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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 246/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BANCHINI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO,
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ALINOVI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO
APPELLATA
Controparte_2
Controparte_3
OP
APPELLATE CONTUMACI
Avverso la sentenza n. 1442 del 2022 emessa dal Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, in accoglimento dell'appello proposto e delle conclusioni rassegnate in primo grado, ed in totale riforma dell'impugnata sentenza: 1) Dichiarare tenuta e condannare la Controparte_5 al pagamento in favore di , della somma di € 100.000,00 per le causali di cui alle
[...] Pt_1 premesse dell'atto di citazione in appello, oltre interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal dovuto al saldo;
2) Condannare la al pagamento delle spese, diritti e Controparte_5 onorari del doppio grado del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%.
L'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_6 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge: in via preliminare: accertare che i capi della sentenza impugnati per il tramite dei primi due pagina 1 di 9 motivi di appello (punto “A”, pagine 35.ma-40.ma e punto “B”, pagine 40.ma-44.ma) sono passati in giudicato per effetto della mancata apposizione di riserva di gravame ai due provvedimenti del Giudice di primo grado del
18 marzo 2019 e del 2 aprile 2019, comunque non appellati, da intendersi sentenze non definitive ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 340, comma 1, c.p.c. e dell'art. 279, comma 2, nn. 2 e 4, c.p.c., e pertanto dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque diversamente rigettare l'appello in parte qua;
in via principale: rigettare l'appello avversario perché infondato, confermando integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%,
Iva e Cpa rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Parma Parte_1 domandando la condanna di al pagamento di € 100.000,00 in forza Controparte_5 di contratto assicurativo per la responsabilità civile con essa stipulato.
Esponeva nel merito che, in data 08.06.2012 all'interno di un capannone artigianale di Parte_1 [...]
, operaio dipendente della società rimase vittima di un incidente sul Per_1 Controparte_3 lavoro, mentre era intento a prestare assistenza ad un collega nella movimentazione di pannelli di legno posti su di un carrello elevatore, sempre di proprietà di Parte_1
I pannelli, non essendo stati legati con apposita cinghia che ne assicurasse la stabilità, si staccarono nella fase di spostamento dall'appoggio, cadendo addosso a e cagionandogli gravi Persona_1 lesioni personali.
Nel corso del giudizio penale a suo carico , legale rappresentante della OP Parte_1 risarcì l'operaio dei danni patiti e conseguentemente ottenne la cessione del credito risarcitorio da parte di quest'ultimo.
Da parte propria, chiese il ristoro del danno alla società che a propria volta domandò CP_4 Parte_1 la copertura del sinistro alla propria assicuratrice per la responsabilità civile, Controparte_5
.
[...] Part In ragione dell'inadempimento di quest'ultima, avanti al Tribunale di Parma, domandava la condanna della compagnia assicurativa al rimborso di quanto pagato in favore di OP quale cessionario del credito risarcitorio, e pari ad € 100.000,00.
Si costituiva in giudizio contestando, in primis, che l'eventuale Controparte_7 responsabilità dell'occorso potesse ricadere sulla sola ditta appaltante, atteso che risultavano Parte_1 coinvolti nel sinistro anche e rispettivamente datrici di lavoro di Controparte_3 CP_4 [...]
e del conducente del carrello elevatore. Per_2
Contestava altresì l'entità del credito ceduto, che si comporrebbe del solo danno differenziale da quantificare in applicazione delle Tabelle di Milano e da computarsi sulla percentuale del danno biologico già riconosciuto dall' CP_8
Con ordinanza del 18 marzo 2019, ritenuta la causa comune ad e quali CP_4 Controparte_3 coobbligati in solido del sinistro, il primo giudice ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti di queste ultime ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
Con successiva ordinanza, in data 2 aprile 2019 parimenti ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti di OP
costituitasi, non contestava la propria responsabilità nel sinistro ma eccepiva la copertura del CP_4 medesimo da parte della polizza assicurativa contratta con Domandava Controparte_9
pagina 2 di 9 quindi la chiamata in causa di quest'ultima e di essere dalla medesima manlevata di ogni effetto pregiudizievole derivante dal giudizio.
Interveniva volontariamente , rilevando di aver raggiunto un accordo transattivo con OP
e di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa nei confronti di quest'ultima. Contestualmente Parte_1 domandava la condanna di al risarcimento del residuo 50% del danno subito dal sig. e a CP_4 Per_1 lui ceduto, nella misura di euro 100.000,00, pari a quanto concordato con per l'identica Parte_1 percentuale del danno.
A seguito di mutamento del rito, la causa, istruita documentalmente e con escussione testimoniale, veniva decisa con sentenza n. 1442/2022, che ha rigettato, in primis, la domanda svolta dall'attrice secondo i seguenti passaggi logico - giuridici: preliminarmente ha affermato che la scrittura privata sottoscritta da e Persona_2 CP_4 in data 11 aprile 2016 non rientrasse in un'ipotesi di cessione di credito, bensì di risarcimento
[...] del danno da parte di uno dei coobbligati in solido, che per l'effetto acquisì un diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati, con la conseguente necessità di accertare il grado delle rispettive colpe dei coobbligati, e quantificare la percentuale del credito per rivalsa;
quindi sulla base dell'istruttoria svolta ha ritenuto che i pannelli fossero caduti per la condotta del conducente il carrello, El IB dipendente di che aveva omesso di fissare i pannelli al CP_4 muletto con apposite cinghie;
ha parimenti ritenuto che alla verificazione del sinistro avesse concorso lo stesso per non aver Per_1 preteso l'utilizzo delle cinghie, benché adeguatamente formato, mentre ha escluso una corresponsabilità di ascritta al suo preposto A pag. 5 della decisione, si Parte_1 CP_10 legge: “Il fatto che abbia incaricato El IB di movimentare il carrello è stato riferito da CP_10
(figlia di e moglie del che ha tuttavia aggiunto che al Testimone_1 OP CP_10 momento del sinistro non era presente in azienda) e da La prima ha dichiarato CP_10 CP_11 che tale circostanza le venne riferita dallo stesso ed il secondo da , ma nessuna CP_10 Per_3 conferma è stata offerta dai diretti interessati, che pure avrebbero avuto titolo per partecipare al giudizio quali potenziali corresponsabili dell'evento”. Pertanto, ha escluso qualsivoglia addebito a Part carico di nella verificazione del sinistro e conseguentemente rigettato la domanda svolta nei confronti della propria assicuratrice, per insussistenza del presupposto, ovvero una responsabilità civile nei confronti dei terzi.
