TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 25/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 15/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 25.3.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 10/1/2025 e distinta al n. 15/2025 R.A.C.L., promossa da:
e elettivamente domiciliati a Monreale – Via Parte_1 Parte_2
Roma n. 48, nello studio dei difensori, avv. ti Fabio Ganci e Walter Miceli, che li rappresentano e difendono, unitamente agli avv.ti Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, per procura speciale in atti;
ricorrenti contro
nonché Controparte_1 Controparte_2
e , rappresentati e difesi dai funzionari, dott. Giuseppe Controparte_3
Zidda e dott. ssa Daniela Bande, con domicilio eletto presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro, in via Trieste n. 66; convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.1.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il
[...]
, esponendo (in sintesi): Controparte_1
§ che la prima, , è attualmente docente di ruolo, in servizio presso l'Istituto Parte_1
Comprensivo “Maccioni-Deledda” di e che ha però lavorato per il convenuto, in passato, con CP_2 contratti d'insegnamento a tempo determinato, negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 (cfr. ricorso e allegazioni);
§ che il secondo, è ad oggi iscritto nelle GPS per le supplenze, e che Parte_2 nel 2023/2024 ha prestato servizio a tempo determinato dal 13.12.2023 al 30.6.2024 presso l'Istituto
“volta” di CP_2
§ che, se da un lato l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola), ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui, per ciascuno anno scolastico”, il DPCM n. 32313 del 23.09.2015 ha precisato, all'art. 2, che tale importo può essere erogato solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” e, il successivo DPCM del 28.11.2016 ha confermato tale interpretazione restrittiva;
§ di non aver percepito, i due ricorrenti, a differenza dei docenti di ruolo (anche se part time, anche se in periodo di prova, anche se distaccati o fuori ruolo e, quindi, non impiegati in attività didattiche), e ciascuno per i periodi che si sono detti, il c.d. bonus di euro 500,00;
§ che, nello svolgimento del loro lavoro, i ricorrenti hanno offerto un servizio identico a quello degli altri docenti, assumendo oneri e responsabilità non inferiori a quelli degli insegnanti di ruolo;
§ che il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 1842/2022, ha annullato il DPCM n. 32313 del 23.09.2015, e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata che, a dire del Giudice Amministrativo, impone di riconoscere l'emolumento di cui si tratta anche al personale precario, dovendosi, in difetto, prendere atto della contrarietà dell'esclusione ai diversi precetti della Carta (artt. 3, 35 e 97) e del CCNL 29.11.2007 (artt. 29, 63 e 64, che, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale scolastico, non distingue la posizione dei docenti di ruolo da quella dei precari);
§ che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato il contrasto tra l'esclusione di cui si tratta e la ormai nota “clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso in data 18.03.1999 e allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 70/1999”, disposizione contenente il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e dipendenti a tempo indeterminato, principio direttamente applicabile negli Stati membri e che, in definitiva e in estrema sintesi, stabilisce che ai lavoratori precari non possono essere accordate, per il solo fatto di essere tali, condizioni di impiego e trattamento complessivamente meno favorevoli di quelle dei lavoratori stabili ad essi comparabili;
§ che qualunque norma di diritto interno confliggente con tale principio deve essere disapplicata;
§ di aver diritto, pertanto, al pagamento e/o riconoscimento del beneficio economico dovuto, o in subordine al risarcimento del danno, in misura di euro 1.000,00 e Parte_1 Pt_2
in misura di euro 500,00, oltre la maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione
[...] dalla maturazione al saldo effettivo.
1.1. Il si è costituito in giudizio eccependo, esclusivamente che, vista Controparte_1 la natura non retributiva né pecuniaria del beneficio richiesto, sulle somme così rivendicate non spettano interessi legali.
1.2. All'esito dell'udienza del 25.3.2025, il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, ha invitato le parti a concludere e ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. La domanda principale avanzata da e Parte_1 Parte_2
è fondata, e va quindi integralmente accolta, anche per quanto concerne il diritto alla percezione di interessi.
