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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/10/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 195/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 195/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
nata a [...] il [...], residente a [...](En) Contrada San Parte_1
Gregorio, snc, (C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. C.F._1
LE NU (C.F.: , presso il cui studio sito a Nicosia (En) alla C.F._2
Piazzetta Leone II n. 4 è elettivamente domiciliata
E
nato a [...] il [...], residente a [...]
Astolfi, 31 (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. C.F._3
EA NT (C.F.: PEC C.F._4 Email_1 ecavvocati.it), presso il cui studio sito in Mantova Via Conciliazione n. 15 è
[...] elettivamente domiciliato.
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
17/02/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 15.05.2025, resa all'esito dell'udienza del
13/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli Parte_1 CP_1
effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 22/07/2017 a Nicosia trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.13, P.II, Serie A, ANNO 2017.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale è nata a [...] il [...] la figlia Per_
.
Nel corpo dell'atto introduttivo, le parti hanno allegato la sentenza n. 764/2023, pubblicata il
03/11/2023, all'esito del giudizio RG n. 922/2021 con cui il Tribunale di Enna ha disposto la separazione dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
Per_
“1) Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente
e residenza anagrafica della stessa presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. 2) disporre che il sig. in considerazione della distanza geografica tra le parti che vede il sig. CP_1 CP_1
obbligato in via esclusiva all'esborso di ingenti costi di spostamento e/o soggiorno (aereo e/o treni
e/o macchina, alberghi) per recarsi da Mantova a Nicosia, al fine di permettere allo stesso di instaurare un fattivo e costruttivo rapporto con la figlia, salvo diversi e preventivi accordi tra i coniugi, potrà incontrare la minore, senza la presenza della madre, con le seguenti modalità: un weekend al mese, dal venerdì alle ore 12,00 sino alla domenica alle ore 15,00. La minore potrà pernottare con il padre (durante le sue visite) a partire dall'ottavo anno di età: durante le vacanze estive, due settimane, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 Giugno di ogni anno;
durante le festività natalizie, una settimana comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno (dal 23.12 al 30.12 o dal 30.12 al 6.01); durante le festività Pasquali, metà periodo, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo; festività, anche comprensive di ponti, alternate con l'altro genitore.
Per_ 3) il sig. continuerà a contribuire al mantenimento della sola figlia , mediante CP_1
il versamento mensile, entro il 5 di ogni mese, in favore della sig.ra della Parte_1
somma di € 500,00 aggiornate annualmente secondo il tasso ISTAT, a fare data dall'omologa della separazione, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN scolastiche, sportive e ricreative, in quanto documentate e concordate. Il sig. rinuncia all'assegno unico in favore della CP_1
madre così come ad ogni altro sussidio relativo alla minore. 4) Le parti dichiarano di essere, oggi, economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altura, a titolo di contributo per il proprio mantenimento. 5) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 764/2023, pubblicata il 03/11/2023, all'esito del giudizio RG n.
922/2021 dal Tribunale di Enna, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni del divorzio non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 13.05.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), dichiara la cessazione
[...] C.F._3
degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 22/07/2017 a Nicosia trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.13, P.II, Serie A, ANNO 2017, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 03 febbraio 2025 e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 195/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da
nata a [...] il [...], residente a [...](En) Contrada San Parte_1
Gregorio, snc, (C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. C.F._1
LE NU (C.F.: , presso il cui studio sito a Nicosia (En) alla C.F._2
Piazzetta Leone II n. 4 è elettivamente domiciliata
E
nato a [...] il [...], residente a [...]
Astolfi, 31 (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. C.F._3
EA NT (C.F.: PEC C.F._4 Email_1 ecavvocati.it), presso il cui studio sito in Mantova Via Conciliazione n. 15 è
[...] elettivamente domiciliato.
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
17/02/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 15.05.2025, resa all'esito dell'udienza del
13/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli Parte_1 CP_1
effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 22/07/2017 a Nicosia trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.13, P.II, Serie A, ANNO 2017.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale è nata a [...] il [...] la figlia Per_
.
Nel corpo dell'atto introduttivo, le parti hanno allegato la sentenza n. 764/2023, pubblicata il
03/11/2023, all'esito del giudizio RG n. 922/2021 con cui il Tribunale di Enna ha disposto la separazione dei coniugi.
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
Per_
“1) Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente
e residenza anagrafica della stessa presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. 2) disporre che il sig. in considerazione della distanza geografica tra le parti che vede il sig. CP_1 CP_1
obbligato in via esclusiva all'esborso di ingenti costi di spostamento e/o soggiorno (aereo e/o treni
e/o macchina, alberghi) per recarsi da Mantova a Nicosia, al fine di permettere allo stesso di instaurare un fattivo e costruttivo rapporto con la figlia, salvo diversi e preventivi accordi tra i coniugi, potrà incontrare la minore, senza la presenza della madre, con le seguenti modalità: un weekend al mese, dal venerdì alle ore 12,00 sino alla domenica alle ore 15,00. La minore potrà pernottare con il padre (durante le sue visite) a partire dall'ottavo anno di età: durante le vacanze estive, due settimane, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 Giugno di ogni anno;
durante le festività natalizie, una settimana comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno (dal 23.12 al 30.12 o dal 30.12 al 6.01); durante le festività Pasquali, metà periodo, comprendente, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo; festività, anche comprensive di ponti, alternate con l'altro genitore.
Per_ 3) il sig. continuerà a contribuire al mantenimento della sola figlia , mediante CP_1
il versamento mensile, entro il 5 di ogni mese, in favore della sig.ra della Parte_1
somma di € 500,00 aggiornate annualmente secondo il tasso ISTAT, a fare data dall'omologa della separazione, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN scolastiche, sportive e ricreative, in quanto documentate e concordate. Il sig. rinuncia all'assegno unico in favore della CP_1
madre così come ad ogni altro sussidio relativo alla minore. 4) Le parti dichiarano di essere, oggi, economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altura, a titolo di contributo per il proprio mantenimento. 5) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.”.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 764/2023, pubblicata il 03/11/2023, all'esito del giudizio RG n.
922/2021 dal Tribunale di Enna, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni del divorzio non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 13.05.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ), dichiara la cessazione
[...] C.F._3
degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 22/07/2017 a Nicosia trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.13, P.II, Serie A, ANNO 2017, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 03 febbraio 2025 e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.