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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 04/11/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato
Galliena Gaia Stefania ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Francesco
Nullo n. 5, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta con la concessione di termine per note sino al 17/12/2024. ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi IGnori e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
2) Le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori che, nello spirito dell'affido condiviso, Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse delle figlie, con obbligo paritetico di educarle, istruirle, curarle ed assisterle moralmente tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé. Per_ 3) Le figlie e sono collocate in via prevalente presso la madre, nella casa familiare di Per_1 proprietà indivisa al 50% con il IG. , sita in Vimodrone, Viale Martesana n. 39, identificata Parte_2 al Catasto del Comune di Vimodrone al foglio 2, particella 673, sub 55, Cat. A/2, classe 01, 6 vani,
r.c. 852,15.=, che viene qui assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi esistenti, unitamente all'autorimessa (censita al Comune di Vimodrone al foglio 2, particella 673, sub 70, Cat. C/6, classe
02, 17 mq., r.c. 47,41.=) sino all'autonomia economica di tutte e due le figlie.
4) Il mutuo ipotecario BCC, Mutuo n. 012/209757 43 resta a carico delle parti al 50% ciascuno.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità e termini, impegnandosi ad essere personalmente presente:
a. a fine settimana alternati, dal venerdì sera (o dalle ore 15.00 nei periodi di chiusura della scuola con prelevamento presso la casa familiare) sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento delle figlie direttamente a scuola/università.
b. un giorno infrasettimanale (che i genitori potranno concordemente decidere in base alle necessità), dal pomeriggio sino alla sera, con riaccompagnamento a casa;
c. durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre ore 21.00 ovvero dal 30 dicembre ore 21.00 al 6 gennaio ore 21.00, con eventuali modifiche da concordare entro il 30 ottobre di ogni anno.
d. ad anni alterni, la prima o la seconda metà delle vacanze di Carnevale o Pasqua (dal termine delle lezioni scolastiche e sino alla ripresa delle stesse).
e. le restanti festività ed i restanti periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico e “ponti” non espressamente disciplinati nel presente atto, verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore.
f. durante le vacanze scolastiche estive, sempre alla presenza del padre per due settimane consecutive nel mese di agosto, ad anni alterni le prime due settimane o le seconde due settimane (da sabato a sabato), da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Nei restanti periodi resteranno in vigore le frequentazioni ordinarie così come dettagliate nei punti a. e b. che precedono per i periodi di chiusura della scuola.
In occasione dei periodi di vacanza che le figlie trascorreranno con ciascun genitore e in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con le figlie, restando inteso che nei periodi di vacanza con ciascun genitore le frequentazioni ordinarie delle figlie con l'altro resteranno sospese. E' fatto salvo, in ogni caso, ogni diverso accordo tra i genitori in merito alle frequentazioni, tenuto conto dell'interesse delle figlie e nel rispetto delle loro singole richieste e desideri, nonché degli impegni lavorativi da parte del padre e/o della madre.
6) Il IGnor verserà alla GN , un assegno mensile di mantenimento indiretto Parte_2 Parte_1 paterno a favore delle figlie, pari a complessivi €.1.200,00.= e cioè €.600,00.= per ciascuna figlia a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN , in via anticipata entro il Parte_1 giorno 10 (dieci) di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat costo della vita.
7) Il IG. terrà a proprio carico l'80% delle spese extra assegno relative alle due figlie Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
A deroga di quanto stabilito in punto di spese relative a “a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati” che richiedono il preventivo accordo si conviene che il padre si faccia carico al 100% di tale costo.
8) La IG.ra terrà a proprio esclusivo carico tutte le imposte gravanti sull'immobile di Parte_1
Vimodrone nonché le relative utenze. Anche le spese condominiali ordinarie e straordinarie della medesima abitazione resteranno a carico della IG.ra . Parte_1
9) Si conviene altresì che l'assegno unico resti in favore esclusivo della GN . Parte_1
10) Entrambi i genitori potranno partecipare, indipendentemente dalle varie alternanze qui concordate, ai compleanni delle figlie, alle feste scolastiche di fine anno nonché, da ultimo, agli eventi sportivi e/o ludici delle figlie, con impegno al reciproco rispetto.
11) I coniugi concordano di mantenere attivo il c/c cointestato n. 050/171890/06 presso Banca BCC filiale di Cinisello Balsamo destinandolo unicamente al pagamento delle rate di mutuo.
12) Con l'integrale soddisfacimento degli impegni assunti nei punti precedenti le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e nulla più avranno reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione o credito pregresso. 13) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio-rinnovo dei documenti per l'espatrio o di ogni Per_ altro documento identificativo per sé e per la figlia minore e si impegnano a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
14) Le spese processuali saranno compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio in data 24/05/2003 Parte_1 Parte_2
a Milano;
Per_
- Dall'unione sono nate (il 22/02/2004) e (il 02/12/2008); Per_1
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 17/12/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie , oggi maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_ autosufficiente, e e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 04/11/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Milano in data 24/05/2003 (Atto n.401, Parte
[...]