2.1. Premesso che questo giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, ed ulteriormente evidenziato che gli elementi fattuali di causa sono pacifici e incontestati tra le parti, il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale, ormai assolutamente dominante, andato via via consolidandosi a partire dall'ordinanza con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il 18.5.2022, nell'ambito della causa n. 450/2021 (avente a oggetto domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausole 4.1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, formulata nell'ambito di un giudizio analogo al presente), ha osservato e statuito: a) che la richiamata clausola 4, punto 1, dell'Accordo, come già detto in premessa sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) che, per quanto concerne la nozione di condizioni di impiego, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quella dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra lavoratore e datore di lavoro (il modo, cioè, in cui tale attività si svolge e si caratterizza), e che l'indennità ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (ovvero, meglio, il fatto che la stessa venga o no riconosciuta) deve esser considerata condizione di impiego, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro;
c) che spetta al Giudice del merito, nel valutare i fatti, verificare e stabilire se il lavoratore, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1 si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo (circostanza, quest'ultima, che nel caso specifico è da reputarsi, invero, incontestata, visto che i ricorrenti hanno allegato di aver svolto un servizio identico a quello dei docenti di ruolo e il , costituendosi al solo fine CP_1 di contestare la debenza degli interessi, ha di fatto omesso di osservare e/o eccepire alcunché); d) che nell'ipotesi di specie non esiste ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta elettronica Controparte_1
è stata riconosciuta, e insegnanti assunti a tempo determinato, a cui il beneficio è stato, invece, negato (“la mera natura temporanea del lavoro … non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4”); e) che, dunque, “La clausola 4, punto 1, dell'Accodo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato de , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tal , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro CP_1
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazione e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi o attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
2.2. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia in ossequio e rispetto della stessa funzione della Corte di Giustizia (che, lo si rammenta, nel caso di specie si è pronunciata su una questione pregiudiziale, disponendo in ordine a come debba essere interpretato il diritto dell'Unione, cioè la più volte citata clausola n. 4), sia, più sostanzialmente, perché si tratta di orientamento condivisibile, tanto più che lo stesso è stato successivamente confermato, a livello nazionale, dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito (da ultimo, cfr., ad esempio, Tribunale Bergamo, sentenza n. 663 del 28.8.2023, e Tribunale di Milano, sentenza n. 4493 del 15.10.2024) e di legittimità (cfr., Cass. Civ. Sez. Lav. n. 32104 del 31.10.2022 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 29961 del 27.10.2023).
2.3. In forza di tutto ciò, la normativa nazionale, ove incompatibile coi principi giurisprudenziali richiamati, deve essere disapplicata, e deve essere dichiarato il diritto di ricorrenti a fruire, in relazione alle annualità oggetto di rispettiva domanda, del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica”. Circa il quantum debeatur, il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto che il
[...]
, costituendosi al solo scopo di contestare la debenza degli interessi, di fatto non Controparte_1 ha confutato l'entità del credito vantato dai docenti, a ciò conseguendo, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento, in favore di , della somma di euro 1.000,00, e, in Parte_1 favore di , del 00, da riconoscersi nelle forme previste Parte_2 dalla Legge (vale a dire secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015).
2.4. Su tale “importo” sono dovuti gli interessi, in misura legale, come richiesti. La Corte di Cassazione già sopra citata, n. 29961 del 27.10.2023, dopo aver riflettuto circa la natura della “carta docente” e aver affermato che, almeno con riguardo ai docenti in servizio, essa ha una natura sostanzialmente pecuniaria, seppure sui generis [<< … Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all'acquisto di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere CP_1 giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento
…>>] ha infatti espressamente statuito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. Non v'è motivo, nel caso di specie (dove l'una è pacificamente in servizio al momento del ricorso e della pronuncia, mentre l'altro è comunque inserito nelle GPS) per discostarsi da tale principio.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.08.2022), tenendo conto della materia, del valore della lite e dell'attività difensiva effettivamente svolta (l'istruttoria si è limitata all'esame dei documenti, e la fase decisionale, a sua volta, si è risolta nel richiamo agli atti introduttivi e nella formulazione di conclusioni orali), applicati parametri di poco superiori ai minimi tariffari stante il carattere seriale (i medesimi difensori hanno promosso numerosi giudizi di tenore analogo) e la non elevata complessità della causa.
3.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si dispone la distrazione delle spese e dei compensi di cui al capo 3 in favore dei procuratori della ricorrente, avendo gli stessi dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) Accogliendo la domanda, dichiara (I) che ha diritto, in relazione ai Parte_1 periodi e rapporti di lavoro richiamati in ricorso (anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023), di percepire la somma di € 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, e (II) che , a sua volta, ha diritto a percepire identico Parte_2 importo, con le medesime for scolastico 2023/2024;
2) Condanna, per l'effetto, il , a corrispondere ai ricorrenti, per i titoli Controparte_1
e le causali di cui al capo 1), con le forme e nei modi di legge, il beneficio economico oggetto di lite, e segnatamente (I) ad la complessiva somma di euro 1.000,00, oltre Parte_1 interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, e (II) a la complessiva somma Parte_2 di euro 500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) Condanna, altresì, il convenuto a pagare a parte ricorrente, le spese di giudizio, liquidandole in euro 700,00 per compensi di avvocato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge;
4) Dispone che le spese e i compensi di cui al capo 3) siano distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei difensori di parte ricorrente.