Ha invece accolto la domanda di condanna, svolta da nei confronti di al OP CP_4 CP_ risarcimento del residuo danno subito dal e a questi ceduto, atteso che la stessa aveva Per_1 ammesso la propria corresponsabilità nell'evento dannoso per il fatto addebitabile al proprio dipendente El IB, che alla guida del carrello elevatore non mise in sicurezza i pannelli trasportati, facendoli così cadere addosso al (pag. 6 sentenza). Per_1
L'assicurazione per la responsabilità civile di è stata pertanto CP_4 Controparte_9 condannata a tenere indenne la propria assicurata delle conseguenze economiche della pronuncia. pari ad € 17.044,89, ovvero la metà del danno non patrimoniale subito dal e quantificato sottraendo Per_1 alla somma per danno permanente e temporaneo, liquidati sulla base delle tabelle milanesi e nella misura di invalidità permanente e temporanea rispettivamente quantificati dall' e dalla perizia di CP_8 parte, la somma per danno biologico già corrisposta dall' . CP_8
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello LPS. formulando Parte_1 cinque motivi di gravame e deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui: pagina 3 di 9 1. ha interpretato l'azione promossa da quale azione di rivalsa ex art. 2055, 2 comma, c.c.; Pt_1
2. a prescindere da una responsabilità di nella causazione del sinistro, ha negato la condanna Pt_1 dell'assicurazione al pagamento dell'importo versato dall'attrice in favore di , OP nonostante la negligente gestione del sinistro da parte della compagnia assicurativa;
3. ha escluso una responsabilità di nella causazione dell'incidente; Parte_1
4. ha ritenuto che il medesimo danneggiato avesse concorso nella misura del 50% alla verificazione del sinistro;
5. si è adeguata alla quantificazione del danno patito da operata dall' , Persona_2 CP_8 erroneamente ridotto nella misura del 23% di danno biologico;
ha indicato l'età dell'infortunato all'epoca del sinistro in anni 46 anziché 42 e ha infine omesso di considerare l'inabilità temporanea totale pari a giorni 10.
Nel giudizio si è costituita la sola insistendo per il rigetto del Controparte_6 gravame e la conferma della prima decisione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 24.06.2025.
***
Con il primo motivo di gravame parte appellante insiste nel ritenere che la scrittura privata sottoscritta da e integrerebbe una cessione del credito risarcitorio a OP Persona_1 quest'ultimo spettante. Pertanto, una volta risarcito, in favore del cessionario, il danno per la quota di sua ritenuta competenza, spetterebbe a di azionare il diritto di manleva nei confronti della Pt_1 compagnia assicurativa: diritto in nessun modo condizionato o subordinato all'accertamento del grado di colpa degli altri eventuali corresponsabili (pag. 39 atto di appello).
Prosegue, con il secondo motivo di gravame, nel ritenere che, anche a prescindere dalla sussistenza di Part una responsabilità di nel sinistro verificatosi, il Tribunale avrebbe dovuto condannare alla manleva la compagnia assicurativa in ragione del contegno dalla stessa tenuto, che immotivatamente ed Part ingiustificatamente omise di gestire direttamente l'infortunio, di avvertire della sussistenza di ragioni ostative al pagamento – sebbene fosse stata informata dell'intero percorso transattivo Part Part intervenuto fra il e - ed infine di inviare ad documentazione in suo possesso (perizia CP_4 Con medico legale e relazione ) che avrebbe potuto suggerire una diversa conclusione della trattativa
(pag. 43 sentenza).
In ordine al primo motivo di gravame va preliminarmente respinta l'eccezione di giudicato formulata dalla compagnia appellata.
Eccepisce in merito che il provvedimento di integrazione del contradditorio, emesso dal primo giudice in data 18 marzo 2019, decidendo una questione preliminare di merito (ovvero la natura della scrittura privata dell'11 aprile 2016), integrerebbe una sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 340, comma 1,
c.p.c., dunque appellabile, a pena di decadenza, proponendo riserva facoltativa di appello nei termini indicati dal sopracitato articolo. In mancanza, la questione inerente la natura della scrittura privata e affrontata con il primo motivo di gravame risulterebbe già coperta da giudicato.
Ora, è sufficiente chiarire sul punto come la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. sia sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto. Pertanto, l'esercizio del relativo potere, che determina una
pagina 4 di 9 situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 19974/2023).
Anche la qualificazione della scrittura privata, quale atto fondante il diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati in solido, contenuta nell'ordinanza, costituisce un passaggio del ragionamento logico giuridico addotto dal giudice di primo grado all'esclusivo scopo di valutare l'opportunità dell'intervento degli altri “teorici coobbligati”, e poiché esaurisce in questa decisione processuale, assunta con ordinanza non appellabile, i suoi effetti, non può formare giudicato.
- Passando ora ad esaminare il primo motivo di gravame, la qualificazione, in un senso o nell'altro della transazione intercorsa tra e , perde di rilievo allorché, come già OP Persona_1 correttamente statuito dal giudice di primo grado, anche nell'ipotesi di cessione è necessario verificare Part se sia addebitabile ad la responsabilità del sinistro e, in caso affermativo, in quale misura, poiché solo in ipotesi affermativa opererebbe la legittimazione passiva di a corrispondere CP_6
l'indennizzo di polizza (pag. 3 sentenza). Ai sensi dell'art. 1917 c.c. l'assicuratore per la responsabilità civile è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, debba pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
Per sua stessa denominazione e natura la polizza di responsabilità civile importa l'estensione a fatti colposi con la sola eccezione di quelli dolosi, dunque, nel caso in cui non si rinvenga alcuna responsabilità della parte assicurata, la polizza non potrà coprire il danno verificatosi.
Erra dunque l'appellante nel pretendere di risultare titolare di un diritto alla restituzione di quanto pagato in favore del a prescindere da ogni valutazione della sua responsabilità nel sinistro CP_4 verificatosi (pag. 36 atto di appello).
È solo al debitore ceduto che – stante il carattere astratto del negozio di cessione - sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante ed è impedito di interferire nei rapporti tra cedente e cessionario del credito, giacché il suo interesse si concretizza esclusivamente nel compiere un efficace pagamento liberatorio. Diversamente, l'azione di manleva svolta dal debitore ceduto nei confronti della propria compagnia per la responsabilità civile impone (ovviamente) l'accertamento della responsabilità del debitore nel sinistro che si prospetta coperto da polizza assicurativa.
