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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Proc R.G.C. n. 376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 376/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Giovanna Palma, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in
Campobasso alla via Monsignor Bologna n. 35, presso lo studio del difensore;
-RICORRENTE-
E
Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: per parte ricorrente come rassegante in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
pagina 1 di 5 Motivi della decisione
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge, , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Morcone (BN), con atto registrato e trascritto presso il Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Trivento (CB) al n. 14, Parte II, Serie A, Anno 1997, evidenziando che dal matrimonio sono nati tre figli (di cui due maggiorenni ed economicamente autosufficienti ed una minorenne, , non economicamente _1 autosufficiente), chiedendo altresì l'assegnazione della casa familiare, l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé, la disciplina del diritto di visita del minore da parte del padre, il versamento di assegno di mantenimento in favore della figlia minore per euro 350,00 mensili ed in proprio favore per euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie.
II , per quanto ritualmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_1 costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
III Con ordinanza del 26.3.2025, sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, che di seguito si riportano nei punti salienti:
“rilevato che la ricorrente chiede disporsi: l'affido condiviso della figlia minore _1
(nata nel 2008), con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare;
la disciplina del diritto di visita come nel dettaglio indicata nel ricorso;
l'assegno di mantenimento in proprio favore di euro 500,00 mensili, nonchè in favore della figlia minore di euro 350,00 mensili;
la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Non vi sono le condizioni per la serena prosecuzione del rapporto coniugale tra le parti, sicché va autorizzata la separazione tra i due coniugi e sospeso l'obbligo di coabitazione.
Quanto al primo punto, non vi sono ragioni per affidare in via esclusiva ad uno dei coniugi la figlia minore avuta dalla coppia. Non risulta, invero, dagli atti di causa, alcun comportamento pregiudizievole da parte di alcuno dei genitori nei confronti della prole. Deve essere disposto, pertanto, l'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
avuto riguardo alla collocazione prevalente della minore, la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente.
Ritiene il giudicante che, allo stato, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti (la ricorrente non risulta percettrice di reddito e il convenuto, sulla scorta delle pagina 2 di 5 dichiarazioni dei redditi depositate dalla ricorrente, risulta aver dichiarato euro 7.780,00 nel 2021, euro 22.658,00 nel 2022 ed euro 22.900,00 nel 2023), sia congruo stabilire a carico del un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 300,00 CP per la figlia minore ed euro 250,00 per il coniuge, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat, la cui decorrenza deve essere individuata nella data di deposito del ricorso introduttivo del contenzioso in epigrafe, ex art. 473 bis.22 co. 1 c.p.c..
Spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
Diritto di visita disciplinato come proposto dalla ricorrente nell'atto introduttivo.
PQM
1) Dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
2) Autorizza la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP
, sospendendo l'obbligo di coabitazione e vincolandoli peraltro al rispetto
[...] reciproco;
3) Dispone l'affido congiunto dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, con le modalità di visita da parte del padre sopra indicate;
4) Assegna la casa coniugale a;
Parte_1
5) Dispone a carico di un assegno di mantenimento pari ed Controparte_1 euro 300,00 mensili per la figlia minore ed euro 250,00 mensili in favore del coniuge, che verserà al coniuge entro il 5 di ogni mese con le modalità bancarie o postali che vorrà stabilire la donna;
spese straordinarie poste al 50% su ciascun genitore;
6) Autorizza ciascun coniuge a recarsi all'estero senza preventivo consenso dell'altro, anche ai fini del rilascio del passaporto;
”.
IV In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata istruita in via documentale.
Ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025.
VI Al riguardo non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente necessità di pronunciare la pagina 3 di 5 separazione personale dei coniugi, visto anche, sul punto, il parere favorevole del
Pubblico Ministero.
VII Ritiene il Collegio, nel merito, di poter confermare le statuizioni rese con il provvedimento del 26.3.2025, sopra riportato per esteso.
VIII Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva, con riduzione del 20% in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, avuto anche riguardo alle difese delle parti.
IX Poiché le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c. e detta domanda è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della presente sentenza, che pronuncia la separazione personale, deve disporsi, con separato provvedimento, la rimessione della causa sul ruolo al fine della trattazione della seconda domanda
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 376 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(BN) il 12.6.1974 (CF: ) e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(CB) il 15.11.1965 (CF: ), i quali hanno contratto matrimonio C.F._2
Morcone (BN) il 28.9.1997, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Morcone (atto n. 14 parte II Serie A anno 1997);
- dispone che i rapporti personali e patrimoniali delle parti siano regolati come da provvedimento del 26.3.2025, riportato in parte motiva;
-dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Morcone (BN);
- condanna la parte convenuta, alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 1.162,40, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da versare in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente.
