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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15647/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 15647/2024 V.G. promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CALLA' LUCA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CULLARI Controparte_1
EMANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e non Per_1 Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 27/06/2024 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1
pag. 1 di 4 segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e stabile residenza Per_1
presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la madre possa vederla e tenerla con sé in ogni occasione concordata tra le parti, tenuto conto delle esigenze e dei desideri della minore , e - in difetto di accordo - secondo le seguenti modalità: a) mensilmente, una settimana dall'uscita scolastica del lune - dì sino alla domenica sera alle ore 20:30 (in mancanza di accordo la prima o la terza settimana del mese); b) durante le festività natalizie, alternativamente un anno dal 24 al 30 dicembre e quello successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
c) le vacanze scolastiche pasquali verranno trascorse da a metà con ciascun genitore;
Per_1
d) la minore trascorrerà le eventuali ulteriori festività scolasti - che infrasettimanali e i c.d. “ponti”
(intendendosi per “ponte” i giorni di sospensione delle lezioni scolastiche comprese tra il week end e la festività, così come il giorno festivo immediatamente antecedente o successivo ad un fine settimana) in via alternata tra i genitori, salvo diverso accordo;
e) durante le vacanze estive, la madre potrà tenere con sé per due settimane, anche non consecutive, in tempi da concordarsi entro il Per_1
31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, la terrà con sé i primi quindici giorni di agosto ne - gli pag. 2 di 4 anni pari ed i secondi quindici negli anni dispari conseguentemente la stessa permarrà con il padre i secondi quindici giorni di agosto negli anni pari e i primi quindici giorni di agosto negli anni dispari).
In aggiunta a tale previsione, le parti concordano altresì che ciascun genitore possa tenere con sé la minore durante le vacanze estive per un'ulteriore settimana, previo accordo con l'altro genitore.
Inoltre, il signor presta sin d'ora il consenso a che la signora nel mese di giugno, al CP_1 Pt_1 termine delle lezioni scolastiche, possa tenere con sé un'ulteriore settimana anche Per_1
eventualmente unendola a quella di sua competenza già prevista dal calendario ordinario, settimana che andrà individuata tenendo conto che trascorrerà, come indicato alla clausola n. 4, il proprio Per_1
compleanno ad anni alter - ni con ciascun genitore;
f) resta inteso che il restante periodo estivo verrà suddiviso in maniera paritetica tra i genitori, ovvero permarrà metà tempo con la madre è metà Per_1
tempo con il padre, così sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con sospensione durante tale periodo del calendario ordinario e con l'intesa che la ripartizione dei giorni andrà individuata di comune accordo tra le parti. In ogni caso, i genitori potranno concordare liberamente variazioni al calendario come sopra illustrato, impegnandosi, tuttavia, data anche la distanza in essere tra il domicilio paterno e quello materno, reciprocamente a collaborare ad eventuali cambiamenti, siano essi una tantum, temporanei e/o definitivi, anche in relazione ai rispettivi impegni di vita, lavorativi e non ed alla loro condizione di salute nell'esclusivo interesse della bambina;
DÀ ATTO che trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo, Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici;
DÀ ATTO che , compatibilmente con gli impegni di tutte le parti, festeggerà il giorno del suo Per_1
compleanno ad anni alterni presso ciascun genitore in deroga a quanto previsto dal calendario ordinario;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a introdurre con gradualità la presenza di compagni, riservando sempre momenti di esclusività alla minore.
