Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/2001, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SU0349 8 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto ilespectaxon: contratto SEZIONE SECONDA CIVILE Самой екшешем hei Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G.N. 21084/98 - Cron. 7235 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 1173 Dott. Matteo IACUBINO Consigliere - Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 10/01/01 Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIC COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. OLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: il IL NC IN TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A DE PRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato GIANNETTO CAVASOLA, che lo difende unitamente agli CAVASOLA PIETRO, giusta avvocati CONTINO GIUSEPPE, CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente contro 00662541 domiciliato in ROMA VIAEM GIANNI, elettivamente LAZIO 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RI, che lo difende unitamente agli avvocati MARIA LUISA ZUFFI, DANIELE ANTINUCCI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 28 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nonchè
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. RI IN SC, elettivamente OL OLGA, 211000 +1 per diritti L. domiciliati in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio 18 APP2001 IL NC dell'avvocato MASSIMO MARCACCI BALESTRAZZI, che li The be Spriforol e difende unitamente agli avvocati REMO GATTIV, PIERO RU BAZINI giusta delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 1082/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 09/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
CANCELLERIA udito l'Avvocato Massimo MARCACCI BALESTRAZZI, difensore dei resistenti OL e IN che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito 1'Avvocato Sandro GIACOMELLI, per delega dell'Avv.M.L. ZUFFI, depositata in udienza, difensore del resistente EM, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procurator e CANCELLERIA Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 00507130 -2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. MARCACCI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 3000 AN per diritti L. Con citazione notificata nel gennaio 1991, IL NC MM conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parma, i coniugi GA AR e SC RU €15511000 al fine di ottenere sentenza che producesse gli CANCELLERIA effetti del contratto non concluso, di cui al preliminare di compravendita del 24 marzo 1988, relativo ad un fabbricato con annesso terreno, facente parte del lotto assegnato a quei coniugi in sede di divisione dei beni in comproprietà con AN OL. Al riguardo, segnatamente assumeva che i coniugi GA AR e SC RU non avevano adempiuto all'obbligo di concludere la compravendita, nono- stante esso MM avesse iniziato a pagare le pattuite rate di acquisto del bene e si fosse dichiarato pronto a versare il saldo. Nel costituirsi, i coniugi GA AR e SC RU contestavano gli addebiti, deducendo che il trasferimento del lotto promesso in vendita era stato reso impossibile dall'atteggiamento di AN OL, di cui chiedevano la chiamata in causa al fine di dare attuazione all'accordo di divisione, tra loro intercorso con riguardo ai beni in comproprietà. سا AN OL interveniva volontariamente in giudizio e deduceva di essere estraneo alle tratta- tive e agli accordi intercorsi tra l'attore e i convenuti, nonché di avere concordato, nel dicembre 1987, la divisione del podere in comproprietà con i convenuti e di aver ribadito la propria disponibi- lità a formalizzare quella divisione senza pregiu- dizio per la consistenza del lotto a lui assegnato. Con sentenza del 12 gennaio/18 febbraio 1995, il Tribunale di Parma rigettava la domanda del MM nonché quella dei coniugi AR-RU. Il MM e i coniugi AR-RU interponevano gravame, cui resisteva il OL. Con sentenza dell'11 luglio/9 ottobre 1997, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l'inadempimento del OL alla transazione, di cui alla scrittura privata del 22 dicembre 1987, assegnava ai coniugi AR-RU il lotto n.1 nella relazione del consu- identificato con il lente tecnico d'ufficio, geom. Tedeschi, in data 25 settembre 1983, e disponeva il trasferimento della proprietà di tale lotto dai coniugi AR- RU al MM. Le spese dei due gradi di giudizio erano poste a carico del OL. 4 A motivo della decisione, esponeva: a) che, in esito al giudizio di divisione intercorso tra 1 coniugi AR-RU e il OL, cui era seguìto l'accordo transattivo del 22 dicembre 1987, quest'ultimo aveva accettato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio del geom. Tedeschi, che assegnava ai coniugi AR-RU il lotto n. 1 e ad esso OL il lotto n. 2, in tal modo consentendo a quei coniugi di obbligarsi al succes- sivo trasferimento del lotto di loro spettanza al MM, secondo il preliminare di compravendita del 24 marzo 1988; b) che il OL, pur avendo comunicato la propria disponibilità di addivenire alla stesura dei previsti rogiti notarili, non si adoperato per dare attuazione all'accordo era transattivo del 22 dicembre 1987, nel quale era espressamente menzionata la promessa dei coniugi AR-RU di alienare il proprio lotto al MM;