D'altro canto, la questione era già stata chiaramente affrontata dal giudice del primo grado allorquando rigettò l'istanza di revoca dell'ordinanza di integrazione del contradditorio disposta con provvedimento del 19 marzo del 2019, ribadendo che il diritto dell'assicurato di essere manlevato dall'assicurazione di quanto pagato per un evento rientrante nella polizza è condizionato nell'an e nel quantum dal grado di colpa ascrivibile all'assicurato stesso, elemento che deve necessariamente essere determinato nel contradditorio tra i responsabili ( ordinanza del Tribunale di Parma, 2 aprile 2019).
- Quanto al secondo motivo di gravame, va innanzitutto premesso che in entrambi i gradi di giudizio l'appellante ha solo genericamente allegato la domanda risarcitoria ascritta nei confronti di
[...]
e fondata sulla negligente gestione del sinistro. Ha mancato infatti di indicare e provare CP_6 quali danni sarebbero derivati dal descritto contegno colposo, oltre a fornire prova idonea dell'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta ascrivibile alla compagnia assicurativa e il danno patito.
Non basta infatti lamentare la negligenza di controparte perché sia riconosciuta una responsabilità da inadempimento contrattuale, permanendo sul creditore l'onere di dimostrare il danno subito in nesso causale con l'inadempienza commessa da controparte. pagina 5 di 9 Part Nell'ambito delle trattative intercorse tra e il peraltro, alcun obbligo positivo di intervento CP_4 Part gravava in capo a né di opporsi alla liquidazione del danno svolta da in Controparte_6 favore di né di fornire ogni informazione utile ad impedire a quest'ultima di effettuare il CP_4 risarcimento o di effettuarlo in misura maggiore rispetto al proprio grado di responsabilità (cfr. pag. 41 atto di appello).
Già nelle comunicazioni via e-mail intercorse con l'assicurata, aveva chiarito Controparte_6 che, non integrando la polizza sottoscritta un'ipotesi di assicurazione diretta, non avrebbe risarcito nulla alla propria cliente, restando suoi interlocutori esclusivamente la controparte e l' in CP_8 surroga, e parendo necessario in primo luogo accertare il danno effettivo, e l'indennizzo (doc. CP_8 Part 13 depositato da .
D'altro canto, è pacifico che si affrettò a risarcire direttamente il senza attendere l'azione CP_4 Per_1 della compagnia assicurativa, allo scopo di gestire le conseguenze penali del sinistro;
non vi è, poi, Part prova che abbia corrisposto al danneggiato la somma indicata nella transazione intercorsa con Part pari ad € 100.000,00. È la stessa nella comunicazione inoltrata a il 29.02.2016, ad CP_6 invitare la compagnia assicurativa “a prendere in carico il sinistro e a risarcire il danno subito dal sig.
, sottolineando “l'opportunità, in previsione dell'udienza, di provvedere anticipatamente al Per_1 risarcimento del danno che agevolerebbe certamente la difesa e comunque costituirebbe elemento di grande importanza nella valutazione dei fatti ed eventualmente nella determinazione della pena”. Anche a pag. 5 dell'atto di appello la difesa di parte appellante riferisce che, in previsione dell'udienza dibattimentale, riteneva, per le ragioni già esposte alla , di OP Controparte_5 risarcire il danno al Sig. Per_1
Quanto poi all'ammontare della somma effettivamente versata in favore di quest'ultimo, è rimasta incontestata l'allegazione fornita dalla compagnia assicurativa, secondo cui avrebbe Persona_2 stipulato una scrittura privata con e convenendo un OP CP_10 Parte_2 risarcimento pari ad € 40.000,00. Part Dunque, e per lui avevano un interesse specifico a provvedere nell'immediatezza OP al risarcimento del danneggiato e certamente non avrebbero desistito a fronte di ipotetiche contestazioni da parte di . CP_6
Il ritardo di quest'ultima nell'intervento vedrà poi applicati i normali istituti del pagamento ritardato ai sensi dell'art. 1284 c.c. ma alcuna responsabilità le è ascrivibile per una negligente gestione del sinistro.
- È fondato invece il terzo motivo di gravame. Con esso l'appellante insiste nel ritenere che anche Part l'ordine impartito da preposto di di utilizzare un carrello inidoneo allo spostamento dei CP_10 pannelli, contribuì alla causazione dell'infortunio del Per_1
Non è sul punto condivisibile la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha escluso che i diretti interessati, ovvero El IB e avrebbero confermato l'incarico di movimentare il carrello da Per_1 parte di CP_10
Lo stesso , sentito a SIT in data 14.01.2013, riferì: “il 08/06/2012 di prima Persona_4 mattina, io e dovevamo costruire dei fianchi in legno che sarebbero andati a Controparte_13 costituire delle casse da imballaggio. Ad un certo punto il responsabile, che ci impartisce le disposizioni in merito al lavoro da svolgere, il Sig. mi ha ordinato di girare con il CP_10
pagina 6 di 9 carrello elevatore circa 7/8 fianchi in legno di dimensioni pari a circa 3.5 x 2.5 metri, che erano stati sistemati da altri nostri colleghi su di un cavalletto metallico (…)”.
La medesima circostanza è stata pure ribadita nelle deposizioni testimoniali assunte nel primo grado di Part giudizio: sia che entrambi dipendenti di hanno affermato, poiché Testimone_1 CP_11 riferito loro dai diretti interessati, che fu ad incaricare El IB di movimentare il carico di CP_10 pannelli con il carrello elevatore.
Peraltro, la presenza del al momento del sinistro - esclusa dalla coniuge - è CP_10 Testimone_1 avvalorata dalle dichiarazioni rese da un altro operaio, dipendente MO AH, che a Parte_1
SIT riferì: “il 08/06/2012 verso le 8, mi trovavo in bagno, quando ho sentito il Parte_3 responsabile che impartisce a noi operai le disposizioni sul lavoro da svolgere, che imprecava. Mi sono avvicinato e ho visto a terra che era dolorante e sanguinava (...)”. Controparte_13
L'inadeguatezza invece del carrello elevatore, oltre ad avere trovato conferma in tutte le testimonianze e dichiarazioni sommarie assunte, è stata definitivamente accertata dal sopralluogo effettuato in data
26/11/2012 dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria, che richiesero a di simulare la Controparte_14 manovra di sollevamento effettuata al momento del sinistro, utilizzando il medesimo carrello e il medesimo cavalletto.