Nuoro, 25 marzo 2025
Il Giudice,
Dr. Paolo Dau
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 25.3.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 10/1/2025 e distinta al n. 15/2025 R.A.C.L., promossa da:
e elettivamente domiciliati a Monreale – Via Parte_1 Parte_2
Roma n. 48, nello studio dei difensori, avv. ti Fabio Ganci e Walter Miceli, che li rappresentano e difendono, unitamente agli avv.ti Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, per procura speciale in atti;
ricorrenti contro
nonché Controparte_1 Controparte_2
e , rappresentati e difesi dai funzionari, dott. Giuseppe Controparte_3
Zidda e dott. ssa Daniela Bande, con domicilio eletto presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro, in via Trieste n. 66; convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.1.2025, e hanno Parte_1 Parte_2 evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il
[...]
, esponendo (in sintesi): Controparte_1
§ che la prima, , è attualmente docente di ruolo, in servizio presso l'Istituto Parte_1
Comprensivo “Maccioni-Deledda” di e che ha però lavorato per il convenuto, in passato, con CP_2 contratti d'insegnamento a tempo determinato, negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 (cfr. ricorso e allegazioni);
§ che il secondo, è ad oggi iscritto nelle GPS per le supplenze, e che Parte_2 nel 2023/2024 ha prestato servizio a tempo determinato dal 13.12.2023 al 30.6.2024 presso l'Istituto
“volta” di CP_2
§ che, se da un lato l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola), ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui, per ciascuno anno scolastico”, il DPCM n. 32313 del 23.09.2015 ha precisato, all'art. 2, che tale importo può essere erogato solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” e, il successivo DPCM del 28.11.2016 ha confermato tale interpretazione restrittiva;
§ di non aver percepito, i due ricorrenti, a differenza dei docenti di ruolo (anche se part time, anche se in periodo di prova, anche se distaccati o fuori ruolo e, quindi, non impiegati in attività didattiche), e ciascuno per i periodi che si sono detti, il c.d. bonus di euro 500,00;
§ che, nello svolgimento del loro lavoro, i ricorrenti hanno offerto un servizio identico a quello degli altri docenti, assumendo oneri e responsabilità non inferiori a quelli degli insegnanti di ruolo;
§ che il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 1842/2022, ha annullato il DPCM n. 32313 del 23.09.2015, e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata che, a dire del Giudice Amministrativo, impone di riconoscere l'emolumento di cui si tratta anche al personale precario, dovendosi, in difetto, prendere atto della contrarietà dell'esclusione ai diversi precetti della Carta (artt. 3, 35 e 97) e del CCNL 29.11.2007 (artt. 29, 63 e 64, che, nel disciplinare gli obblighi formativi del personale scolastico, non distingue la posizione dei docenti di ruolo da quella dei precari);
§ che la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato il contrasto tra l'esclusione di cui si tratta e la ormai nota “clausola n. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso in data 18.03.1999 e allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 70/1999”, disposizione contenente il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e dipendenti a tempo indeterminato, principio direttamente applicabile negli Stati membri e che, in definitiva e in estrema sintesi, stabilisce che ai lavoratori precari non possono essere accordate, per il solo fatto di essere tali, condizioni di impiego e trattamento complessivamente meno favorevoli di quelle dei lavoratori stabili ad essi comparabili;
§ che qualunque norma di diritto interno confliggente con tale principio deve essere disapplicata;
§ di aver diritto, pertanto, al pagamento e/o riconoscimento del beneficio economico dovuto, o in subordine al risarcimento del danno, in misura di euro 1.000,00 e Parte_1 Pt_2
in misura di euro 500,00, oltre la maggior somma tra gli interessi e la rivalutazione
[...] dalla maturazione al saldo effettivo.
1.1. Il si è costituito in giudizio eccependo, esclusivamente che, vista Controparte_1 la natura non retributiva né pecuniaria del beneficio richiesto, sulle somme così rivendicate non spettano interessi legali.
1.2. All'esito dell'udienza del 25.3.2025, il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, ha invitato le parti a concludere e ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. La domanda principale avanzata da e Parte_1 Parte_2
è fondata, e va quindi integralmente accolta, anche per quanto concerne il diritto alla percezione di interessi.