II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott. Caterina CANIATO Presidente rel. dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 04/11/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato
Galliena Gaia Stefania ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Francesco
Nullo n. 5, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione a seguito di trattazione scritta con la concessione di termine per note sino al 17/12/2024. ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi IGnori e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
2) Le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori che, nello spirito dell'affido condiviso, Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse delle figlie, con obbligo paritetico di educarle, istruirle, curarle ed assisterle moralmente tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé. Per_ 3) Le figlie e sono collocate in via prevalente presso la madre, nella casa familiare di Per_1 proprietà indivisa al 50% con il IG. , sita in Vimodrone, Viale Martesana n. 39, identificata Parte_2 al Catasto del Comune di Vimodrone al foglio 2, particella 673, sub 55, Cat. A/2, classe 01, 6 vani,
r.c. 852,15.=, che viene qui assegnata alla moglie con tutti gli arredi ivi esistenti, unitamente all'autorimessa (censita al Comune di Vimodrone al foglio 2, particella 673, sub 70, Cat. C/6, classe
02, 17 mq., r.c. 47,41.=) sino all'autonomia economica di tutte e due le figlie.
4) Il mutuo ipotecario BCC, Mutuo n. 012/209757 43 resta a carico delle parti al 50% ciascuno.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità e termini, impegnandosi ad essere personalmente presente:
a. a fine settimana alternati, dal venerdì sera (o dalle ore 15.00 nei periodi di chiusura della scuola con prelevamento presso la casa familiare) sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento delle figlie direttamente a scuola/università.
b. un giorno infrasettimanale (che i genitori potranno concordemente decidere in base alle necessità), dal pomeriggio sino alla sera, con riaccompagnamento a casa;
c. durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 23 dicembre mattina al 30 dicembre ore 21.00 ovvero dal 30 dicembre ore 21.00 al 6 gennaio ore 21.00, con eventuali modifiche da concordare entro il 30 ottobre di ogni anno.
d. ad anni alterni, la prima o la seconda metà delle vacanze di Carnevale o Pasqua (dal termine delle lezioni scolastiche e sino alla ripresa delle stesse).
e. le restanti festività ed i restanti periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico e “ponti” non espressamente disciplinati nel presente atto, verranno trascorsi alternativamente con ciascun genitore.
f. durante le vacanze scolastiche estive, sempre alla presenza del padre per due settimane consecutive nel mese di agosto, ad anni alterni le prime due settimane o le seconde due settimane (da sabato a sabato), da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Nei restanti periodi resteranno in vigore le frequentazioni ordinarie così come dettagliate nei punti a. e b. che precedono per i periodi di chiusura della scuola.
In occasione dei periodi di vacanza che le figlie trascorreranno con ciascun genitore e in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dalla residenza abituale, i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con le figlie, restando inteso che nei periodi di vacanza con ciascun genitore le frequentazioni ordinarie delle figlie con l'altro resteranno sospese. E' fatto salvo, in ogni caso, ogni diverso accordo tra i genitori in merito alle frequentazioni, tenuto conto dell'interesse delle figlie e nel rispetto delle loro singole richieste e desideri, nonché degli impegni lavorativi da parte del padre e/o della madre.
6) Il IGnor verserà alla GN , un assegno mensile di mantenimento indiretto Parte_2 Parte_1 paterno a favore delle figlie, pari a complessivi €.1.200,00.= e cioè €.600,00.= per ciascuna figlia a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN , in via anticipata entro il Parte_1 giorno 10 (dieci) di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat costo della vita.
7) Il IG. terrà a proprio carico l'80% delle spese extra assegno relative alle due figlie Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
A deroga di quanto stabilito in punto di spese relative a “a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati” che richiedono il preventivo accordo si conviene che il padre si faccia carico al 100% di tale costo.
8) La IG.ra terrà a proprio esclusivo carico tutte le imposte gravanti sull'immobile di Parte_1
Vimodrone nonché le relative utenze. Anche le spese condominiali ordinarie e straordinarie della medesima abitazione resteranno a carico della IG.ra . Parte_1
9) Si conviene altresì che l'assegno unico resti in favore esclusivo della GN . Parte_1
10) Entrambi i genitori potranno partecipare, indipendentemente dalle varie alternanze qui concordate, ai compleanni delle figlie, alle feste scolastiche di fine anno nonché, da ultimo, agli eventi sportivi e/o ludici delle figlie, con impegno al reciproco rispetto.
11) I coniugi concordano di mantenere attivo il c/c cointestato n. 050/171890/06 presso Banca BCC filiale di Cinisello Balsamo destinandolo unicamente al pagamento delle rate di mutuo.
12) Con l'integrale soddisfacimento degli impegni assunti nei punti precedenti le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e nulla più avranno reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione o credito pregresso. 13) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio-rinnovo dei documenti per l'espatrio o di ogni Per_ altro documento identificativo per sé e per la figlia minore e si impegnano a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
14) Le spese processuali saranno compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio in data 24/05/2003 Parte_1 Parte_2
a Milano;
Per_
- Dall'unione sono nate (il 22/02/2004) e (il 02/12/2008); Per_1
- L'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 17/12/2024 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie , oggi maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_ autosufficiente, e e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 04/11/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Milano in data 24/05/2003 (Atto n.401, Parte
[...]
II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Caterina Caniato