All'esito della simulazione i verbalizzanti così riferivano: “il cavalletto in questione ha una base rettangolare di lunghezza pari a due metri e larghezza di 2,5 metri, mentre le forche standard del carrello elevatore sono lunghe circa 1 metro. In tali condizioni le forche del carrello possono inforcare il sopracitato cavalletto solo fino a metà della lunghezza ed essendo le forche più piccole delle aperture dove vanno ad infilarsi, che tra l'altro sono visibilmente danneggiate, ciò determina una condizione di instabilità del carico che ha la possibilità di oscillare sulla forca. Un'oscillazione del cavalletto potrebbe aver causato il distacco del carico che non era assicurato e la sua caduta addosso all'infortunato” (pag. 4 dell'informativa relativa all'infortunio sul lavoro occorso in data 08/06/2012 al
Sig. ). Controparte_13
Peraltro, anche nella relazione svolta dal perito nominato dalla compagnia assicurativa viene indicato che il carrello elevatore era troppo piccolo per movimentare i pannelli di legno e a seguito del sinistro, Parte l' dispose di cambiare il muletto per l'operazione di trasporto dei pannelli da imballaggio perché ritenuti non corrispondenti alle esigenze (pag. 7 relazione . CP_15
Può dunque affermarsi che anche si rese responsabile del sinistro verificatosi, per mezzo del Parte_1 preposto che pur nella sua qualità di responsabile della sicurezza, ordinò agli operai di CP_10 effettuare la movimentazione dei pannelli con un carrello elevatore evidentemente inidoneo al trasporto del carico e senza assicurarsi dell'utilizzo di cinture di sicurezza che potessero contenere i pannelli.
-In accoglimento anche del quarto motivo di gravame è invece da escludersi un concorso del medesimo danneggiato nella verificazione del sinistro.
Come correttamente chiarito anche da parte appellante, è ravvisabile un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sì da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. Diversamente, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio
pagina 7 di 9 derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate (cfr. Cass. 4980/ 2023; 25597/2021).
Nel corso dell'indagine svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria sono emerse diverse carenze in ordine alle attrezzature utilizzate, ritenute non idonee al lavoro da svolgere. Oltre, infatti, alle dimensioni inadeguate del carrello utilizzato, è stato rilevato come la lunghezza del cavalletto, che si sovrappone alla forca e sul quale sono posizionati i pannelli, determina un centro del carico che viene
a trovarsi in un punto diverso da quanto previsto dal fabbricante nel diagramma delle portate e dunque determina condizioni d'uso che non rientrano nelle previsioni del fabbricante del carrello elevatore. Inoltre, per specifica ammissione aziendale non è presente alcuna documentazione sulle caratteristiche del cavalletto utilizzato di cui non si conosce quindi né la portata né il peso. Diventa quindi impossibile per l'utilizzatore conoscere il peso complessivo del carico come da raccomandazione prevista all'interno del manuale d'uso del carrello.
Dunque, alcun addebito giuridicamente rilevante è imputabile al che si limitò ad eseguire le Per_1 disposizioni ricevute dal preposto . CP_10
Anche la circostanza che la cintura di sicurezza non fosse presente e disponibile al momento dell'infortunio non è mai stata smentita da nessuna delle parti in giudizio, né fu contestato quanto riferito dai soggetti coinvolti ovvero che la stessa non viene mai utilizzata nelle operazioni interne al capannone per girare i cavalletti con i pannelli.
Non era dunque il a dover pretendere l'utilizzo della cintura ma l'odierna appellante a predisporre Per_1 tutte le attrezzature idonee al lavoro e vigilarne l'utilizzo.
- In merito alla liquidazione del danno patito da , si ritiene adeguata la Persona_2 quantificazione svolta dall' in ordine ai residuati occorsi e valutati nella misura del 23% di CP_8 danno biologico.
Con l'ultimo motivo di gravame parte appellante insite invece per il riconoscimento del danno non patrimoniale nella diversa misura del 28%, sul fondamento che quella era la percentuale indicata dal Part medico legale di che agiva quindi anche nell'interesse dell'assicurazione; l' CP_5 Part
non si era mai opposta alla liquidazione del danno da parte di che era stato quantificato
[...] Part con quella percentuale del 28%; non aveva mai fatto pervenire a né mai le ha prodotte CP_6 in giudizio le risultanze della perizia redatta dal proprio medico legale.
Sul punto è sufficiente ribadire che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, assume mero valore indiziario rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito
(Cass. 5667/2025).
D'altro canto, parte appellante non prospetta alcuna ragione medico – legale per cui la quantificazione svolta dal consulente di parte andrebbe preferita alla valutazione che anche in questo grado, CP_8 poiché proveniente da ente pubblico, si ritiene di condividere.
Il danno biologico va comunque rideterminato, tenuto conto dell'inabilità temporanea totale, valutata in giorni 10 dal medico di parte e non conteggiata dal primo giudice.
L'età del danneggiato è stata invece correttamente individuata dal Tribunale in anni 42.
Pertanto, il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ora ad € 35.204,03, pari alla sommatoria del danno biologico permanente, quantificato in € 65.594,00, e di quello temporaneo, che ammonta invece ad € 15.221,25, e detratta la somma per danno biologico già corrisposta dall' pari ad € 45.611,22. CP_8
pagina 8 di 9 Il danno, devalutato alla data del sinistro e rivalutato di anno in anno sino alla data di pubblicazione delle tabelle di Milano 2021, ammonta ora a € 37.555,15 ma solo la metà è ascrivibile a in Pt_1 ragione della percentuale di corresponsabilità ascritta dal giudice di primo grado alla pari al CP_4
50% e non oggetto di impugnazione.
La fondatezza del gravame impone la rideterminazione delle spese di lite in favore di in Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, da porre a carico della compagnia assicurativa, nel rispetto del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in riforma della sentenza n. 1442 del 2022 del Tribunale di Parma:
- accertata la responsabilità di nel sinistro verificatosi, Parte_1 condanna al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma pari a € Controparte_6
18.777,57, oltre interessi legali semplici a partire dall'8 marzo 2021– data di pubblicazione delle tabelle di Milano 2021 - al saldo.