2.1. Premesso che questo giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, ed ulteriormente evidenziato che gli elementi fattuali di causa sono pacifici e incontestati tra le parti, il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale, ormai assolutamente dominante, andato via via consolidandosi a partire dall'ordinanza con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il 18.5.2022, nell'ambito della causa n. 450/2021 (avente a oggetto domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausole 4.1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, formulata nell'ambito di un giudizio analogo al presente), ha osservato e statuito: a) che la richiamata clausola 4, punto 1, dell'Accordo, come già detto in premessa sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) che, per quanto concerne la nozione di condizioni di impiego, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quella dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra lavoratore e datore di lavoro (il modo, cioè, in cui tale attività si svolge e si caratterizza), e che l'indennità ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (ovvero, meglio, il fatto che la stessa venga o no riconosciuta) deve esser considerata condizione di impiego, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro;
c) che spetta al Giudice del merito, nel valutare i fatti, verificare e stabilire se il lavoratore, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1 si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo (circostanza, quest'ultima, che nel caso specifico è da reputarsi, invero, incontestata, visto che i ricorrenti hanno allegato di aver svolto un servizio identico a quello dei docenti di ruolo e il , costituendosi al solo fine CP_1 di contestare la debenza degli interessi, ha di fatto omesso di osservare e/o eccepire alcunché); d) che nell'ipotesi di specie non esiste ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta elettronica Controparte_1
è stata riconosciuta, e insegnanti assunti a tempo determinato, a cui il beneficio è stato, invece, negato (“la mera natura temporanea del lavoro … non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4”); e) che, dunque, “La clausola 4, punto 1, dell'Accodo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato de , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tal , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro CP_1
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazione e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi o attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
2.2. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia in ossequio e rispetto della stessa funzione della Corte di Giustizia (che, lo si rammenta, nel caso di specie si è pronunciata su una questione pregiudiziale, disponendo in ordine a come debba essere interpretato il diritto dell'Unione, cioè la più volte citata clausola n. 4), sia, più sostanzialmente, perché si tratta di orientamento condivisibile, tanto più che lo stesso è stato successivamente confermato, a livello nazionale, dalla pressoché unanime giurisprudenza di merito (da ultimo, cfr., ad esempio, Tribunale Bergamo, sentenza n. 663 del 28.8.2023, e Tribunale di Milano, sentenza n. 4493 del 15.10.2024) e di legittimità (cfr., Cass. Civ. Sez. Lav. n. 32104 del 31.10.2022 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 29961 del 27.10.2023).
2.3. In forza di tutto ciò, la normativa nazionale, ove incompatibile coi principi giurisprudenziali richiamati, deve essere disapplicata, e deve essere dichiarato il diritto di ricorrenti a fruire, in relazione alle annualità oggetto di rispettiva domanda, del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica”. Circa il quantum debeatur, il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto che il
[...]
, costituendosi al solo scopo di contestare la debenza degli interessi, di fatto non Controparte_1 ha confutato l'entità del credito vantato dai docenti, a ciò conseguendo, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento, in favore di , della somma di euro 1.000,00, e, in Parte_1 favore di , del 00, da riconoscersi nelle forme previste Parte_2 dalla Legge (vale a dire secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015).
2.4. Su tale “importo” sono dovuti gli interessi, in misura legale, come richiesti. La Corte di Cassazione già sopra citata, n. 29961 del 27.10.2023, dopo aver riflettuto circa la natura della “carta docente” e aver affermato che, almeno con riguardo ai docenti in servizio, essa ha una natura sostanzialmente pecuniaria, seppure sui generis [<< … Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all'acquisto di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere CP_1 giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento
…>>] ha infatti espressamente statuito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. Non v'è motivo, nel caso di specie (dove l'una è pacificamente in servizio al momento del ricorso e della pronuncia, mentre l'altro è comunque inserito nelle GPS) per discostarsi da tale principio.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.08.2022), tenendo conto della materia, del valore della lite e dell'attività difensiva effettivamente svolta (l'istruttoria si è limitata all'esame dei documenti, e la fase decisionale, a sua volta, si è risolta nel richiamo agli atti introduttivi e nella formulazione di conclusioni orali), applicati parametri di poco superiori ai minimi tariffari stante il carattere seriale (i medesimi difensori hanno promosso numerosi giudizi di tenore analogo) e la non elevata complessità della causa.
3.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si dispone la distrazione delle spese e dei compensi di cui al capo 3 in favore dei procuratori della ricorrente, avendo gli stessi dichiarato di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
1) Accogliendo la domanda, dichiara (I) che ha diritto, in relazione ai Parte_1 periodi e rapporti di lavoro richiamati in ricorso (anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023), di percepire la somma di € 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, e (II) che , a sua volta, ha diritto a percepire identico Parte_2 importo, con le medesime for scolastico 2023/2024;
2) Condanna, per l'effetto, il , a corrispondere ai ricorrenti, per i titoli Controparte_1
e le causali di cui al capo 1), con le forme e nei modi di legge, il beneficio economico oggetto di lite, e segnatamente (I) ad la complessiva somma di euro 1.000,00, oltre Parte_1 interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, e (II) a la complessiva somma Parte_2 di euro 500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) Condanna, altresì, il convenuto a pagare a parte ricorrente, le spese di giudizio, liquidandole in euro 700,00 per compensi di avvocato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge;
4) Dispone che le spese e i compensi di cui al capo 3) siano distratti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei difensori di parte ricorrente.
Nuoro, 25 marzo 2025
Il Giudice,
Dr. Paolo Dau