pagina 4 di 5 Campobasso, 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 376/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Giovanna Palma, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in
Campobasso alla via Monsignor Bologna n. 35, presso lo studio del difensore;
-RICORRENTE-
E
Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: per parte ricorrente come rassegante in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
pagina 1 di 5 Motivi della decisione
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge, , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
Morcone (BN), con atto registrato e trascritto presso il Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Trivento (CB) al n. 14, Parte II, Serie A, Anno 1997, evidenziando che dal matrimonio sono nati tre figli (di cui due maggiorenni ed economicamente autosufficienti ed una minorenne, , non economicamente _1 autosufficiente), chiedendo altresì l'assegnazione della casa familiare, l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso di sé, la disciplina del diritto di visita del minore da parte del padre, il versamento di assegno di mantenimento in favore della figlia minore per euro 350,00 mensili ed in proprio favore per euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie.
II , per quanto ritualmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_1 costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
III Con ordinanza del 26.3.2025, sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti, che di seguito si riportano nei punti salienti:
“rilevato che la ricorrente chiede disporsi: l'affido condiviso della figlia minore _1
(nata nel 2008), con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare;
la disciplina del diritto di visita come nel dettaglio indicata nel ricorso;
l'assegno di mantenimento in proprio favore di euro 500,00 mensili, nonchè in favore della figlia minore di euro 350,00 mensili;
la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Non vi sono le condizioni per la serena prosecuzione del rapporto coniugale tra le parti, sicché va autorizzata la separazione tra i due coniugi e sospeso l'obbligo di coabitazione.
Quanto al primo punto, non vi sono ragioni per affidare in via esclusiva ad uno dei coniugi la figlia minore avuta dalla coppia. Non risulta, invero, dagli atti di causa, alcun comportamento pregiudizievole da parte di alcuno dei genitori nei confronti della prole. Deve essere disposto, pertanto, l'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
avuto riguardo alla collocazione prevalente della minore, la casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente.
Ritiene il giudicante che, allo stato, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti (la ricorrente non risulta percettrice di reddito e il convenuto, sulla scorta delle pagina 2 di 5 dichiarazioni dei redditi depositate dalla ricorrente, risulta aver dichiarato euro 7.780,00 nel 2021, euro 22.658,00 nel 2022 ed euro 22.900,00 nel 2023), sia congruo stabilire a carico del un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 300,00 CP per la figlia minore ed euro 250,00 per il coniuge, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat, la cui decorrenza deve essere individuata nella data di deposito del ricorso introduttivo del contenzioso in epigrafe, ex art. 473 bis.22 co. 1 c.p.c..
Spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
Diritto di visita disciplinato come proposto dalla ricorrente nell'atto introduttivo.
PQM
1) Dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_1
2) Autorizza la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP
, sospendendo l'obbligo di coabitazione e vincolandoli peraltro al rispetto
[...] reciproco;
3) Dispone l'affido congiunto dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, con le modalità di visita da parte del padre sopra indicate;
4) Assegna la casa coniugale a;
Parte_1
5) Dispone a carico di un assegno di mantenimento pari ed Controparte_1 euro 300,00 mensili per la figlia minore ed euro 250,00 mensili in favore del coniuge, che verserà al coniuge entro il 5 di ogni mese con le modalità bancarie o postali che vorrà stabilire la donna;
spese straordinarie poste al 50% su ciascun genitore;
6) Autorizza ciascun coniuge a recarsi all'estero senza preventivo consenso dell'altro, anche ai fini del rilascio del passaporto;
”.
IV In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata istruita in via documentale.
Ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025.
VI Al riguardo non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente necessità di pronunciare la pagina 3 di 5 separazione personale dei coniugi, visto anche, sul punto, il parere favorevole del
Pubblico Ministero.
VII Ritiene il Collegio, nel merito, di poter confermare le statuizioni rese con il provvedimento del 26.3.2025, sopra riportato per esteso.
VIII Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva, con riduzione del 20% in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, avuto anche riguardo alle difese delle parti.
IX Poiché le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c. e detta domanda è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della presente sentenza, che pronuncia la separazione personale, deve disporsi, con separato provvedimento, la rimessione della causa sul ruolo al fine della trattazione della seconda domanda
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 376 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(BN) il 12.6.1974 (CF: ) e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(CB) il 15.11.1965 (CF: ), i quali hanno contratto matrimonio C.F._2
Morcone (BN) il 28.9.1997, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Morcone (atto n. 14 parte II Serie A anno 1997);
- dispone che i rapporti personali e patrimoniali delle parti siano regolati come da provvedimento del 26.3.2025, riportato in parte motiva;
-dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Morcone (BN);
- condanna la parte convenuta, alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 1.162,40, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da versare in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente.
pagina 4 di 5 Campobasso, 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
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