DISPONE che la signora versi al signor a titolo di concorso al mantenimento della Pt_1 CP_1 figlia minore la somma di € 150,00 mensili, con indicizzazione annuale ISTAT, da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
con le medesime modalità, la signora provvederà al rimborso in favore Pt_1 del signor e nell'interesse della figlia del 50% delle spese mediche non mutuabili, del 50% CP_1
delle spese scolastiche documentate, nonché al 50% delle spese sostenute per attività sportive e ricreative ove consensualmente concordate o documentate. Ad ogni modo, le parti convengono di far riferimento al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese dei figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.p.c. sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino che si allega come Allegato A qua - le parte integrante del presente atto;
pag. 3 di 4 DÀ ATTO che la signora si impegna, a semplice richiesta, a rilasciare al signor tutti Pt_1 CP_1
i consensi e a trasmettere tutta la documentazione necessaria a permettere allo stesso di percepire direttamente gli assegni familiari;
DÀ ATTO che la signora manifesta il proprio consenso a che la figlia venga sottoposta ai Pt_1
vaccini di legge, restando inteso che in ogni caso dovrà esserle domandata di volta in volta la preventiva autorizzazione da parte dell'ex compagno.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 15647/2024 V.G. promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CALLA' LUCA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CULLARI Controparte_1
EMANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e non Per_1 Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 27/06/2024 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1
pag. 1 di 4 segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e stabile residenza Per_1
presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che la madre possa vederla e tenerla con sé in ogni occasione concordata tra le parti, tenuto conto delle esigenze e dei desideri della minore , e - in difetto di accordo - secondo le seguenti modalità: a) mensilmente, una settimana dall'uscita scolastica del lune - dì sino alla domenica sera alle ore 20:30 (in mancanza di accordo la prima o la terza settimana del mese); b) durante le festività natalizie, alternativamente un anno dal 24 al 30 dicembre e quello successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
c) le vacanze scolastiche pasquali verranno trascorse da a metà con ciascun genitore;
Per_1
d) la minore trascorrerà le eventuali ulteriori festività scolasti - che infrasettimanali e i c.d. “ponti”
(intendendosi per “ponte” i giorni di sospensione delle lezioni scolastiche comprese tra il week end e la festività, così come il giorno festivo immediatamente antecedente o successivo ad un fine settimana) in via alternata tra i genitori, salvo diverso accordo;
e) durante le vacanze estive, la madre potrà tenere con sé per due settimane, anche non consecutive, in tempi da concordarsi entro il Per_1
31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, la terrà con sé i primi quindici giorni di agosto ne - gli pag. 2 di 4 anni pari ed i secondi quindici negli anni dispari conseguentemente la stessa permarrà con il padre i secondi quindici giorni di agosto negli anni pari e i primi quindici giorni di agosto negli anni dispari).
In aggiunta a tale previsione, le parti concordano altresì che ciascun genitore possa tenere con sé la minore durante le vacanze estive per un'ulteriore settimana, previo accordo con l'altro genitore.
Inoltre, il signor presta sin d'ora il consenso a che la signora nel mese di giugno, al CP_1 Pt_1 termine delle lezioni scolastiche, possa tenere con sé un'ulteriore settimana anche Per_1
eventualmente unendola a quella di sua competenza già prevista dal calendario ordinario, settimana che andrà individuata tenendo conto che trascorrerà, come indicato alla clausola n. 4, il proprio Per_1
compleanno ad anni alter - ni con ciascun genitore;
f) resta inteso che il restante periodo estivo verrà suddiviso in maniera paritetica tra i genitori, ovvero permarrà metà tempo con la madre è metà Per_1
tempo con il padre, così sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con sospensione durante tale periodo del calendario ordinario e con l'intesa che la ripartizione dei giorni andrà individuata di comune accordo tra le parti. In ogni caso, i genitori potranno concordare liberamente variazioni al calendario come sopra illustrato, impegnandosi, tuttavia, data anche la distanza in essere tra il domicilio paterno e quello materno, reciprocamente a collaborare ad eventuali cambiamenti, siano essi una tantum, temporanei e/o definitivi, anche in relazione ai rispettivi impegni di vita, lavorativi e non ed alla loro condizione di salute nell'esclusivo interesse della bambina;
DÀ ATTO che trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo, Per_1
compatibilmente con gli impegni scolastici;
DÀ ATTO che , compatibilmente con gli impegni di tutte le parti, festeggerà il giorno del suo Per_1
compleanno ad anni alterni presso ciascun genitore in deroga a quanto previsto dal calendario ordinario;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a introdurre con gradualità la presenza di compagni, riservando sempre momenti di esclusività alla minore.
DISPONE che la signora versi al signor a titolo di concorso al mantenimento della Pt_1 CP_1 figlia minore la somma di € 150,00 mensili, con indicizzazione annuale ISTAT, da corrispondere entro il 5 di ogni mese;
con le medesime modalità, la signora provvederà al rimborso in favore Pt_1 del signor e nell'interesse della figlia del 50% delle spese mediche non mutuabili, del 50% CP_1
delle spese scolastiche documentate, nonché al 50% delle spese sostenute per attività sportive e ricreative ove consensualmente concordate o documentate. Ad ogni modo, le parti convengono di far riferimento al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese dei figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.p.c. sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino che si allega come Allegato A qua - le parte integrante del presente atto;
pag. 3 di 4 DÀ ATTO che la signora si impegna, a semplice richiesta, a rilasciare al signor tutti Pt_1 CP_1
i consensi e a trasmettere tutta la documentazione necessaria a permettere allo stesso di percepire direttamente gli assegni familiari;
DÀ ATTO che la signora manifesta il proprio consenso a che la figlia venga sottoposta ai Pt_1
vaccini di legge, restando inteso che in ogni caso dovrà esserle domandata di volta in volta la preventiva autorizzazione da parte dell'ex compagno.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 4 di 4