesi di tutte le cartelle comprese nell'intimazione, in base al rapporto rata/reddito di cui al D.M. 6/11/2013 risultante dal cumulo delle stesse e tenuto conto di altro carico indicato dal contribuente;
chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
L'Agenzia appellata si costituiva in giudizio e, in sede di controdeduzioni, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata;
l'appellante depositava memoria.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, seppure con più ampia motivazione, non può comunque trovare accoglimento.
Risulta pacifico in atti che le cartelle di pagamento dalla n. 1 alla n. 9 e l'avviso di accertamento di cui all'intimazione di pagamento erano già ricompresi nel piano di rateazione n. 565075 del 10/03/2022 dal quale l'appellante è decaduto per aver omesso il pagamento finanche della prima rata.
Contrariamente a quanto eccepito dal contribuente, la disciplina desumibile dall'art. 19 del d.P.R. n. 502 del
1973, come modificato dall'art. 15 bis del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, ha portata generale applicabile a tutti i carichi iscritti a ruolo rispetto ai quali risultano venuti ad esistenza i presupposti per la decadenza dal beneficio della rateizzazione già ottenuta.
Non occorre dunque avere riguardo ai singoli carichi già ammessi ed alla natura dei singoli tributi sottostanti, bensì alla presenza o meno di una rateizzazione già concessa, unitariamente considerata.
Nella specie, tale rateizzazione comprendeva nove delle cartelle di pagamento ed anche l'avviso di accertamento oggetto della successiva intimazione;
rispetto a tali carichi, come correttamente dedotto dall'Ufficio, era possibile solo ottenere il ripristino del piano conformemente a quanto stabilito dall'art. 15- bis, comma 3, del d.l. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2022, n. 91, che richiede la regolarizzazione delle rate scadute e non pagate alla data di presentazione dell'istanza. Ne consegue che, quanto alla cartella di pagamento n. 10, che costituiva l'unico carico diverso ed ulteriore, autonomamente valutabile ai fini di una nuova istanza di rateizzazione, non resta che confermare l'assenza degli elementi necessari a comprovare le condizioni per l'ottenimento di un piano di rateizzo straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili che, ai sensi dell'art. 3 del decreto MEF 6 novembre 2013, può essere concessa solo quando l'importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza.
Per le suesposte considerazioni l'appello va rigettato;
la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in
€ 5.000,00, oltre accessori come per legge
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO NA, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2961/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1756/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249026180915000 IRES-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7346/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 31-3-25, Ricorrente_1 impugnava la sentenza n. 1756/2025, depositata in data 3.2.2025, non notificata, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sez. 17, aveva respinto il ricorso proposto dallo stesso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
RI avverso: a) l'avviso di intimazione n. 07120249026180915000, notificato il 28.05.2024, relativo a n. 10 cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento, per l'importo complessivo di Euro 1.159.399,28;
b) il preavviso di rigetto dell'istanza di rateazione relativa all'avviso sub a), notificato il 18.06.2024; c) il rigetto della predetta istanza di rateazione, notificato in data 3.07.2024.
L'appellante eccepiva la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e riproponeva due dei motivi del ricorso di primo grado su cui lamentava l'omessa pronuncia;
eccepiva, pertanto, l'inapplicabilità degli artt. 19 d.P.R. n. 502 del 1973 e 15 bis, co. 3, d.l. n. 50 del 2022, come convertito, alla rateazione del complessivo carico oggetto dell'intimazione, trattandosi di norme riferite alla rateazione di singole cartelle emesse a seguito di iscrizione a ruolo, e di conseguenza chiedeva la rateizzabilità a 120 mesi di tutte le cartelle comprese nell'intimazione, in base al rapporto rata/reddito di cui al D.M. 6/11/2013 risultante dal cumulo delle stesse e tenuto conto di altro carico indicato dal contribuente;
chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso di primo grado, vinte le spese.
L'Agenzia appellata si costituiva in giudizio e, in sede di controdeduzioni, chiedeva il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata;
l'appellante depositava memoria.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, seppure con più ampia motivazione, non può comunque trovare accoglimento.
Risulta pacifico in atti che le cartelle di pagamento dalla n. 1 alla n. 9 e l'avviso di accertamento di cui all'intimazione di pagamento erano già ricompresi nel piano di rateazione n. 565075 del 10/03/2022 dal quale l'appellante è decaduto per aver omesso il pagamento finanche della prima rata.
Contrariamente a quanto eccepito dal contribuente, la disciplina desumibile dall'art. 19 del d.P.R. n. 502 del
1973, come modificato dall'art. 15 bis del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, ha portata generale applicabile a tutti i carichi iscritti a ruolo rispetto ai quali risultano venuti ad esistenza i presupposti per la decadenza dal beneficio della rateizzazione già ottenuta.
Non occorre dunque avere riguardo ai singoli carichi già ammessi ed alla natura dei singoli tributi sottostanti, bensì alla presenza o meno di una rateizzazione già concessa, unitariamente considerata.
Nella specie, tale rateizzazione comprendeva nove delle cartelle di pagamento ed anche l'avviso di accertamento oggetto della successiva intimazione;
rispetto a tali carichi, come correttamente dedotto dall'Ufficio, era possibile solo ottenere il ripristino del piano conformemente a quanto stabilito dall'art. 15- bis, comma 3, del d.l. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2022, n. 91, che richiede la regolarizzazione delle rate scadute e non pagate alla data di presentazione dell'istanza. Ne consegue che, quanto alla cartella di pagamento n. 10, che costituiva l'unico carico diverso ed ulteriore, autonomamente valutabile ai fini di una nuova istanza di rateizzazione, non resta che confermare l'assenza degli elementi necessari a comprovare le condizioni per l'ottenimento di un piano di rateizzo straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili che, ai sensi dell'art. 3 del decreto MEF 6 novembre 2013, può essere concessa solo quando l'importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza.
Per le suesposte considerazioni l'appello va rigettato;
la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado liquidate in
€ 5.000,00, oltre accessori come per legge