- condanna alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_5 Pt_1 giudizio, che si liquidano in € 5.077 per il primo grado, in € 4.888 per il secondo grado, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Bologna, così deciso nella camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 246/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BANCHINI Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO,
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ALINOVI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO
APPELLATA
Controparte_2
Controparte_3
OP
APPELLATE CONTUMACI
Avverso la sentenza n. 1442 del 2022 emessa dal Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa e previa ogni altra opportuna declaratoria del caso e di legge, in accoglimento dell'appello proposto e delle conclusioni rassegnate in primo grado, ed in totale riforma dell'impugnata sentenza: 1) Dichiarare tenuta e condannare la Controparte_5 al pagamento in favore di , della somma di € 100.000,00 per le causali di cui alle
[...] Pt_1 premesse dell'atto di citazione in appello, oltre interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal dovuto al saldo;
2) Condannare la al pagamento delle spese, diritti e Controparte_5 onorari del doppio grado del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%.
L'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_6 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge: in via preliminare: accertare che i capi della sentenza impugnati per il tramite dei primi due pagina 1 di 9 motivi di appello (punto “A”, pagine 35.ma-40.ma e punto “B”, pagine 40.ma-44.ma) sono passati in giudicato per effetto della mancata apposizione di riserva di gravame ai due provvedimenti del Giudice di primo grado del
18 marzo 2019 e del 2 aprile 2019, comunque non appellati, da intendersi sentenze non definitive ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 340, comma 1, c.p.c. e dell'art. 279, comma 2, nn. 2 e 4, c.p.c., e pertanto dichiarare inammissibile, improcedibile o comunque diversamente rigettare l'appello in parte qua;
in via principale: rigettare l'appello avversario perché infondato, confermando integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%,
Iva e Cpa rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Parma Parte_1 domandando la condanna di al pagamento di € 100.000,00 in forza Controparte_5 di contratto assicurativo per la responsabilità civile con essa stipulato.
Esponeva nel merito che, in data 08.06.2012 all'interno di un capannone artigianale di Parte_1 [...]
, operaio dipendente della società rimase vittima di un incidente sul Per_1 Controparte_3 lavoro, mentre era intento a prestare assistenza ad un collega nella movimentazione di pannelli di legno posti su di un carrello elevatore, sempre di proprietà di Parte_1
I pannelli, non essendo stati legati con apposita cinghia che ne assicurasse la stabilità, si staccarono nella fase di spostamento dall'appoggio, cadendo addosso a e cagionandogli gravi Persona_1 lesioni personali.
Nel corso del giudizio penale a suo carico , legale rappresentante della OP Parte_1 risarcì l'operaio dei danni patiti e conseguentemente ottenne la cessione del credito risarcitorio da parte di quest'ultimo.
Da parte propria, chiese il ristoro del danno alla società che a propria volta domandò CP_4 Parte_1 la copertura del sinistro alla propria assicuratrice per la responsabilità civile, Controparte_5
.
[...] Part In ragione dell'inadempimento di quest'ultima, avanti al Tribunale di Parma, domandava la condanna della compagnia assicurativa al rimborso di quanto pagato in favore di OP quale cessionario del credito risarcitorio, e pari ad € 100.000,00.
Si costituiva in giudizio contestando, in primis, che l'eventuale Controparte_7 responsabilità dell'occorso potesse ricadere sulla sola ditta appaltante, atteso che risultavano Parte_1 coinvolti nel sinistro anche e rispettivamente datrici di lavoro di Controparte_3 CP_4 [...]
e del conducente del carrello elevatore. Per_2
Contestava altresì l'entità del credito ceduto, che si comporrebbe del solo danno differenziale da quantificare in applicazione delle Tabelle di Milano e da computarsi sulla percentuale del danno biologico già riconosciuto dall' CP_8
Con ordinanza del 18 marzo 2019, ritenuta la causa comune ad e quali CP_4 Controparte_3 coobbligati in solido del sinistro, il primo giudice ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti di queste ultime ai sensi dell'art. 107 c.p.c.
Con successiva ordinanza, in data 2 aprile 2019 parimenti ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti di OP
costituitasi, non contestava la propria responsabilità nel sinistro ma eccepiva la copertura del CP_4 medesimo da parte della polizza assicurativa contratta con Domandava Controparte_9
pagina 2 di 9 quindi la chiamata in causa di quest'ultima e di essere dalla medesima manlevata di ogni effetto pregiudizievole derivante dal giudizio.
Interveniva volontariamente , rilevando di aver raggiunto un accordo transattivo con OP
e di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa nei confronti di quest'ultima. Contestualmente Parte_1 domandava la condanna di al risarcimento del residuo 50% del danno subito dal sig. e a CP_4 Per_1 lui ceduto, nella misura di euro 100.000,00, pari a quanto concordato con per l'identica Parte_1 percentuale del danno.
A seguito di mutamento del rito, la causa, istruita documentalmente e con escussione testimoniale, veniva decisa con sentenza n. 1442/2022, che ha rigettato, in primis, la domanda svolta dall'attrice secondo i seguenti passaggi logico - giuridici: preliminarmente ha affermato che la scrittura privata sottoscritta da e Persona_2 CP_4 in data 11 aprile 2016 non rientrasse in un'ipotesi di cessione di credito, bensì di risarcimento
[...] del danno da parte di uno dei coobbligati in solido, che per l'effetto acquisì un diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati, con la conseguente necessità di accertare il grado delle rispettive colpe dei coobbligati, e quantificare la percentuale del credito per rivalsa;
quindi sulla base dell'istruttoria svolta ha ritenuto che i pannelli fossero caduti per la condotta del conducente il carrello, El IB dipendente di che aveva omesso di fissare i pannelli al CP_4 muletto con apposite cinghie;
ha parimenti ritenuto che alla verificazione del sinistro avesse concorso lo stesso per non aver Per_1 preteso l'utilizzo delle cinghie, benché adeguatamente formato, mentre ha escluso una corresponsabilità di ascritta al suo preposto A pag. 5 della decisione, si Parte_1 CP_10 legge: “Il fatto che abbia incaricato El IB di movimentare il carrello è stato riferito da CP_10
(figlia di e moglie del che ha tuttavia aggiunto che al Testimone_1 OP CP_10 momento del sinistro non era presente in azienda) e da La prima ha dichiarato CP_10 CP_11 che tale circostanza le venne riferita dallo stesso ed il secondo da , ma nessuna CP_10 Per_3 conferma è stata offerta dai diretti interessati, che pure avrebbero avuto titolo per partecipare al giudizio quali potenziali corresponsabili dell'evento”. Pertanto, ha escluso qualsivoglia addebito a Part carico di nella verificazione del sinistro e conseguentemente rigettato la domanda svolta nei confronti della propria assicuratrice, per insussistenza del presupposto, ovvero una responsabilità civile nei confronti dei terzi.