c) che sulla domanda proposta dai coniugi AR-RU, volta all'attribuzione del lotto loro assegnato in sede di divisione, giusta accordo transattivo del 22 dicembre 1987, si era validamen- te instaurato il contraddittorio. Per la cassazione di tale sentenza, AN Petro- lini ha proposto ricorso in forza di due motivi. 5 AN MM ed i coniugi GA AR e SC RU hanno resistito con autonomi controricorsi. AN MM ha poi presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando il vizio di motivazione insufficiente, il ricorrente si duole dell'erronea interpretazione che la Corte di merito avrebbe dato dell'accordo transattivo del 22 dicembre 1987, intervenuto tra esso ricorrente ed i AR-RU, così da attribuirgliconiugi improprie inadempienze con riguardo al successivo preliminare di compravendita del 24 marzo 1988, cui era rimasto estraneo e concluso -appunto- tra i coniugi AR-RU e il MM. Muovendo da un'erronea interpretazione di tale accordo, precisa il ricorrente, la Corte di merito ne ha fatto discendere l'avvenuta assegnazione del lotto n. 1 in proprietà dei detti coniugi, quando individuazione di questo lottoinvece nessuna emerge dall'accordo in oggetto, ove, ai punti 3 e 6, è rispettivamente previsto che "al momento della divisione avanti il Tribunale i lotti potranno subire e con l'assenso del MM una diversa suddivisione.." e "i sigg.ri RU e AR si 6 impegnano, non appena ne avranno la disponibilità, a trasferire la parte del bene così diviso al sig. MM..". Con secondo motivo, denunciando il vizio di motiva- zione insufficiente ed illogica, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto non nuova la domanda, che i coniugi AR-RU avevano proposto nei confronti di esso ricorrente, in primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni. I motivi esposti non sono meritevoli di accoglimen- to. Ed invero, il primo motivo di ricorso, con cui segnatamente si denuncia l'erronea interpretazione dell'accordo transattivo del 22 dicembre 1987, è generico e, in quanto tale, inammissibile perché non solo manca di specificare i canoni ermeneutici in concreto violati ed il punto e il modo in cui la Corte di merito si sarebbe da essi canoni discosta- ta (cfr. Cass. n. 3249/99, n. 5346/98, n. 914/96 e n. 7641/94), ma altresì manca di precisare compiu- tamente il contenuto di quell'accordo, di cui riporta esclusivamente e frammentariamente alcune clausole, così da precluderne ogni apprezzabile verifica interpretativa sul piano sistematico (art. キ 1363 c.c.). Il secondo motivo è infondato. In effetti, il dedotto vizio di motivazione, per essersi ritenuta non nuova la domanda proposta dai coniugi AR-RU, non è sussistente, posto che la Corte di merito ha dato adeguato e coerente conto del perché tale domanda non fosse da ritener- si nuova, segnatamente rilevando che il tema della individuazione ed assegnazione del lotto in que- stione, oggetto della domanda, era stato sollevato dai convenuti coniugi AR-RU, fin dalla comparsa di costituzione e di risposta, ove avevano chiesto la chiamata in causa dell'odierno ricorren- te, il quale, anticipando l'atto di chiamata, era volontariamente intervenuto in giudizio, svolgendo specifica difesa su quel tema e così "instaurando validamente il contraddittorio sul punto e rendendo ingiustificato il rifiuto poi espresso a fronte della relativa domanda, non nuova, ma solo esplici- tata dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni". La sentenza impugnata, dunque, risulta in sé priva del vizio di motivazione esposto ed altro non è dato esaminare in questa sede, non essendosi formulata in ricorso diversa e pur ipotizzabile censura sul punto. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente va condannato a pagare alle controparti le spese del giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo. 50000
P.Q.M.
310000 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te AN OL al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricor- renti AN MM, GA AR e SC RU, rispettivamente liquidate per il primo in comples- sive lire 3401600 di cui lire 3.000.000 per onorari, e per gli altri due in complessive lire 2.581900 ' di cui lire 2.500.000 per onorari. Così deciso il 10.1.2001, in Roma, nella camera di 1 0 0 0 consiglio della seconda sezione civile. Il presidente egt. Thanch saol Fore Стайни СТ 3 2 4 7 9 4 1 IL NC C1 Valeria Neri 09 MAR. 2001 FLERE C ९