Ha invece accolto la domanda di condanna, svolta da nei confronti di al OP CP_4 CP_ risarcimento del residuo danno subito dal e a questi ceduto, atteso che la stessa aveva Per_1 ammesso la propria corresponsabilità nell'evento dannoso per il fatto addebitabile al proprio dipendente El IB, che alla guida del carrello elevatore non mise in sicurezza i pannelli trasportati, facendoli così cadere addosso al (pag. 6 sentenza). Per_1
L'assicurazione per la responsabilità civile di è stata pertanto CP_4 Controparte_9 condannata a tenere indenne la propria assicurata delle conseguenze economiche della pronuncia. pari ad € 17.044,89, ovvero la metà del danno non patrimoniale subito dal e quantificato sottraendo Per_1 alla somma per danno permanente e temporaneo, liquidati sulla base delle tabelle milanesi e nella misura di invalidità permanente e temporanea rispettivamente quantificati dall' e dalla perizia di CP_8 parte, la somma per danno biologico già corrisposta dall' . CP_8
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello LPS. formulando Parte_1 cinque motivi di gravame e deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui: pagina 3 di 9 1. ha interpretato l'azione promossa da quale azione di rivalsa ex art. 2055, 2 comma, c.c.; Pt_1
2. a prescindere da una responsabilità di nella causazione del sinistro, ha negato la condanna Pt_1 dell'assicurazione al pagamento dell'importo versato dall'attrice in favore di , OP nonostante la negligente gestione del sinistro da parte della compagnia assicurativa;
3. ha escluso una responsabilità di nella causazione dell'incidente; Parte_1
4. ha ritenuto che il medesimo danneggiato avesse concorso nella misura del 50% alla verificazione del sinistro;
5. si è adeguata alla quantificazione del danno patito da operata dall' , Persona_2 CP_8 erroneamente ridotto nella misura del 23% di danno biologico;
ha indicato l'età dell'infortunato all'epoca del sinistro in anni 46 anziché 42 e ha infine omesso di considerare l'inabilità temporanea totale pari a giorni 10.
Nel giudizio si è costituita la sola insistendo per il rigetto del Controparte_6 gravame e la conferma della prima decisione.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 24.06.2025.
***
Con il primo motivo di gravame parte appellante insiste nel ritenere che la scrittura privata sottoscritta da e integrerebbe una cessione del credito risarcitorio a OP Persona_1 quest'ultimo spettante. Pertanto, una volta risarcito, in favore del cessionario, il danno per la quota di sua ritenuta competenza, spetterebbe a di azionare il diritto di manleva nei confronti della Pt_1 compagnia assicurativa: diritto in nessun modo condizionato o subordinato all'accertamento del grado di colpa degli altri eventuali corresponsabili (pag. 39 atto di appello).
Prosegue, con il secondo motivo di gravame, nel ritenere che, anche a prescindere dalla sussistenza di Part una responsabilità di nel sinistro verificatosi, il Tribunale avrebbe dovuto condannare alla manleva la compagnia assicurativa in ragione del contegno dalla stessa tenuto, che immotivatamente ed Part ingiustificatamente omise di gestire direttamente l'infortunio, di avvertire della sussistenza di ragioni ostative al pagamento – sebbene fosse stata informata dell'intero percorso transattivo Part Part intervenuto fra il e - ed infine di inviare ad documentazione in suo possesso (perizia CP_4 Con medico legale e relazione ) che avrebbe potuto suggerire una diversa conclusione della trattativa
(pag. 43 sentenza).
In ordine al primo motivo di gravame va preliminarmente respinta l'eccezione di giudicato formulata dalla compagnia appellata.
Eccepisce in merito che il provvedimento di integrazione del contradditorio, emesso dal primo giudice in data 18 marzo 2019, decidendo una questione preliminare di merito (ovvero la natura della scrittura privata dell'11 aprile 2016), integrerebbe una sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 340, comma 1,
c.p.c., dunque appellabile, a pena di decadenza, proponendo riserva facoltativa di appello nei termini indicati dal sopracitato articolo. In mancanza, la questione inerente la natura della scrittura privata e affrontata con il primo motivo di gravame risulterebbe già coperta da giudicato.
Ora, è sufficiente chiarire sul punto come la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. sia sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto. Pertanto, l'esercizio del relativo potere, che determina una
pagina 4 di 9 situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 19974/2023).
Anche la qualificazione della scrittura privata, quale atto fondante il diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati in solido, contenuta nell'ordinanza, costituisce un passaggio del ragionamento logico giuridico addotto dal giudice di primo grado all'esclusivo scopo di valutare l'opportunità dell'intervento degli altri “teorici coobbligati”, e poiché esaurisce in questa decisione processuale, assunta con ordinanza non appellabile, i suoi effetti, non può formare giudicato.
- Passando ora ad esaminare il primo motivo di gravame, la qualificazione, in un senso o nell'altro della transazione intercorsa tra e , perde di rilievo allorché, come già OP Persona_1 correttamente statuito dal giudice di primo grado, anche nell'ipotesi di cessione è necessario verificare Part se sia addebitabile ad la responsabilità del sinistro e, in caso affermativo, in quale misura, poiché solo in ipotesi affermativa opererebbe la legittimazione passiva di a corrispondere CP_6
l'indennizzo di polizza (pag. 3 sentenza). Ai sensi dell'art. 1917 c.c. l'assicuratore per la responsabilità civile è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, debba pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
Per sua stessa denominazione e natura la polizza di responsabilità civile importa l'estensione a fatti colposi con la sola eccezione di quelli dolosi, dunque, nel caso in cui non si rinvenga alcuna responsabilità della parte assicurata, la polizza non potrà coprire il danno verificatosi.
Erra dunque l'appellante nel pretendere di risultare titolare di un diritto alla restituzione di quanto pagato in favore del a prescindere da ogni valutazione della sua responsabilità nel sinistro CP_4 verificatosi (pag. 36 atto di appello).
È solo al debitore ceduto che – stante il carattere astratto del negozio di cessione - sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante ed è impedito di interferire nei rapporti tra cedente e cessionario del credito, giacché il suo interesse si concretizza esclusivamente nel compiere un efficace pagamento liberatorio. Diversamente, l'azione di manleva svolta dal debitore ceduto nei confronti della propria compagnia per la responsabilità civile impone (ovviamente) l'accertamento della responsabilità del debitore nel sinistro che si prospetta coperto da polizza assicurativa.
D'altro canto, la questione era già stata chiaramente affrontata dal giudice del primo grado allorquando rigettò l'istanza di revoca dell'ordinanza di integrazione del contradditorio disposta con provvedimento del 19 marzo del 2019, ribadendo che il diritto dell'assicurato di essere manlevato dall'assicurazione di quanto pagato per un evento rientrante nella polizza è condizionato nell'an e nel quantum dal grado di colpa ascrivibile all'assicurato stesso, elemento che deve necessariamente essere determinato nel contradditorio tra i responsabili ( ordinanza del Tribunale di Parma, 2 aprile 2019).
- Quanto al secondo motivo di gravame, va innanzitutto premesso che in entrambi i gradi di giudizio l'appellante ha solo genericamente allegato la domanda risarcitoria ascritta nei confronti di
[...]
e fondata sulla negligente gestione del sinistro. Ha mancato infatti di indicare e provare CP_6 quali danni sarebbero derivati dal descritto contegno colposo, oltre a fornire prova idonea dell'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta ascrivibile alla compagnia assicurativa e il danno patito.
Non basta infatti lamentare la negligenza di controparte perché sia riconosciuta una responsabilità da inadempimento contrattuale, permanendo sul creditore l'onere di dimostrare il danno subito in nesso causale con l'inadempienza commessa da controparte. pagina 5 di 9 Part Nell'ambito delle trattative intercorse tra e il peraltro, alcun obbligo positivo di intervento CP_4 Part gravava in capo a né di opporsi alla liquidazione del danno svolta da in Controparte_6 favore di né di fornire ogni informazione utile ad impedire a quest'ultima di effettuare il CP_4 risarcimento o di effettuarlo in misura maggiore rispetto al proprio grado di responsabilità (cfr. pag. 41 atto di appello).
Già nelle comunicazioni via e-mail intercorse con l'assicurata, aveva chiarito Controparte_6 che, non integrando la polizza sottoscritta un'ipotesi di assicurazione diretta, non avrebbe risarcito nulla alla propria cliente, restando suoi interlocutori esclusivamente la controparte e l' in CP_8 surroga, e parendo necessario in primo luogo accertare il danno effettivo, e l'indennizzo (doc. CP_8 Part 13 depositato da .
D'altro canto, è pacifico che si affrettò a risarcire direttamente il senza attendere l'azione CP_4 Per_1 della compagnia assicurativa, allo scopo di gestire le conseguenze penali del sinistro;
non vi è, poi, Part prova che abbia corrisposto al danneggiato la somma indicata nella transazione intercorsa con Part pari ad € 100.000,00. È la stessa nella comunicazione inoltrata a il 29.02.2016, ad CP_6 invitare la compagnia assicurativa “a prendere in carico il sinistro e a risarcire il danno subito dal sig.
, sottolineando “l'opportunità, in previsione dell'udienza, di provvedere anticipatamente al Per_1 risarcimento del danno che agevolerebbe certamente la difesa e comunque costituirebbe elemento di grande importanza nella valutazione dei fatti ed eventualmente nella determinazione della pena”. Anche a pag. 5 dell'atto di appello la difesa di parte appellante riferisce che, in previsione dell'udienza dibattimentale, riteneva, per le ragioni già esposte alla , di OP Controparte_5 risarcire il danno al Sig. Per_1
Quanto poi all'ammontare della somma effettivamente versata in favore di quest'ultimo, è rimasta incontestata l'allegazione fornita dalla compagnia assicurativa, secondo cui avrebbe Persona_2 stipulato una scrittura privata con e convenendo un OP CP_10 Parte_2 risarcimento pari ad € 40.000,00. Part Dunque, e per lui avevano un interesse specifico a provvedere nell'immediatezza OP al risarcimento del danneggiato e certamente non avrebbero desistito a fronte di ipotetiche contestazioni da parte di . CP_6
Il ritardo di quest'ultima nell'intervento vedrà poi applicati i normali istituti del pagamento ritardato ai sensi dell'art. 1284 c.c. ma alcuna responsabilità le è ascrivibile per una negligente gestione del sinistro.
- È fondato invece il terzo motivo di gravame. Con esso l'appellante insiste nel ritenere che anche Part l'ordine impartito da preposto di di utilizzare un carrello inidoneo allo spostamento dei CP_10 pannelli, contribuì alla causazione dell'infortunio del Per_1
Non è sul punto condivisibile la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha escluso che i diretti interessati, ovvero El IB e avrebbero confermato l'incarico di movimentare il carrello da Per_1 parte di CP_10
Lo stesso , sentito a SIT in data 14.01.2013, riferì: “il 08/06/2012 di prima Persona_4 mattina, io e dovevamo costruire dei fianchi in legno che sarebbero andati a Controparte_13 costituire delle casse da imballaggio. Ad un certo punto il responsabile, che ci impartisce le disposizioni in merito al lavoro da svolgere, il Sig. mi ha ordinato di girare con il CP_10
pagina 6 di 9 carrello elevatore circa 7/8 fianchi in legno di dimensioni pari a circa 3.5 x 2.5 metri, che erano stati sistemati da altri nostri colleghi su di un cavalletto metallico (…)”.
La medesima circostanza è stata pure ribadita nelle deposizioni testimoniali assunte nel primo grado di Part giudizio: sia che entrambi dipendenti di hanno affermato, poiché Testimone_1 CP_11 riferito loro dai diretti interessati, che fu ad incaricare El IB di movimentare il carico di CP_10 pannelli con il carrello elevatore.
Peraltro, la presenza del al momento del sinistro - esclusa dalla coniuge - è CP_10 Testimone_1 avvalorata dalle dichiarazioni rese da un altro operaio, dipendente MO AH, che a Parte_1
SIT riferì: “il 08/06/2012 verso le 8, mi trovavo in bagno, quando ho sentito il Parte_3 responsabile che impartisce a noi operai le disposizioni sul lavoro da svolgere, che imprecava. Mi sono avvicinato e ho visto a terra che era dolorante e sanguinava (...)”. Controparte_13
L'inadeguatezza invece del carrello elevatore, oltre ad avere trovato conferma in tutte le testimonianze e dichiarazioni sommarie assunte, è stata definitivamente accertata dal sopralluogo effettuato in data
26/11/2012 dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria, che richiesero a di simulare la Controparte_14 manovra di sollevamento effettuata al momento del sinistro, utilizzando il medesimo carrello e il medesimo cavalletto.
All'esito della simulazione i verbalizzanti così riferivano: “il cavalletto in questione ha una base rettangolare di lunghezza pari a due metri e larghezza di 2,5 metri, mentre le forche standard del carrello elevatore sono lunghe circa 1 metro. In tali condizioni le forche del carrello possono inforcare il sopracitato cavalletto solo fino a metà della lunghezza ed essendo le forche più piccole delle aperture dove vanno ad infilarsi, che tra l'altro sono visibilmente danneggiate, ciò determina una condizione di instabilità del carico che ha la possibilità di oscillare sulla forca. Un'oscillazione del cavalletto potrebbe aver causato il distacco del carico che non era assicurato e la sua caduta addosso all'infortunato” (pag. 4 dell'informativa relativa all'infortunio sul lavoro occorso in data 08/06/2012 al
Sig. ). Controparte_13
Peraltro, anche nella relazione svolta dal perito nominato dalla compagnia assicurativa viene indicato che il carrello elevatore era troppo piccolo per movimentare i pannelli di legno e a seguito del sinistro, Parte l' dispose di cambiare il muletto per l'operazione di trasporto dei pannelli da imballaggio perché ritenuti non corrispondenti alle esigenze (pag. 7 relazione . CP_15
Può dunque affermarsi che anche si rese responsabile del sinistro verificatosi, per mezzo del Parte_1 preposto che pur nella sua qualità di responsabile della sicurezza, ordinò agli operai di CP_10 effettuare la movimentazione dei pannelli con un carrello elevatore evidentemente inidoneo al trasporto del carico e senza assicurarsi dell'utilizzo di cinture di sicurezza che potessero contenere i pannelli.
-In accoglimento anche del quarto motivo di gravame è invece da escludersi un concorso del medesimo danneggiato nella verificazione del sinistro.
Come correttamente chiarito anche da parte appellante, è ravvisabile un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sì da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. Diversamente, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio
pagina 7 di 9 derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate (cfr. Cass. 4980/ 2023; 25597/2021).
Nel corso dell'indagine svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria sono emerse diverse carenze in ordine alle attrezzature utilizzate, ritenute non idonee al lavoro da svolgere. Oltre, infatti, alle dimensioni inadeguate del carrello utilizzato, è stato rilevato come la lunghezza del cavalletto, che si sovrappone alla forca e sul quale sono posizionati i pannelli, determina un centro del carico che viene
a trovarsi in un punto diverso da quanto previsto dal fabbricante nel diagramma delle portate e dunque determina condizioni d'uso che non rientrano nelle previsioni del fabbricante del carrello elevatore. Inoltre, per specifica ammissione aziendale non è presente alcuna documentazione sulle caratteristiche del cavalletto utilizzato di cui non si conosce quindi né la portata né il peso. Diventa quindi impossibile per l'utilizzatore conoscere il peso complessivo del carico come da raccomandazione prevista all'interno del manuale d'uso del carrello.
Dunque, alcun addebito giuridicamente rilevante è imputabile al che si limitò ad eseguire le Per_1 disposizioni ricevute dal preposto . CP_10
Anche la circostanza che la cintura di sicurezza non fosse presente e disponibile al momento dell'infortunio non è mai stata smentita da nessuna delle parti in giudizio, né fu contestato quanto riferito dai soggetti coinvolti ovvero che la stessa non viene mai utilizzata nelle operazioni interne al capannone per girare i cavalletti con i pannelli.
Non era dunque il a dover pretendere l'utilizzo della cintura ma l'odierna appellante a predisporre Per_1 tutte le attrezzature idonee al lavoro e vigilarne l'utilizzo.
- In merito alla liquidazione del danno patito da , si ritiene adeguata la Persona_2 quantificazione svolta dall' in ordine ai residuati occorsi e valutati nella misura del 23% di CP_8 danno biologico.
Con l'ultimo motivo di gravame parte appellante insite invece per il riconoscimento del danno non patrimoniale nella diversa misura del 28%, sul fondamento che quella era la percentuale indicata dal Part medico legale di che agiva quindi anche nell'interesse dell'assicurazione; l' CP_5 Part
non si era mai opposta alla liquidazione del danno da parte di che era stato quantificato
[...] Part con quella percentuale del 28%; non aveva mai fatto pervenire a né mai le ha prodotte CP_6 in giudizio le risultanze della perizia redatta dal proprio medico legale.
Sul punto è sufficiente ribadire che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, assume mero valore indiziario rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito
(Cass. 5667/2025).
D'altro canto, parte appellante non prospetta alcuna ragione medico – legale per cui la quantificazione svolta dal consulente di parte andrebbe preferita alla valutazione che anche in questo grado, CP_8 poiché proveniente da ente pubblico, si ritiene di condividere.
Il danno biologico va comunque rideterminato, tenuto conto dell'inabilità temporanea totale, valutata in giorni 10 dal medico di parte e non conteggiata dal primo giudice.
L'età del danneggiato è stata invece correttamente individuata dal Tribunale in anni 42.
Pertanto, il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ora ad € 35.204,03, pari alla sommatoria del danno biologico permanente, quantificato in € 65.594,00, e di quello temporaneo, che ammonta invece ad € 15.221,25, e detratta la somma per danno biologico già corrisposta dall' pari ad € 45.611,22. CP_8
pagina 8 di 9 Il danno, devalutato alla data del sinistro e rivalutato di anno in anno sino alla data di pubblicazione delle tabelle di Milano 2021, ammonta ora a € 37.555,15 ma solo la metà è ascrivibile a in Pt_1 ragione della percentuale di corresponsabilità ascritta dal giudice di primo grado alla pari al CP_4
50% e non oggetto di impugnazione.
La fondatezza del gravame impone la rideterminazione delle spese di lite in favore di in Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, da porre a carico della compagnia assicurativa, nel rispetto del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in riforma della sentenza n. 1442 del 2022 del Tribunale di Parma:
- accertata la responsabilità di nel sinistro verificatosi, Parte_1 condanna al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma pari a € Controparte_6
18.777,57, oltre interessi legali semplici a partire dall'8 marzo 2021– data di pubblicazione delle tabelle di Milano 2021 - al saldo.
- condanna alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_5 Pt_1 giudizio, che si liquidano in € 5.077 per il primo grado, in € 4.888 per il secondo grado, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Bologna, così deciso nella camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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